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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1856/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1856/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PONCHIROLI VALERIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PONCHIROLI VALERIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Le figlie minori , verranno affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocazione paritaria e residenza anagrafica presso la madre che sarà assegnataria della casa coniugale in Borgolavezzaro, Via Palestro n. 29. Il signor ha già provveduto, su accordo delle parti, CP_1
a lasciare il domicilio coniugale e, a breve, procederà alla modifica della propria residenza;
2) I genitori, salvo diversi accordi, trascorreranno con le figlie tempi paritari secondo il seguente schema: Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Pag. 1 Settimana 1 Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà Papà
Settimana 2 Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
Settimana 3 Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà Papà
Settimana 4 Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
3) Salvo diversi accordi, le festività del Natale, i genitori terranno con se le figlie ad anni alterni: l'uno dalle ore 20:00 del giorno 23/12 alle ore 10:00 del giorno 25/12, l'altro dalle ore 10:00 del giorno 25/12 alle ore 20:00 del giorno 30/12 (così un genitore, ad anni alterni, trascorrerà con i figli la Vigilia e l'altro il giorno di Natale); il genitore che non ha passata il giorno di Natale con le bambine, poi, le terrà con se dalle ore 20:00 del giorno 30/12 alle ore 20:00 del giorno 06/01 successivo. Quanto alle vacanze pasquali, le figlie trascorreranno la festività alternativamente con i genitori a decorre dal venerdì precedente la Pasqua dalle ore 20:00 alle ore 20:00 del lunedì di Pasquetta. Il collocamento delle minori durante le altre festività o ponti che comportano la chiusa delle scuole durante il resto dell'anno, sarà, previamente e con congruo anticipo, concordato tra i ricorrenti in ragione delle esigenze lavorative degli stessi. In ordine alle vacanze estive le minori trascorreranno con ciascun genitore fino a tre settimane, anche non consecutive, nel periodo di chiusura delle scuole. Detto periodo dovrà essere concordato con l'altro genitore entro il 15/05 di ogni anno e, comunque, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori nonché degli eventuali impegni estivi dei minori (vacanze studio, corsi, camping sportivi o culturali, ecc...). I genitori dovranno fornire reciprocamente, con congruo anticipo, precise indicazioni circa la località in cui verranno condotti i minori. 4) Ogni genitore manterrà le figlie nei giorni di propria spettanza e suddivideranno al 50% le spese straordinarie secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino, nonché la mensa scolastica di . La signora Per_2 percepirà, inoltre, il 100% dell'assegno unico;
Pt_1
*** I ricorrenti Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Novara il 29.06.2013; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara al n. 56 Parte I dell'anno 2013;
• ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) Le figlie minori, e , verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 paritaria e residenza anagrafica presso la madre che sarà assegnataria della casa coniugale in Borgolavezzaro, Via Palestro n. 29. Il signor ha già provveduto, su accordo delle parti, a lasciare il CP_1 domicilio coniugale e, a ederà alla modifica della propria residenza;
2) I genitori, salvo diversi accordi, trascorreranno con le figlie tempi paritari secondo il seguente schema: Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Pag. 2 Settimana 1 Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà Papà
Settimana 2 Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
Settimana 3 Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà Papà
Settimana 4 Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
4) Ogni genitore manterrà le figlie nei giorni di propria spettanza e suddivideranno al 50% le spese straordinarie secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino, nonché la mensa scolastica di . La signora Per_2 percepirà, inoltre, il 100% dell'assegno unico.” Pt_1
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Novara, in data 29.6.2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 56, parte I, anno 2013. Dall'unione matrimoniale sono nate
, in data 20.11.2013 e , in data 31.07.2019; Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
Pag. 3 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...]_1
(MI) in data 05/01/1985 e , nato in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1856/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PONCHIROLI VALERIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PONCHIROLI VALERIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Le figlie minori , verranno affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocazione paritaria e residenza anagrafica presso la madre che sarà assegnataria della casa coniugale in Borgolavezzaro, Via Palestro n. 29. Il signor ha già provveduto, su accordo delle parti, CP_1
a lasciare il domicilio coniugale e, a breve, procederà alla modifica della propria residenza;
2) I genitori, salvo diversi accordi, trascorreranno con le figlie tempi paritari secondo il seguente schema: Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Pag. 1 Settimana 1 Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà Papà
Settimana 2 Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
Settimana 3 Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà Papà
Settimana 4 Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
3) Salvo diversi accordi, le festività del Natale, i genitori terranno con se le figlie ad anni alterni: l'uno dalle ore 20:00 del giorno 23/12 alle ore 10:00 del giorno 25/12, l'altro dalle ore 10:00 del giorno 25/12 alle ore 20:00 del giorno 30/12 (così un genitore, ad anni alterni, trascorrerà con i figli la Vigilia e l'altro il giorno di Natale); il genitore che non ha passata il giorno di Natale con le bambine, poi, le terrà con se dalle ore 20:00 del giorno 30/12 alle ore 20:00 del giorno 06/01 successivo. Quanto alle vacanze pasquali, le figlie trascorreranno la festività alternativamente con i genitori a decorre dal venerdì precedente la Pasqua dalle ore 20:00 alle ore 20:00 del lunedì di Pasquetta. Il collocamento delle minori durante le altre festività o ponti che comportano la chiusa delle scuole durante il resto dell'anno, sarà, previamente e con congruo anticipo, concordato tra i ricorrenti in ragione delle esigenze lavorative degli stessi. In ordine alle vacanze estive le minori trascorreranno con ciascun genitore fino a tre settimane, anche non consecutive, nel periodo di chiusura delle scuole. Detto periodo dovrà essere concordato con l'altro genitore entro il 15/05 di ogni anno e, comunque, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori nonché degli eventuali impegni estivi dei minori (vacanze studio, corsi, camping sportivi o culturali, ecc...). I genitori dovranno fornire reciprocamente, con congruo anticipo, precise indicazioni circa la località in cui verranno condotti i minori. 4) Ogni genitore manterrà le figlie nei giorni di propria spettanza e suddivideranno al 50% le spese straordinarie secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino, nonché la mensa scolastica di . La signora Per_2 percepirà, inoltre, il 100% dell'assegno unico;
Pt_1
*** I ricorrenti Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Novara il 29.06.2013; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara al n. 56 Parte I dell'anno 2013;
• ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) Le figlie minori, e , verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 paritaria e residenza anagrafica presso la madre che sarà assegnataria della casa coniugale in Borgolavezzaro, Via Palestro n. 29. Il signor ha già provveduto, su accordo delle parti, a lasciare il CP_1 domicilio coniugale e, a ederà alla modifica della propria residenza;
2) I genitori, salvo diversi accordi, trascorreranno con le figlie tempi paritari secondo il seguente schema: Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Pag. 2 Settimana 1 Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà Papà
Settimana 2 Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
Settimana 3 Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà Papà
Settimana 4 Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
4) Ogni genitore manterrà le figlie nei giorni di propria spettanza e suddivideranno al 50% le spese straordinarie secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino, nonché la mensa scolastica di . La signora Per_2 percepirà, inoltre, il 100% dell'assegno unico.” Pt_1
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Novara, in data 29.6.2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 56, parte I, anno 2013. Dall'unione matrimoniale sono nate
, in data 20.11.2013 e , in data 31.07.2019; Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
Pag. 3 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...]_1
(MI) in data 05/01/1985 e , nato in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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