Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01145/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2024, proposto da
Professional Workers S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via C. Mortati, n. 23;
contro
Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Zavalloni, Francesco Matranga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Nota dell’I.N.A.I.L. di Cesena del 29.07.2024, con cui l’Amministrazione resistente comunicava il mancato accoglimento della domanda presentata dalla Professional Workers S.r.l., a seguito del riesame richiesto;
- della Nota dell’I.N.A.I.L. di Cesena del 13.05.2024, con cui l’Amministrazione preannunciava il rigetto della domanda alla ricorrente;
- ove mai fosse necessario, l’Avviso ISI 2022 e l’Allegato 1.1 all’Avviso ISI 2022 per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nei limiti dell’interesse della società ricorrente, per i motivi indicati in narrativa e nei motivi di diritto, nonché di ogni altro atto propedeutico e/o consequenziale, anche non conosciuto, e, se ed in quanto necessario, l’elenco delle imprese ammesse al beneficio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni sul Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. LO VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Con l’Avviso pubblico ISI 2022, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) ha previsto l’erogazione di contributi al fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
L’art.3 del suddetto Avviso prevede che, tra le tipologie di progetto finanziabili, rientrano i “Progetti di investimento (di cui all’Allegato 1.1.) - Asse di finanziamento 1”, tramite la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli e forestali e/o di macchine, nella piena proprietà dell’impresa da almeno 2 anni, calcolati al 31 dicembre dell’anno di riferimento dell’Avviso ISI.
L’odierna ricorrente ha presentato domanda di concessione del contributo in esame indicando la sostituzione:
1) di un rullo compressone BOMAG modello BW 120 AD-3, matricola n. 101170515788, conforme alla direttiva comunitaria 98/37/CE, immessa sul mercato nel 2000 e acquistata dall’impresa il 31.12.2015, utilizzato per la compattazione di terreni, nell’ambito di cantieri mobili, con un nuovo rullo compressore;
2) di una mini-pala gommata GEHL modello SL 5640 T, matricola n.GHL05640H00508280, conforme alla direttiva comunitaria 98/37/CE, immessa sul mercato nel 2007 e acquistata dalla impresa il 31.12.2015, utilizzata per piccoli movimenti di materie nell’ambito di cantieri mobili, con una nuova mini-pala cingolata;
e l’acquisto:
1) di un rullo compressore BOMAG modello BW 90 SC-5m (doc.10), conforme alla direttiva comunitaria 2006/42/CE, da utilizzare per compattazione di terreni, dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza:
a) segnalatore acustico di retromarcia, luci di lavoro anteriori-posteriori e lampeggiante per scongiurare incidenti ed investimenti;
b) struttura protettiva ROPS per la protezione dell’operatore in caso di ribaltamento;
2) di una mini-pala cingolata CASE modello TV370B, conforme alla direttiva comunitaria 2006/42/CE, da utilizzare per piccoli movimenti di materie, dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza:
a) cabina chiusa con struttura ROPS per la protezione dell’operatore in caso di ribaltamento;
b) telaio a passo lungo per maggiore stabilità e riduzione del rischio ribaltamento;
c) telecamera posteriore per ridurre i rischi di investimento;
d) attacco rapido meccanico per ridurre le operazioni manuali e limitare il rischio di infortunio da cesoiamento.
Il costo complessivo dell’acquisto delle due nuove macchine ammonta a 145.700,00 euro di cui 89.705,00 euro oggetto della richiesta di finanziamento.
Con provvedimento del 29 luglio 2024 l’Inail di Cesena comunicava il non accoglimento della domanda della ricorrente con la motivazione, in sintesi, della non riduzione del rischio secondo la formula R=PxD e della non equivalenza dei prodotti sostituiti in termini di accessori.
La ricorrente ha impugnato il suindicato atto unitamente all’Avviso Pubblico e all’Allegato 1.1., deducendo motivi così riassumibili:
I)Violazione di legge - Violazione della lex specialis - Violazione dell’art.3 dell’Allegato 1.1 dell’Avviso ISI 2022 - Violazione della sezione 3 della tabella 1 dell’Allegato 1.1 -Violazione dell’art.28 del D.lgs. n.81/08 - Violazione del principio di ragionevolezza -Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dell’art.97 Cost. - Difetto d’istruttoria - Illogicità manifesta - Eccesso di potere - Sviamento di potere - Violazione di legge - Violazione degli artt. art.54, 55 e 56 del Codice della Strada - Violazione di legge -Violazione del principio di proporzionalità: la riduzione del rischio, diversamente da quanto ritenuto dall’Inail, risulterebbe comprovata anche dall’allegata perizia dell’Ing. Brosolo e le nuove macchine indicate in sostituzione sarebbero, diversamente dalle prime, adeguate anche alla vigente Direttiva 2006/42/CE si che quantomeno la domanda avrebbe dovuto essere parzialmente accolta.
II) Violazione di legge - Violazione art. 10 bis legge 241/1990 - Violazione della lex specialis - Violazione art. 19 e 27 dell’Avviso ISI - Violazione di legge - Violazione art. 3 legge 241/1990 - Motivazione insufficiente ed apparente: sarebbe stato violato il contraddittorio procedimentale garantito dall’art.10-bis Legge 241/90 richiamato dall’Avviso pubblico.
Si è costituita in giudizio l’Inail eccependo l’infondatezza del gravame poiché in sintesi la ricorrente non avrebbe valutato i rischi secondo la formula prevista nell’Avviso; la riduzione dei rischi poi riguarderebbe solo gli accessori mentre a norma dell’Avviso Pubblico essa deve attenere soltanto alle macchine e non agli accessori.
Con memoria la difesa di parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della memoria depositata dall’Inail il 15 dicembre 2025 dopo le ore 12. Quanto al merito a suo dire l’Inail cadrebbe in contraddizione poiché da un lato, utilizza il DVR per individuare e richiamare i rischi connessi all’impiego delle macchine dismesse e, dall’altro, ne contesta l’idoneità sul piano metodologico, solo perché non conforme ad un livello di dettaglio ulteriore e non normativamente previsto.
Con memoria di replica la difesa dell’Inail ha rilevato in particolare che tra le caratteristiche essenziali non possono essere considerati gli accessori a norma dell’art.3 co 5 lett b All 1.1. del Bando con conseguente inammissibilità della domanda di finanziamento.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla concessione di contributi pubblici da parte dell’Inail di Cesena al fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, secondo l’Avviso pubblico ISI 2022.
Lamenta la ricorrente in particolare l’illogicità (oltre che la violazione della stessa lex specialis) del provvedimento gravato avendo a suo dire fornito completa dimostrazione che i macchinari indicati nella domanda, in sostituzione di quelli attuali, sarebbero pienamente idonei a ridurre il rischio, nonché la violazione delle garanzie di contraddittorio procedimentale previste nell’Avviso pubblico. Contesta altresì l’illegittimità dell’Allegato 1.1. all’Avviso Pubblico nella parte in cui stabilisce le tipologie di intervento ammissibili.
2.- Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità della memoria depositata dall’Inail in data 15 dicembre 2025 (ultimo giorno di deposito) dopo le ore 12 da intendersi effettuata il giorno successivo e dunque in violazione del termine perentorio di cui all’art.73 c.p.a.
Come già rilevato da questa Sezione (T.A.R. Emilia - Romagna Bologna sez. II, 12 gennaio 2021, n. 11) l’art. 73 co. 1 c.p.a. prevede che “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi”. L’art. 4 co. 4 dell’allegato 2 al Codice del processo amministrativo, nel testo vigente, dispone che “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.
Il Collegio richiama l’orientamento del giudice d’appello secondo il quale, ai sensi della norma da ultimo citata, la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito: tale soluzione non contrasta con l’ultimo periodo della norma, ove si prevede che il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo: la garanzia del diritto di difesa delle controparti può infatti essere salvaguardata facendo decorrere dal giorno successivo i termini per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 (cfr. Consiglio di Stato, sez. III , 17 novembre 2020, n. 7142, il quale ha ammesso che si tratta di soluzione non pacifica, e tuttavia in questo contesto “a favore della ammissibilità della memoria depone, in via residuale, la possibilità di concessione dell'errore scusabile, valutabile positivamente proprio in ragione dell'incertezza interpretativa sulla portata applicativa della disposizione processuale de qua”). Deve dunque ritenersi che, ai sensi dell’evocata disposizione delle norme di attuazione al Codice, la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno): il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riferimento al giorno, senza rilevanza preclusiva con riguardo all’ora (Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2020, n. 6987; Id. sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451).
3.- Venendo al merito il ricorso è infondato e va respinto.
4.- Ai sensi dell’art.3 co 5 lett.b) All.1.1. all’Avviso Pubblico “Tipologia di intervento ammissibili” è previsto testualmente:
“Inoltre, per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni:
a) analogo tipo;
b) allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili;
c) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 30% nel caso di macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.);
d) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 50% nel caso di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).
Le condizioni di cui ai punti da a) a d) devono essere rispettate a meno di situazioni particolari debitamente motivate, derivanti dall’impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti (ad es. per l’assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti).”
Si tratta all’evidenza di requisiti oggettivi per l’ammissione al contributo di cui la ricorrente quanto al suindicato punto b) è risultata priva tanto quanto all’acquisto della mini pala gommata che della mini pala cingolata per l’esecuzione di movimenti di cantiere.
L’Inail ha infatti diffusamente argomentato come l’acquisto delle nuove macchine comporti una diminuzione del rischio solamente per le componenti accessorie (quali ad es. il segnalatore acustico di retromarcia, le luci di lavoro anteriori-posteriori ed il lampeggiante) come tali installabili anche sulla macchina da sostituire, si che è indimostrata la diminuzione del rischio antinfortunistico.
5.- Ciò premesso, le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere mosse nei confronti del presupposto All.1.1. all’Avviso Pubblico non meritano condivisione.
Posto che l’Amministrazione nella definizione dei requisiti di ammissione ad una procedura concorsuale come quella di specie gode di ampia discrezionalità (Cons. St., sez. IV, 12 ottobre 2022 n. 8715; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 27 gennaio 2022 n. 556; T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 14 novembre 2020 n. 312) e che il sindacato del g.a. su tali aspetti è notoriamente delimitato alle ipotesi di manifesta irragionevolezza e/o illogicità travisamento o ingiustizia manifesta ( ex multis T.A.R.Valle d'Aosta 14/03/2023, n. 16) non appare infatti manifestamente illogico e/o irragionevole prevedere in un bando per la concessione di contributi economici finalizzati alla riduzione del rischio antinfortunistico l’irrilevanza degli accessori delle macchine da acquistare in sostituzione delle precedenti, potendo essi agevolmente essere montati su quest’ultime, si da rendere ingiustificata la spesa della macchina stessa.
6.- E’infondato anche il secondo motivo di gravame.
Per quanto in generale nei procedimenti concorsuali non si applichi “expressis verbis” l’istituto del preavviso di diniego di cui all’art.10 bis L.241/90 ( ex multis Consiglio di Stato sez. III, 9/06/2016, n. 2459) l’Inail si è effettivamente auto vincolata nell’Avviso pubblico (art 19) ad introdurre una forma di contraddittorio procedimentale sulla falsa riga del c.d. preavviso di diniego laddove l’Amministrazione ravvisi la non corrispondenza ai requisiti fissati nell’Avviso.
Per la giurisprudenza una volta che come nel caso di specie l’istante abbia fornito le proprie osservazioni è fatto obbligo all’Amministrazione dare contezza nel provvedimento di rigetto degli aspetti valorizzati dall’apporto partecipativo a pena di violazione appunto del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 bis L.241/90 ( ex plurimis T.A.R. Catania Sicilia sez. IV, 21/03/2025, n. 1010).
Secondo orientamento recente tuttavia la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (Consiglio di Stato sez. II, 12/07/2025, n. 6121; Id. sez. III, 27/10/2025, n. 8312).
Nella fattispecie se è vero che nel provvedimento finale l’Inail non ha confutato in modo specifico le controdeduzioni della ricorrente, non di meno la non ammissione al contributo discende da una specifica violazione di clausola dell’avviso pubblico, vincolante e non disapplicabile da parte dell’Amministrazione.
7.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di NE, Presidente
LO VI, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO VI | GO Di NE |
IL SEGRETARIO