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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di
Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7 aprile 2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 305 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
( ) Parte_1 C.F._1
(Avv. PATTI GAETANA)
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede P.IVA_1
legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, ed elettivamente domiciliato in
Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente
( avv. VIVIANA CARLISI )
1 RESISTENTE
OGGETTO: pensione di invalidità civile CP_1 Numer_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante indicato in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile l. 118/71 negatogli in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (06/10/2020). Con condanna dell' , al pagamento della CP_1
pensione di inabilità civile, sin dall'epoca di presentazione della domanda oltre interessi e rivalutazione sin dalla data della domanda (06/10/2020).
Con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario con esclusione delle spese di consulenza tecnica.
A sostegno della propria tesi deduceva preliminarmente la nullità della consulenza tecnica d'ufficio non avendo il C.T.U. risposto alle note contro deduttive inviate con pec il 06 dicembre 2022 e, quindi, nel rispetto dei termine di trenta giorni previsto per l'invio delle osservazioni, decorrente
Pag. 2 di 6 dalla data di comunicazione della bozza della consulenza effettuata con pec del 07 novembre 2022.
Nel merito esponeva che le conclusioni medico-legali alle quali si era pervenuti in sede di Accertamento Tecnico Preventivo non erano condivisibili avendo il Consulente Tecnico di Ufficio sottovalutato le affezioni possedute dalla parte ricorrente , che se correttamente valutate, avrebbero consentito al ricorrente di superare di gran lunga la percentuale del richiesta dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta , per i motivi meglio dedotti in ricorso. Chiedeva, quindi, disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge e fruire per l'effetto della relativa prestazione .
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Valentina Di Salvo la quale delegava alla trattazione ed alla decisione del presente procedimento la dott.ssa Rosa Gerardi la quale fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé .
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore a
[...]
mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della
C.T.U. medico-legale. Nelle more del giudizio mutava la persona fisica del
Giudice con il sottoscritto estensore che fissava udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per il 7 aprile 2025 .
Pag. 3 di 6 All'odierna udienza del 7 aprile 2025 sulle conclusioni rese dalle parti come da verbale di udienza viene decisa mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale il G.L. ha dato lettura integrale in udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO
DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e pertanto va accolto per quanto sotto meglio dedotto.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario la l.118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento della pensione di invalidità civile CP_1
di cui alla L.118/71 risulta soddisfatto . Invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio dott. C.T.U. Dott.ssa
[...]
previo esame della perizianda, dei dati anamnestici e della Per_1
documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che la parte ricorrente è “ (…) invalida al 100% fin dalla data della domanda amministrativa “ (cfr.
CTU in atti) e cioè a decorrere dal 6 ottobre 2020.
Pag. 4 di 6 Orbene, nella fattispecie in esame il requisito sanitario previsto dalla norma citata risulta soddisfatto.
Infatti, la consulenza tecnica ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte ricorrente (vedi relazione del consulente tecnico) comportano nel loro complesso una invalidità del 100% , misura richiesta dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui alla l. 118/1971come richiesta in ricorso.
La C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
L' soccombente, deve, pertanto, essere condannato a rimborsare alla CP_1
parte ricorrente le spese processuali inerenti il presente giudizio come liquidate in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_3
rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è invalida civile al 100 %,
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
06 ottobre 2020, e che pertanto, la stessa è in possesso dei requisiti
Pag. 5 di 6 sanitari richiesti dalla legge per potere usufruire della pensione di invalidità civile di cui alla L.118/71.
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in complessivi €. 2.000,00 oltre accessori come per legge da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, il 7 aprile 2025 .
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di
Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7 aprile 2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 305 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
( ) Parte_1 C.F._1
(Avv. PATTI GAETANA)
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede P.IVA_1
legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, ed elettivamente domiciliato in
Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente
( avv. VIVIANA CARLISI )
1 RESISTENTE
OGGETTO: pensione di invalidità civile CP_1 Numer_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante indicato in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile l. 118/71 negatogli in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (06/10/2020). Con condanna dell' , al pagamento della CP_1
pensione di inabilità civile, sin dall'epoca di presentazione della domanda oltre interessi e rivalutazione sin dalla data della domanda (06/10/2020).
Con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario con esclusione delle spese di consulenza tecnica.
A sostegno della propria tesi deduceva preliminarmente la nullità della consulenza tecnica d'ufficio non avendo il C.T.U. risposto alle note contro deduttive inviate con pec il 06 dicembre 2022 e, quindi, nel rispetto dei termine di trenta giorni previsto per l'invio delle osservazioni, decorrente
Pag. 2 di 6 dalla data di comunicazione della bozza della consulenza effettuata con pec del 07 novembre 2022.
Nel merito esponeva che le conclusioni medico-legali alle quali si era pervenuti in sede di Accertamento Tecnico Preventivo non erano condivisibili avendo il Consulente Tecnico di Ufficio sottovalutato le affezioni possedute dalla parte ricorrente , che se correttamente valutate, avrebbero consentito al ricorrente di superare di gran lunga la percentuale del richiesta dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta , per i motivi meglio dedotti in ricorso. Chiedeva, quindi, disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge e fruire per l'effetto della relativa prestazione .
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Valentina Di Salvo la quale delegava alla trattazione ed alla decisione del presente procedimento la dott.ssa Rosa Gerardi la quale fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé .
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore a
[...]
mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della
C.T.U. medico-legale. Nelle more del giudizio mutava la persona fisica del
Giudice con il sottoscritto estensore che fissava udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per il 7 aprile 2025 .
Pag. 3 di 6 All'odierna udienza del 7 aprile 2025 sulle conclusioni rese dalle parti come da verbale di udienza viene decisa mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale il G.L. ha dato lettura integrale in udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO
DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e pertanto va accolto per quanto sotto meglio dedotto.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario la l.118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento della pensione di invalidità civile CP_1
di cui alla L.118/71 risulta soddisfatto . Invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio dott. C.T.U. Dott.ssa
[...]
previo esame della perizianda, dei dati anamnestici e della Per_1
documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che la parte ricorrente è “ (…) invalida al 100% fin dalla data della domanda amministrativa “ (cfr.
CTU in atti) e cioè a decorrere dal 6 ottobre 2020.
Pag. 4 di 6 Orbene, nella fattispecie in esame il requisito sanitario previsto dalla norma citata risulta soddisfatto.
Infatti, la consulenza tecnica ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte ricorrente (vedi relazione del consulente tecnico) comportano nel loro complesso una invalidità del 100% , misura richiesta dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui alla l. 118/1971come richiesta in ricorso.
La C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
L' soccombente, deve, pertanto, essere condannato a rimborsare alla CP_1
parte ricorrente le spese processuali inerenti il presente giudizio come liquidate in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_3
rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è invalida civile al 100 %,
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
06 ottobre 2020, e che pertanto, la stessa è in possesso dei requisiti
Pag. 5 di 6 sanitari richiesti dalla legge per potere usufruire della pensione di invalidità civile di cui alla L.118/71.
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in complessivi €. 2.000,00 oltre accessori come per legge da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, il 7 aprile 2025 .
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
Pag. 6 di 6