CASS
Sentenza 21 luglio 2021
Sentenza 21 luglio 2021
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per l'impugnazione, è ritualmente produttiva di effetti la lettura del provvedimento in udienza qualora l'imputato, per problemi tecnici legati al collegamento in videoconferenza, non ne abbia recepito il contenuto ma i suoi difensori siano stati regolarmente presenti.
Commentario • 1
- 1. Art. 148 c.p.p. - Organi e forme delle notificazionihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/07/2021, n. 28191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28191 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del TRIB. LIBERTA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
sentito il Procuratore Generale dott.ssa PG LUCIA °DELLO, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore Avv. ANGELA PORCELLI ANGELA, che illustrando i motivi del ricorso ha insistito per l'accoglimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 28191 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 23/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da DO NO avverso il provvedimento con cui, in data 19/11/2020, il Tribunale in composizione collegiale aveva dichiarato sospesi i termini di custodia cautelare durante il tempo necessario per il dibattimento e per la deliberazione della sentenza. La pronuncia di inammissibilità è motivata dal fatto che l'impugnazione sarebbe tardivamente proposta il 19/01/2021, a fronte di un provvedimento adottato all'udienza dibattimentale del 19/11/2020, letto alle parti (DO collegato in video conferenza ed i suoi difensori) presenti in quella data. 2. NO DO propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione dell'art.606 lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 310 cod. proc. pen. in quanto, nel corso dell'udienza del 19 novembre 2020, vi erano stati problemi sia nell'attivazione del videocollegamento sia durante la stessa udienza e in quanto, durante la lettura dell'ordinanza, il collegamento si era interrotto;
per tale motivo il ricorrente non aveva potuto ascoltare il contenuto dell'ordinanza, tanto che in data successiva il Tribunale glielo aveva notificato. L'autonomo esercizio del potere d'impugnazione dell'imputato è stato illegittimamente negato senza considerare il termine decorrente dalla notificazione fatta dal tribunale successivamente alla lettura del provvedimento in udienza. Consentendo la presenza dell'imputato solo a distanza, tale lesione del diritto difensivo di partecipare al processo in presenza si è tradotta in problemi di audio-collegamento, nell'impossibilità per l'imputato di conoscere in tempo reale il contenuto dell'ordinanza, nella privazione dell'autonomo potere di impugnazione pur tempestivamente esercitato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 2. A norma della disposizione di cui all'art. 148, comma 5, cod. proc. pen. la lettura dei provvedimenti alle persone presenti sostituisce la notificazione, purchè ne sia fatta menzione nel verbale. Il difensore, senza alcun riferimento nel ricorso alla predetta menzione ovvero all'omissione della predetta menzione, sostiene che l'interruzione del collegamento non avrebbe consentito all'imputato di percepire la lettura dell'ordinanza e che, pertanto, il termine per appellare, ex art.310 cod. proc. pen., avrebbe dovuto ritenersi ancora aperto alla data di 2 presentazione dell'impugnazione in quanto il dies a quo sarebbe da individuare nella notificazione del provvedimento disposta dal tribunale nei confronti dell'imputato. 3. In difetto di allegazione, o di indicazione, finanche dell'atto che sarebbe stato notificato all'imputato ai fini della decorrenza del termine per impugnare, il Collegio non può che ritenere che il ricorrente abbia confuso l'adempimento esecutivo previsto dal d. Igs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, comma 1-ter, contenente «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» (disp. att. cod. proc. pen.) con la disciplina della decorrenza dei termini per proporre impugnazione, di cui all'art. 585 cod. proc. pen., comma 2, in riferimento all'art. 310, commi 1 e 2, e art. 309, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. L'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono stati aggiunti dall'art.23, comma 1, I. 8 agosto 1995, n. 332 al fine di assicurare il diritto del detenuto ad essere puntualmente e costantemente informato di tutti i provvedimenti legittimanti il suo ingresso e la sua permanenza in carcere, con il previsto inserimento nella sua cartella personale, già disciplinata dall'art.26 d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 di regolamento penitenziario, sostituito dall'omologo art. 26 del nuovo regolamento approvato con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, anche delle copie integrali del titolo genetico di custodia carceraria e di tutti i provvedimenti successivi in materia cautelare, non implicanti la rimessione in libertà, in modo che l'interessato possa avere precisa e aggiornata conoscenza dell'intero contenuto dei provvedimenti che ne dispongono ed eventualmente ne confermano la custodia in carcere, con il pur previsto dovere del direttore o dell'operatore penitenziario da lui designato di garantire tale puntuale informazione, ricorrendo, in caso di detenuto straniero, all'ausilio di un interprete. 3.2. I termini per l'impugnazione sono, invece, disciplinati in via generale dall'art. 585 cod. proc. pen., che, al comma 2, lett. b), dispone, nel caso di provvedimenti di cui sia data contestuale lettura, in udienza, del dispositivo e della motivazione, la decorrenza del termine per impugnare dalla data della medesima udienza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti, anche se assenti al momento della lettura. 3.3. Nel caso in esame, avendo il Tribunale, davanti al quale era in corso il giudizio per i fatti cui inerisce il titolo di custodia in carcere del .DO, dichiarato sospesi i termini di custodia cautelare ai sensi dell'art.304, comma 2, cod. proc. pen. e dato integrale lettura del provvedimento nella medesima udienza del 19/11/2020, alla presenza dei difensori dell'imputato nonché di quest'ultimo in videoconferenza, ha contemporaneamente disposto, a norma 3 e/ dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter, cit., la trasmissione di copia dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario in cui era ristretto il Mandatesi per l'inserimento di essa nella cartella personale del detenuto, ai soli fini di completezza informativa previsti dalla stessa norma. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. b), in riferimento all'art. 310, comma 2, che rinvia all'art. 309, comma 1, cod. proc. pen., il termine di dieci giorni per impugnare l'ordinanza si è consumato in data antecedente il 19 gennaio 2021 (data dell'impugnazione), come correttamente rilevato dal Tribunale dell'appello cautelare che lo ha dichiarato inammissibile con l'ordinanza qui impugnata, a nulla rilevando in contrario la data di notificazione di copia del provvedimento de libertate al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, Ord. Pen. 3.4. La disciplina della decorrenza del termine per l'impugnazione segue, infatti, le disposizioni generali di cui all'art. 585, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso di lettura integrale dell'ordinanza in materia di misure cautelari da parte del giudice del dibattimento procedente, il termine di dieci giorni per proporre appello ex art. 310, comma 1, cod. proc. pen., decorre dalla lettura del medesimo provvedimento in udienza. 4. Nel ricorso si deduce che il diritto di difesa dell'imputato sarebbe stato conculcato dalla sua partecipazione all'udienza mediante videoconferenza anzichè in presenza, ma si tratta anche per tale profilo di allegazione generica, posto che non sono state rappresentate le ragioni per le quali l'imputato abbia partecipato all'udienza in videoconferenza, ovvero se gli sia stata preclusa la partecipazione in presenza, e considerato che, anche dando per scontato che l'evenienza rappresentata si sia effettivamente verificata, non si vede come la mancata presenza (sia pure a distanza) dell'imputato al momento della lettura del provvedimento de libertate possa avere pregiudicato il diritto di difesa del medesimo, peraltro assistito da due difensori che partecipavano all'udienza in presenza. 4.1. In un caso già trattato dalla Corte di legittimità, in cui la difficoltà dei soggetti legittimati a presenziare alla lettura del dispositivo era stata determinata dal protrarsi nei giorni della durata della camera di consiglio (Sez. 1, n. 40711 del 14/02/2018, Prinno, Rv. 27466401), la Corte ha ritenuto inconsistente la configurazione dell'obbligo giuridico dell'ufficio di dare avviso al difensore e alle parti del preciso momento in cui il giudice leggerà il dispositivo qualora la durata della camera di consiglio ecceda il tempo corrispondente al giorno in cui il collegio si è ritirato per la deliberazione. 4 4.2. Ad analoga conclusione, giustificata dal rilievo per cui la notizia della lettura del provvedimento in udienza non è esclusa da mere difficoltà tecniche per il soggetto legittimato a presenziarvi, dovrebbe pervenirsi qualora, per motivi tecnici legati al collegamento in videoconferenza, l'imputato non abbia di fatto recepito la lettura del provvedimento ma i difensori vi abbiano regolarmente presenziato. 5. Svolte le suestese precisazioni in linea di principio, dirimente è nel caso concreto la circostanza che, dall'esame del verbale di udienza, consentito in ragione del vizio procedurale denunciato, risulti che il Tribunale, alla presenza in aula dei difensori di fiducia dell'imputato Avv. Angela Porcelli e Avv. Marco Fagiolo, nonché di DO NO in videoconferenza, ha dato lettura dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare senza alcun riferimento a problemi di collegamento per le parti presenti in videoconferenza. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto il DO, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 giugno 2021
sentito il Procuratore Generale dott.ssa PG LUCIA °DELLO, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore Avv. ANGELA PORCELLI ANGELA, che illustrando i motivi del ricorso ha insistito per l'accoglimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 28191 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 23/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da DO NO avverso il provvedimento con cui, in data 19/11/2020, il Tribunale in composizione collegiale aveva dichiarato sospesi i termini di custodia cautelare durante il tempo necessario per il dibattimento e per la deliberazione della sentenza. La pronuncia di inammissibilità è motivata dal fatto che l'impugnazione sarebbe tardivamente proposta il 19/01/2021, a fronte di un provvedimento adottato all'udienza dibattimentale del 19/11/2020, letto alle parti (DO collegato in video conferenza ed i suoi difensori) presenti in quella data. 2. NO DO propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione dell'art.606 lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 310 cod. proc. pen. in quanto, nel corso dell'udienza del 19 novembre 2020, vi erano stati problemi sia nell'attivazione del videocollegamento sia durante la stessa udienza e in quanto, durante la lettura dell'ordinanza, il collegamento si era interrotto;
per tale motivo il ricorrente non aveva potuto ascoltare il contenuto dell'ordinanza, tanto che in data successiva il Tribunale glielo aveva notificato. L'autonomo esercizio del potere d'impugnazione dell'imputato è stato illegittimamente negato senza considerare il termine decorrente dalla notificazione fatta dal tribunale successivamente alla lettura del provvedimento in udienza. Consentendo la presenza dell'imputato solo a distanza, tale lesione del diritto difensivo di partecipare al processo in presenza si è tradotta in problemi di audio-collegamento, nell'impossibilità per l'imputato di conoscere in tempo reale il contenuto dell'ordinanza, nella privazione dell'autonomo potere di impugnazione pur tempestivamente esercitato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 2. A norma della disposizione di cui all'art. 148, comma 5, cod. proc. pen. la lettura dei provvedimenti alle persone presenti sostituisce la notificazione, purchè ne sia fatta menzione nel verbale. Il difensore, senza alcun riferimento nel ricorso alla predetta menzione ovvero all'omissione della predetta menzione, sostiene che l'interruzione del collegamento non avrebbe consentito all'imputato di percepire la lettura dell'ordinanza e che, pertanto, il termine per appellare, ex art.310 cod. proc. pen., avrebbe dovuto ritenersi ancora aperto alla data di 2 presentazione dell'impugnazione in quanto il dies a quo sarebbe da individuare nella notificazione del provvedimento disposta dal tribunale nei confronti dell'imputato. 3. In difetto di allegazione, o di indicazione, finanche dell'atto che sarebbe stato notificato all'imputato ai fini della decorrenza del termine per impugnare, il Collegio non può che ritenere che il ricorrente abbia confuso l'adempimento esecutivo previsto dal d. Igs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, comma 1-ter, contenente «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» (disp. att. cod. proc. pen.) con la disciplina della decorrenza dei termini per proporre impugnazione, di cui all'art. 585 cod. proc. pen., comma 2, in riferimento all'art. 310, commi 1 e 2, e art. 309, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. L'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono stati aggiunti dall'art.23, comma 1, I. 8 agosto 1995, n. 332 al fine di assicurare il diritto del detenuto ad essere puntualmente e costantemente informato di tutti i provvedimenti legittimanti il suo ingresso e la sua permanenza in carcere, con il previsto inserimento nella sua cartella personale, già disciplinata dall'art.26 d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 di regolamento penitenziario, sostituito dall'omologo art. 26 del nuovo regolamento approvato con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, anche delle copie integrali del titolo genetico di custodia carceraria e di tutti i provvedimenti successivi in materia cautelare, non implicanti la rimessione in libertà, in modo che l'interessato possa avere precisa e aggiornata conoscenza dell'intero contenuto dei provvedimenti che ne dispongono ed eventualmente ne confermano la custodia in carcere, con il pur previsto dovere del direttore o dell'operatore penitenziario da lui designato di garantire tale puntuale informazione, ricorrendo, in caso di detenuto straniero, all'ausilio di un interprete. 3.2. I termini per l'impugnazione sono, invece, disciplinati in via generale dall'art. 585 cod. proc. pen., che, al comma 2, lett. b), dispone, nel caso di provvedimenti di cui sia data contestuale lettura, in udienza, del dispositivo e della motivazione, la decorrenza del termine per impugnare dalla data della medesima udienza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti, anche se assenti al momento della lettura. 3.3. Nel caso in esame, avendo il Tribunale, davanti al quale era in corso il giudizio per i fatti cui inerisce il titolo di custodia in carcere del .DO, dichiarato sospesi i termini di custodia cautelare ai sensi dell'art.304, comma 2, cod. proc. pen. e dato integrale lettura del provvedimento nella medesima udienza del 19/11/2020, alla presenza dei difensori dell'imputato nonché di quest'ultimo in videoconferenza, ha contemporaneamente disposto, a norma 3 e/ dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter, cit., la trasmissione di copia dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario in cui era ristretto il Mandatesi per l'inserimento di essa nella cartella personale del detenuto, ai soli fini di completezza informativa previsti dalla stessa norma. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. b), in riferimento all'art. 310, comma 2, che rinvia all'art. 309, comma 1, cod. proc. pen., il termine di dieci giorni per impugnare l'ordinanza si è consumato in data antecedente il 19 gennaio 2021 (data dell'impugnazione), come correttamente rilevato dal Tribunale dell'appello cautelare che lo ha dichiarato inammissibile con l'ordinanza qui impugnata, a nulla rilevando in contrario la data di notificazione di copia del provvedimento de libertate al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, Ord. Pen. 3.4. La disciplina della decorrenza del termine per l'impugnazione segue, infatti, le disposizioni generali di cui all'art. 585, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso di lettura integrale dell'ordinanza in materia di misure cautelari da parte del giudice del dibattimento procedente, il termine di dieci giorni per proporre appello ex art. 310, comma 1, cod. proc. pen., decorre dalla lettura del medesimo provvedimento in udienza. 4. Nel ricorso si deduce che il diritto di difesa dell'imputato sarebbe stato conculcato dalla sua partecipazione all'udienza mediante videoconferenza anzichè in presenza, ma si tratta anche per tale profilo di allegazione generica, posto che non sono state rappresentate le ragioni per le quali l'imputato abbia partecipato all'udienza in videoconferenza, ovvero se gli sia stata preclusa la partecipazione in presenza, e considerato che, anche dando per scontato che l'evenienza rappresentata si sia effettivamente verificata, non si vede come la mancata presenza (sia pure a distanza) dell'imputato al momento della lettura del provvedimento de libertate possa avere pregiudicato il diritto di difesa del medesimo, peraltro assistito da due difensori che partecipavano all'udienza in presenza. 4.1. In un caso già trattato dalla Corte di legittimità, in cui la difficoltà dei soggetti legittimati a presenziare alla lettura del dispositivo era stata determinata dal protrarsi nei giorni della durata della camera di consiglio (Sez. 1, n. 40711 del 14/02/2018, Prinno, Rv. 27466401), la Corte ha ritenuto inconsistente la configurazione dell'obbligo giuridico dell'ufficio di dare avviso al difensore e alle parti del preciso momento in cui il giudice leggerà il dispositivo qualora la durata della camera di consiglio ecceda il tempo corrispondente al giorno in cui il collegio si è ritirato per la deliberazione. 4 4.2. Ad analoga conclusione, giustificata dal rilievo per cui la notizia della lettura del provvedimento in udienza non è esclusa da mere difficoltà tecniche per il soggetto legittimato a presenziarvi, dovrebbe pervenirsi qualora, per motivi tecnici legati al collegamento in videoconferenza, l'imputato non abbia di fatto recepito la lettura del provvedimento ma i difensori vi abbiano regolarmente presenziato. 5. Svolte le suestese precisazioni in linea di principio, dirimente è nel caso concreto la circostanza che, dall'esame del verbale di udienza, consentito in ragione del vizio procedurale denunciato, risulti che il Tribunale, alla presenza in aula dei difensori di fiducia dell'imputato Avv. Angela Porcelli e Avv. Marco Fagiolo, nonché di DO NO in videoconferenza, ha dato lettura dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare senza alcun riferimento a problemi di collegamento per le parti presenti in videoconferenza. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto il DO, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 giugno 2021