Sentenza 8 novembre 2021
Massime • 1
La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore che ha ricevuto la notifica, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2021, n. 17066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17066 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2021 |
Testo completo
17066-22CORTE DI CA SSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA . MAG 2022 مت ци ك REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da U.P.DEL 08/11/2021 -· Presidente - Sent. n. 2819 Rossella Catena RI Teresa Belmonte Angelo Caputo R.G. n. 30593/2020 Giovanni Francolini Elena Carusillo Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SE UA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 25/02/2020 del Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Perla Lori, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto delle conclusioni scritte presentate dall'avv. Ennio Manfredi Selvaggi, difensore delle parti civili AM GG, NI GG e RI RI;
lette le memorie e conclusioni depositate dalla difesa del ricorrente. le RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di UA SE, avv. Fabio Del Vecchio, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso che ha confermato la decisione del 24 gennaio 2018 con la quale il Giudice di pace di Campobasso ha condannato il ricorrente in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, comma 2, 581 e 612 cod. pen. ai danni del minore AM GG.
2. La difesa articola le proprie censure in cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 178, lett c), 179 e 185 cod. proc. pen., eccepisce la nullità della sentenza impugnata sul presupposto che: -al ricorrente, presso l'indirizzo di residenza, era stato ritualmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di primo grado;
-nel corpo della sentenza pronunciata dal Giudice di pace, UA SE risultava presente, nonostante fosse rimasto assente nel corso del procedimento di primo grado;
-le notifiche all'imputato degli atti successivi alla pronuncia di primo grado, compresa la notifica del decreto di citazione in grado di appello, erano state effettuate presso il difensore di ufficio peraltro erroneamente indicato come difensore di fiducia -, sebbene UA SE non avesse mai provveduto ad eleggere domicilio presso il medesimo;
-il ricorrente, assente sin dalla prima udienza, non era mai comparso nel corso del giudizio in grado di appello.
2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 78, 81, 100 e 122 del codice di rito e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello ha ammesso la costituzione di parte civile in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.
2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 100, 122 e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello erroneamente ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile per difetto di procura speciale, atteso che: -la parte civile, nelle more del processo, aveva raggiunto la maggiore età; -la procura speciale - che, in realtà, si risolveva nell'atto di nomina di difensore da parte della vittima , depositata fuori udienza, non era stata notificata;
2 -la procura speciale mancava della sottoscrizione del difensore, il quale si era limitato ad autenticare la firma apposta da AM GG.
2.4. Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di appello, con motivazione illogica, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dai testi, nonostante l'assenza di qualsiasi riscontro, senza dare conto dell'astio che la vittima nutriva nei confronti dell'imputato.
2.4. Con il quinto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di secondo grado erroneamente ha ritenuto la non unicità dell'episodio contestato e la minore età della persona offesa all'epoca dei fatti, quali circostanze ostative all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. Dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, non risulta che il ricorrente, al quale il decreto di citazione per il giudizio di primo grado fu ritualmente notificato presso l'indirizzo di residenza, abbia mai proceduto ad eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio. La notifica all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita nelle mani del difensore di ufficio, deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, anche quando il difensore d'ufficio partecipa al giudizio senza nulla eccepire, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo (Sez. 2, n. 18560 del 13/03/2019, Vitale, Rv. 276097 - 01; Sez. 6, n. 8150 del 29/02/2012, Romero, Rv. 262925-01). Invero, la qualità del rapporto intercorrente tra il difensore di ufficio e l'imputato non offre alcuna garanzia di effettiva conoscenza da parte del secondo che, viceversa, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, connota il rapporto tra il difensore fiduciario e l'assistito. -Il collegio, pur a conoscenza dell'orientamento di segno contrario secondo cui la notifica della citazione all'imputato, effettuata presso lo studio del difensore d'ufficio, pur in assenza di rituale elezione di domicilio, ancorché invalida, è idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, qualora detto difensore abbia svolto con continuità il proprio incarico, provvedendo anche alla nomina di sostituti, senza proporre alcuna eccezione al riguardo (Sez. 5, n. 37555 del 06/05/2015, Romano, Rv. 265680 -01), sicché la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme 3 le diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, e che, invece, la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. e comunque la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall'art. 180 del codice di rito (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539) -, tuttavia ritiene preferibile aderire al primo orientamento, più rigoroso, secondo cui, in assenza di elezione di domicilio, la notifica all'imputato effettuata ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc.pen. al difensore di ufficio è inesistente e determina una nullità assoluta e rilevabile in ogni stato e grado, anche dal difensore che ha ricevuto la notifica.
3. Nel caso di specie, premesso che la circostanza che nei verbali di udienza del giudizio di primo grado, per errore materiale, il difensore sia stato indicato come "di fiducia" non può risultare rilevante per sanare il difetto di notifica all'imputato, il fatto che, in assenza di qualsiasi atto dal quale risulti che l'imputato abbia eletto domicilio in luogo diverso dalla propria residenza, l'atto di citazione per il giudizio di appello sia stato notificato al solo difensore d'ufficio anche nella veste di domiciliatario e non, quindi, presso il domicilio (o residenza anagrafica) dello SE, risultante dagli atti al momento del deposito del gravame del suo difensore, ha impedito all'imputato non solo la conoscenza della celebrazione al processo di appello, ma anche la partecipazione al medesimo.
4. A fronte dell'assenza della notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della stessa.
5. La fondatezza del primo motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso, rimanendo assorbite le censure proposte con gli ulteriori motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Elena Carusillo Fo lly Cres 4