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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
N. 195-1/2025 r.p.u.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott.ssa Valentina D'Aprile - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato pendente tra in sigla , con sede legale in Bari alla Parte_1 Pt_2
Via Brigata Regina, n. 64 (CF. ), rappresentato dall'Avv. Giovanni Vantaggiato e P.IVA_1 dall'Avv. Barbara Frateiacci, domiciliatari, in virtù di procura in atti;
- ricorrente – nei confronti di
Controparte_1
Conclusioni come da verbale d'udienza collegiale del 20/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso per omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 48, co. IV, e 57 ss., CCII presentato dalla in sigla Parte_1
, con sede legale in Bari alla Via Brigata Regina, n. 64 (CF. 08252061000), depositato il Pt_2 6/5/2025 e pubblicato in data 19/6/2025 nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Bari;
considerato che
non risultano proposte opposizioni nel termine di cui all'art. 48, co. IV, cc.ii.; vista la documentazione depositata;
vista la determinazione dell'amministratore unico, risultante da verbale notarile del 29/4/2005 in atti, che ha stabilito di chiedere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione (art. 120-bis CCII); ritenuta la natura di imprenditore fallibile della società ricorrente costituita in data 24/11/2004, avente come oggetto sociale l'edizione e la negoziazione di libri, riviste, pubblicazioni periodiche e altri supporti audiovisivi utili per la diffusione della cultura, editrice dell'agenzia di stampa nazionale
Dire;
considerato che
la ricorrente si trova in stato di crisi determinato dall'insufficiente liquidità disponibile e dall'esistenza di una consistente debitoria tributaria (pari ad €7.664.386 a fronte di un ammontare complessivo di debiti pari ad €11.531.824,00) così come comprovate dalla situazione economica e patrimoniale da ultimo aggiornata al 31.3.2025, avente origine nella più generale crisi pandemica da Covid 2019 e del settore dell'editoria, ma, a partire dal 2021, alimentata dalla pregiudizievole attività gestoria riferibile ad indagato per i delitti di cui agli artt. 319, Parte_3
319 bis, 321 e 326 c.p. e art. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000, circostanze che hanno inciso notevolmente sulla perdita di contratti nel settore della scuola e nei progetti finanziati dal e sul calo del fatturato in CP_2 termini superiori al 30%, anche per effetto della contestazione alla società di illeciti amministrativi ai sensi degli artt. 5, 21 e 25, co. III, del d.lgs. 231/2001 e dell'emissione, il 5/12/2023, da parte del del decreto direttoriale n. 0002439, avente ad oggetto il fermo Controparte_3 amministrativo ex art. 69, co. 9, del r.d n. 2440 del 18 novembre 1923 “su tutte le somme eventualmente e a qualsiasi titolo dovute o debende dal e da Controparte_3 ogni altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo alla
[...] fino alla concorrenza dell'importo di cui il è Controparte_4 CP_3 creditore, quantificabile allo stato degli atti, in almeno €6.121.894,67”; considerato che, dall'esame della situazione contabile e dello stato analitico estimativo al 31.12.2024, emerge la sussistenza di un patrimonio netto pari a €-1.294.518,00, che sommato alla perdita di periodo pari ad €-6.608.733,00, restituisce un valore negativo del patrimonio netto pari ad €-
7.903.251; rilevato che la proposta di transazione sui crediti tributari presentata il 12/2/2025 ex articolo 63 CCII dalla ricorrente, nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione ex articolo 57 del CCII, è stata accolta dalla genzia delle Entrate di Bari con provvedimento di adesione del Controparte_5
17/4/2025 (si veda all. 24 fasc. ricorrente), la quale, dando atto della certificazione di un debito complessivo pari ad €14.750.016,45, ha evidenziato che il soddisfacimento del credito tributario
(incidenti in misura di circa l'83% sul debito complessivo dell'impresa) avverrà mediante il pagamento falcidiato e dilazionato dello stesso debito, nell'arco temporale di dieci anni, nella misura del 60% delle “imposte certificate maturate e non versate”, pari a €7.092.165,28, oltre agli interessi legali calcolati nella misura del 2% per €703.795,39, in 40 rate trimestrali di importo pari ad
€177.304,13;
considerato che
la ricorrente ha, altresì, prodotto copia dell'assenso all'accordo transattivo fiscale solo ed esclusivamente per gli importi relativi agli oneri di riscossione di propria competenza, dovuti
(in proporzione all'importo falcidiato), in misura pari ad €1.497,29, anche da parte della Direzione regionale di Bari dell' comunicato il 28/4/2025 (all. 25); Controparte_6 preso atto della pubblicazione da oltre trenta giorni dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nel registro delle imprese;
letta la relazione del professionista di cui all'art. 57 co. 4 CCII, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dell'accordo;
considerato che
i creditori sottoscrittori dell'accordo rappresentano il 79,56% dei debiti della società, sicché può dirsi raggiunta la percentuale richiesta all'art. 57 co. 1 CCII., come evincibile dal seguente prospetto:
vista l'assenza di opposizioni;
visto che la debitoria complessiva ammonta ad €18.540.454,13; visto che il debito da rimborsare, a seguito degli stralci di cui all'accordo con i creditori aderenti
(€7.665.883,29) e tenuto conto di quanto dovuto ai creditori non aderenti (€455.037,86 per i fornitori ed €1.566.123,00, inclusi crediti nei confronti dei lavoratori, INPS e banche;
cfr. pag. 53 del piano)
è pari a complessivi €9.687.044,15;
considerato che
il la proposta prevede l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo nei termini di legge di 120 giorni ex art. 57 co. 3 CCII e preso atto che il piano prevede l'integrale pagamento dei debiti e costi prededucibili e privilegiati;
ritenuto che
siano condivisibili le conclusioni alle quali giunge il professionista attestatore circa l'attuabilità dell'accordo, tenuto conto che le risorse derivano dalle seguenti fonti: a) quanto al pagamento dei creditori aderenti, dai canoni di locazione pari ad €600.000,00 annui derivanti dal fitto del ramo d'azienda concluso il 27/12/2024 in favore della Controparte_7
controllata al 100% dalla proponente, e dalle royalties - stimate in circa €150.000,00 annui -
[...] riconosciute dalla Silicondev Communication s.p.a. per effetto della concessione del contratto di affitto di royalties del 27/12/2024 (assunzione finanziarie ritenute congrue dall'attestatore e sorrette dalla ragionevolezza del prospetto economico e finanziario del piano tenuto conto del trend di crescita positiva dei ricavi della società negli anni cfr. pagg. 75 e 78 del piano); b) quanto al pagamento dei non aderenti, dai flussi della continuità aziendale e dalla riscossione nel termine dei 120 giorni dall'omologa dei seguenti crediti:
- Crediti verso clienti per euro 1.343.429;
- Crediti per scambio attività per euro 78.676;
- Fatture da emettere per euro 2.865.742;
- Crediti verso altri per euro 703.247;
considerato che
i costi di gestione sono stati esaminati e ritenuti non interferenti o, comunque, non tali da pregiudicare la stima del prevedibile valore della produzione secondo i seguenti prospetti:rie ritenuto che i costi del personale sono stati azzerati poiché interamente trasferiti al locatore, insieme alla maggior parte dei costi di gestione, garantendo così alla controllata la possibilità di poter operare in modo adeguato e conforme agli standard normativi;
considerato che
l'attestatore ha verificato il rispetto dei criteri generali di prudenza e di competenza in ordine alla costituzione del fondo rischi e oneri appostato in bilancio per €812.000,00, costituito perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza, precisando che non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici, privi di giustificazione economica e che il fondo rischi predisposto risulta essere ampiamente capiente in ragione delle passività potenziali così come Cont individuate a seguito del procedimento con il;
ritenuto, in definitiva, che il piano sia stato redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56 CCII (v. art. 57 co. 2 CCII); verificata la sussistenza dell'attestazione del professionista anche relativamente al profilo di convenienza del piano come richiesta dall'art. 63, co. I, cc.ii. per l'ipotesi di transazione sui crediti fiscali, per avere il dott. nella specie, “verificato che l'offerta di risanamento CP_9 aziendale rispetta i gradi di privilegio” e che la stessa consentirà di soddisfare interamente anche i fornitori, sicché può ragionevolmente affermarsi che in uno scenario liquidatorio, a fronte di un valore liquidabile pari ad €2.676.515,00, detratte le spese prededucibili, nonché i debiti da retribuzione e a titolo di tfr dei lavoratori e quelli degli istituti bancari, la disponibilità residua da mettere al servizio dei creditori fiscali risulterebbe pressocché annullata, rendendo insussistenti anche qualsivoglia prospettiva di parziale soddisfacimento dei creditori chirografari (cfr. attestazione del 10/3/2025 in atti); considerato che l'accordo di ristrutturazione dei debiti è pubblicato nel registro delle Imprese quando ne viene chiesta con ricorso l'omologazione (art. 48 co. 4 CCII) e che nel medesimo registro deve essere pubblicata la sentenza di omologazione (art. 48 co. 5 CCII), ma alcuna pubblicità è prevista in ordine al momento dell'adempimento delle obbligazioni in esso contemplate, a chiusura della fase di crisi, con la conseguenza che il registro delle Imprese dà ancora per aperta una situazione che potrebbe essersi definita, fornendo una informazione non adeguata al caso concreto;
ritenuto quindi che la composizione della crisi debba essere pubblicizzata al pari del suo avvio, invita i soggetti proponenti l'accordo di ristrutturazione a chiedere al Tribunale l'emissione di un decreto che dia atto della composizione della crisi, documentando gli avvenuti pagamenti previsti dall'accordo omologato;
applicato l'art. 48 co. 4 CCII;
P.Q.M.
- Omologa l'accordo di ristrutturazione di cui in premessa.
- Onera la Cancelleria di provvedere all'iscrizione della presente sentenza nel Registro delle Imprese.
- Invita i soggetti proponenti l'accordo di ristrutturazione a chiedere al Tribunale l'emissione di un decreto che dia atto della composizione della crisi, documentando gli avvenuti pagamenti previsti dall'accordo omologato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile del Tribunale, il giorno 4 dicembre 2025.
Il Giudice est.
Dott. ssa Valentina D'Aprile
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
QUARTA SEZIONE CIVILE
N. 195-1/2025 r.p.u.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott.ssa Valentina D'Aprile - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato pendente tra in sigla , con sede legale in Bari alla Parte_1 Pt_2
Via Brigata Regina, n. 64 (CF. ), rappresentato dall'Avv. Giovanni Vantaggiato e P.IVA_1 dall'Avv. Barbara Frateiacci, domiciliatari, in virtù di procura in atti;
- ricorrente – nei confronti di
Controparte_1
Conclusioni come da verbale d'udienza collegiale del 20/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso per omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 48, co. IV, e 57 ss., CCII presentato dalla in sigla Parte_1
, con sede legale in Bari alla Via Brigata Regina, n. 64 (CF. 08252061000), depositato il Pt_2 6/5/2025 e pubblicato in data 19/6/2025 nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Bari;
considerato che
non risultano proposte opposizioni nel termine di cui all'art. 48, co. IV, cc.ii.; vista la documentazione depositata;
vista la determinazione dell'amministratore unico, risultante da verbale notarile del 29/4/2005 in atti, che ha stabilito di chiedere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione (art. 120-bis CCII); ritenuta la natura di imprenditore fallibile della società ricorrente costituita in data 24/11/2004, avente come oggetto sociale l'edizione e la negoziazione di libri, riviste, pubblicazioni periodiche e altri supporti audiovisivi utili per la diffusione della cultura, editrice dell'agenzia di stampa nazionale
Dire;
considerato che
la ricorrente si trova in stato di crisi determinato dall'insufficiente liquidità disponibile e dall'esistenza di una consistente debitoria tributaria (pari ad €7.664.386 a fronte di un ammontare complessivo di debiti pari ad €11.531.824,00) così come comprovate dalla situazione economica e patrimoniale da ultimo aggiornata al 31.3.2025, avente origine nella più generale crisi pandemica da Covid 2019 e del settore dell'editoria, ma, a partire dal 2021, alimentata dalla pregiudizievole attività gestoria riferibile ad indagato per i delitti di cui agli artt. 319, Parte_3
319 bis, 321 e 326 c.p. e art. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000, circostanze che hanno inciso notevolmente sulla perdita di contratti nel settore della scuola e nei progetti finanziati dal e sul calo del fatturato in CP_2 termini superiori al 30%, anche per effetto della contestazione alla società di illeciti amministrativi ai sensi degli artt. 5, 21 e 25, co. III, del d.lgs. 231/2001 e dell'emissione, il 5/12/2023, da parte del del decreto direttoriale n. 0002439, avente ad oggetto il fermo Controparte_3 amministrativo ex art. 69, co. 9, del r.d n. 2440 del 18 novembre 1923 “su tutte le somme eventualmente e a qualsiasi titolo dovute o debende dal e da Controparte_3 ogni altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo alla
[...] fino alla concorrenza dell'importo di cui il è Controparte_4 CP_3 creditore, quantificabile allo stato degli atti, in almeno €6.121.894,67”; considerato che, dall'esame della situazione contabile e dello stato analitico estimativo al 31.12.2024, emerge la sussistenza di un patrimonio netto pari a €-1.294.518,00, che sommato alla perdita di periodo pari ad €-6.608.733,00, restituisce un valore negativo del patrimonio netto pari ad €-
7.903.251; rilevato che la proposta di transazione sui crediti tributari presentata il 12/2/2025 ex articolo 63 CCII dalla ricorrente, nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione ex articolo 57 del CCII, è stata accolta dalla genzia delle Entrate di Bari con provvedimento di adesione del Controparte_5
17/4/2025 (si veda all. 24 fasc. ricorrente), la quale, dando atto della certificazione di un debito complessivo pari ad €14.750.016,45, ha evidenziato che il soddisfacimento del credito tributario
(incidenti in misura di circa l'83% sul debito complessivo dell'impresa) avverrà mediante il pagamento falcidiato e dilazionato dello stesso debito, nell'arco temporale di dieci anni, nella misura del 60% delle “imposte certificate maturate e non versate”, pari a €7.092.165,28, oltre agli interessi legali calcolati nella misura del 2% per €703.795,39, in 40 rate trimestrali di importo pari ad
€177.304,13;
considerato che
la ricorrente ha, altresì, prodotto copia dell'assenso all'accordo transattivo fiscale solo ed esclusivamente per gli importi relativi agli oneri di riscossione di propria competenza, dovuti
(in proporzione all'importo falcidiato), in misura pari ad €1.497,29, anche da parte della Direzione regionale di Bari dell' comunicato il 28/4/2025 (all. 25); Controparte_6 preso atto della pubblicazione da oltre trenta giorni dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nel registro delle imprese;
letta la relazione del professionista di cui all'art. 57 co. 4 CCII, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dell'accordo;
considerato che
i creditori sottoscrittori dell'accordo rappresentano il 79,56% dei debiti della società, sicché può dirsi raggiunta la percentuale richiesta all'art. 57 co. 1 CCII., come evincibile dal seguente prospetto:
vista l'assenza di opposizioni;
visto che la debitoria complessiva ammonta ad €18.540.454,13; visto che il debito da rimborsare, a seguito degli stralci di cui all'accordo con i creditori aderenti
(€7.665.883,29) e tenuto conto di quanto dovuto ai creditori non aderenti (€455.037,86 per i fornitori ed €1.566.123,00, inclusi crediti nei confronti dei lavoratori, INPS e banche;
cfr. pag. 53 del piano)
è pari a complessivi €9.687.044,15;
considerato che
il la proposta prevede l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo nei termini di legge di 120 giorni ex art. 57 co. 3 CCII e preso atto che il piano prevede l'integrale pagamento dei debiti e costi prededucibili e privilegiati;
ritenuto che
siano condivisibili le conclusioni alle quali giunge il professionista attestatore circa l'attuabilità dell'accordo, tenuto conto che le risorse derivano dalle seguenti fonti: a) quanto al pagamento dei creditori aderenti, dai canoni di locazione pari ad €600.000,00 annui derivanti dal fitto del ramo d'azienda concluso il 27/12/2024 in favore della Controparte_7
controllata al 100% dalla proponente, e dalle royalties - stimate in circa €150.000,00 annui -
[...] riconosciute dalla Silicondev Communication s.p.a. per effetto della concessione del contratto di affitto di royalties del 27/12/2024 (assunzione finanziarie ritenute congrue dall'attestatore e sorrette dalla ragionevolezza del prospetto economico e finanziario del piano tenuto conto del trend di crescita positiva dei ricavi della società negli anni cfr. pagg. 75 e 78 del piano); b) quanto al pagamento dei non aderenti, dai flussi della continuità aziendale e dalla riscossione nel termine dei 120 giorni dall'omologa dei seguenti crediti:
- Crediti verso clienti per euro 1.343.429;
- Crediti per scambio attività per euro 78.676;
- Fatture da emettere per euro 2.865.742;
- Crediti verso altri per euro 703.247;
considerato che
i costi di gestione sono stati esaminati e ritenuti non interferenti o, comunque, non tali da pregiudicare la stima del prevedibile valore della produzione secondo i seguenti prospetti:rie ritenuto che i costi del personale sono stati azzerati poiché interamente trasferiti al locatore, insieme alla maggior parte dei costi di gestione, garantendo così alla controllata la possibilità di poter operare in modo adeguato e conforme agli standard normativi;
considerato che
l'attestatore ha verificato il rispetto dei criteri generali di prudenza e di competenza in ordine alla costituzione del fondo rischi e oneri appostato in bilancio per €812.000,00, costituito perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza, precisando che non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici, privi di giustificazione economica e che il fondo rischi predisposto risulta essere ampiamente capiente in ragione delle passività potenziali così come Cont individuate a seguito del procedimento con il;
ritenuto, in definitiva, che il piano sia stato redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56 CCII (v. art. 57 co. 2 CCII); verificata la sussistenza dell'attestazione del professionista anche relativamente al profilo di convenienza del piano come richiesta dall'art. 63, co. I, cc.ii. per l'ipotesi di transazione sui crediti fiscali, per avere il dott. nella specie, “verificato che l'offerta di risanamento CP_9 aziendale rispetta i gradi di privilegio” e che la stessa consentirà di soddisfare interamente anche i fornitori, sicché può ragionevolmente affermarsi che in uno scenario liquidatorio, a fronte di un valore liquidabile pari ad €2.676.515,00, detratte le spese prededucibili, nonché i debiti da retribuzione e a titolo di tfr dei lavoratori e quelli degli istituti bancari, la disponibilità residua da mettere al servizio dei creditori fiscali risulterebbe pressocché annullata, rendendo insussistenti anche qualsivoglia prospettiva di parziale soddisfacimento dei creditori chirografari (cfr. attestazione del 10/3/2025 in atti); considerato che l'accordo di ristrutturazione dei debiti è pubblicato nel registro delle Imprese quando ne viene chiesta con ricorso l'omologazione (art. 48 co. 4 CCII) e che nel medesimo registro deve essere pubblicata la sentenza di omologazione (art. 48 co. 5 CCII), ma alcuna pubblicità è prevista in ordine al momento dell'adempimento delle obbligazioni in esso contemplate, a chiusura della fase di crisi, con la conseguenza che il registro delle Imprese dà ancora per aperta una situazione che potrebbe essersi definita, fornendo una informazione non adeguata al caso concreto;
ritenuto quindi che la composizione della crisi debba essere pubblicizzata al pari del suo avvio, invita i soggetti proponenti l'accordo di ristrutturazione a chiedere al Tribunale l'emissione di un decreto che dia atto della composizione della crisi, documentando gli avvenuti pagamenti previsti dall'accordo omologato;
applicato l'art. 48 co. 4 CCII;
P.Q.M.
- Omologa l'accordo di ristrutturazione di cui in premessa.
- Onera la Cancelleria di provvedere all'iscrizione della presente sentenza nel Registro delle Imprese.
- Invita i soggetti proponenti l'accordo di ristrutturazione a chiedere al Tribunale l'emissione di un decreto che dia atto della composizione della crisi, documentando gli avvenuti pagamenti previsti dall'accordo omologato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile del Tribunale, il giorno 4 dicembre 2025.
Il Giudice est.
Dott. ssa Valentina D'Aprile
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana