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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5431 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 22808/2024 tra:
Parte_1
(p. i.v.a. e c.f. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Capello e
RT LA entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Torino alla via Pietro Giannone n. 10 parte attrice
e
Controparte_1
(già ) Controparte_2
(p. i.v.a. e c.f. P.IVA_2 P.IVA_3 parte convenuta contumace
OGGETTO: contratto di spedizione, trasporto e prestazioni accessorie;
responsabilità del vettore per mancata consegna di merce;
inadempimento contrattuale;
indebita compensazione di crediti;
domanda di ripetizione somme.
1 CONCLUSIONI: la sola parte attrice costituita Parte_1
ha precisato le seguenti conclusioni
[...]
Parte attrice : Parte_1
“Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo, Contrariis reiectis Nel merito Per le ragioni dedotte in atti, previa ogni più opportuna declaratoria anche concernente la prescrizione del diritto risarcitorio vantato dalla convenuta, condannare quest'ultima a restituire/corrispondere all'attrice l'importo che si indica in € 17.229,78, ovvero in subordine in € 16.764,97, o quella diversa somma ritenuta di giustizia e\o accertata in sede giudiziale, determinata se del caso in via equitativa, oltre interessi ex D. Lgs. 192\2012, o in subordine legali, dal dovuto al saldo. In via istruttoria (…) In ogni caso Con il favore delle spese e degli onorari di causa e sentenza esecutiva ex lege.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice Parte_1 ha esposto, fra l'altro, quanto segue in atto di citazione:
1) essa attrice è una società che opera a livello nazionale nel settore della logistica con attività - tra le altre - di trasporto, ricevimento, stoccaggio, conservazione, magazzinaggio, confezionamento, imballo e movimentazione di merci;
2) il 3 aprile 2017 essa attrice Parte_1 ha stipulato con la
[...] Controparte_1
(in allora il “contratto
[...] Controparte_2 di servizi, prese e consegne e prestazioni accessorie” con il quale è stato affidato ad essa attrice l'esecuzione dei
2 servizi ivi descritti relativi all'autotrasporto di merci per conto terzi;
3) con missiva del 20 marzo 2017, avente ad oggetto
Cont
“ . N. 2017\8287 LDV manca - Spedizione del 13\03\17 - autista: - Evento: Mancanza totale in fase Email_1 di distribuzione\ritiro”, la società convenuta
[...] ha comunicato genericamente ad essa Controparte_1 attrice che “con riferimento a quanto emarginato, Vi informiamo che Vi riteniamo responsabili dell'evento che ha determinato il danno derivato al nostro Cliente. Parimenti,
Vi informiamo che andremo ad addebitarVi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1696 c.c., così come modificato dal
D.Lgs. n. 286\05, regolante la responsabilità vettoriale ai sensi della colpa grave, ogni eventuale importo che la nostra Società sarà tenuta a riconoscere agli aventi diritto”;
4) in data 12 aprile 2017, l'odierna
[...] ha altresì firmato per ricevuta Parte_1 due missive della società convenuta Controparte_1
relative al predetto evento, aventi analogo tenore
[...] rispetto a quella anzidetta e precisamente:
a) una, datata 6 aprile 2017, con quantificazione dei presunti danni in € 17.229,78;
b) un'altra, datata 10 aprile 2017, con cui la convenuta ha informato “di aver disposto l'addebito pari a
€ 464,81”;
5) il cennato addebito era stato ritenuto da essa attrice come determinato nel suo importo definitivo, a seguito degli accertamenti espletati dalla società convenuta;
6) tuttavia, a mezzo della fattura n. 78400524 del 2 maggio 2017, la convenuta ha Controparte_1 addebitato all'odierna parte attrice l'ulteriore importo di
€ 464,81 per il sinistro del 13 marzo 2017 relativo al sig. con motivazione “Mancanza totale in fase di Persona_1
3 distribuzione/ritiro”, scalando pertanto tale somma nei rapporti di dare/avere sussistenti tra le parti;
7) essa pur Parte_1 ritenendo di non essere responsabile nei confronti della convenuta per l'evento in esame, non essendo stata fornita alcuna prova circa l'an o il quantum, ha deciso di non formulare contestazioni per via del ridotto importo addebitato, considerandole antieconomiche;
8) oltre un anno dopo, e quindi una volta decorso il termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 del codice civile in tema di contratti di trasporto, l'odierna attrice si è avveduta che la società convenuta
[...]
- con fattura n. 78400457 del 2 maggio Controparte_1
2018 - le ha addebitato per lo stesso sinistro l'importo di € 16.766,97;
9) a questo punto, con missive prive di riscontro del
18 luglio 2018, 21 agosto 2018, 3 ottobre 2018, 24 aprile
2019, 2 marzo 2020 e 24 settembre 2020, essa attrice ha contestato in toto gli addebiti eseguiti dalla società convenuta ritenendoli arbitrari;
10) nello specifico, con diffida del 13 luglio 2023 è stata ribadita “in particolare la totale illegittimità ed arbitrarietà di tale secondo addebito [da € 16.764,97], tenuto conto che:
a) trattasi di una inspiegabile duplicazione dell'addebito già effettuato un anno prima, con fattura n.
78400524 del 02\05\2017, relativa allo stesso evento (pos.
2017\8287);
b) questo appare del tutto indimostrato e generico, e difatti la Vs. Società, nonostante le reiterate richieste, ha sempre omesso di fornire alla mia assistita qualsivoglia documento e\o elemento probatorio volto a dimostrare tutti
i sottesi elementi - che si contestano - quali la responsabilità del trasportatore, la sua colpa grave, il reale valore della merce, le richieste avanzate dai Clienti
4 e la loro fondatezza, il pagamento operato dalla Vs.
Società in favore dei Clienti, ecc.;
c) questo risulta altresì tardivo ed inammissibile, in quanto effettuato in spregio all'art. 12 del “contratto di servizi di trasporto, prese e consegne e prestazioni accessorie” del 03\04\2017 prevedente che la Vs. Società avrebbe dovuto comunicare alla mia assistita -come non ha espletato eventuali disservizi dal momento dell'effettiva conoscenza, fornendo – logicamente - ogni relativo dato ed informazione, anche per quanto riguarda tutti i profili evidenziati nel punto precedente;
d) questo risulta prescritto ex art. 2951 c.c., per cui “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”, tenuto conto che detto Vs. addebito del 02\05\2018 è relativo ad un evento del 13\03\2017; per quel che consti, la spedizione in esame non era assicurata, dal che i
Clienti avrebbero potuto pretendere un pagamento nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 286/2015 e dall'art. 1696
c.c. - prevedenti che il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore all'importo di € 1,00 per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali - con conseguente inconferenza dell'addebito da Voi operato”;
11) essendo rimasta anche tale ultima comunicazione priva di riscontro, con missiva del 20 ottobre 2023, essa attrice ha invitato la parte convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, tuttavia concludendosi senza il raggiungimento di un accordo.
Sulla base di quanto ora esposto, la parte attrice ha quindi promosso il presente giudizio al fine di ottenere la condanna della società convenuta Controparte_1
a restituire il cennato importo di € 17.229,78 o, in subordine di € 16.764,97, illegittimamente decurtati dalle
5 proprie fatture, oltre interessi ex D. Lgs. n. 192/2012, o in subordine legali, dal dovuto al saldo.
La parte convenuta dal Controparte_4 canto suo, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali della parte attrice.
3. Sul merito della causa.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In particolare, la pretesa creditoria, di tipo restitutorio, avanzata dalla parte attrice è legittima e fondata in ragione delle seguenti considerazioni.
La parte attrice Parte_1 agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'indebito trattenimento della somma di € 17.229,78 da parte della convenuta in Controparte_4 relazione ai riconosciuti compensi nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso fra le parti ed avente ad oggetto la spedizione e il trasporto di merci e oggetti.
La documentazione prodotta in atti, e segnatamente la corrispondenza intercorsa fra le parti, dimostra come la parte convenuta non abbia mai Controparte_4 fornito alla parte attrice Parte_1
i documenti giustificativi dell'addebito, dando
[...] prova effettiva del mancato recapito e del danno conseguente all'asserita perdita o avaria della merce spedita.
Tali documenti giustificativi non sono stati neanche forniti nel presente giudizio dalla convenuta CP_4
la quale, pur ritualmente citata, è rimasta
[...] contumace, omettendo quindi di fornire qualsivoglia indicazione e prova al riguardo.
6 Il trattenimento presso di sé di riconosciuti crediti di parte attrice per € 17.229,78 ad opera di parte convenuta risulta pertanto indebito e - allo stato degli atti - privo di qualsivoglia giustificazione causale, legittimando così la richiesta di ripetizione qui avanzata.
Se è infatti certamente vero che il contratto intercorso fra le parti (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice) legittimava la parte convenuta a trattenere dal corrispettivo dovuto gli eventuali importi dovuti per danni arrecati ai prodotti detenuti dalla controparte, è anche vero che parte convenuta non ha mai dato conto e prova dell'effettivo patimento di un danno pari ad €
17.229,78 come solo enunciato con la missiva del 6 aprile
2017 (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice).
Non è stata infatti fornita alcuna prova della sola enunciata responsabilità ex art. 1696 del codice civile per perdita o avaria delle cose traportate e ciò non può che comportare che il trattenimento dell'importo oggetto di causa venga qui qualificato come indebito.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, la parte convenuta Controparte_4
deve dunque essere condannata al pagamento, in
[...] favore della parte attrice Parte_1
, della somma di € 17.229,78 oltre interessi ex D.
[...]
Lgs. n. 231/2002 dalla data della messa in mora (24 settembre 2020) (v. il doc. n. 12 del fascicolo di parte attrice) e sino all'effettivo esborso.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o
7 argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), opportunamente diminuiti in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 860,00
b) fase introduttiva → € 860,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 900,00
- per un totale di € 3.620,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna la parte convenuta Controparte_4
al pagamento, in favore della parte attrice
[...] [...]
della somma di € 17.229,78 Parte_1 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della messa in mora (24 settembre 2020) e sino all'effettivo esborso.
2) Condanna la parte convenuta Controparte_4
alla rifusione, in favore della parte attrice
[...] [...]
delle spese di giudizio Parte_1
8 che liquida in € 237,00 per esposti ed € 3.620,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 15 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 22808/2024 tra:
Parte_1
(p. i.v.a. e c.f. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Capello e
RT LA entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Torino alla via Pietro Giannone n. 10 parte attrice
e
Controparte_1
(già ) Controparte_2
(p. i.v.a. e c.f. P.IVA_2 P.IVA_3 parte convenuta contumace
OGGETTO: contratto di spedizione, trasporto e prestazioni accessorie;
responsabilità del vettore per mancata consegna di merce;
inadempimento contrattuale;
indebita compensazione di crediti;
domanda di ripetizione somme.
1 CONCLUSIONI: la sola parte attrice costituita Parte_1
ha precisato le seguenti conclusioni
[...]
Parte attrice : Parte_1
“Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo, Contrariis reiectis Nel merito Per le ragioni dedotte in atti, previa ogni più opportuna declaratoria anche concernente la prescrizione del diritto risarcitorio vantato dalla convenuta, condannare quest'ultima a restituire/corrispondere all'attrice l'importo che si indica in € 17.229,78, ovvero in subordine in € 16.764,97, o quella diversa somma ritenuta di giustizia e\o accertata in sede giudiziale, determinata se del caso in via equitativa, oltre interessi ex D. Lgs. 192\2012, o in subordine legali, dal dovuto al saldo. In via istruttoria (…) In ogni caso Con il favore delle spese e degli onorari di causa e sentenza esecutiva ex lege.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice Parte_1 ha esposto, fra l'altro, quanto segue in atto di citazione:
1) essa attrice è una società che opera a livello nazionale nel settore della logistica con attività - tra le altre - di trasporto, ricevimento, stoccaggio, conservazione, magazzinaggio, confezionamento, imballo e movimentazione di merci;
2) il 3 aprile 2017 essa attrice Parte_1 ha stipulato con la
[...] Controparte_1
(in allora il “contratto
[...] Controparte_2 di servizi, prese e consegne e prestazioni accessorie” con il quale è stato affidato ad essa attrice l'esecuzione dei
2 servizi ivi descritti relativi all'autotrasporto di merci per conto terzi;
3) con missiva del 20 marzo 2017, avente ad oggetto
Cont
“ . N. 2017\8287 LDV manca - Spedizione del 13\03\17 - autista: - Evento: Mancanza totale in fase Email_1 di distribuzione\ritiro”, la società convenuta
[...] ha comunicato genericamente ad essa Controparte_1 attrice che “con riferimento a quanto emarginato, Vi informiamo che Vi riteniamo responsabili dell'evento che ha determinato il danno derivato al nostro Cliente. Parimenti,
Vi informiamo che andremo ad addebitarVi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1696 c.c., così come modificato dal
D.Lgs. n. 286\05, regolante la responsabilità vettoriale ai sensi della colpa grave, ogni eventuale importo che la nostra Società sarà tenuta a riconoscere agli aventi diritto”;
4) in data 12 aprile 2017, l'odierna
[...] ha altresì firmato per ricevuta Parte_1 due missive della società convenuta Controparte_1
relative al predetto evento, aventi analogo tenore
[...] rispetto a quella anzidetta e precisamente:
a) una, datata 6 aprile 2017, con quantificazione dei presunti danni in € 17.229,78;
b) un'altra, datata 10 aprile 2017, con cui la convenuta ha informato “di aver disposto l'addebito pari a
€ 464,81”;
5) il cennato addebito era stato ritenuto da essa attrice come determinato nel suo importo definitivo, a seguito degli accertamenti espletati dalla società convenuta;
6) tuttavia, a mezzo della fattura n. 78400524 del 2 maggio 2017, la convenuta ha Controparte_1 addebitato all'odierna parte attrice l'ulteriore importo di
€ 464,81 per il sinistro del 13 marzo 2017 relativo al sig. con motivazione “Mancanza totale in fase di Persona_1
3 distribuzione/ritiro”, scalando pertanto tale somma nei rapporti di dare/avere sussistenti tra le parti;
7) essa pur Parte_1 ritenendo di non essere responsabile nei confronti della convenuta per l'evento in esame, non essendo stata fornita alcuna prova circa l'an o il quantum, ha deciso di non formulare contestazioni per via del ridotto importo addebitato, considerandole antieconomiche;
8) oltre un anno dopo, e quindi una volta decorso il termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 del codice civile in tema di contratti di trasporto, l'odierna attrice si è avveduta che la società convenuta
[...]
- con fattura n. 78400457 del 2 maggio Controparte_1
2018 - le ha addebitato per lo stesso sinistro l'importo di € 16.766,97;
9) a questo punto, con missive prive di riscontro del
18 luglio 2018, 21 agosto 2018, 3 ottobre 2018, 24 aprile
2019, 2 marzo 2020 e 24 settembre 2020, essa attrice ha contestato in toto gli addebiti eseguiti dalla società convenuta ritenendoli arbitrari;
10) nello specifico, con diffida del 13 luglio 2023 è stata ribadita “in particolare la totale illegittimità ed arbitrarietà di tale secondo addebito [da € 16.764,97], tenuto conto che:
a) trattasi di una inspiegabile duplicazione dell'addebito già effettuato un anno prima, con fattura n.
78400524 del 02\05\2017, relativa allo stesso evento (pos.
2017\8287);
b) questo appare del tutto indimostrato e generico, e difatti la Vs. Società, nonostante le reiterate richieste, ha sempre omesso di fornire alla mia assistita qualsivoglia documento e\o elemento probatorio volto a dimostrare tutti
i sottesi elementi - che si contestano - quali la responsabilità del trasportatore, la sua colpa grave, il reale valore della merce, le richieste avanzate dai Clienti
4 e la loro fondatezza, il pagamento operato dalla Vs.
Società in favore dei Clienti, ecc.;
c) questo risulta altresì tardivo ed inammissibile, in quanto effettuato in spregio all'art. 12 del “contratto di servizi di trasporto, prese e consegne e prestazioni accessorie” del 03\04\2017 prevedente che la Vs. Società avrebbe dovuto comunicare alla mia assistita -come non ha espletato eventuali disservizi dal momento dell'effettiva conoscenza, fornendo – logicamente - ogni relativo dato ed informazione, anche per quanto riguarda tutti i profili evidenziati nel punto precedente;
d) questo risulta prescritto ex art. 2951 c.c., per cui “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”, tenuto conto che detto Vs. addebito del 02\05\2018 è relativo ad un evento del 13\03\2017; per quel che consti, la spedizione in esame non era assicurata, dal che i
Clienti avrebbero potuto pretendere un pagamento nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 286/2015 e dall'art. 1696
c.c. - prevedenti che il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore all'importo di € 1,00 per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali - con conseguente inconferenza dell'addebito da Voi operato”;
11) essendo rimasta anche tale ultima comunicazione priva di riscontro, con missiva del 20 ottobre 2023, essa attrice ha invitato la parte convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, tuttavia concludendosi senza il raggiungimento di un accordo.
Sulla base di quanto ora esposto, la parte attrice ha quindi promosso il presente giudizio al fine di ottenere la condanna della società convenuta Controparte_1
a restituire il cennato importo di € 17.229,78 o, in subordine di € 16.764,97, illegittimamente decurtati dalle
5 proprie fatture, oltre interessi ex D. Lgs. n. 192/2012, o in subordine legali, dal dovuto al saldo.
La parte convenuta dal Controparte_4 canto suo, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali della parte attrice.
3. Sul merito della causa.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In particolare, la pretesa creditoria, di tipo restitutorio, avanzata dalla parte attrice è legittima e fondata in ragione delle seguenti considerazioni.
La parte attrice Parte_1 agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'indebito trattenimento della somma di € 17.229,78 da parte della convenuta in Controparte_4 relazione ai riconosciuti compensi nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso fra le parti ed avente ad oggetto la spedizione e il trasporto di merci e oggetti.
La documentazione prodotta in atti, e segnatamente la corrispondenza intercorsa fra le parti, dimostra come la parte convenuta non abbia mai Controparte_4 fornito alla parte attrice Parte_1
i documenti giustificativi dell'addebito, dando
[...] prova effettiva del mancato recapito e del danno conseguente all'asserita perdita o avaria della merce spedita.
Tali documenti giustificativi non sono stati neanche forniti nel presente giudizio dalla convenuta CP_4
la quale, pur ritualmente citata, è rimasta
[...] contumace, omettendo quindi di fornire qualsivoglia indicazione e prova al riguardo.
6 Il trattenimento presso di sé di riconosciuti crediti di parte attrice per € 17.229,78 ad opera di parte convenuta risulta pertanto indebito e - allo stato degli atti - privo di qualsivoglia giustificazione causale, legittimando così la richiesta di ripetizione qui avanzata.
Se è infatti certamente vero che il contratto intercorso fra le parti (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice) legittimava la parte convenuta a trattenere dal corrispettivo dovuto gli eventuali importi dovuti per danni arrecati ai prodotti detenuti dalla controparte, è anche vero che parte convenuta non ha mai dato conto e prova dell'effettivo patimento di un danno pari ad €
17.229,78 come solo enunciato con la missiva del 6 aprile
2017 (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice).
Non è stata infatti fornita alcuna prova della sola enunciata responsabilità ex art. 1696 del codice civile per perdita o avaria delle cose traportate e ciò non può che comportare che il trattenimento dell'importo oggetto di causa venga qui qualificato come indebito.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, la parte convenuta Controparte_4
deve dunque essere condannata al pagamento, in
[...] favore della parte attrice Parte_1
, della somma di € 17.229,78 oltre interessi ex D.
[...]
Lgs. n. 231/2002 dalla data della messa in mora (24 settembre 2020) (v. il doc. n. 12 del fascicolo di parte attrice) e sino all'effettivo esborso.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o
7 argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), opportunamente diminuiti in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 860,00
b) fase introduttiva → € 860,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 900,00
- per un totale di € 3.620,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna la parte convenuta Controparte_4
al pagamento, in favore della parte attrice
[...] [...]
della somma di € 17.229,78 Parte_1 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della messa in mora (24 settembre 2020) e sino all'effettivo esborso.
2) Condanna la parte convenuta Controparte_4
alla rifusione, in favore della parte attrice
[...] [...]
delle spese di giudizio Parte_1
8 che liquida in € 237,00 per esposti ed € 3.620,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 15 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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