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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 19/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
rg 66 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott.ssa Fermanelli Renata - Consigliera ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa rg 66 2024 promossa in appello con atto di citazione di data 30.3.2024 da
(P.IVA. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Mario Forgione del Foro di Avellino
-appellante contro
(C.F. e P. IVA in persona CP_1 P.IVA_2
dell'amministratrice delegata con legale rappresentanza pro tempore
Dott.ssa Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Frigerio del Foro di Monza appellata- appellante incidentale in punto: riforma della sentenza n. 275 2024 del Tribunale di Trento conclusioni
1 appellante dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del presente giudizio di appello pendente avanti la Corte d'Appello di Trento (R.G. n.
66/2024) proposto contro . CP_1
Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, come da accordi intercorsi. appellata dichiara di accettare la rinuncia notificata da agli atti del Parte_1
presente giudizio di appello pendente avanti la Corte d'Appello di Trento
(R.G. n. 66/2024) proposto contro spese compensate tra CP_1
le parti e per quanto occorrer possa dichiara anche di rinunciare all'appello incidentale.
Ragioni della decisione
ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Trento n. 275/2024 datata 4.3.2024, pubblicata nella stessa data, che ha così deciso:
“definitivamente pronunciando nella causa introdotta da
[...]
, con sede legale in Momo (NO), via per Parte_1
Oleggio n° 2, in persona del legale rappresentante, nei confronti di con sede legale in Levico Terme (TN), via per Barco n° CP_1
11m, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 25.5.2021 ai sensi dell'art. 1454 c.c. per inadempimento di parte attrice;
2. per l'effetto, rigetta le domande proposte in citazione e condanna
Parte_1
a) a restituire alla società il “sistema di taglio laser CP_1
modello ADIGE LT8 USATA, matricola 0780901051103U” oggetto del contratto stipulato dalle parti il 25.5.2021;
b) a pagare ad CP_1
2 - la somma di € 46.970,00, per i canoni scaduti dal dicembre 2021 all'aprile 2022, oltre interessi in misura dell'8% dalle singole scadenze al saldo;
- la somma di € 52.514,00, oltre € 2.387,00 per ogni mese successivo al febbraio 2024 sino alla restituzione del detto macchinario;
- la somma di € 36.500,00;
3. condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compenso, €. 1.214,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge “
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e a sua volta CP_1
proponendo appello incidentale.
Da ultimo ha dichiarato di Parte_1
rinunciare agli atti del giudizio di appello ex art 306 cpc notificando l'atto di rinuncia a controparte e ha accettato la rinuncia. CP_1
La rinuncia all'appello da parte di Parte_1
accettata dalla controparte comporta, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
[...]
l'estinzione del giudizio ed il passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 338
c.p.c. della sentenza appellata.
Il regolamento delle spese va conformato all'accordo delle parti che ne hanno chiesto la integrale compensazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 275/2024 del Parte_1
Tribunale di Trento
1) dichiara l'estinzione del giudizio di impugnazione
2) compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Trento, 11.3.2025
La Presidente rel ed est
Dott Liliana Guzzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott.ssa Fermanelli Renata - Consigliera ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa rg 66 2024 promossa in appello con atto di citazione di data 30.3.2024 da
(P.IVA. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Mario Forgione del Foro di Avellino
-appellante contro
(C.F. e P. IVA in persona CP_1 P.IVA_2
dell'amministratrice delegata con legale rappresentanza pro tempore
Dott.ssa Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Frigerio del Foro di Monza appellata- appellante incidentale in punto: riforma della sentenza n. 275 2024 del Tribunale di Trento conclusioni
1 appellante dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del presente giudizio di appello pendente avanti la Corte d'Appello di Trento (R.G. n.
66/2024) proposto contro . CP_1
Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, come da accordi intercorsi. appellata dichiara di accettare la rinuncia notificata da agli atti del Parte_1
presente giudizio di appello pendente avanti la Corte d'Appello di Trento
(R.G. n. 66/2024) proposto contro spese compensate tra CP_1
le parti e per quanto occorrer possa dichiara anche di rinunciare all'appello incidentale.
Ragioni della decisione
ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Trento n. 275/2024 datata 4.3.2024, pubblicata nella stessa data, che ha così deciso:
“definitivamente pronunciando nella causa introdotta da
[...]
, con sede legale in Momo (NO), via per Parte_1
Oleggio n° 2, in persona del legale rappresentante, nei confronti di con sede legale in Levico Terme (TN), via per Barco n° CP_1
11m, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 25.5.2021 ai sensi dell'art. 1454 c.c. per inadempimento di parte attrice;
2. per l'effetto, rigetta le domande proposte in citazione e condanna
Parte_1
a) a restituire alla società il “sistema di taglio laser CP_1
modello ADIGE LT8 USATA, matricola 0780901051103U” oggetto del contratto stipulato dalle parti il 25.5.2021;
b) a pagare ad CP_1
2 - la somma di € 46.970,00, per i canoni scaduti dal dicembre 2021 all'aprile 2022, oltre interessi in misura dell'8% dalle singole scadenze al saldo;
- la somma di € 52.514,00, oltre € 2.387,00 per ogni mese successivo al febbraio 2024 sino alla restituzione del detto macchinario;
- la somma di € 36.500,00;
3. condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compenso, €. 1.214,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge “
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e a sua volta CP_1
proponendo appello incidentale.
Da ultimo ha dichiarato di Parte_1
rinunciare agli atti del giudizio di appello ex art 306 cpc notificando l'atto di rinuncia a controparte e ha accettato la rinuncia. CP_1
La rinuncia all'appello da parte di Parte_1
accettata dalla controparte comporta, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
[...]
l'estinzione del giudizio ed il passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 338
c.p.c. della sentenza appellata.
Il regolamento delle spese va conformato all'accordo delle parti che ne hanno chiesto la integrale compensazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 275/2024 del Parte_1
Tribunale di Trento
1) dichiara l'estinzione del giudizio di impugnazione
2) compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Trento, 11.3.2025
La Presidente rel ed est
Dott Liliana Guzzo
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