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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa n. 2097/2023 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 17 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di , rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti Carolina Stroscio e Paolo Giovanni Turiano e nell'interesse della Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Massignani
Il Giudice
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2097/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio dell'avv. Carolina Stroscio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_1 in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1,P.VA e per essa, quale P.IVA_1 mandataria, la con sede legale in Milano, Via Controparte_2
1 Valtellina, 15/17, P.VA , elettivamente domiciliata presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Domenico Massignani, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
-opposta -
avente ad oggetto: fideiussione;
contratti bancari.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2023 la ha chiesto a Controparte_1 questo Tribunale l'emanazione di un decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
, e per il pagamento della somma di euro
[...] Controparte_3 Controparte_4
223.443,10 oltre interessi sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
Il Tribunale di Messina, con decreto n. 394/2023 ha ingiunto a , Parte_1
e il pagamento della predetta somma in favore Controparte_3 Controparte_4 della ricorrente, oltre spese processuali.
Con atto di citazione in opposizione si è opposto all'emesso Parte_1 decreto ingiuntivo n. 394/2023, deducendo che la fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto era stata stipulata in data 14 maggio 2010 in favore dei coeredi e per consentire a questi ultimi di contrarre Controparte_3 Controparte_4 il mutuo necessario ad acquistare la quota dei 2/6 dell'immobile - sito in Messina, Via
Dogali n. 46/48 - di titolarità dello stesso . L'opponente ha evidenziato Parte_1 ancora che, in base agli accordi assunti, i coeredi avrebbero dovuto corrispondergli il prezzo di euro 114.000,00, che tuttavia non sarebbe stato corrisposto, circostanza per la quale avrebbe poi manifestato la volontà, in data 12 luglio 2013, di revocare la fideiussione precedentemente sottoscritta in data 14 maggio 2010, contestualmente alla concessione del mutuo ai coeredi. Quanto alle condizioni del mutuo per il quale è stata prestata la fideiussione, l'opponente ha dedotto: a) la sussistenza di interessi usurari per il piano di ammortamento alla francese;
b) la nullità della fideiussione e/o della clausola di deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. perché riproduttiva dello schema contrattuale dell'ABI, le cui disposizioni (artt. 2, 6 e 8) sono state ritenute nulle perché esecutive di una intesa anticoncorrenziale vietata. Tanto premesso, Parte_1 ha chiesto: 1) di dichiarare nullo l'atto pubblico di compravendita con il quale aveva venduto in data 14 maggio 2010 a e i 2/6 della Controparte_4 Controparte_3 bottega con annesso cantinato sito in via Dogali n.ri 46 e 48; 2) di dichiarare nulla la fideiussione sottoscritta il 14 maggio 2010, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30 giugno 2023 si è costituita in giudizio la e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 Controparte_2 la quale, dopo aver premesso di essere divenuta titolare del credito ingiunto per
[...] effetto di cessione pro soluto a seguito di operazione di cartolarizzazione, ha contestato quanto dedotto ex adverso evidenziando l'infondatezza delle difese ed eccezioni
2 avanzate dall'opponente. Parte opposta ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione spiegata da , con vittoria di spese e compensi. Parte_1
Con ordinanza del 14 novembre 2023 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 13 maggio 2024 la causa è stata rinviata all'udienza del 18 febbraio 2025.
Esperita con esito negativo la mediazione, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., disponendosi contestualmente la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Occorre premettere che in tema di responsabilità contrattuale, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533;
Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826). In particolare, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. Civ., 20.04.2006 n. 9254). Spetta quindi al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (Cass. Civ., 26.09.2005 n. 18775; Cass. Civ., 11.01.2016 n. 230; Cass. Civ.,
31.10.2014 n. 23284).
Altrettanto pacifico è l'orientamento secondo cui nel giudizio di opposizione ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo
(convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis Cass. S.U. n. 7448/93); ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova del credito che incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova di fatti estintivi o impeditivi. (v. Cass.
5844/2006; Cass. 17371/2003).
Nel caso di specie, la parte opposta – attore in senso sostanziale – ha prodotto a fondamento del credito ingiunto: 1) il contratto di mutuo ipotecario del 14 maggio 2010
a cui fa riferimento il contratto di fideiussione in forza del quale è stato richiesto il
3 decreto ingiuntivo opposto;
2) il contratto di fideiussione del1 14 maggio 2010; 3) la lettera di decadenza dal beneficio del termine del 12 maggio 2016; 4) l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018 relativo all'operazione di cartolarizzazione e alla cessione in blocco dei crediti, per effetto della quale ha acquisito la titolarità del credito medesimo.
L'opponente, invece, ha prodotto la missiva del 12 luglio 2013 con cui ha manifestato la volontà di recedere dalla fideiussione sottoscritta il 14 maggio 2010.
Alla luce della documentazione prodotta deve ritenersi raggiunta la prova in ordine al titulus in forza del quale il creditore intende agire nei confronti dell'opponente, titolo segnatamente rappresentato dal contratto di fideiussione la cui esistenza e sottoscrizione non è, peraltro, oggetto di contestazione da parte di . Parte_1
In merito alle domande ed eccezioni sollevate dall'opponente deve rilevarsi, preliminarmente, che la domanda con cui è stato richiesto di dichiarare nullo l'atto pubblico di compravendita con il quale ha venduto in data 14 maggio Parte_1
2010 a e i 2/6 della bottega con annesso cantinato Controparte_4 Controparte_3 sito in via Dogali n.ri 46 e 48 esula dal presente giudizio, il cui thema decidendum è rappresentato dal credito ingiunto e dal contratto di fideiussione sul quale CP_1 ha agito in giudizio.
Occorre, infatti, rammentare che l'opponente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è pur sempre un convenuto in senso sostanziale.
L'opponente può infatti proporre domanda riconvenzionale, a condizione che siffatta domanda sia dipendente dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ex art. 36 c.p.c. ovvero, se si tratti di un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, purché non si determini uno spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus (in motivazione Cass.civ. 6091 del 2020).
A ciò deve, comunque, aggiungersi che non è stato allegato né dedotto vizio genetico alcuno in forza del quale dovrebbe addivenirsi alla declaratoria di nullità dell'atto di compravendita del 14 maggio 2010, in quanto le censure mosse dall'opponente attengono al più ad un inadempimento contrattuale relativo alla asserita e presunta mancata corresponsione dell'importo di euro 114.000,00 da parte dei coeredi per l'acquisto dei 2/6 della quota di titolarità dello , inadempimento contrattuale Pt_1 che l'odierno opponente dovrebbe far valere eventualmente nei confronti dei propri coeredi.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che la ha anche Controparte_1 prodotto tutta la documentazione utile a ricostruire la vicenda sollevata dall'odierno
4 opponente, che è opportuno brevemente ripercorrere al fine di evidenziare l'assoluta infondatezza delle generiche deduzioni avanzate dall'odierno opponente: con atto di transazione del 13 maggio 2010, e , fratelli di CP_3 Controparte_4 Parte_1
, si sonoimpegnati a corrispondere a quest'ultimo la somma di euro 114.000,00
[...] per l'acquisto della quota di proprietà dello stesso, somma che i fratelli avrebbero ottenuto per effetto di mutuo concesso dalla Banca Popolare di Lodi e con la corresponsione della quale sarebbe stato estinto anche il giudizio n. 1163/2003 RGAC con contestuale cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione.
Successivamente infatti, con atto del 14 maggio 2010, è stato richiesto il suddetto mutuo, contestualmente al quale è stata sottoscritto da parte di il Parte_1 contratto di fideiussione.
A mezzo di relazione legale notarile del 28.05.2010 lo stesso il Notaio dott. attestava che “gli immobili offerti in garanzia ipotecaria sono di piena Persona_1 ed assoluta proprietà di e , ai quali è Controparte_4 Controparte_3 pervenuto per atto di acquisto ai miei rogiti del 14/05/2010 Rep.N. 94260/24912 reg.to
a Messina il 18/05/2010 al n. 4077 serie 1T ed ivi trascritto il 19/05/2010 ai n.ri
16236/11415 da potere di , anche ai sensi della legge 19.5.1975 n. Parte_1
151” e che “le formalità di iscrizione in data 19/05/2010 R.G. n. 16237 R.P. n. 2498 a favore di codesta spettabile Banca in dipendenza del suddetto finanziamento, non sono precedute da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli all'infuori di quelle segnalate con la precedente Sua relazione preliminare del 10/03/2010”.
Successivamente all'udienza dell'8.06.2010 in cui il Giudice istruttore aveva dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi del 307 c.p.c. e ordinato “la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttiva del presente giudizio notificato il 26 febbraio 2003 trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Messina al n. di R.G. 647 numero di registro particolare 555”, lo stesso Notaio
a mezzo di relazione legale preliminare notarile, ha dichiarato Persona_1
“assumendone la piena responsabilità, che l'ipoteca giudiziale trascritta il 09/01/2004 ai n.ri 647/555 a favore di , è stata cancellata il 14/07/2010 ai n.ri Parte_1
23274/3499”.
L'iter seguito ha poi un evidente riscontro nella visura catastale n. 12 del
19/10/2010, Reg. gen. 16237, reg. p. 2498) emessa in data successiva all'intera operazione transattiva, in cui e risultavano Controparte_4 Controparte_3 proprietari degli immobili ereditati dal defunto padre per ½ ciascuno.
A quanto sopra esposto, che bene mette in evidenza il regolare iter di tutta la vicenda che ha condotto alla stipula dell'atto notarile di compravendita e alla sottoscrizione della fideiussione relativa al credito ingiunto, deve altresì aggiungersi che si è sarebbe avveduto dal richiedere la revoca dalla suddetta Parte_1
5 fideiussione con la missiva del 12 luglio 2013 e, dunque, a distanza di tre anni dal completamento della suddetta operazione negoziale: detta revoca peraltro è priva di effetto alcuno essendo la fideiussione un contratto bilaterale che, come tale, richiede il reciproco consenso per la risoluzione, secondo quanto previsto dall'art. 1372 c.c., ai sensi del quale il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso.
La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato il principio in base al quale il contratto di fideiussione prestato a garanzia di un mutuo ipotecario si protrae, salvo diversa volontà negoziale, per lo stesso termine entro il quale la prestazione garantita deve essere eseguita (v. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20306 del 26 luglio
2019).
In linea di principio, infatti, è da ritenere che la fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento di una o più determinate prestazioni si protragga quanto meno per lo stesso termine entro il quale le prestazioni debbono essere eseguite, tale essendo lo scopo per il quale il creditore ha preteso la garanzia, prima di dare credito al garantito.
In mancanza, si consentirebbe al fideiussore di liberarsi dall'impegno contrattuale a suo arbitrio e in qualunque momento, dopo avere indotto il creditore a fare affidamento sulla promessa di garanzia, in violazione dei principi per cui il contratto ha forza di legge fra le parti (art. 1372 cod. civ.) ed i contraenti sono tenuti a comportarsi secondo buona fede nella conclusione e nell'esecuzione del contratto medesimo (art. 1337 e 1375 cod. civ.).
Deve altresì essere rigettata l' eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla presunta usurarietà degli interessi.
In merito, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
6 Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013;
Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale. Nell'atto di citazione si riscontrano, infatti, delle generiche deduzioni senza alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione.
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019,
n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326).
L'eccezione avanzata dall'opponente che, muovendo dalla tipologia di ammortamento del mutuo c.d. “alla francesce”, inferisce la sussistenza di interessi usurari, va rigettata in quanto generica e priva di qualunque supporto probatorio.
Nessun profilo di illegittimità, inoltre, o rischio di anatocismo vietato risulta connesso al piano di ammortamento cd. alla francese applicato al contratto in oggetto.
La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante
(c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (v. Tribunale Treviso 12 gennaio 2015, e in tal senso anche Tribunale Modena 11 novembre 2014, Tribunale Venezia 27 novembre 2014,
Tribunale Padova 12 gennaio 2016, Tribunale Torino 17 settembre 2014).
L'ammortamento c.d. «alla francese» o «a rate costanti» prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate fisse, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito.
Questo metodo garantisce al mutuatario il vantaggio di una rata di ammontare costante, consentendo facili previsioni circa l'incidenza del peso sulle proprie generali economie,
e comporta che la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso
7 dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente nel prosieguo del rapporto.
Questa metodologia di restituzione si differenzia dal cd. ammortamento all'italiana che prevede rate diverse, con quota capitale sempre costante e quota di interessi variabile.
Nell'ammortamento alla francese, infatti, una volta individuata la rata costante si delinea il piano di rimborso: prendendo a base il debito iniziale si calcolano gli interessi dell'intero debito e si calcolano quelli della prima rata;
quindi, si detrae dalla rata la quota di interessi della prima rata e si ottiene la parte di capitale che si paga con la prima rata. Questa viene detratta dal debito capitale iniziale e sul residuo debito si calcola la quota di interessi della seconda rata e detraendola dalla seconda rata si ottiene il capitale pagato con la seconda rata. Quindi, di nuovo, si va a detrarre dal capitale residuo la quota di capitale pagato con la seconda rata e su questo nuovo capitale residuo si calcola la quota di interessi della terza rata, e così via. In questo meccanismo, dunque, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo (v. Tribunale
Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017). Ciò esclude che vi sia anatocismo.
Parimenti infondata è poi l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 1957
c.c. perché riproduttiva dello schema contrattuale dell'ABI, le cui disposizioni (artt. 2,
6 e 8) sono state ritenute nulle in quanto esecutive di una intesa anticoncorrenziale vietata.
Preliminarmente deve evidenziarsi che la questione attiene alle c.d. fideiussioni omnibus, laddove nel caso in esame ricorre una fideiussione specifica, nell'ambito della quale, è stata peraltro apposta la sottoscrizione da parte dell'odierno opponente anche in calce al documento - in aderenza al dettato di cui all'art. 1341 c.c - nella parte in cui vengono riepilogate e dunque attenzionate le clausole in deroga al regime della fideiussione
Questo principio è stato accolto dal Tribunale di Lodi con la sentenza del 18.1.2023 ove si afferma che “nell'ipotesi in cui il fideiussore eccepisca nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust deve operarsi una distinzione tra fideiussione omnibus e fideiussioni specifiche, nel senso che lo schema ABI, sanzionato dall'autorità antitrust riguarda unicamente le fideiussioni omnibus sicché la censura articolata dall'opponete non trova applicazione con riferimento alla fideiussione specifica”.
8 Analogamente si esprime il Tribunale di Modena il quale, con la pronunzia n.
175/2023 ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo evidenziando che “il provvedimento della Banca d'Italia 55 del 2.5.2005 ebbe ad oggetto, tanto nelle considerazioni svolte nella sua motivazione che nel dispositivo, esclusivamente le condizioni delle fideiussioni omnibus sottoposte dalle banche alla clientela. Non è dunque possibile ritenere solo sulla scorta di quel provvedimento che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale.
A ciò deve altresì aggiungersi che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la prova dell'illecito antitrust deve essere fornita dalla parte che assume tale fatto a fondamento delle proprie pretese secondo le regole ordinarie dell'onere probatorio, con la conseguenza che incombe su colui che lamenta la presenza nella fideiussione prestata di clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, frutto di intese vietate, l'onere di provare sia l'intesa asseritamente illecita, sia il danno subito (cfr. Cass. Civ., 28.11.2018, n. 30818; Cass. Civ., 22.05.2019, n. 13846; Tribunale Milano, 20.07.2022, n. 6441, secondo cui “la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema AB. sopra richiamate è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Collegio (Corte Appello Milano 20 novembre 2018 n.5039;
Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib. Torino 17 aprile 2019
n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n.9354;
Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921)”; conf. Tribunale Salerno sez. I, 23.02.2022, n. 678; Corte d'Appello Catania, sez. I, 09.02.2022, n. 263; Tribunale Firenze, sez. III,
07.07.2020, n. 1609; Tribunale Napoli, sez. II, 19.05.2020, n. 3500).
Deve, quindi, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dai fideiussori in modo generico e senza neppure allegare, né tantomeno provare, che la banca convenuta abbia partecipato all'intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme degli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dello schema ABI, sanzionate dalla Banca d'Italia, né l'incidenza della stessa sul contratto in esame.
Ne consegue che la previsione di cui all'art. 6 delle condizioni generali della polizza fideiussoria, ove si prevede che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., cui espressamente derogo/deroghiamo” deve ritenersi valida.
A tale proposito la Suprema Corte di Cassazione ha posto nella dovuta evidenza come la regola di cui all' art. 1957 c.c. può essere derogata: tale deroga può persino
9 essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2012, n. 9455).
Stante la natura dispositiva della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., e attesa l'espressa previsione di cui all'art. 6 delle condizioni generali di polizza fideiussoria,
l'eccezione spiegata da parte opponente va, pertanto, rigettata.
A corroborare ulteriormente quanto sopra esposto, viene anche in rilievo la considerazione per cui, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica,
e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (v. Cass. civ.
n. 2301 del 06/02/2004).
Nella specie, posto che dal piano di ammortamento la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 31.05.2023, non può, neppure sotto questo profilo, ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall'opponente; del reato, anche la missiva con cui il
Banco Popolare ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, risalente al 12 maggio 2016, è stata trasmessa anche allo stesso . Parte_1
Ne consegue, alla luce di tutte le considerazioni esposte, che l'opposizione spiegata dal va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo CP_5 opposto.
va, pertanto, condannato al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore della Controparte_1
Dette spese processuali si liquidano secondo il criterio della soccombenza nella misura indicata in dispositivo applicando i valori minimi di cui al D.M. 55 del2014 per ciascuna fase processuale (attesa la non complessità delle questioni trattate e con esclusione dell'attività istruttoria in quanto non espletata), tenuto conto del valore della causa (euro 223..443,10), dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di promossa da nei Parte_1 Cont confronti della così provvede: CP_1
10 1. Rigetta, per le causali esposte in motivazione, l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 394 del 10 marzo 2023, che dichiara
[...] definitivamente esecutivo.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Parte_1
€ euro 4.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina il 17 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.
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