Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 dicembre 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 luglio 2023 |
Commentari • 17
- 1. Le ultime risposte agli interpelli - Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026Redazione Fiscale · https://www.finanzaefisco.com/ · 18 marzo 2026
La rassegna delle più recenti risposte a interpello dell'Agenzia delle Entrate (aggiornamento al 18 marzo 2026) evidenzia una serie di chiarimenti di immediata utilità operativa, con particolare concentrazione su concordato preventivo biennale, regime forfetario ed esenzioni IVA. In materia di concordato preventivo biennale (CPB), vengono precisati: – i limiti applicativi della nuova causa di esclusione in presenza di partecipazioni a studi associati o STP, esclusa quando le attività risultano eterogenee e soggette a ISA differenti; – la nozione di cause di cessazione, con esclusione, in via di principio, dell'affitto d'azienda tra le operazioni rilevanti; – il rilievo delle circostanze …
Leggi di più… - 2. Legge stabilità 2013 - Pag. 1Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
Legge di stabilità 2013 LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). Testo aggiornato al Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 Fonte normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialità) Art. 1. 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare …
Leggi di più… - 3. Housing universitario e cessione ramo d'azienda: quando spetta l'esenzione dal registroRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 3 marzo 2026
Con la Risposta n 60/2026 le entrate hanno chiarito che l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo prevista per gli immobili destinati a housing universitario si applica anche nel caso di cessione di ramo d'azienda, ma esclusivamente con riferimento alla quota di corrispettivo imputabile all'immobile. 1) Cessione ramo d'azienda e agevolazione per housing universitario: chiarimenti ADE L'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000 n. 338, introdotto dal DL n. 144/2022 in attuazione del PNRR (Missione 4 – Riforma 1.7), destina 660 milioni di euro all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi e residenze per studenti universitari. Oltre ai contributi economici …
Leggi di più… - 4. Simmons & Simmons con Praemia REIM nell’acquisizione di una nuova residenza universitaria a PadovaAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 3 novembre 2025
- 5. Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricercahttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 83
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/09/2025, n. 7628Provvedimento: Pubblicato il 30/09/2025 N. 07628/2025REG.PROV.COLL. N. 02200/2025 REG.RIC. N. 02201/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2200 del 2025, proposto da NN Firenze s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Fiorella, Francesco De Filippis ed Andrea Mario Piero Ughi, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia; contro Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , …Leggi di più...
- uso temporaneo vs. uso stagionale·
- art. 19 L. 241/1990·
- destinazione d'uso·
- Piano Operativo Comunale·
- libertà di iniziativa economica·
- giurisdizione amministrativa·
- SCIA commerciale·
- art. 44 l.r. Toscana n. 86/2016·
- ostello temporaneo·
- strumento urbanistico
- 2. TAR Roma, sez. III, sentenza 24/07/2025, n. 14751Provvedimento: Pubblicato il 24/07/2025 N. 14751/2025 REG.PROV.COLL. N. 16884/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 16884 del 2023, proposto da ON PU TU IN, in persona del legale rappresentante pro tempore , Giovanni IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Milena Assirelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Cassa Depositi e Prestiti, Universita' degli TU Milano Bicocca, Universita' Cattolica del Sacro Cuore Policlinico A Gemelli, in …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 40 cod. proc. amm.·
- contraddittorio procedimentale·
- violazione di legge·
- spese di lite·
- D.M. 1257/2021·
- difettosa istruttoria·
- eccesso di potere·
- esclusione cofinanziamento·
- punteggio graduatoria
- 3. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 04/08/2025, n. 124Provvedimento: n. Sent. n. 124/2025 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia Vito Tenore Presidente Gaetano Berretta Giudice Laura De Rentiis Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di conto iscritto al n. 30713 del registro di Segreteria, promosso a seguito della relazione n. 152/2024 del Magistrato istruttore relativa al conto giudiziale n. 154963, depositato in data 25 luglio 2019, afferente alla gestione della carta di credito aziendale per l'esercizio 2018 dell'Università degli studi di Pavia, reso da: MA VA, nata il 1° dicembre 1960, residente in [...], (CF [...]), Direttore Generale …Leggi di più...
- discarico conto·
- conto giudiziale·
- interessi legali·
- diritto di associazione·
- responsabilità contabile·
- spese di missione·
- agente contabile·
- rivalutazione monetaria·
- regolamento missioni·
- controllo spesa pubblica
- 4. Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 2440Provvedimento: Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4273/2025 promossa da: c.f. , (così corretto il nome di battesimo Parte_1 C.F._1 erroneamente indicato in ricorso), ass. Avv. Natalie Ghirardi, domiciliato come da ricorso introduttivo; - PARTE RICORRENTE - C O N T R O p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_1 MM Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva; - PARTE CONVENUTA - All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo …Leggi di più...
- requisito di soggiorno legale continuativo·
- art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008·
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo·
- interessi legali·
- previdenza e assistenza obbligatoria·
- Corte Costituzionale sentenza n. 50/2019·
- spese di lite·
- art. 3, comma 6, l. n. 335/1995·
- art. 80, comma 19, l. n. 338/2000·
- assegno sociale
- 5. CGARS, sez. I, sentenza 04/04/2025, n. 289Provvedimento: Pubblicato il 04/04/2025 N. 00289/2025REG.PROV.COLL. N. 00271/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 271 del 2023, proposto dalla Deversorium S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Nicastro e Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro E.R.S.U. Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di NA, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università …Leggi di più...
- obbligo di provvedere·
- diritto di partecipazione·
- silenzio amministrativo·
- trattative negoziali·
- compensazione spese·
- regolarità urbanistica·
- acquisizione d'ufficio documenti·
- eccesso di potere·
- art. 2 legge 241/1990·
- giusta procedimento
Versioni del testo
- Art. 1. Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari 1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalita' da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all' articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 , delle universita' statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all' articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 , di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento. (2)
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalita' digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.
4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche' di offrire anche agli altri iscritti alle universita' servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonche' alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.
4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalita' di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.
(( 4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonche' di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilita' di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalita' di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definite le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione della disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo' essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 . )) 6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell' articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 .
7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 , le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 , con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell' articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalita' della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali.
9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 , e' abrogato.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all' articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.
----------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 64, comma 9) che "L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea". - Art. 2. 1. E' autorizzato il limite di impegno quindicennale di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2001 e di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2002, a favore dell'universita' degli studi di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi, compresi gli alloggi e le residenze di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito della realizzazione del polo universitario di Cuneo. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Data a Roma, addi' 14 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Zecchino, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Fassino - Articolo 1 bisArt. 1-bis. (Nuovo housing universitario) 1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilita' di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalita' previste dalla medesima riforma.
2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le universita', con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all' articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 e' effettuata, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 7, nonche' della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 . L'erogazione delle risorse di cui al presente comma e' effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.
4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilita' degli stessi.
5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalita' del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilita' di destinazione ad altra finalita', anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attivita' didattiche.
6. La riduzione della disponibilita' di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilita' prevista.
In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalita' del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.
7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:
a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;
b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;
c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonche' il numero minimo di posti letto per intervento;
d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonche' della riduzione del 15 per cento in ragione della finalita' sociale delle misure di cui al presente articolo;
e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilita' degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto;
f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).
8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.
9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino piu' della meta' del reddito complessivamente derivante dall'immobile.
10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e dall'imposta di registro prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.
11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche' alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.»
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
13. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 MAGGIO 2023, N. 51, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 LUGLIO 2023, N. 87)) .