Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00832/2026REG.PROV.COLL.
N. 08471/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8471 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo IE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carmagnola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Emanuele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 229/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carmagnola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. TO EL IE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Carmagnola, con ordinanze n. 28 e 29 dell’8.9.2008 e con ordinanza n. 1 del 9.1.2009, ha ingiunto la demolizione di fabbricati abusivi di proprietà dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS- (al quale è poi subentrato -OMISSIS-).
Tali provvedimenti sono divenuti definitivi a seguito di sentenze del Consiglio di Stato, passate in giudicato, che hanno confermato le pronunce con cui il TAR aveva respinto i ricorsi proposti avverso tali ordinanze.
Con istanza del 9.11.2018, i ricorrenti hanno chiesto al Comune di riesaminare e annullare in autotutela le suddette ordinanze.
L’Ente, con nota del 12.11.2018, ha fatto presente di ritenere insussistente l’obbligo di provvedere sull’istanza, stante la definitività delle sentenze del Consiglio di Stato.
Avverso tale nota i ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi al TAR Piemonte, deducendo la violazione di plurime disposizioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Carmagnola ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 229/23 il TAR Piemonte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 97 Cost e dell’art. 3 l. n. 241/90; Illegittimità della nota Comune di Carmagnola 12 novembre 2018, prot. n. 41945 eccesso di potere; incompetenza.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Carmagnola ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 14.1.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 3-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ Non è configurabile un obbligo della Amministrazione di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale - soprattutto nell'an - del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente; la proposizione dell'esercizio dei poteri di autotutela non è, di per sé, in grado di generare, un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare l'attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antigiuridici; questo principio trova non solo conferma testuale nella lettera dell' articolo 21-nonies, l. n. 241 del 1990 che prefigura l'iniziativa di annullamento dell'atto in termini di mera 'possibilità', ma si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati ” (C.d.S, III, 12.6.2025, n. 5088).
4. Orbene, nella specie, a fronte del giudicato formatosi sulle pregresse ordinanze di demolizione, non vi era alcun obbligo, da parte del civico ente, di riesaminare il proprio precedente operato, non essendo peraltro neanche predicabile, in caso di inerzia, l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto dall' articolo 117 c.p.a.
Per tali ragioni, l’atto impugnato – e di poi, la pronuncia del giudice di prime cure – devono ritenersi immune dalle lamentate censure, avendo fatto corretta applicazione del surrichiamato principio giurisprudenziale.
5. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna solidalmente gli appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Carmagnola, liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 3-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
FA AN, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
TO EL IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO EL IE | FA AN |
IL SEGRETARIO