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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/09/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Ssa Cristina Fois Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 345/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) ed C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORGENTONE
[...] C.F._4
ANDREA
parte appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CUDONI GIUSEPPE
parte appellata – appellante incidentale Oggetto: ripetizione d'indebito
All'udienza del 20/9/2024 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 716/2022 (R.g. 847/2020) emessa dal Tribunale di Sassari in data 07 luglio 2022, non notificata, accogliere integralmente le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio e pertanto:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura del c/c 45670 ove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed il rinvio ai c.d. usi su piazza, nonché la nullità di eventuali altre pattuizioni in forma scritta che prevedano la cms (per indeterminatezza e mancanza di causa), il rinvio ai c.d. usi su piazza e l'anatocismo;
2) accertare e dichiarare il saldo al momento della chiusura del c/c 45670 con condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente pagate,
applicando le sole condizioni ultralegali valide.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi a favore dell'Avv.
Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.”
Nell'interesse di parte appellata: “Tanto esposto e motivato, il
[...]
come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che Controparte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere:
IN PUNTO APPELLO PRINCIPALE: in via preliminare
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito
- ritenere e dichiarare infondato e, per l'effetto, rigettare l'appello in via principale proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
avverso la sentenza n.716/2022 del Tribunale Civile di Sassari, Pt_4
pronunciata in data 7.7.2022 e pubblicata in pari data nel procedimento iscritto al N.847/2020 R.G., con condanna dei medesimi alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio;
IN PUNTO APPELLO INCIDENTALE:
- con riferimento al primo motivo, previo ogni occorrente accertamento, ritenere e dichiarare: i) il mancato assolvimento dell'onere della prova attoreo riguardo alla sussistenza di pagamenti indebiti ripetibili e, quindi, la violazione della norma sancita dall'art.2697 c.c.; ii) l'inattendibilità e, quindi, l'inutilizzabilità degli esiti della relazione tecnico contabile del Dott. , per accertata Persona_1
incompletezza e discontinuità della documentazione contabile versata in atti (i.
e. estratti conto analitici e riassunti scalari), e per erroneità delle modalità di ricalcolo del rapporto, in considerazione delle pretese ripetitorie avversarie e dell'eccezione di prescrizione ritualmente formulata dal;
iii) Controparte_1
la ripercussione della lacunosità e frammentarietà della documentazione versata in atti sulla sola parte attrice ed odierna appellante, quale soggetto tenuto a comprovare i fatti costitutivi dell'azione; iv) il rigetto delle domande avanzate dalla medesima parte, stante la relativa palese infondatezza delle pretese ripetitorie, ed il difetto di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. in ordine all'accertamento giudiziale delle lamentate nullità, ed al ricalcolo del rapporto di dareavere del c/c n.45670; v) o, ancor prima, la nullità della sentenza di primo grado, per carenza di motivazione sui fatti decisivi delle domande proposte ex adverso;
- con riferimento al secondo motivo, previo ogni occorrente accertamento, ritenere e dichiarare: i) l'invalidità della relazione tecnico contabile del Dott.
, per violazione della norma regolante i poteri del CTU o, Persona_1
quantomeno, l'inattendibilità e, quindi, l'inutilizzabilità dei relativi esiti, per erroneità sia delle valutazioni del medesimo consulente in punto di effetti dell'eccezione di prescrizione formulata dal sia delle Controparte_1
conseguenti modalità di ricalcolo del c/c n.45670; ii) l'intervenuta estinzione per prescrizione delle rimesse solutorie operate in conto fino alla data del 18.3.2010, da accertarsi in ossequio ai principi cristallizzati dalla sentenza n.24418/2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ed in considerazione dell'onere della prova attoreo riguardo all'esistenza dell'apertura di credito asseritamente concessa sul c/c n.45670 ed al relativo excursus, per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale.
- in ogni caso, con conseguente nuova liquidazione anche delle spese del primo grado di giudizio da porre a carico di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , ed in ogni caso disponendo e/o ordinando e/o condannando i Parte_4
medesimi alla restituzione degli importi, eventualmente spontaneamente pagati dal in esecuzione della sentenza di primo grado (con Controparte_1
riserva di gravame), che risultassero dovuti in favore della medesima banca all'esito della decisione del presente grado del giudizio”. Svolgimento del processo la con , , Controparte_2 Parte_5 Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Parte_3 Parte_4
Sassari il deducendo: Controparte_1
- la società attrice di aver intrattenuto con il predetto istituto distinti rapporti di conto corrente bancario e di mutuo assistiti da garanzia fideiussoria degli altri attori, ai quali la banca aveva inoltrato richiesta di pagamento a seguito della revoca degli affidamenti concessi alla debitrice principale e della decadenza dal beneficio del termine;
- i sig.ri di essere eredi di titolare del c/c n. 45670 Pt_1 Persona_2
aperto in data 29/10/1993 mediante contratto inficiato da plurime nullità e chiuso in data 10/03/2001.
Tanto premesso, , , e , quali eredi di Parte_3 Pt_1 Pt_2 Parte_4
chiedevano la ripetizione del pagamento indebito di euro Persona_2
31.784,86 (o della maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa), nel c/c 45670, al fine di poter compensare con il le Controparte_1
somme di cui fosse risultata debitrice la in forza dei distinti rapporti di CP_2
conto corrente e mutuo di cui era titolare.
Il si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 716/2022 il Tribunale di Sassari dichiarava la carenza della
Cont legittimazione passiva della con compensazione delle spese limitatamente a quella parte di giudizio;
accertava in euro 18.988,34 l'ammontare delle somme indebitamente addebitate sul conto degli eredi , rigettava l'eccezione di Per_2 compensazione con i debiti della società e poneva a carico di ciascuna parte in ragione della metà i costi della ctu.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2
ed lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi: Parte_3 Parte_4
a) per non aver tenuto conto, anche in adesione alle erronee conclusioni del ctu nominato in primo grado, dei plurimi profili di nullità del contratto di apertura del conto corrente stipulato in data 29/10/1993, ove il tribunale ne avesse tenuto conto ciò avrebbe condotto all'accertamento di un indebito di entità superiore a quella riconosciuta in sentenza;
b) per aver erroneamente posto anche a carico degli odierni appellanti (in ragione del 50%) i costi della ctu.
Il si è costituito in giudizio resistendo all'appello, di cui Controparte_1
ha eccepito, altresì, l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc, e ha proposto, altresì, appello incidentale avverso la statuizione con cui veniva riconosciuto un credito di 18.988,34 in favore di , , ed per i Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
seguenti motivi:
i) mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte attrice con riferimento alla sussistenza di pagamenti indebiti ripetibili, che avrebbe dovuto condurre al rigetto della pretesa ripetitoria per l'impossibilità di supplire alle carenze probatorie con la relazione di ctu, da considerarsi inattendibile e inutilizzabile;
ii) mancato riconoscimento della prescrizione estintiva.
La statuizione di carenza di legittimazione della con compensazione CP_2
delle spese in relazione a detta parte di giudizio non è stata impugnata. Con ordinanza in data 22/3/2023 questa Corte ha escluso i presupposti di cui all'art. 348 bis cpc.
Motivi della decisione
APPELLO PRINCIPALE
1. Il motivo d'appello sub a)
Con tale doglianza la parte appellante si è doluta che il tribunale non avrebbe tenuto conto, anche in adesione alle erronee conclusioni del ctu nominato in primo grado, dei plurimi profili di nullità del contratto di apertura del conto corrente stipulato in data 29/10/1993 giacché erano state previste la capitalizzazione delle competenze e il rinvio agli usi su piazza ai fini della determinazione del tasso di interesse, delle valute di accredito/addebito, della c.m.s. e delle spese di tenuta conto;
non era stata convenuta alcuna altra spesa o commissione;
non era stata specificamente sottoscritta la clausola che prevedeva la facoltà della banca di mutare le condizioni economiche.
Ove il tribunale ne avesse tenuto conto ciò avrebbe condotto all'accertamento di un indebito di entità superiore a quella riconosciuta in sentenza.
La doglianza è fondata nei termini di cui in appresso.
L'art. 7 del contratto di conto corrente stipulato il 29/10/1993 prevedeva, in effetti, che gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito fossero determinati “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”. Coerentemente con quanto dedotto dagli odierni appellanti la clausola
è senz'altro affetta da nullità siccome in contrasto con il disposto di cui all'art. 4, co. 3 L. 154/1992 a mente del quale “Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte. Deve, inoltre, accertarsi la nullità degli addebiti per interessi anatocistici, addebitati in attuazione dell'art. 7 del contratto di conto corrente (secondo cui “i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori, vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente..”), in violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR 9.2.2000. Sul punto vedi in particolare Cass.
n. 23852/20 secondo cui “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7
della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”. In ossequio al citato criterio di nessun rilievo può ritenersi, pertanto, il mero avviso della futura capitalizzazione trimestrale tanto degli interessi a debito quanto di quelli a credito contenuto nell'estratto conto al 30/6/2000, in difetto di apposita pattuizione.
Deve, altresì, accertarsi, la nullità delle commissioni e delle spese applicate al rapporto in difetto di valida pattuizione scritta, stante l'indeterminatezza e indeterminabilità della clausola di rinvio agli usi, contenuta anch'essa nell'art. 7 del contratto di conto corrente, secondo cui “le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza (…). Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto
e le spese di tenuta del conto”.
2.Risultanze della ctu
2.1 Rettifica del saldo
Ciò detto, il ctu dott. B. ha proceduto in questa sede al ricalcolo del Per_3
saldo, in ottemperanza al mandato ricevuto dalla corte (“Ridetermini il saldo del conto corrente n. 45670 dal saldo esposto nel primo degli estratti prodotti al saldo di chiusura, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 Tub e gli interessi attivi, senza anatocismo, commissioni e spese”).
A tale scopo ha esaminato tutti gli estratti conto e riassunti scalari relativi al periodo dal 05 novembre 1993 al 10 marzo 2011, fatta eccezione per:
- estratti del conto corrente del periodo dal 01 gennaio 1995 e sino al 31 dicembre 1996;
- estratti del conto corrente del periodo dal 01 settembre 1997 e sino al 30 settembre 1997 e del riassunto scalare e del dettaglio delle competenze di tutto il terzo trimestre 1997;
- estratti del conto corrente del periodo dal 01 gennaio 2010 e sino al 31 marzo 2010.
Condivisibilmente l'ausiliare, per supplire a detta lacunosità ha ricostruito lo sviluppo del conto, laddove possibile, mediante la metodologia cd “sintetica”
ossia mediante la ricostruzione dei saldi sulla base dei riepiloghi trimestrali tramite lo scomputo (dai numeri complessivi di ogni periodo) dei numeri relativi agli interessi passivi convenzionali dei trimestri precedenti e, ove non presenti in atti i riassunti scalari, mediante una scrittura di raccordo eseguendo il conteggio senza operare lo scomputo degli interessi nei trimestri di riferimento con conseguente ricalcolo delle competenze a vantaggio della banca.
In conformità ai quesiti sottopostigli dalla Corte il Ctu ha, quindi, proceduto, dapprima, all'eliminazione degli interessi e delle spese maturati e, quindi, ha applicato ai saldi del conto ordinario il tasso sostitutivo ex art. 117 tub (ossia
“il tasso nominale minimo […] dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o , se più
favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione)” senza alcuna capitalizzazione e ha, altresì, calcolato gli interessi attivi al tasso ex art 117 tub (ovvero “il tasso nominale massimo […] dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente,
emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento”).
2.2. Rimesse solutorie e ripristinatorie
L'analisi del consulente si è estesa anche all'indagine circa la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, sollecitata dalla banca convenuta, la quale proponeva tempestiva e specifica eccezione di prescrizione, reiterata nel presente grado.
Al riguardo, è, intanto, documentalmente provato che il conto corrente per cui è giudizio fosse costantemente affidato. Tanto si desume dalla comunicazione di conferma dell'apertura di credito in data 1.12.1993 (in cui si dava evidenza di una apertura di credito in c/c per lire 80.000.000, fino a revoca, oltre a un affidamento per temporanea occorrenza di lire 35.600.000, fino al 31.12.1993). Sempre a tale proposito,
non può la corte esimersi dal rilevare la genericità della contestazione della parte convenuta odierna appellata secondo cui, stante l'assenza di qualsivoglia riferimento al conto n. 45670, l'apertura di credito ben potrebbe riguardare un differente rapporto bancario tra la debitrice principale e la banca. La difesa dell'istituto di credito, invero, trattandosi di circostanze indubbiamente rientranti nella sfera di conoscenza e di conoscibilità della parte, avrebbe dovuto indicare il diverso rapporto cui, a suo dire, sarebbe collegata l'apertura di credito: in mancanza, la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset.
Peraltro, anche il Ctu nominato nel presente grado d'appello, dott. Per_4
, ha individuato una serie di elementi a conferma dell'affidamento sul
[...]
conto n. 45670 per originari 80.000.000 di vecchie lire, dato di cui il consulente ha riscontrato la coerenza con le risultanze degli estratti di conto corrente ed i conti scalare (là dove i tassi sui numeri risultano diversificati e maggiori in corrispondenza dei saldi oltre fido) e con l'annotazione di somme a titolo di spese istruttoria per pratica fido.
Osserva, del resto, la corte come l'istituto convenuto non potrebbe certo giovarsi, in caso di fido di fatto, degli effetti di una nullità posta a protezione del cliente, ove questi non la faccia valere (cfr. Cass. Civ. n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali;
vd. anche analogo precedente di questa Corte d'appello di
Cagliari Sezione distaccata di Sassari n. 56/2023). Inoltre, sull'entità
dell'affidamento si è già detto all'inizio del presente paragrafo e si rinvia a quanto supra.
Ebbene, l'ausiliare ha esaurientemente risposto al seguente quesito:
“Individui le rimesse solutorie, previa eliminazione delle competenze indebite
(c.d. saldo rettificato), determinando il saldo disponibile alla data della singola rimessa e attribuendo natura solutoria alla rimessa (o alla quota) che abbia
ridotto il saldo extrafido quale desumibile dalla documentazione prodotta.
Individui per ciascuna rimessa con funzione solutoria la quota che ha pagato le competenze illegittimamente addebitate sul saldo extrafido dalla fino CP_3
al giorno precedente la stessa rimessa e determini la quota ripetibile considerando che, se la somma indebita è superiore alla quota solutoria del versamento, l'importo ripetibile è quest'ultimo; se la somma indebita è
inferiore alla quota solutoria della rimessa, l'importo ripetibile è il primo”.
Dunque, per il periodo anteriore al 18 marzo 2010 (decennio dalla notifica dell'atto di citazione), previa eliminazione tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e determinazione del passivo del correntista
(“saldo rettificato”), il dott. ha determinato il saldo disponibile alla CP_4
data di ogni singola rimessa, stabilendo se, in caso di affidamento, esso rientrasse nella provvista o la eccedesse ed ha attribuito natura solutoria alla
(sola) quota di ciascun versamento che ha ridotto il saldo extra-fido. In particolare, l'ausiliare ha accertato, per ciascuna rimessa con funzione solutoria, come sopra individuata, le somme indebitamente conteggiate fino al giorno precedente la stessa rimessa bancaria, intendendo per tali le sole competenze maturate sul saldo extrafido (sulla base delle indicazioni desumibili dalle liquidazioni trimestrali dei conti scalare); ha poi individuato, per ogni parte di rimessa con natura solutoria, la quota ripetibile, considerando che, se la somma indebita è superiore alla rimessa (o alla parte di essa avente natura solutoria), l'importo ripetibile è quest'ultimo; se la somma indebita è inferiore alla rimessa (o alla parte di essa) avente natura solutoria, l'importo ripetibile è il primo.
Correttamente l'ausiliare ha assunto come riferimento il saldo rettificato, giacché secondo l'orientamento preferibile (cfr. Cass. Civ. 5064/2024): “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve esser preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla banca.
Altrimenti non ha senso discorrere di versamenti in funzione solutoria. In altre
parole, il dies a quo della prescrizione non può iniziare a decorrere se non per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria – finanche dinanzi a un conto non affidato - sia in effetti individuabile dopo la rettifica del saldo …”.
Tanto premesso, all'esito dell'indagine compiutamente esperita, in relazione al periodo antecedente il decennio dalla notifica della citazione (ossia il periodo anteriore al 18/3/2010) il consulente non ha individuato oneri extra- fido addebitati dalla banca coperti da rimesse solutorie ragion per la quale nessuna somma è da considerarsi prescritta.
3.Il motivo d'appello sub b)
Con tale doglianza gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della decisione di primo grado per aver erroneamente posto anche a carico degli odierni appellanti
(in ragione del 50%) i costi della ctu.
La censura deve ritenersi assorbita dall'accoglimento del motivo d'appello sub a) e della conseguente nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi.
APPELLO INCIDENTALE
A) Il motivo d'appello sub i)
Con tale motivo d'impugnazione l'appellante incidentale ha lamentato l'erroneità della pronuncia giacché non avrebbe tenuto conto della mancata produzione avversaria degli estratti conto per tutto il periodo oggetto d'indagine dal 29.10.1993 al 10.3.2011 (vale a dire l'omessa produzione degli estratti conto dal 1.1.1995 al 31.12.1996, dal 1.9.1997 al 30.9.1997 e dal 1.1.2010 al
31.3.2010). Ciò avrebbe comportato che la ricostruzione contabile svolta dal consulente sui soli riassunti scalari precluderebbe l'individuazione delle eventuali rimesse operate sul conto corrente n.45670. Infatti, i riassunti scalari prodotti e posti a base dell'indagine del Ctu attesterebbero esclusivamente il metodo di calcolo della voce sbilancio competenze (ossia la suddivisione di tale importo tra interessi, commissioni e spese) e non consentirebbero di stabilire se e quando tali somme sarebbero state eventualmente addebitate in conto, né se e quando sarebbero state pagate all'accipiens. La ridetta lacuna probatoria si sarebbe riverberata negativamente sull'attendibilità e correttezza dell'indagine svolta dal consulente non avendo permesso: a) di addivenire alla certa e corretta ricostruzione del rapporto sub iudice per il periodo dal 1.1.1995 al 31.12.1996; b) di verificare l'esecuzione di eventuali rimesse, né la natura solutoria o ripristinatoria di ognuna di esse.
Gli originari attori neppure avrebbero dato prova della conclusione del rapporto di apertura di credito, né dell'avvenuto pagamento, all'atto della chiusura del conto corrente, di tutti gli interessi e delle competenze maturate in conto, non costituendo pagamento, ma mera operazione contabile, il trasferimento del saldo passivo al 7.3.2011 su altro rapporto di c/c mediante giroconto, disposto antecedentemente all'estinzione del 10.3.2011. Anzi, sarebbe comprovato documentalmente il mancato pagamento, all'epoca della chiusura del c/c n.45670, di tutti gli interessi e delle competenze maturate fino alla precedente data del 7.3.2011.
L'erroneità della ctu emergerebbe anche dalla mancata individuazione di qualsivoglia rimessa solutoria malgrado l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Oltre a ciò, sarebbe mancata in atti la prova dell'asserito costante affidamento, posto che: a) nella comunicazione di conferma dell'apertura di credito del
1/12/1993 non verrebbe fatto alcun riferimento al c/c n.45670, ben potendo, quindi, essa riguardare un differente rapporto bancario in essere tra
[...]
e il e considerato, comunque, che non si Per_2 Controparte_1
evincerebbe la stipulazione dell'apertura di credito in forma scritta;
b) la lettera di revoca affidamenti del 29/5/2019 farebbe espressamente riferimento ad altri rapporti bancari estranei al giudizio (cioè al c/c n.70430788, al contratto di mutuo ipotecario n.003/30183932, ed al contratto di finanziamento n.005/93182349); c) la comunicazione pec del 19.3.2020 sarebbe stata inoltrata dal soggetto di cui veniva accertata la carenza di legittimazione attiva.
*
L'articolata censura è infondata, per le ragioni di cui in appresso.
Si è già visto come il Ctu abbia proceduto alla ricostruzione del conto superando le evidenziate lacune documentali seguendo, laddove possibile, la metodologia cd “sintetica” cioè mediante rideterminazione dei saldi sulla base dei riepiloghi trimestrali tramite lo scomputo (dai numeri complessivi di ogni periodo) dei numeri relativi agli interessi passivi convenzionali dei trimestri precedenti.
Ebbene, la documentazione in atti, di formazione della società convenuta odierna appellata e di cui la banca non ha disconosciuto la conformità alle risultanze dei propri archivi ha, quindi, permesso l'individuazione degli addebiti illegittimi e il ricalcolo del saldo secondo un percorso logico utilizzato che non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei riepiloghi competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati.
Le doglianze di parte appellante in merito alla incompletezza e inidoneità della documentazione non colgono nel segno, atteso che la serie continua di estratti conto non esaurisce il novero dei documenti idonei a rappresentare lo svolgimento del rapporto e al giudice è consentito ricorrere al metodo di calcolo che, quale quello (cd. metodo sintetico) in esame, ritenga più idoneo al raggiungimento di un risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti, tanto più quando, come nel caso in esame, condotto con rigore e correttezza tecnico-scientifica e con risultati,
dunque, certamente attendibili.
I principi di cui è fatta applicazione sono stati compiutamente richiamati da ultimo nella pronuncia della Suprema Corte n. 5387/2024 la cui parte motiva, per quanto di rilievo, si riporta in appresso -: “con riguardo proprio al tema degli oneri probatori in controversie, che vedano contrapposti banca e correntista, aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario al
fine di espungerne poste illegittimamente ivi addebitate, la recentissima Cass.
n. 1763 del 2024 (alla cui ampia motivazione, per la parte qui di interesse, può farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. In senso analogo, si veda, in motivazione, anche la successiva Cass. n. 4067 del 2024), benché non massimata sullo specifico punto, ha puntualizzato (cfr., in particolare i §§ 2.9,
2.9.2. 2.9.4. 2.9.5. e 2.9.6 delle “Ragioni della decisione”), tra l'altro, che, nelle
controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario: a) «[…]
l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ.»;
b) «Una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o
anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass.
n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi ultimi, infatti, non
costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi – come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del
2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e
Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può
escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora,
a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le
risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n.
35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n.
13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione
del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo
a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure, come sancito da altra recentissima pronuncia di questa Corte in corso di pubblicazione (resa nel giudizio n.r.g. 14776 del 2019), – [si tratta
della sentenza resa da Cass. n. 2607 del 2024, poi pubblicata il 29 gennaio 2024.
Ndr.] – anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle
parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.»; c) «È innegabile, peraltro, che malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone
adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile
l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti»…”.
Tanto premesso, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze della ctu a firma dott. può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio a carico degli Per_3
attori odierni appellanti, i quali agivano per la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme trattenute per addebiti illegittimi, avendo costoro dimostrato i fatti costitutivi del diritto vantato, vale a dire l'annotazione di poste passive sul conto corrente con corrispondente indebita percezione delle relative somme in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti.
Laddove, poi, non presenti i riassunti scalari il conteggio è stato poi eseguito senza operare lo scomputo degli interessi nei trimestri di riferimento, ad evidente vantaggio della banca, di talché non rileva, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, l'apparente assenza di movimenti di raccordo.
Inoltre, trattandosi di rapporto pacificamente chiuso in data 10.3.2011, ed atteso che gli attori odierni appellanti facevano espresso riferimento all'indebito trattenimento da parte della banca di somme non dovute, di cui chiedevano la restituzione, il momento del pagamento coincide con la chiusura del conto, per cui, sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (V. SU, n. 15895/2019), è infondato il rilievo per il quale la domanda avrebbe avuto ad oggetto solo annotazioni contabili e non già pagamenti ripetibili. Peraltro, l'operazione di giroconto, consistendo in una diversa e separata contabilizzazione del debito cosicché il saldo passivo per il cliente resta tale, non integra una causa di estinzione del debito, né una posta attiva per il cliente debitore.
Infine, quanto ai rilievi relativi all'asserita mancanza di prova dell'apertura di credito e del costante affidamento del conto si rimanda a quanto diffusamente illustrato nel superiore paragrafo 2.2.
B) Il motivo d'appello sub ii)
Con tale doglianza l'appellante incidentale ha lamentato l'erroneità della pronuncia per non aver accolto l'eccezione di prescrizione estintiva. Il motivo è infondato per tutte le superiori argomentazioni, meglio sviluppate sub 2.2.
4.Riforma della sentenza appellata e regolamentazione delle spese di lite
Per tutto quanto precede, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 716/2022 del Tribunale di Sassari, il saldo del conto n. 45670 alla data del 10/3/2011 deve essere rettificato in euro 29.861,56 a credito del cliente, somma che rappresenta quanto indebitamente versato, comprensiva degli interessi attivi che trovano la loro giustificazione nel rapporto di conto corrente (cfr. Cass. n. 31187/2018 in parte motiva). Dal che consegue la condanna della banca alla corresponsione di essa in favore degli appellanti nella loro qualità di eredi di oltre agli interessi legali dalla Persona_2
domanda al saldo.
Dall'altra, deve darsi atto che è divenuta cosa giudicata per difetto di impugnazione la statuizione con cui il tribunale accertava la carenza di
Cont legittimazione passiva di con compensazione delle spese in relazione a tale parte del giudizio.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi delle cause di valore indeterminabile complessità media (DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 per il primo grado e DM 147/2022 per il secondo grado), disponendo la distrazione in favore dell'Avv. Sorgentone, dichiaratosi antistatario.
Sempre in ossequio al criterio della soccombenza i costi di entrambe le ctu devono essere posti definitivamente a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 716/2022 del Tribunale di Sassari e,
in riforma della pronuncia impugnata, accerta che il saldo rettificato del conto n.
45670 alla data del 10/3/2011 è pari a euro 29.861,56 a credito del cliente e condanna la parte appellata al pagamento, in favore di , Parte_1 Pt_2
ed quali eredi di , della
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_2
somma di euro 29.861,56 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara tenuta e condanna la parte appellata alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese di lite, che si liquidano in euro per 545,00 per spese, euro
10.343,00 per compensi, oltre spese gen., iva e cpa per il primo grado, e in euro
382,50 per spese ed euro 12.156,00 per compensi, oltre spese gen., iva e cpa quanto al secondo grado, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico della parte appellata i costi di entrambe le ctu.
Così deciso in Sassari, il 15/9/2025
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi