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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1788/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Francesco Lamberti D' Intesa Avv.to Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042594324000 BOLLO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734153760264 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734110575157 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate –Riscossione ha impugnato la cartella di pagamento 02820240042594324000 notificata in data
03/02/2025, riferita all'avviso accertamento n.734364693030 presunto notificato il 14/04/2023, relativo all'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2017, per un importo di Euro 315,07. Tale notifica era stata preceduta da un avviso di accertamento n. 734153760264 asseritamente notificato in data
09/02/2021.
Al riguardo eccepisce la nullità della cartella di pagamento 02820240042594324000 per omessa notifica dell'avviso di accertamento n.734364693030 e n.734153760264 con conseguente prescrizione del relativo credito.
L'Agenzia delle Entrate –Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, eccepisce la carenza di legittimazione in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione e nel merito deduce l'infondatezza del ricorso.
Con Ordinanza in data 8 luglio 2025 il ricorrente é stato onerato di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania entro 30 giorni e la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.
In data 24 luglio 2025 il ricorrente deposita documentazione attestante l'avvenuta notifica del ricorso alla
Regione Campania che tuttavia non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti non risulta documentata l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento di competenza della Regione
Campania, atti presupposti del provvedimento impugnato, con conseguente prescrizione del relativo credito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite quantificate in € 200,00 oltre accessori con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr CO AT
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1788/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Francesco Lamberti D' Intesa Avv.to Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042594324000 BOLLO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734153760264 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734110575157 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate –Riscossione ha impugnato la cartella di pagamento 02820240042594324000 notificata in data
03/02/2025, riferita all'avviso accertamento n.734364693030 presunto notificato il 14/04/2023, relativo all'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2017, per un importo di Euro 315,07. Tale notifica era stata preceduta da un avviso di accertamento n. 734153760264 asseritamente notificato in data
09/02/2021.
Al riguardo eccepisce la nullità della cartella di pagamento 02820240042594324000 per omessa notifica dell'avviso di accertamento n.734364693030 e n.734153760264 con conseguente prescrizione del relativo credito.
L'Agenzia delle Entrate –Riscossione, regolarmente costituita in giudizio, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, eccepisce la carenza di legittimazione in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione e nel merito deduce l'infondatezza del ricorso.
Con Ordinanza in data 8 luglio 2025 il ricorrente é stato onerato di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania entro 30 giorni e la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.
In data 24 luglio 2025 il ricorrente deposita documentazione attestante l'avvenuta notifica del ricorso alla
Regione Campania che tuttavia non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti non risulta documentata l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento di competenza della Regione
Campania, atti presupposti del provvedimento impugnato, con conseguente prescrizione del relativo credito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite quantificate in € 200,00 oltre accessori con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta in data 13 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr CO AT