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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/04/2025, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2359/2015 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23078 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 27.3.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Chiana n. 38, presso lo studio dell'avv.to Luciacristina Arquilia che lo rappresenta e difende giusta in procura in calce al ricorso introduttivo
- ATTORE –
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Napoli, in V.le Colli Aminei n. 38/c, presso lo studio dell'avv.to Carmela Bruna Di Mauro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
FATTO e DIRITTO
Considerato che chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
“accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità del dell'atto di pignoramento presso terzi n. di fascicolo 097/2021/3997 per tutti i motivi indicati nel ricorso ovvero soltanto per quelli ritenuti in giustizia”;
Considerato che con ordinanza del 12.12.2023, il Giudice ordinava all'attore la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti dell' “entro il termine perentorio del 30.01.2024, ai sensi e CP_2 per gli effetti dell'art. 164, co. 2, c.p.c.”;
Che l'attore non ha provveduto alla rinnovazione nel termine perentorio stabilito dal Giudice;
dr. Alessandro CENTO 1 n. 2359/2015 R.G.A.C.C.
che i termini perentori non possono essere prorogati (art. 153 c.p.c.),
Considerato che quando il giudice istruttore opera come giudice monocratico – come nella specie - il provvedimento, con cui dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (cfr., Cass. n. 18242/2008)
Che le spese rimangono definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, u.c., c.p.c.)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo;
2. spese definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 6.4.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sentenza firmata digitalmente
dr. Alessandro CENTO 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23078 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 27.3.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Chiana n. 38, presso lo studio dell'avv.to Luciacristina Arquilia che lo rappresenta e difende giusta in procura in calce al ricorso introduttivo
- ATTORE –
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Napoli, in V.le Colli Aminei n. 38/c, presso lo studio dell'avv.to Carmela Bruna Di Mauro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
FATTO e DIRITTO
Considerato che chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
“accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità del dell'atto di pignoramento presso terzi n. di fascicolo 097/2021/3997 per tutti i motivi indicati nel ricorso ovvero soltanto per quelli ritenuti in giustizia”;
Considerato che con ordinanza del 12.12.2023, il Giudice ordinava all'attore la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti dell' “entro il termine perentorio del 30.01.2024, ai sensi e CP_2 per gli effetti dell'art. 164, co. 2, c.p.c.”;
Che l'attore non ha provveduto alla rinnovazione nel termine perentorio stabilito dal Giudice;
dr. Alessandro CENTO 1 n. 2359/2015 R.G.A.C.C.
che i termini perentori non possono essere prorogati (art. 153 c.p.c.),
Considerato che quando il giudice istruttore opera come giudice monocratico – come nella specie - il provvedimento, con cui dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (cfr., Cass. n. 18242/2008)
Che le spese rimangono definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, u.c., c.p.c.)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo;
2. spese definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 6.4.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sentenza firmata digitalmente
dr. Alessandro CENTO 2