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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 7001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7001 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05026/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5026 del 2023, proposto da
Residenza Monte Buono s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale G. Mazzini, 33;
contro
Comune di Montebuono, S.A.Pro.Di.R. S.r.l., non costituiti in giudizio;
Provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Fucili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale del Comune di Montebuono n. 24 del 20 dicembre 2022, prot. n. 4450 del 20 dicembre 2022, avente ad oggetto ‘Rimozione cassonetti posizionati sul suolo pubblico” e degli altri atti indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Rieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa LV ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il legale di parte ricorrente in sede di discussione della odierna udienza ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso;
Preso atto di quanto sopra, il Collegio dichiara l’improcedibilità del gravame, per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite, sussistendone giustificati motivi;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda- ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN AD, Presidente
LV ON, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV ON | IN AD |
IL SEGRETARIO