TRIB
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/10/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3581/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Giacomo Mancini, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Maria Basile che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
CE NO - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare l'irripetibilità della posizione
debitoria di € contestate al ricorrente per le ragioni sopra elencate;
2) Condannare l , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto indebitamente
trattenuto a titolo di recupero crediti sul rateo mensile di pensione oltre accessori di legge
dal dovuto al soddisfo;
3) Condannare l , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore costituito ex
art. 93 c.p.c.…”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese e salvo ogni
altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che l aveva comunicato che, per il periodo 1.1.2022/31.12.2022, era stata erogata indebitamente la somma di €. 2.628,91
sulla pensione Cat. Inv. Civ. n. 07088128 di cui era titolare;
che il ricorso amministrativo
CP_ non aveva avuto esito positivo;
che il provvedimento dell non era motivato;
che non vi era dolo del pensionato nella ricezione delle somme;
che la pretesa restitutoria dell CP_1
era tardiva ex art. 13, comma 2, della legge 412/1991. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il giudizio non era relativo all'atto ma al rapporto, sicché non rilevavano eventuali vizi formali;
che l'indebito era ripetibile ed era disciplinato dall'art. 2033 c.c.,
trattandosi di prestazione assistenziale;
che l'indebito era derivato dall'erogazione della maggiorazione sociale sul trattamento pensionistico non dovuta in ragione del reddito del ricorrente;
che l'onere di provare l'irripetibilità dell'indebito spettava al ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 26.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza non superabili in relazione alla richiesta di
CP_ restituzione di somme che si assumono trattenute dall , atteso che la parte ricorrente non indica, neppure nel corso del giudizio, tali trattenute.
2 La domanda deve dunque dichiararsi inammissibile per le conclusioni rassegnate al punto
2).
Per il resto, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui: “In tema
di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della
ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale
sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare
affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile” (Cass.
13223/2020).
CP_ Nel caso in esame, l non afferma che l'indebita erogazione è conseguente a condotta addebitabile al ricorrente, né sono prospettabili situazioni tali da escludere l'affidamento del ricorrente nel diritto all'erogazione delle somme.
La somma oggetto di giudizio deve dunque dichiararsi irripetibile.
Le spese di lite si compensano, attese le ragioni della decisione ed il margine di incertezza nella domanda come indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito oggetto di giudizio;
dichiara la domanda inammissibile per il punto 2) delle conclusioni,
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 11.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3581/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Giacomo Mancini, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Maria Basile che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
CE NO - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare l'irripetibilità della posizione
debitoria di € contestate al ricorrente per le ragioni sopra elencate;
2) Condannare l , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto indebitamente
trattenuto a titolo di recupero crediti sul rateo mensile di pensione oltre accessori di legge
dal dovuto al soddisfo;
3) Condannare l , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore costituito ex
art. 93 c.p.c.…”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese e salvo ogni
altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che l aveva comunicato che, per il periodo 1.1.2022/31.12.2022, era stata erogata indebitamente la somma di €. 2.628,91
sulla pensione Cat. Inv. Civ. n. 07088128 di cui era titolare;
che il ricorso amministrativo
CP_ non aveva avuto esito positivo;
che il provvedimento dell non era motivato;
che non vi era dolo del pensionato nella ricezione delle somme;
che la pretesa restitutoria dell CP_1
era tardiva ex art. 13, comma 2, della legge 412/1991. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il giudizio non era relativo all'atto ma al rapporto, sicché non rilevavano eventuali vizi formali;
che l'indebito era ripetibile ed era disciplinato dall'art. 2033 c.c.,
trattandosi di prestazione assistenziale;
che l'indebito era derivato dall'erogazione della maggiorazione sociale sul trattamento pensionistico non dovuta in ragione del reddito del ricorrente;
che l'onere di provare l'irripetibilità dell'indebito spettava al ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 26.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza non superabili in relazione alla richiesta di
CP_ restituzione di somme che si assumono trattenute dall , atteso che la parte ricorrente non indica, neppure nel corso del giudizio, tali trattenute.
2 La domanda deve dunque dichiararsi inammissibile per le conclusioni rassegnate al punto
2).
Per il resto, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui: “In tema
di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della
ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale
sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare
affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile” (Cass.
13223/2020).
CP_ Nel caso in esame, l non afferma che l'indebita erogazione è conseguente a condotta addebitabile al ricorrente, né sono prospettabili situazioni tali da escludere l'affidamento del ricorrente nel diritto all'erogazione delle somme.
La somma oggetto di giudizio deve dunque dichiararsi irripetibile.
Le spese di lite si compensano, attese le ragioni della decisione ed il margine di incertezza nella domanda come indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito oggetto di giudizio;
dichiara la domanda inammissibile per il punto 2) delle conclusioni,
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 11.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3