Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01317/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2022, proposto da
Retica Re S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Massarotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Parco Nord Milano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento in data 21/4/2022 (comunicato a mezzo email ordinaria il 22/4/2022) di non-esame della richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. n. 1860/2022 dell'11/03/2022 nonché avverso ogni atto e provvedimento connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. OC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso oggetto dell’odierno scrutinio, la ricorrente società impugnava l’atto con cui l’ente Parco Nord Milano aveva rigettato la richiesta di autorizzazione paesaggistica (n. prot. 1860/2022) avente ad oggetto un intervento edilizio per la realizzazione di nuovi uffici e spogliatoi. La motivazione alla base del provvedimento risiedeva nell’incompatibilità della richiesta con le categorie di interventi ammesse dal PTC del Parco (DGR 5 agosto 2020 – n. XI/3485). Invero, secondo l’assunto dell’Ente Parco, si sarebbe trattato, nella fattispecie, di un intervento concretante una ristrutturazione edilizia, volto a modificare il portico esistente, che “ da magazzino verrebbe trasformato in un organismo edilizio completamente diverso con destinazione uffici e funzioni accessorie ”.
A mezzi di gravame la ricorrente essenzialmente deduceva:
- Eccesso di potere nonché violazione di legge e, in particolare, del combinato disposto degli artt. 4 e 16 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Parco Nord Milano e dell'art. 3, co. n. 1, del D.P.R. 380/2001), atteso che l’intervento edilizio non avrebbe determinato un incremento volumetrico, atteso che il portico di cui trattasi sarebbe in realtà un capannone chiuso su tutti i lati, ad eccezione di quello aggettante sul cortile; si tratterebbe di una mera manutenzione straordinaria, e non anche di ristrutturazione; la parte d’intervento implicante il mutamento della destinazione d’uso della porzione d’edificio destinata ad abitazione del custode, rientrerebbe, poi, nel genus delle opere di restauro/risanamento conservativo; in definitiva, l’intervento non avrebbe complessivamente un’incidenza urbanistica censurabile e si porrebbe in linea con il fine del miglioramento della compatibilità degli edifici con l’ambiente circostante;
- Incompetenza, eccesso di potere nonché violazione di legge - erronea interpretazione dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) e degli artt. 4, 8 e 16 NTA - Parco Nord Milano); la ricorrente, di poi, censura la natura della motivazione alla base del rigetto, in quanto incentrata non già su valutazioni di matrice paesaggistica, come richiederebbe l’art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004, bensì su considerazioni di ordine tecnico-edilizio, di esclusiva spettanza dell’Amministrazione comunale.
Non si costituiva l’intimato Parco Nord Milano e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto.
Il ricorso non è fondato
Va, in via liminare, negativamente scrutinato il secondo mezzo che, in ossequio all’indefettibile ordo quaestionum (CdS, a.p. 5/15) che connota il processo amministrativo ed a prescindere da una eventuale volontà di graduazione della parte ricorrente, assume carattere preliminare, ponendo questioni di incompetenza, ovvero di “invasione” di competenze e “straripamento” di potere che sarebbe stato operato dal Parco Nord Milano, in danno delle attribuzioni spettanti, per converso, al Comune.
A prescindere da quanto si avrà modo infra di osservare nel merito, le valutazioni effettuate dal Parco Nord Milano -peraltro aventi in certo modo carattere necessitato, comechè imposte dalle chiare prescrizioni che governano il Parco- si inscrivono coerentemente nella natura, ratio e telòs della disciplina contenuta nel PTC del Parco (approvato con DGR 5 agosto 2020), vertendosi in tema di intervento ictu oculi contrastante con essa disciplina che, nella zona de qua, consente unicamente “ opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche con mutamento di destinazione d’uso e nuove recinzioni ”. Sono giustappunto le prescrizioni del PTC del Parco ad essere state assunte a paradigma delle valutazione effettuata dall’intimato Ente, al di là ed a prescindere dalla disciplina contenuta nel PGT del Comune.
La natura dell’intervento -siccome ricostruita e qualificata dal Parco Nord, nei termini di ristrutturazione edilizia- prima ancora che contrastante con la disciplina edilizia e urbanistica, viola ancor prima e a fortiori quella paesaggistica, presidiata dal PTC del Parco e dall’Ente Parco.
Anche la prima censura, afferente al “merito” della valutazione posta a fondamento del negativo provvedimento, non merita miglior sorte.
Siccome è testualmente dato leggere nel gravato provvedimento, a mente dell’art. 16 delle NTA del PTC del Parco, gli immobili compresi nella “zona edificata” sono destinati al mantenimento della residenza e delle attività insediate compatibili con il Parco. Tutti gli interventi ammessi debbono essere finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, da verificarsi in ordine a:
a) maggiore compatibilità ambientale della destinazione;
b) miglioramento estetico e più positivo inserimento paesaggistico degli edifici e delle
loro aree di pertinenza;
c) incremento alberature e superfici a verde;
d) riduzione dell’inquinamento indotto;
e) riduzione dei flussi di traffico indotti;
f) creazione di attrezzature compatibili (culturali, sportive, ricreative e tempo libero
etc.);
g) adozione di criteri ecologici e di risparmio energetico favorendo l’utilizzo di fonti
energetiche alternative.
Sono altresì precluse nuove attività insalubri o moleste e di depositi di materiali all’aperto, nonché medie e grandi strutture di vendita di qualsiasi genere.
Nella fattispecie che ne occupa, l’agognato intervento implica la “ modifica del portico esistente che da magazzino verrebbe trasformato in un organismo edilizio completamente diverso con destinazione uffici e funzioni accessori ”; di qui, la sua piana riconducibilità nella nozione di ristrutturazione edilizia, anche muovendo le mosse dalla situazione siccome cristallizzata nella domanda di condono del 1986 (sanatoria, di poi, ottenuta nel 1998).
E, invero, le allegazioni di parte ricorrente -circa la esistenza, optimo iure , in luogo di un “portico”, di un capannone completamente chiuso su tre lati, costituente un volume edilizio consolidato, chiuso su cinque lati (tetto a doppie falde)- sono contraddette dalle evidenze documentali versate in atti e, in ogni caso, non idonee a scalfire le conclusioni cui è giunto l’Ente Parco.
Siccome sopra preannunziato, anche la richiesta di concessione in sanatoria del 1986, è relativa -siccome è dato evincere dalla stessa relazione allegata alla istanza del 12 marzo 1986 (e alla planimetria), ad “ un capannone, ad uso deposito (…) strutturalmente costituito da pilastri e capriate in ferro con copertura in eternit. Su due lati è chiuso in muratura e ondulux, mentre da un lato è aperto. La pavimentazione in battuta di cemento è a quota mt 1,00 sopra il cortile utilizzato come ribalta per il carico e lo scarico delle merci. A sbalzo, oltre la gronda del capannone, esiste una pensilina in ondolux per il riparo degli automezzi ”.
Trattasi di un capannone, chiuso su soli due lati, ad uso esclusivamente di deposito, id est di una opera affatto differente da quella -di ben più consistente natura- che emerge dalla documentazione (compresa quella fotografica) quivi versata in atti dalla ricorrente.
In altre parole, ciò che solo può venire in rilievo -ai fini della valutazione della “assentibilità” o meno dell’intervento progetttato- è la situazione di diritto che connota la res immobile , al di là ed a prescindere da quella di fatto, siccome evidentemente evolutasi nel corso del tempo.
E, nel caso di specie, “lo stato di diritto” dell’immobile è cristallizzato giustappunto nel permesso in sanatoria del 1998 e, indi, nello stato di fatto siccome esistente e rappresentato nella istanza del 1986: stato, all’evidenza, differente da quello che emerge dalle recenti evidenze documentali quivi prodotte, costituendo un organismo edilizio completamente diverso dal precedente.
Non può essere condivisa la tesi dei ricorrenti, secondo cui la realizzazione di nuovi uffici e spogliatoi non avrebbe determinato la nascita di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, in quanto in loco già insisterebbe un volume edilizio consolidato, con un mutamento di destinazione d’uso che in nulla cambierebbe il carico urbanistico dello stabile.
Gli interventi richiesti, di contro, sono volti a radicalmente modificare la tipologia e la struttura dell'edificio originario, siccome risultante dal permesso in sanatoria. Infatti l’intervento richiesto determinerebbe la nascita (ovvero, consentirebbe il “recupero alla legalità) di un organismo edilizio diverso dal precedente (mero capannone ad uso deposito), con la creazione di un locale chiuso sui 4 lati, un nuovo volume, con una nuova destinazione.
Pertanto l’opera agognata è stata correttamente ricondotta dal Parco Nord ad un intervento di ristrutturazione “pesante”, dal momento che è funzionale a legittimare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con variazione della volumetria, come previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, mentre per la ristrutturazione edilizia “leggera” l’organismo edilizio interessato dalle opere rimane identico al precedente, senza aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.
La mancata costituzione del Parco Nord Milano impedisce ogni statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
GI CC, Presidente
OC VA, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC VA | GI CC |
IL SEGRETARIO