CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 14853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14853 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/01/2026 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria. Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
sentito il Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l’Avv. Marino Punturieri, del Foro di Reggio Calabria, in difesa di AN BE, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice adito ai sensi dell’art.310 cod.proc.pen., ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa il 04/06/2025 dal GIP presso lo stesso Tribunale e con la quale era stata rigettata l’istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN BE, in riferimento a un’imputazione provvisoria facente riferimento al reato previsto dagli artt.73, comma 1 e 6 e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il Tribunale ha rilevato che il giudice procedente aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati ai capi 1) e 6) dell’imputazione provvisoria, ritenendo che il BE avesse concorso rispetto alle condotte di importazione e detenzione di 333 kg di cocaina (capo 1)) e a quella di detenzione, vendita e consegna di 50 kg della medesima sostanza (capo 6)); ha Penale Sent. Sez. 4 Num. 14853 Anno 2026 Presidente: NI ND Relatore: AR IO Data Udienza: 14/04/2026 2 rilevato che lo stesso giudice aveva però ritenuto insussistenti le esigenze cautelari, esponendo che i fatti ascritti erano stati commessi nel gennaio del 2021 senza che risultasse una successiva protrazione della condotta e in considerazione dell’assenza della presunzione relativa prevista dall’art.275, comma 3, cod.proc.pen.; nonché valorizzando la mancanza di precedenti condanne per reati della medesima specie e ritenendo che non emergessero, oltre a quella del pericolo di reiterazione, neanche esigenze legate al pericolo di fuga o di inquinamento probatorio. Ha quindi esposto che, avverso tale ordinanza, aveva proposto appello il pubblico ministero, evidenziando come le esigenze cautelari fossero invece desumibili, oltre che dall’elevato dato ponderale della sostanza in questione, anche dalle frasi pronunciate dall’individuato capo del sodalizio (AN Gullì), il quale – nelle conversazioni intercettate – aveva più volte indicato nel BE una persona di fiducia cui delegare l’attività di trasporto dello stupefacente in ragione della sua attività lavorativa, svolta attraverso un camion di servizio. 2. Il Tribunale ha ritenuto fondata l’impugnazione. Data per comprovata la gravità indiziaria, ritenuta dallo stesso GIP e non oggetto di motivo di gravame, ha rilevato che le circostanze del fatto denotassero un concreto e attuale pericolo di reiterazione della condotta;
sul punto, ha valorizzato l’elevatissimo dato ponderale della sostanza trattata, tale da denotare l’intraneità dell’indagato rispetto al contesto criminale di riferimento e il rapporto fiduciario con la figura apicale del sodalizio attestata anche dalle conversazioni citate nell’atto di appello;
attribuendo, altresì, un particolare disvalore all’avvenuta utilizzazione del proprio mezzo di servizio, adibito alla nettezza urbana, per l’esecuzione di condotte illecite;
ritenendo che tali considerazioni avessero carattere di prevalenza rispetto alle deduzioni difensive inerenti alla risalenza dei fatti ascritti e all’assenza di pregresse condanne per fatti della stessa indole. In punto di scelta della misura, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte unicamente mediante quella della custodia in carcere, valorizzando la gravità del fatto ascritto e la considerazione che i reati in materia di stupefacenti – quali la detenzione e la cessione – potessero essere commessi anche dal domicilio o per interposta persona;
ritenendo che non maggiori rassicurazioni potessero derivare dall’eventuale applicazione di misure elettroniche di controllo. 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AN BE, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione;
con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), ed 3 e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e la omessa e/o contraddittoria motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen.. Ha dedotto che il Tribunale aveva sostanzialmente omesso di considerare che lo stesso ufficio di Procura non aveva sollevato contestazioni in ordine all’esclusione del compendio indiziario per il reato associativo, con conseguente riduzione del ruolo dell’indagato a quello di occasionale concorrente;
ritenendo, quindi, che la valorizzazione del rapporto fiduciario con il capo del sodalizio (tra l’altro, legato al ricorrente da rapporti di parentela) sarebbe stato, di fatto, esorbitante rispetto alla contestazione. Ha quindi argomentato che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al necessario dato dell’attualità delle esigenze cautelari e del concreto pericolo di reiterazione delle condotte. Altresì, ha ritenuto assertive e apodittiche le considerazioni sulla scelta della misura, argomentando che la motivazione non si sarebbe adeguatamente confrontata con le concrete modalità di consumazione dei fatti ascritti e che sarebbe quindi stata illogicamente esclusa l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati da modalità elettroniche di controllo. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente, nell’unico motivo di impugnazione, ha contestato la valutazione del Tribunale distrettuale sotto due distinti profili, ovvero sotto quello attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari e quello inerente al criterio della scelta della misura. Il primo profilo di censura è fondato. In riferimento al giudizio sulla sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art.274, lett.c), cod.proc.pen., il GIP procedente aveva valorizzato, quali fattori idonei a escludere la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di fatti della stessa specie di quelli oggetto del procedimento, il dato del tempo trascorso rispetto alla consumazione delle condotte ascritte ai capi 1) e 6) dell’imputazione provvisoria, commessi sino al gennaio del 2021 e l’assenza di elementi idonei a comprovare una protrazione delle condotte medesime. Va quindi evidenziato che – in riferimento alla formulazione vigente dell’art.274, lett.c), cod.proc.pen. – il requisito dell'attualità del pericolo non è 4 equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197 – 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991 – 01). D’altra parte, in relazione alla suddetta esigenze di considerare in modo rigoroso e approfondito il profilo relativo alla distanza temporale dei fatti (non potendosi, quindi, ritenere quello cronologico come un fattore aprioristicamente neutro ai fini della valutazione delle esigenze cautelari), va evidenziato che – sia pure sulla base di una lettura non pienamente consolidata – questa Corte ha ritenuto che tale elemento debba essere oggetto di espressa considerazione da parte del giudice, alla luce di un’esegesi costituzionalmente orientata, anche quando si verta nell’ambito di reati per i quali, ai sensi dell’art.275, comma 3, cod.proc.pen., sussiste la presunzione relativa di adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce l'art. 275, comma 3, citato (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, Rv. 288803 – 01; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272 – 01; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273 – 02). Dovendosi altresì evocare l’ulteriore principio in base al quale, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale, configurandosi – in caso contrario – un vizio della motivazione (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Rv. 285020 – 01; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 – 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593 – 01). 3. Deve quindi evidenziarsi che, nella motivazione con la quale ha ribaltato il giudizio del GIP procedente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il 5 Tribunale si è soffermato unicamente sul disvalore oggettivo delle condotte ascritte all’indagato, pur costituente, sulla base dei principi richiamati e in relazione al tenore letterale dell’art.274, lett.c), cod.proc.pen., un necessario elemento di valutazione in ordine al giudizio medesimo. Peraltro, in riferimento ai principi predetti, il Tribunale ha – di fatto – omesso qualsiasi effettivo raffronto con le argomentazioni del GIP, il quale aveva puntualmente sottolineato il dato costituito dalla considerevole distanza temporale dai fatti ascritti (pari, all’attualità, a oltre cinque anni) e all’assenza di elementi idonei a far dedurre la protrazione di condotte criminose ovvero il persistente collegamento con i soggetti indagati per il reato associativo. A fronte di tali argomentazioni, il Tribunale si è, difatti, limitato a osservare che l’elemento attinente alla gravità della condotta dovesse ritenersi di “efficacia argomentativa maggiore” rispetto al predetto dato temporale, nonché a quello attinente all’assenza di pregresse condanne per fatti della medesima indole;
di fatto omettendo, quindi, di adeguarsi agli oneri motivazionali imposti dagli arresti citati. 4. Peraltro, deve altresì ritenersi fondato l’ulteriore punto di censura dedotto dal ricorrente e attinente alla motivazione sulla scelta della misura, in riferimento al criterio dettato dall’art.275, comma 2, cod.proc.pen. e non vertendosi in tema di reato per il quale è operante la citata presunzione relativa di cui al comma terzo. In relazione a tale profilo, va ricordato che Sez.U., n.20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 avevano ritenuto (punto 4.1 del “considerato in diritto”) che, all’indomani della riforma introdotta dalla l. 16 aprile 2015, n.47 e ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati. Secondo un principio poi successivamente elaborato e specificato da parte delle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc.pen.; con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria – in relazione all’art.275, comma 3-bis, cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico in relazione 6 all’art.275-bis citato, il quale dispone che tali modalità sono sempre disposte dal Giudice procedente ‹‹salvo che le ritenga non necessarie›› (in termini, Sez.2, n.43042 del 2019, RV. 277762 – 01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463 – 01); ciò in quanto la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Rv. 286343 - 01); fermo restando, in ogni caso, che l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 – 01). 5. Anche alla luce di tali puntualizzazioni interpretative, il giudizio del Tribunale in ordine all’adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva va ritenuto evidentemente apodittico, configurandosi quindi – anche su tale aspetto – il dedotto vizio di omessa motivazione. Difatti, il giudice distrettuale ha operato la valutazione predetta sulla sola base della gravità della condotta ascritta, senza in alcun modo evidenziare – se non con formule puramente di stile, quali il riferimento all’astratta possibilità della commissione di fatti criminosi della medesima specie anche dall’interno della propria abitazione – gli effettivi elementi di incompatibilità tra il grado delle esigenze e la misura degli arresti domiciliari, anche se accompagnati da modalità elettroniche di controllo. In tale punto, peraltro, omettendo di raffrontarsi proprio con le concrete modalità dei fatti ascritti, non facenti alcun riferimento a condotte poste in essere dall’interno del proprio domicilio. 6. Sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Il quale, sulla base delle considerazioni suddette, dovrà esprimere una valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art.274, lett.c), cod.proc.pen., previo espresso raffronto con il dato attinente alla distanza temporale dei fatti ascritti;
nonché, in caso di valutazione ulteriormente positiva sull’an delle esigenze medesime, motivare adeguatamente sull’incompatibilità tra 7 esse e il regime di custodia domiciliare, eventualmente accompagnata da modalità elettroniche di controllo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO AR ND NI
sentito il Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l’Avv. Marino Punturieri, del Foro di Reggio Calabria, in difesa di AN BE, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice adito ai sensi dell’art.310 cod.proc.pen., ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa il 04/06/2025 dal GIP presso lo stesso Tribunale e con la quale era stata rigettata l’istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN BE, in riferimento a un’imputazione provvisoria facente riferimento al reato previsto dagli artt.73, comma 1 e 6 e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il Tribunale ha rilevato che il giudice procedente aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati ai capi 1) e 6) dell’imputazione provvisoria, ritenendo che il BE avesse concorso rispetto alle condotte di importazione e detenzione di 333 kg di cocaina (capo 1)) e a quella di detenzione, vendita e consegna di 50 kg della medesima sostanza (capo 6)); ha Penale Sent. Sez. 4 Num. 14853 Anno 2026 Presidente: NI ND Relatore: AR IO Data Udienza: 14/04/2026 2 rilevato che lo stesso giudice aveva però ritenuto insussistenti le esigenze cautelari, esponendo che i fatti ascritti erano stati commessi nel gennaio del 2021 senza che risultasse una successiva protrazione della condotta e in considerazione dell’assenza della presunzione relativa prevista dall’art.275, comma 3, cod.proc.pen.; nonché valorizzando la mancanza di precedenti condanne per reati della medesima specie e ritenendo che non emergessero, oltre a quella del pericolo di reiterazione, neanche esigenze legate al pericolo di fuga o di inquinamento probatorio. Ha quindi esposto che, avverso tale ordinanza, aveva proposto appello il pubblico ministero, evidenziando come le esigenze cautelari fossero invece desumibili, oltre che dall’elevato dato ponderale della sostanza in questione, anche dalle frasi pronunciate dall’individuato capo del sodalizio (AN Gullì), il quale – nelle conversazioni intercettate – aveva più volte indicato nel BE una persona di fiducia cui delegare l’attività di trasporto dello stupefacente in ragione della sua attività lavorativa, svolta attraverso un camion di servizio. 2. Il Tribunale ha ritenuto fondata l’impugnazione. Data per comprovata la gravità indiziaria, ritenuta dallo stesso GIP e non oggetto di motivo di gravame, ha rilevato che le circostanze del fatto denotassero un concreto e attuale pericolo di reiterazione della condotta;
sul punto, ha valorizzato l’elevatissimo dato ponderale della sostanza trattata, tale da denotare l’intraneità dell’indagato rispetto al contesto criminale di riferimento e il rapporto fiduciario con la figura apicale del sodalizio attestata anche dalle conversazioni citate nell’atto di appello;
attribuendo, altresì, un particolare disvalore all’avvenuta utilizzazione del proprio mezzo di servizio, adibito alla nettezza urbana, per l’esecuzione di condotte illecite;
ritenendo che tali considerazioni avessero carattere di prevalenza rispetto alle deduzioni difensive inerenti alla risalenza dei fatti ascritti e all’assenza di pregresse condanne per fatti della stessa indole. In punto di scelta della misura, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte unicamente mediante quella della custodia in carcere, valorizzando la gravità del fatto ascritto e la considerazione che i reati in materia di stupefacenti – quali la detenzione e la cessione – potessero essere commessi anche dal domicilio o per interposta persona;
ritenendo che non maggiori rassicurazioni potessero derivare dall’eventuale applicazione di misure elettroniche di controllo. 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AN BE, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione;
con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), ed 3 e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e la omessa e/o contraddittoria motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen.. Ha dedotto che il Tribunale aveva sostanzialmente omesso di considerare che lo stesso ufficio di Procura non aveva sollevato contestazioni in ordine all’esclusione del compendio indiziario per il reato associativo, con conseguente riduzione del ruolo dell’indagato a quello di occasionale concorrente;
ritenendo, quindi, che la valorizzazione del rapporto fiduciario con il capo del sodalizio (tra l’altro, legato al ricorrente da rapporti di parentela) sarebbe stato, di fatto, esorbitante rispetto alla contestazione. Ha quindi argomentato che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al necessario dato dell’attualità delle esigenze cautelari e del concreto pericolo di reiterazione delle condotte. Altresì, ha ritenuto assertive e apodittiche le considerazioni sulla scelta della misura, argomentando che la motivazione non si sarebbe adeguatamente confrontata con le concrete modalità di consumazione dei fatti ascritti e che sarebbe quindi stata illogicamente esclusa l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati da modalità elettroniche di controllo. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente, nell’unico motivo di impugnazione, ha contestato la valutazione del Tribunale distrettuale sotto due distinti profili, ovvero sotto quello attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari e quello inerente al criterio della scelta della misura. Il primo profilo di censura è fondato. In riferimento al giudizio sulla sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art.274, lett.c), cod.proc.pen., il GIP procedente aveva valorizzato, quali fattori idonei a escludere la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di fatti della stessa specie di quelli oggetto del procedimento, il dato del tempo trascorso rispetto alla consumazione delle condotte ascritte ai capi 1) e 6) dell’imputazione provvisoria, commessi sino al gennaio del 2021 e l’assenza di elementi idonei a comprovare una protrazione delle condotte medesime. Va quindi evidenziato che – in riferimento alla formulazione vigente dell’art.274, lett.c), cod.proc.pen. – il requisito dell'attualità del pericolo non è 4 equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197 – 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991 – 01). D’altra parte, in relazione alla suddetta esigenze di considerare in modo rigoroso e approfondito il profilo relativo alla distanza temporale dei fatti (non potendosi, quindi, ritenere quello cronologico come un fattore aprioristicamente neutro ai fini della valutazione delle esigenze cautelari), va evidenziato che – sia pure sulla base di una lettura non pienamente consolidata – questa Corte ha ritenuto che tale elemento debba essere oggetto di espressa considerazione da parte del giudice, alla luce di un’esegesi costituzionalmente orientata, anche quando si verta nell’ambito di reati per i quali, ai sensi dell’art.275, comma 3, cod.proc.pen., sussiste la presunzione relativa di adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce l'art. 275, comma 3, citato (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, Rv. 288803 – 01; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272 – 01; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273 – 02). Dovendosi altresì evocare l’ulteriore principio in base al quale, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale, configurandosi – in caso contrario – un vizio della motivazione (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Rv. 285020 – 01; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 – 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593 – 01). 3. Deve quindi evidenziarsi che, nella motivazione con la quale ha ribaltato il giudizio del GIP procedente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il 5 Tribunale si è soffermato unicamente sul disvalore oggettivo delle condotte ascritte all’indagato, pur costituente, sulla base dei principi richiamati e in relazione al tenore letterale dell’art.274, lett.c), cod.proc.pen., un necessario elemento di valutazione in ordine al giudizio medesimo. Peraltro, in riferimento ai principi predetti, il Tribunale ha – di fatto – omesso qualsiasi effettivo raffronto con le argomentazioni del GIP, il quale aveva puntualmente sottolineato il dato costituito dalla considerevole distanza temporale dai fatti ascritti (pari, all’attualità, a oltre cinque anni) e all’assenza di elementi idonei a far dedurre la protrazione di condotte criminose ovvero il persistente collegamento con i soggetti indagati per il reato associativo. A fronte di tali argomentazioni, il Tribunale si è, difatti, limitato a osservare che l’elemento attinente alla gravità della condotta dovesse ritenersi di “efficacia argomentativa maggiore” rispetto al predetto dato temporale, nonché a quello attinente all’assenza di pregresse condanne per fatti della medesima indole;
di fatto omettendo, quindi, di adeguarsi agli oneri motivazionali imposti dagli arresti citati. 4. Peraltro, deve altresì ritenersi fondato l’ulteriore punto di censura dedotto dal ricorrente e attinente alla motivazione sulla scelta della misura, in riferimento al criterio dettato dall’art.275, comma 2, cod.proc.pen. e non vertendosi in tema di reato per il quale è operante la citata presunzione relativa di cui al comma terzo. In relazione a tale profilo, va ricordato che Sez.U., n.20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 avevano ritenuto (punto 4.1 del “considerato in diritto”) che, all’indomani della riforma introdotta dalla l. 16 aprile 2015, n.47 e ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati. Secondo un principio poi successivamente elaborato e specificato da parte delle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc.pen.; con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria – in relazione all’art.275, comma 3-bis, cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico in relazione 6 all’art.275-bis citato, il quale dispone che tali modalità sono sempre disposte dal Giudice procedente ‹‹salvo che le ritenga non necessarie›› (in termini, Sez.2, n.43042 del 2019, RV. 277762 – 01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463 – 01); ciò in quanto la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Rv. 286343 - 01); fermo restando, in ogni caso, che l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 – 01). 5. Anche alla luce di tali puntualizzazioni interpretative, il giudizio del Tribunale in ordine all’adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva va ritenuto evidentemente apodittico, configurandosi quindi – anche su tale aspetto – il dedotto vizio di omessa motivazione. Difatti, il giudice distrettuale ha operato la valutazione predetta sulla sola base della gravità della condotta ascritta, senza in alcun modo evidenziare – se non con formule puramente di stile, quali il riferimento all’astratta possibilità della commissione di fatti criminosi della medesima specie anche dall’interno della propria abitazione – gli effettivi elementi di incompatibilità tra il grado delle esigenze e la misura degli arresti domiciliari, anche se accompagnati da modalità elettroniche di controllo. In tale punto, peraltro, omettendo di raffrontarsi proprio con le concrete modalità dei fatti ascritti, non facenti alcun riferimento a condotte poste in essere dall’interno del proprio domicilio. 6. Sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Il quale, sulla base delle considerazioni suddette, dovrà esprimere una valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art.274, lett.c), cod.proc.pen., previo espresso raffronto con il dato attinente alla distanza temporale dei fatti ascritti;
nonché, in caso di valutazione ulteriormente positiva sull’an delle esigenze medesime, motivare adeguatamente sull’incompatibilità tra 7 esse e il regime di custodia domiciliare, eventualmente accompagnata da modalità elettroniche di controllo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO AR ND NI