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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2693/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da
(C.F. ), con gli avv.ti Mauro PAPANDREA, e Marica Parte_1 C.F._1
LI SS
e
(C.F. , con l'avv. Pietro TOMADINI Controparte_1 C.F._2 ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti congiuntamente: “1) dichiari lo scioglimento del matrimonio civile in Venezia (VE) in data 12 maggio 2012 (atto trascritto nel Registro dello Stato Civile al n° 397p.1 Uff.1/2012) così trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Venezia (VE) ordinando all'Ufficiale dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia (VE);
2) entrambi i genitori continueranno a risiedere presso le rispettive ed autonome residenze;
3) atteso che il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori i quali, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che la riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione
- educazione - salute - sport - residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio;
4) i genitori si impegnano reciprocamente:
- a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio, relativamente a tale aspetto e quanto alle eventuali malattie del figlio minore, i genitori concordano che resti presso il genitore con Per_1 cui si trova al momento dell'insorgere della malattia fino alla completa guarigione, senza che ciò comporti il recupero delle giornate perse con l'altro genitore onde evitare di "alterare" il calendario e senza che siano effettuate visite da parte dell'altro genitore;
solo nel caso si tratti di malattia/patologia che possa consentire una breve uscita da casa, sarà possibile per l'altro genitore vedere il minore dopo un periodo di 15 giorni, nei pressi dell'abitazione o in eventuali pertinenze come scale, androne, pianerottoli, magazzini o giardini;
solo nel caso di malattia grave sarà consentito al genitore che non si trova con il figlio di poterlo visitare previo accordo con l'altro genitore;
- nel caso invece di evenienze che comportino l'accesso del minore in guardia medica o presso il pronto soccorso o se vi fosse inoltre la necessità di visite urgenti, i genitori concordano che sia prevista la facoltà di accedere presso i summenzionati luoghi assieme e di ivi permanere sino alla risoluzione della problematica;
- a comunicarsi con congruo anticipo la località ove intenderanno trascorrere le vacanze con il figlio;
- a frequentare, ad accogliere a supportare il figlio nelle sue esigenze/necessità ed a collaborare se possibile direttamente anche in caso di assenza di un genitore o di un parente o affine per ragioni di lavoro e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
5) la residenza prevalente del figlio minore sarà collocata presso l'abitazione della madre, sita in Venezia, Dorsoduro,
1337;
6) la casa coniugale sita in Venezia, Dorsoduro, 1337, rimarrà assegnata alla signora proprietaria esclusiva CP_1 della stessa;
7) i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore saranno così disciplinati: settimana 1: lunedì, con il papà; martedì, mercoledì e giovedì con la mamma;
venerdì, sabato e domenica con il papà; settimana 2: lunedì con la mamma;
martedì, mercoledì e giovedì con il papà; venerdì, sabato e domenica con la mamma;
il genitore che non ha con sé il figlio effettuerà una video chiamata giornaliera per salutarlo, salvo il diritto del minore di telefonare allo stesso. I coniugi concordano che non verrà effettuata nessuna visita presso l'abitazione del genitore con cui si trova da parte Per_1 dell'altro. Le vacanze estive saranno sempre ripartite al 50% fra ciascun genitore in blocchi di due settimane consecutive, salvo diverso accordo;
durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno;
quanto alle vacanze di Pasqua e di Carnevale il figlio minore le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
8) i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore ed all'abbigliamento ciascuno per i periodi di propria spettanza e suddivideranno in ragione del 50% per i buoni pasto, nonché le spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e per l'effetto rinunciano alla reciproca corresponsione di assegno di mantenimento;
10) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore del figlio minore;
11) i genitori continueranno a percepire in ragione del 50% ciascuno l'assegno unico;
12) i genitori concordano di iscrivere il figlio per il prossimo ciclo scolastico alla scuola media Convitto Per_1
Nazionale RC FO, con retta da suddividersi fra loro in ragione del 50% ciascuno;
13) viene inoltre espressamente prevista la possibilità per i genitori di potersi eventualmente avvalere di una baby sitter nei periodi di rispettiva spettanza con costo a carico del genitore che ne usufruisce;
14) i coniugi chiedono la pronuncia della sentenza che ratifichi gli accordi oggetto del presente ricorso.”;
per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 12/5/2012 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 20/7/2023 avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con sentenza di omologazione datata 20-21/7/2023.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata innanzi al
Giudice relatore, mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza con termine perentorio fissato per il
24/9/2025, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, appare conforme alla legge e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. in data 12/5/2012, C.F._1 Controparte_1 C.F._2 trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte I serie / n. 39 anno 2012 del Comune di Venezia;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) dichiari lo scioglimento del matrimonio civile in Venezia (VE) in data 12 maggio 2012 (atto trascritto nel Registro dello Stato Civile al n° 397p.1 Uff.1/2012) così trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia (VE) ordinando all'Ufficiale dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia (VE);
2) entrambi i genitori continueranno a risiedere presso le rispettive ed autonome residenze;
3) atteso che il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori i quali, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che la riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione
- educazione - salute - sport - residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio;
4) i genitori si impegnano reciprocamente:
- a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio, relativamente a tale aspetto e quanto alle eventuali malattie del figlio minore, i genitori concordano che resti presso il genitore con Per_1 cui si trova al momento dell'insorgere della malattia fino alla completa guarigione, senza che ciò comporti il recupero delle giornate perse con l'altro genitore onde evitare di "alterare" il calendario e senza che siano effettuate visite da parte dell'altro genitore;
solo nel caso si tratti di malattia/patologia che possa consentire una breve uscita da casa, sarà possibile per l'altro genitore vedere il minore dopo un periodo di 15 giorni, nei pressi dell'abitazione o in eventuali pertinenze come scale, androne, pianerottoli, magazzini o giardini;
solo nel caso di malattia grave sarà consentito al genitore che non si trova con il figlio di poterlo visitare previo accordo con l'altro genitore;
- nel caso invece di evenienze che comportino l'accesso del minore in guardia medica o presso il pronto soccorso o se vi fosse inoltre la necessità di visite urgenti, i genitori concordano che sia prevista la facoltà di accedere presso i summenzionati luoghi assieme e di ivi permanere sino alla risoluzione della problematica;
- a comunicarsi con congruo anticipo la località ove intenderanno trascorrere le vacanze con il figlio;
- a frequentare, ad accogliere a supportare il figlio nelle sue esigenze/necessità ed a collaborare se possibile direttamente anche in caso di assenza di un genitore o di un parente o affine per ragioni di lavoro e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
5) la residenza prevalente del figlio minore sarà collocata presso l'abitazione della madre, sita in Venezia, Dorsoduro,
1337;
6) la casa coniugale sita in Venezia, Dorsoduro, 1337, rimarrà assegnata alla signora proprietaria esclusiva CP_1 della stessa;
7) i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore saranno così disciplinati: settimana 1: lunedì, con il papà; martedì, mercoledì e giovedì con la mamma;
venerdì, sabato e domenica con il papà; settimana 2: lunedì con la mamma;
martedì, mercoledì e giovedì con il papà; venerdì, sabato e domenica con la mamma;
il genitore che non ha con sé il figlio effettuerà una video chiamata giornaliera per salutarlo, salvo il diritto del minore di telefonare allo stesso. I coniugi concordano che non verrà effettuata nessuna visita presso l'abitazione del genitore con cui si trova da parte Per_1 dell'altro. Le vacanze estive saranno sempre ripartite al 50% fra ciascun genitore in blocchi di due settimane consecutive, salvo diverso accordo;
durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno;
quanto alle vacanze di Pasqua e di Carnevale il figlio minore le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
8) i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore ed all'abbigliamento ciascuno per i periodi di propria spettanza e suddivideranno in ragione del 50% per i buoni pasto, nonché le spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e per l'effetto rinunciano alla reciproca corresponsione di assegno di mantenimento;
10) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore del figlio minore;
11) i genitori continueranno a percepire in ragione del 50% ciascuno l'assegno unico;
12) i genitori concordano di iscrivere il figlio per il prossimo ciclo scolastico alla scuola media Convitto Per_1
Nazionale RC FO, con retta da suddividersi fra loro in ragione del 50% ciascuno;
13) viene inoltre espressamente prevista la possibilità per i genitori di potersi eventualmente avvalere di una baby sitter nei periodi di rispettiva spettanza con costo a carico del genitore che ne usufruisce;
14) i coniugi chiedono la pronuncia della sentenza che ratifichi gli accordi oggetto del presente ricorso.”.
COMPENSA integralmente le spese.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da
(C.F. ), con gli avv.ti Mauro PAPANDREA, e Marica Parte_1 C.F._1
LI SS
e
(C.F. , con l'avv. Pietro TOMADINI Controparte_1 C.F._2 ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti congiuntamente: “1) dichiari lo scioglimento del matrimonio civile in Venezia (VE) in data 12 maggio 2012 (atto trascritto nel Registro dello Stato Civile al n° 397p.1 Uff.1/2012) così trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Venezia (VE) ordinando all'Ufficiale dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia (VE);
2) entrambi i genitori continueranno a risiedere presso le rispettive ed autonome residenze;
3) atteso che il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori i quali, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che la riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione
- educazione - salute - sport - residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio;
4) i genitori si impegnano reciprocamente:
- a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio, relativamente a tale aspetto e quanto alle eventuali malattie del figlio minore, i genitori concordano che resti presso il genitore con Per_1 cui si trova al momento dell'insorgere della malattia fino alla completa guarigione, senza che ciò comporti il recupero delle giornate perse con l'altro genitore onde evitare di "alterare" il calendario e senza che siano effettuate visite da parte dell'altro genitore;
solo nel caso si tratti di malattia/patologia che possa consentire una breve uscita da casa, sarà possibile per l'altro genitore vedere il minore dopo un periodo di 15 giorni, nei pressi dell'abitazione o in eventuali pertinenze come scale, androne, pianerottoli, magazzini o giardini;
solo nel caso di malattia grave sarà consentito al genitore che non si trova con il figlio di poterlo visitare previo accordo con l'altro genitore;
- nel caso invece di evenienze che comportino l'accesso del minore in guardia medica o presso il pronto soccorso o se vi fosse inoltre la necessità di visite urgenti, i genitori concordano che sia prevista la facoltà di accedere presso i summenzionati luoghi assieme e di ivi permanere sino alla risoluzione della problematica;
- a comunicarsi con congruo anticipo la località ove intenderanno trascorrere le vacanze con il figlio;
- a frequentare, ad accogliere a supportare il figlio nelle sue esigenze/necessità ed a collaborare se possibile direttamente anche in caso di assenza di un genitore o di un parente o affine per ragioni di lavoro e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
5) la residenza prevalente del figlio minore sarà collocata presso l'abitazione della madre, sita in Venezia, Dorsoduro,
1337;
6) la casa coniugale sita in Venezia, Dorsoduro, 1337, rimarrà assegnata alla signora proprietaria esclusiva CP_1 della stessa;
7) i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore saranno così disciplinati: settimana 1: lunedì, con il papà; martedì, mercoledì e giovedì con la mamma;
venerdì, sabato e domenica con il papà; settimana 2: lunedì con la mamma;
martedì, mercoledì e giovedì con il papà; venerdì, sabato e domenica con la mamma;
il genitore che non ha con sé il figlio effettuerà una video chiamata giornaliera per salutarlo, salvo il diritto del minore di telefonare allo stesso. I coniugi concordano che non verrà effettuata nessuna visita presso l'abitazione del genitore con cui si trova da parte Per_1 dell'altro. Le vacanze estive saranno sempre ripartite al 50% fra ciascun genitore in blocchi di due settimane consecutive, salvo diverso accordo;
durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno;
quanto alle vacanze di Pasqua e di Carnevale il figlio minore le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
8) i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore ed all'abbigliamento ciascuno per i periodi di propria spettanza e suddivideranno in ragione del 50% per i buoni pasto, nonché le spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e per l'effetto rinunciano alla reciproca corresponsione di assegno di mantenimento;
10) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore del figlio minore;
11) i genitori continueranno a percepire in ragione del 50% ciascuno l'assegno unico;
12) i genitori concordano di iscrivere il figlio per il prossimo ciclo scolastico alla scuola media Convitto Per_1
Nazionale RC FO, con retta da suddividersi fra loro in ragione del 50% ciascuno;
13) viene inoltre espressamente prevista la possibilità per i genitori di potersi eventualmente avvalere di una baby sitter nei periodi di rispettiva spettanza con costo a carico del genitore che ne usufruisce;
14) i coniugi chiedono la pronuncia della sentenza che ratifichi gli accordi oggetto del presente ricorso.”;
per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 12/5/2012 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 20/7/2023 avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con sentenza di omologazione datata 20-21/7/2023.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata innanzi al
Giudice relatore, mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza con termine perentorio fissato per il
24/9/2025, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, appare conforme alla legge e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. in data 12/5/2012, C.F._1 Controparte_1 C.F._2 trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte I serie / n. 39 anno 2012 del Comune di Venezia;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) dichiari lo scioglimento del matrimonio civile in Venezia (VE) in data 12 maggio 2012 (atto trascritto nel Registro dello Stato Civile al n° 397p.1 Uff.1/2012) così trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia (VE) ordinando all'Ufficiale dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia (VE);
2) entrambi i genitori continueranno a risiedere presso le rispettive ed autonome residenze;
3) atteso che il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori i quali, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che la riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione
- educazione - salute - sport - residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio;
4) i genitori si impegnano reciprocamente:
- a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio, relativamente a tale aspetto e quanto alle eventuali malattie del figlio minore, i genitori concordano che resti presso il genitore con Per_1 cui si trova al momento dell'insorgere della malattia fino alla completa guarigione, senza che ciò comporti il recupero delle giornate perse con l'altro genitore onde evitare di "alterare" il calendario e senza che siano effettuate visite da parte dell'altro genitore;
solo nel caso si tratti di malattia/patologia che possa consentire una breve uscita da casa, sarà possibile per l'altro genitore vedere il minore dopo un periodo di 15 giorni, nei pressi dell'abitazione o in eventuali pertinenze come scale, androne, pianerottoli, magazzini o giardini;
solo nel caso di malattia grave sarà consentito al genitore che non si trova con il figlio di poterlo visitare previo accordo con l'altro genitore;
- nel caso invece di evenienze che comportino l'accesso del minore in guardia medica o presso il pronto soccorso o se vi fosse inoltre la necessità di visite urgenti, i genitori concordano che sia prevista la facoltà di accedere presso i summenzionati luoghi assieme e di ivi permanere sino alla risoluzione della problematica;
- a comunicarsi con congruo anticipo la località ove intenderanno trascorrere le vacanze con il figlio;
- a frequentare, ad accogliere a supportare il figlio nelle sue esigenze/necessità ed a collaborare se possibile direttamente anche in caso di assenza di un genitore o di un parente o affine per ragioni di lavoro e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
5) la residenza prevalente del figlio minore sarà collocata presso l'abitazione della madre, sita in Venezia, Dorsoduro,
1337;
6) la casa coniugale sita in Venezia, Dorsoduro, 1337, rimarrà assegnata alla signora proprietaria esclusiva CP_1 della stessa;
7) i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore saranno così disciplinati: settimana 1: lunedì, con il papà; martedì, mercoledì e giovedì con la mamma;
venerdì, sabato e domenica con il papà; settimana 2: lunedì con la mamma;
martedì, mercoledì e giovedì con il papà; venerdì, sabato e domenica con la mamma;
il genitore che non ha con sé il figlio effettuerà una video chiamata giornaliera per salutarlo, salvo il diritto del minore di telefonare allo stesso. I coniugi concordano che non verrà effettuata nessuna visita presso l'abitazione del genitore con cui si trova da parte Per_1 dell'altro. Le vacanze estive saranno sempre ripartite al 50% fra ciascun genitore in blocchi di due settimane consecutive, salvo diverso accordo;
durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno;
quanto alle vacanze di Pasqua e di Carnevale il figlio minore le trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
8) i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore ed all'abbigliamento ciascuno per i periodi di propria spettanza e suddivideranno in ragione del 50% per i buoni pasto, nonché le spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e per l'effetto rinunciano alla reciproca corresponsione di assegno di mantenimento;
10) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore del figlio minore;
11) i genitori continueranno a percepire in ragione del 50% ciascuno l'assegno unico;
12) i genitori concordano di iscrivere il figlio per il prossimo ciclo scolastico alla scuola media Convitto Per_1
Nazionale RC FO, con retta da suddividersi fra loro in ragione del 50% ciascuno;
13) viene inoltre espressamente prevista la possibilità per i genitori di potersi eventualmente avvalere di una baby sitter nei periodi di rispettiva spettanza con costo a carico del genitore che ne usufruisce;
14) i coniugi chiedono la pronuncia della sentenza che ratifichi gli accordi oggetto del presente ricorso.”.
COMPENSA integralmente le spese.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25/9/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero