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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/12/2025, n. 32138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32138 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23568/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro LAMBERTI SPA, con gli avvocati Tonio Di Iacovo e Delia Berto -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 535/2021 depositata il 12/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere AN AO AC. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Uditi per le parti l’Avvocato dello Stato ANmario Rocchitta e l’Avv. Tonio Di Iacovo per la parte contribuente. FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento n. TMB092I01175/2017 notificato in data 28 dicembre 2017, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ufficio Grandi Contribuenti, contestava Civile Sent. Sez. 5 Num. 32138 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO Data pubblicazione: 10/12/2025 2 di 7 alla ER SPA, nella qualità di società consolidante, relativamente al periodo di imposta 2012, l’indebito utilizzo di perdite in violazione dell'art. 84 del DPR n. 917/1986 e dell'art. 2 del D.L. n. 201/2011, recuperando a tassazione maggiori redditi ai fini Ires per euro 1.336.787,00 e accertando una maggiore imposta Ires per euro 367.616,00, oltre sanzioni. 1.1. La ripresa dell'Ufficio era motivata mediante rinvio ad una segnalazione del Centro Operativo di Venezia, allegata all'avviso medesimo, che, all'atto di verifica della correttezza dell'esito della liquidazione delle istanze di rimborso IRES presentate dalla società contribuente ai sensi dell'art. 2, D.L. 201/2011, rettificava in difetto le perdite per l'importo di euro 1.336.787,00 e provvedeva a portare tale informazione all'attenzione della Direzione Provinciale di Varese, che, a sua volta, la trasmetteva alla Direzione Regionale della Lombardia. 2. La società contribuente impugnava l'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, lamentando, in via preliminare, la nullità dell'atto per difetto di motivazione e, nel merito, l’insussistenza della pretesa erariale. 3. Le ragioni della contribuente trovavano riscontro nei gradi di merito e, per quanto qui ancora rileva, la CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe e qui impugnata, confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento accogliendo la censura preliminare di difetto di motivazione dell’atto impositivo. 4. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sorretto da unico motivo. 5. La società contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.с. 6. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria deduce, in relazione all'att. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 12/2000 e dell'art. 42, DPR n. 600/1973. 1.1. Sostiene parte ricorrente che l’avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato, in quanto «l’Ufficio ha correttamente indicato la normativa di riferimento, l’anno di imposta e gli importi contestati, gli atti che erano stati oggetto di controllo e gli esiti di tale controllo, ed ha altresì sintetizzato il ragionamento sottostante al recupero». La CTR si sarebbe «limitata a confermare la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento, senza considerare che dai motivi di impugnazione la stessa ricorrente aveva pienamente compreso la motivazione dell'atto impugnato, contestandolo nel merito». 1.2. Inoltre, si afferma che la completa e articolata difesa svolta dalla contribuente contro l’avviso di accertamento, impugnato in modo circostanziato, dimostrerebbe che la contribuente aveva chiaramente compreso i presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva, per cui l’obbligo di motivazione sarebbe stato rispettato, fungendo la motivazione ad assicurare una valida provocatio ad opponendum. 2. Il motivo, come da eccezione sollevata dalla controricorrente e in concordia con quanto rilevato dal pubblico ministero, è inammissibile per difetto di specificità. 3. La motivazione dell’avviso di accertamento, come riportata a pag. 11 del ricorso, fonda espressamente la pretesa impositiva sulle emergenze della «segnalazione dell’Agenzia – Centro Operativo di Venezia – prot. 158314 del 19 dicembre 2017, che si allega al presente atto» e «(…) alla quale si rimanda per quanto qui di seguito non espressamente riportato», da cui «sono emerse 4 di 7 situazioni finanziarie rilevanti ai fini della determinazione del reddito da consolidamento per l’anno 2012». 3.1. Nella specie, l’avviso di accertamento, che dunque non recava alcuna motivazione diretta in ordine al «ragionamento sottostante al recupero», era stato motivato per relationem ad altro atto, ad esso allegato, con modalità sicuramente consentita dalla legge, come previsto dall’art. 7 comma 1 legge 212/00 e art. 42 comma 2 DPR n. 600/73. 3.2. La CTR ha dato atto del rinvio a tale segnalazione e della sua avvenuta allegazione all’avviso, ma ha precisato che «la citata ed allegata segnalazione nulla aggiunge circa i motivi di scostamento delle somme ivi riportate e riferite alla perdita dichiarata e spettante alla società in relazione all’annualità 2012 a valere sulla dichiarazione CNM/2013 presentata». 4. Nel censurare tale netta affermazione, la ricorrente Agenzia nulla dice sul contenuto della segnalazione in oggetto, che non trascrive nemmeno in minima parte. 4.1. Pertanto, la censura difetta di specificità e di autosufficienza perché, violazione delle prescrizioni dell’art. 366 c.p.c., e non consente di verificarne la fondatezza. 5. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, a tale riguardo, chiarito che «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza DU CC e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia 5 di 7 specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, Rv. 664409 - 01) 5.1. Con precipuo riferimento alla fattispecie in esame, va opportunamente rammentato che questa Corte ha ancora di recente ribadito che «In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso. (Cass. Sez. 5, 20/05/2025, n. 13358)». 5.2. Ancora, si è affermato che «I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. (Cass. Sez. 5, 13/11/2018, n. 29093); conf.: Sez. 5, n. 16147 del 28/06/2017; Sez. 5, n. 9536 del 19/04/2013». 6. Quanto ora osservato vale anche con riferimento alla tesi, pur sostenuta dall’Amministrazione, secondo cui la difesa espletata dalla parte contribuente costituisce argomento di prova volto a confermare l’assolvimento dell’obbligo di motivazione. 6 di 7 6.1. A tale riguardo, si rammenta che «Nel procedimento tributario, la motivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la "ratio" della decisione adottata. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per vizio di motivazione e ha precisato che, avendo l'amministrazione censurato la sentenza di merito sotto il profilo della congruità del giudizio espresso su tale aspetto, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto riportare la motivazione in concreto adottata, in ragione del principio di autosufficienza)» (Cass. Sez. 5, 17/10/2014, n. 22003; conf. Cass. Sez. 5, n. 28570 del 06/11/2019) 6.2. E, dunque, a fronte del chiaro rilievo operato dai giudici di appello, che hanno rilevato come la difesa della contribuente sia stata espletata di fatto al buio, per congetture, in quanto la società avrebbe «avuto conoscenza degli elementi posti alla base della rettifica solo a seguito delle citate controdeduzioni offerte dall'ufficio», osta alla ammissibilità della censura il difetto di specificità già rilevato. 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. 7 di 7 Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. NN la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/11/2025. Il Consigliere est. AN AO AC Il Presidente IO LI
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. NN la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/11/2025. Il Consigliere est. AN AO AC Il Presidente IO LI