Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2015, n. 39197
CASS
Sentenza 8 maggio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sequestro di persona, è ammissibile la rinuncia ad una certa sfera della propria libertà personale per motivi religiosi, nonostante la natura di bene costituzionalmente protetto, solo quando, tra l'altro, il consenso della persona non sia viziato da errore, violenza o minaccia. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la persona offesa - figlia dell'imputato - avesse prestato liberamente il proprio consenso, in quanto la privazione della libertà personale si inseriva in un contesto vessatorio volto ad esercitare sulla vittima una indebita pressione psicologica).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2015, n. 39197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39197
    Data del deposito : 8 maggio 2015

    Testo completo