TAR Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 137
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione della lex specialis e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

    Il Collegio ha ritenuto che l'esclusione della ricorrente sia legittima in quanto le nuove macchine acquistate non rispettano il requisito dell'allestimento equivalente in termini di accessori/utensili, come previsto dalla lex specialis. Non è stata dimostrata la diminuzione del rischio antinfortunistico.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    Sebbene l'Inail non abbia confutato in modo specifico le controdeduzioni della ricorrente, la non ammissione al contributo deriva da una violazione di una clausola vincolante dell'avviso pubblico. La motivazione finale è sufficiente se si evince che l'amministrazione ha tenuto conto delle osservazioni nel loro complesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 137
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 137
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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