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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 50975 V.g. dell'anno
2024, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi Dall'avv. Serva Matteo (C.F. , C.F._2 C.F._3
Reclamante
E
, difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato Controparte_1
Reclamata
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. Albé Maria Eugenia (c.f. Controparte_2
) e dall'Avv. Dinelli Federico ( ); C.F._4 C.F._5
Reclamato
Oggetto: reclamo avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Civitavecchia dell'08/06/2024 reso nel proc. RG 394/2024.
FATTO E DIRITTO
§1. Con Decreto reso nel procedimento di volontaria giurisdizione ex artt. 2674 bis cc 113 ter disp. Att. Cc n. RG 394/2024, il Presidente del Tribunale di r.g. n. 1 Civitavecchia ha statuito nei seguenti termini:
- I ricorrenti, e hanno impugnato il rifiuto del Parte_1 Pt_2
Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Civitavecchia di provvedere alla rettifica della Nota di Trascrizione del 25.1.2022 trascritta sulla base del Decreto del Presidente del Tribunale di Civitavecchia del 13.12.2021;
- I ricorrenti avevano dedotto che la sentenza in base alla quale era stata effettuata la trascrizione – dopo l'emissione del decreto- aveva semplicemente disposto dei beni attribuiti ai senza incidere sulle disposizioni testamentarie che Pt_1
attribuivano a questi ultimi ulteriori beni rispetto a quelli indicati espressamente in sentenza, motivo per cui la nota di trascrizione dei beni indicati nel testamento a favore della parte resistente ( altro coerede ) era da ritenersi errata ed andava rettificata;
- La sentenza emessa all'esito del procedimento successorio aveva elencato tutti i beni ricadenti nell'asse ereditario e, avendo evidenziato che i beni attribuiti ai dal testamento ( un terreno agricolo di 38 ha in Montalto di Castro ed un Pt_1
terreno agricolo di 2,5 ha in Tarquinia) erano di valore inferiore alla quota di legittima, aveva anche indicato una lista di beni immobili da attribuire ai Pt_1
( il terreno in Tarquinia, due immobili in Ussita (MC) località Calcara n. 37 e n.
11, terreni e fabbricati in Ussita (MC)) ed il loro diritto a ricevere un conguaglio in denaro di importo di € 163.999,20.
- Da tali statuizioni della sentenza doveva desumersi l'attribuzione dei beni residui alla parte convenuta;
- Ogni eventuale contestazione sulle attribuzioni avrebbe dovuto essere sollevata con specifico appello avverso la sentenza;
- Il Decreto presidenziale del 13.12.2021 aveva pertanto ritenuto trascrivibile la sentenza anche con riferimento ai beni ivi indicati ma non assegnati ai Pt_1
- Inoltre la CTU esibita dai reclamanti ( riportava una corrispondenza tra Pt_1
i beni rimasti – secondo la sentenza – nella titolarità del resistente e quelli oggetto della trascrizione di cui si chiedeva la rettifica;
difformità che, in ogni caso, non era stata dedotta.
- Il reclamo veniva rigettato con condanna dei reclamanti alla rifusione delle spese.
e presentavano gravame avverso il decreto con le Parte_1 Pt_2
r.g. n. 2 seguenti argomentazioni:
-il reclamo era stato proposto ai sensi dell'art. 2674 bis cc - 113 ter disp att cc avverso il rigetto del reclamo proposto contro il rifiuto del conservatore di trascrivere un'annotazione di rettifica della nota di trascrizione ( relativa ai beni del resistente) eseguita dal Conservatore sulla base del decreto del dicembre 2021 con cui veniva ordinata la trascrizione in favore di anche se non vi era CP_2
espressa menzione dell'attribuzione a questi di beni ereditari;
-omessa pronuncia nel provvedimento gravato sul decreto del presidente del
Tribunale di Civitavecchia del 7.12.2021, cui i ricorrenti non avevano partecipato, con cui veniva ordinata la trascrizione della sentenza n. 819/2019 a favore dell' per tutti i beni diversi da quelli espressamente attribuiti in sentenza CP_2
ai Pt_1
-erronea decisione nel merito sul presupposto che:
o i beni assegnati agli attori per testamento sono stati iscritti a loro Pt_1
favore;
o i beni indicati espressamente nel dispositivo della sentenza si aggiungono a quelli ereditari;
o con il decreto di trascrizione in favore dell di tutti gli altri beni, CP_2
anche quelli indicati nel testamento in favore dei ( ma non nella Pt_1
sentenza ) sono indebitamente attribuiti all' in loro danno;
CP_2
-a differenza di quanto sostenuto nel provvedimento gravato, non vi erano i presupposti di un appello per contestare la portata della sentenza che decideva sulla successione, avendo quest'ultima sostanzialmente accolto integralmente la domanda di accertamento della lesione di legittima avanzata dai Pt_1
L'Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità immobiliare Civitavecchia, costituitasi, deduceva:
- Le ragioni del rifiuto di trascrizione della nota di rettifica richiesta dai Pt_1
sostanzialmente sulla base del fatto che nella sentenza i terreni che i Pt_1
chiedono di vedere trascritti a loro favore ( in quanto menzionati nel testamento) non sono indicati in sentenza ed il conservatore non può compiere un'opera interpretativa della sentenza;
-invero, per le stesse ragioni il Conservatore aveva inizialmente rifiutato la trascrizione dei beni in favore di che infatti aveva avanzato reclamo al CP_2
r.g. n. 3 Presidente del Tribunale, che lo aveva accolto con Decreto del dicembre 2021, in virtù del quale il Conservatore ha poi potuto eseguire la trascrizione.
Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del reclamo.
costituitosi, deduceva: Controparte_2
- l'inoppugnabilità del decreto del Presidente del Tribunale su reclamo ex art. 745 cpc
-l'infondatezza del reclamo, inappropriatamente esperito dai ricorrenti per ottenere un ampliamento dei beni immobili attribuiti loro oltre quanto espressamente statuito nella sentenza n. 821/2019 sull'azione di riduzione dagli stessi proposta;
mentre la rettifica delle attribuzioni avrebbe potuto essere sollecitata soltanto attraverso l'appello;
- la sussistenza, dunque, di un titolo idoneo, rappresentato dalla sentenza n.
821/2019, a giustificare la trascrizione del diritto reale costituito in favore del resistente ( . CP_2
La causa veniva trattata all'udienza dell'8.11.2024.
§2. Il reclamo è inammissibile
Va preliminarmente osservato che parte reclamante nel presente procedimento ha inteso impugnare il rifiuto del Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere una rettifica alla precedente trascrizione della sentenza del Tribunale di
Civitavecchia n. 821/2019 e conseguente iscrizione in favore dell' di CP_2
beni immobili ritenuti di loro titolarità per pregressa attribuzione testamentaria.
Pertanto, essendo oggetto della procedura il rifiuto del Conservatore, si ritiene che l'azione avviata dagli odierni reclamanti, più che quella di cui all'invocata norma sulla trascrizione ed iscrizione con riserva ( art.2674 bis cc), sia qualificabile come reclamo ai sensi dell'art. 2674 cc , 113 bis 1° co. Disp. Att c.c e 745 cpc, secondo cui Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace,
[al pretore o] al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo
743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il
r.g. n. 4 depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente [, il pretore] o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.
Ciò premesso, è consolidato principio giurisprudenziale che i provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 745 cpc nell'ambito di una procedura di trascrizione presso i pubblici registri non abbiano natura contenziosa e decisoria ed in quanto tali siano insuscettibili di impugnazione sia in appello che in Cassazione.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il reclamo alla
Corte di appello, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avverso il decreto con cui il presidente del tribunale, a norma dell'art. 745 c.p.c., pronunzia sulla richiesta di trascrizione su un atto privato ( v. Cassaz. N. 23851/2023 – infra;
nello stesso senso v. anche n. 7259 del 12/05/2003 e n. 6628/2008). O ancora, con riferimento a situazione comparabile, ha affermato che dinanzi al rifiuto del
Conservatore del pubblico registro automobilistico di procedere alla cancellazione della trascrizione di un atto negoziale che trasferisce la proprietà di un bene mobile registrato, questa Corte (Sez. 2, ordinanza n. 21081/2022) ha affermato che “trattasi di un procedimento che ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità - nel caso specifico - dei beni mobili registrati (equiparabile, sul piano generale, a quella immobiliare), cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il Presidente del Tribunale compie - nel confronto tra le parti (a seguito di decreto di comparizione) e sentito il P.M.
(senza, quindi, l'introduzione e la prosecuzione di un giudizio di cognizione ordinaria) - una mera valutazione accertativa dei presupposti della legittimità o meno del rifiuto o ritardo del competente funzionario dell'A.C.I.(…)( (cfr. Cass. n.
9352/2003) (v. in Cassaz. N. 23851/2023 – infra); questa Corte (cfr. Cass. n.
2095/2011) ha ribadito che il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. cod. civ., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, non avendo esso ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi e che non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al
r.g. n. 5 ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria (v. in Cassaz. N. 23851/2023 – infra).
Quanto al caso di specie, dunque, posto che, come detto, il procedimento di reclamo avverso il rifiuto del Conservatore di trascrivere la nota di rettifica è chiaramente sussumibile nell'alveo della specifica procedura camerale non contenziosa innanzi al Presidente del Tribunale, si rileva che, alla luce della natura e delle finalità della procedura e dei principi formulati al riguardo dalla Corte
Suprema, il presente reclamo avverso il provvedimento presidenziale del
Tribunale di Civitavecchia, avanzato innanzi a questa Corte, non possa essere ammesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara il ricorso inammissibile;
- Dispone la rifusione delle spese a carico di parte reclamante nella misura di €
1.200 oltre i rimborsi di legge a ciascuna parte costituita.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 10.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6