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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7162 /2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre , all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il
15/09/2025 – ha pronunciato in data 08/10/2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7162 /2013 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] cod. fisc Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MANGIAPANE FILIPPO , giusta procura in atti;
- attore e convenuto in riconvenzionale –
CONTRO
nata a Messina in data 05/08/1934, c.f. , Controparte_1 C.F._2 CP_2
n. a Messina il 02.02.1963 e n. a
[...] CodiceFiscale_3 CP_3
Messina il 28.06.1959 c.f. rappresentati e difesi dall'Avv. NATOLI C.F._4
ED come da procura in atti;
- Convenuti e attori in riconvenzionale-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.11.2013 il sig. ha convenuto in giudizio i sigg. Pt_1 CP_4
e al fine di sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per
[...] Controparte_2 CP_3 usucapione di due terreni attigui di proprietà dei suddetti convenuti siti in Messina, località San
Corrado, individuati in catasto al foglio 112, particelle 1224 e 1225, deducendo di averne goduto, utilizzandoli per parcheggiare mezzi delle proprie ditte e come ricovero per animali, sin dal 1987.
Con comparsa di risposta del 25.03.2014 le convenute contestavano la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande attoree chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, chiedevano il rilascio immediato dei terreni occupati liberi da persone e/o cose e il ripristino dello stato dei luoghi.
°°°°°°°°°°°°°°°°
pagina1 di 6 Com'è noto, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione e, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent.
Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass.
27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
D'altra parte, come osservato dalla Suprema Corte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale pagina2 di 6 l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017).
Non a caso, le recenti pronunce giurisprudenziali tendono a stigmatizzare chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza(cfr. Cass.
16.01.2014 n. 874).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare
(Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
Sulla scorta delle considerazioni espresse, deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem. A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni
è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”
(Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593).
Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la prova del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass.
21837/18). Non è, in altri termini, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile” ovvero "da oltre venti anni et similia” giacche' l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano pagina3 di 6 in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II,
26.04.2011, n. 9325).
Quanto, poi, alla specifica ipotesi della coltivazione di un fondo, (così -come nel caso di specie-
l'allevamento di animali o il mero parcheggio di autoveicoli) la Corte di legittimità ha precisato che
"la coltivazione di un terreno, è in sé attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, epperò, dato che la coltivazione del fondo di per sé non è espressiva, in modo inequivocabile, dell'intento del coltivatore di possedere per sé è necessario che l'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) sia accompagnata almeno da indizi che consentono di desumere sia pure in via presuntiva che quell'attività è svolta uti dominus" (così sent. Cass. 29.7.2013 n. 18215; in senso del tutto analogo ord. Cass.
3.7.2018 n. 17376).
Più precisamente, i Giudici Supremi, investiti della questione, hanno affermato che la coltivazione eseguita sul terreno non comporta, di per sé, una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui e che, al fine della sussistenza di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui necessaria per usucapire un bene, non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. Detti atti, invero, comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa risultando, dunque, incompatibili con il “comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario”.
Sicché, l'attività di coltivazione – pur se configura un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (coltivare un terreno, con la messa a dimora di piante, significa, infatti, disporre materialmente di esso) - non può consentire, di per sé, di desumere in via presuntiva l'animus possidendi, in quanto non indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.
Su questa scia, quindi, neppure la coltivazione del fondo è sufficiente ai fini probatori, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (Cass.
18215/13).
A tal fine, si è ritenuto, ad esempio, che la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisca, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass. Civ. Sez. 2, n. 1796 del 20/01/2022, Cassazione con l'ordinanza n. 1121/2024.).
pagina4 di 6 Trasfondendo i richiamati principi al caso che ci occupa, non può non rilevarsi come l'invocato acquisto della proprietà del bene immobile sia risultato privo di fondamento non essendo emerso dalle risultanze processuali la prova dell'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati.
In primo luogo la documentazione prodotta dà conto dell'intervenuto sequestro dei terreni oggetto di causa dal 2004 al 2010, circostanza che già di per sé, esclude che l'attore abbia esercitato in tale periodo un possesso uti dominus utile ad usucapire.
Anche i mezzi di prova articolati dalla parte attrice, per la loro formulazione non si palesano idonei a dimostrare gli elementi costitutivi dell'azione, attesa la loro genericità: “1) Vero no che da oltre 20 anni il signor esercita il possesso esclusivo, continuativo e pubblico senza Parte_1 contestazione da parte di nessuno sui terreni siti in Messina a Gravitelli località S. Corrado riportati nel Catasto fabbricati di Messina al foglio 112 particelle 1224 e 1225, raffigurati dalle foto allegate al presente atto? 2) vero No il signor da oltre 20 anni utilizza i predetti terreni in Parte_1 maniera esclusiva facendosi carico di tutti i costi e le spese necessarie? (vedasi conclusioni atto di citazione)- Vero che nell'anno 1987 il sig. propose al sig. di Controparte_5 Parte_1 acquistare u fondi che lo stesso occupava? – Vero che il sig. rifiutò tale proposta? Parte_1
(vedasi memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2).
Posto che emerge dai documenti prodotti l'insussistenza della continuità del presunto possesso, le espressioni “da oltre 20 anni”, “esercita il possesso” (utilizzate nei capitoli di prova) non sono, comunque, idonee a dimostrare la precisa decorrenza del possesso medesimo né le modalità secondo le quali tale impossessamento sarebbe avvenuto.
Peraltro il parcheggio di autoveicoli, l'allevamento di animali o la coltivazione e pulitura non configurano attività espressiva, in modo inequivocabile, dell'intento di possedere per sé escludendo i terzi e gli stessi proprietari convenuti e non costituiscono condotte incompatibili con la proprietà altrui
Non sussistendo, pertanto, elementi sufficienti e idonei a corroborare, nei termini rigorosi richiesti secondo i criteri sopra richiamati, la fondatezza della azione de qua, la domanda attorea volta a sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione dei terreni in oggetto, non può trovare accoglimento e va rigettata.
In accoglimento della domanda riconvenzionale deve, invece, condannarsi l'attore al rilascio dei terreni oggetto di causa liberi da persone e/o cose.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in
G.U. del 02.04.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 in considerazione del valore della controversia (come dichiarato in citazione -6062,00), della complessità delle questioni trattate e pagina5 di 6 dell'attività svolta, spese da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Natoli che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande proposte da Parte_1
Condanna a rilasciare i terreni oggetto di giudizio liberi da persone e /o cose. Parte_1
Condanna a rifondere ai convenuti e attori in riconvenzionale le spese di lite Parte_1 che si liquidano in euro 5077,00 per compensi oltre IVA cassa previdenza e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Alfredo Natoli.
Messina lì 08/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre , all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il
15/09/2025 – ha pronunciato in data 08/10/2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7162 /2013 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] cod. fisc Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MANGIAPANE FILIPPO , giusta procura in atti;
- attore e convenuto in riconvenzionale –
CONTRO
nata a Messina in data 05/08/1934, c.f. , Controparte_1 C.F._2 CP_2
n. a Messina il 02.02.1963 e n. a
[...] CodiceFiscale_3 CP_3
Messina il 28.06.1959 c.f. rappresentati e difesi dall'Avv. NATOLI C.F._4
ED come da procura in atti;
- Convenuti e attori in riconvenzionale-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.11.2013 il sig. ha convenuto in giudizio i sigg. Pt_1 CP_4
e al fine di sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per
[...] Controparte_2 CP_3 usucapione di due terreni attigui di proprietà dei suddetti convenuti siti in Messina, località San
Corrado, individuati in catasto al foglio 112, particelle 1224 e 1225, deducendo di averne goduto, utilizzandoli per parcheggiare mezzi delle proprie ditte e come ricovero per animali, sin dal 1987.
Con comparsa di risposta del 25.03.2014 le convenute contestavano la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande attoree chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, chiedevano il rilascio immediato dei terreni occupati liberi da persone e/o cose e il ripristino dello stato dei luoghi.
°°°°°°°°°°°°°°°°
pagina1 di 6 Com'è noto, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione e, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent.
Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass.
27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
D'altra parte, come osservato dalla Suprema Corte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale pagina2 di 6 l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017).
Non a caso, le recenti pronunce giurisprudenziali tendono a stigmatizzare chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza(cfr. Cass.
16.01.2014 n. 874).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare
(Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
Sulla scorta delle considerazioni espresse, deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem. A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni
è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”
(Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593).
Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la prova del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass.
21837/18). Non è, in altri termini, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile” ovvero "da oltre venti anni et similia” giacche' l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano pagina3 di 6 in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II,
26.04.2011, n. 9325).
Quanto, poi, alla specifica ipotesi della coltivazione di un fondo, (così -come nel caso di specie-
l'allevamento di animali o il mero parcheggio di autoveicoli) la Corte di legittimità ha precisato che
"la coltivazione di un terreno, è in sé attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, epperò, dato che la coltivazione del fondo di per sé non è espressiva, in modo inequivocabile, dell'intento del coltivatore di possedere per sé è necessario che l'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) sia accompagnata almeno da indizi che consentono di desumere sia pure in via presuntiva che quell'attività è svolta uti dominus" (così sent. Cass. 29.7.2013 n. 18215; in senso del tutto analogo ord. Cass.
3.7.2018 n. 17376).
Più precisamente, i Giudici Supremi, investiti della questione, hanno affermato che la coltivazione eseguita sul terreno non comporta, di per sé, una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui e che, al fine della sussistenza di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui necessaria per usucapire un bene, non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. Detti atti, invero, comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa risultando, dunque, incompatibili con il “comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario”.
Sicché, l'attività di coltivazione – pur se configura un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (coltivare un terreno, con la messa a dimora di piante, significa, infatti, disporre materialmente di esso) - non può consentire, di per sé, di desumere in via presuntiva l'animus possidendi, in quanto non indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.
Su questa scia, quindi, neppure la coltivazione del fondo è sufficiente ai fini probatori, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (Cass.
18215/13).
A tal fine, si è ritenuto, ad esempio, che la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisca, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass. Civ. Sez. 2, n. 1796 del 20/01/2022, Cassazione con l'ordinanza n. 1121/2024.).
pagina4 di 6 Trasfondendo i richiamati principi al caso che ci occupa, non può non rilevarsi come l'invocato acquisto della proprietà del bene immobile sia risultato privo di fondamento non essendo emerso dalle risultanze processuali la prova dell'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati.
In primo luogo la documentazione prodotta dà conto dell'intervenuto sequestro dei terreni oggetto di causa dal 2004 al 2010, circostanza che già di per sé, esclude che l'attore abbia esercitato in tale periodo un possesso uti dominus utile ad usucapire.
Anche i mezzi di prova articolati dalla parte attrice, per la loro formulazione non si palesano idonei a dimostrare gli elementi costitutivi dell'azione, attesa la loro genericità: “1) Vero no che da oltre 20 anni il signor esercita il possesso esclusivo, continuativo e pubblico senza Parte_1 contestazione da parte di nessuno sui terreni siti in Messina a Gravitelli località S. Corrado riportati nel Catasto fabbricati di Messina al foglio 112 particelle 1224 e 1225, raffigurati dalle foto allegate al presente atto? 2) vero No il signor da oltre 20 anni utilizza i predetti terreni in Parte_1 maniera esclusiva facendosi carico di tutti i costi e le spese necessarie? (vedasi conclusioni atto di citazione)- Vero che nell'anno 1987 il sig. propose al sig. di Controparte_5 Parte_1 acquistare u fondi che lo stesso occupava? – Vero che il sig. rifiutò tale proposta? Parte_1
(vedasi memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2).
Posto che emerge dai documenti prodotti l'insussistenza della continuità del presunto possesso, le espressioni “da oltre 20 anni”, “esercita il possesso” (utilizzate nei capitoli di prova) non sono, comunque, idonee a dimostrare la precisa decorrenza del possesso medesimo né le modalità secondo le quali tale impossessamento sarebbe avvenuto.
Peraltro il parcheggio di autoveicoli, l'allevamento di animali o la coltivazione e pulitura non configurano attività espressiva, in modo inequivocabile, dell'intento di possedere per sé escludendo i terzi e gli stessi proprietari convenuti e non costituiscono condotte incompatibili con la proprietà altrui
Non sussistendo, pertanto, elementi sufficienti e idonei a corroborare, nei termini rigorosi richiesti secondo i criteri sopra richiamati, la fondatezza della azione de qua, la domanda attorea volta a sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione dei terreni in oggetto, non può trovare accoglimento e va rigettata.
In accoglimento della domanda riconvenzionale deve, invece, condannarsi l'attore al rilascio dei terreni oggetto di causa liberi da persone e/o cose.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in
G.U. del 02.04.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 in considerazione del valore della controversia (come dichiarato in citazione -6062,00), della complessità delle questioni trattate e pagina5 di 6 dell'attività svolta, spese da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Natoli che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande proposte da Parte_1
Condanna a rilasciare i terreni oggetto di giudizio liberi da persone e /o cose. Parte_1
Condanna a rifondere ai convenuti e attori in riconvenzionale le spese di lite Parte_1 che si liquidano in euro 5077,00 per compensi oltre IVA cassa previdenza e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Alfredo Natoli.
Messina lì 08/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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