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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 22/01/2026, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 923/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17732/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Scarica - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria La Carita'
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1226 2025 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 858/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14.10.2025 al Comune di Santa Maria La Carità e alla società Società_1 s.r. l., concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Santa Maria La Carità,
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento notificato in data 16.07.2025, con il quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 299,00, in relazione all'omesso versamento della tassa sui rifiuti riguardante l'anno 2025.
Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. Indirizzo_1, comma 641, L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed eccepisce la carenza assoluta del presupposto impositivo della pretesa azionata, evidenziando di non essere né possessore né detentore dell'unità immobiliare sita nel Comune di Santa Maria La Carità alla Indirizzo_2, identificata catastalmente al Foglio 7, Part. Indirizzo_3, Sub. 2, come si evince dalla documentazione allegata, essendo il contribuente residente in [...]di Stabia, in Indirizzo_4. A ciò si aggiunge che, come desumibile dalle visure catastali, la superficie imponibile dell'immobile in questione è di 56 mq e non 60 mq. e inoltre il numero civico è il 190 e non il 29.
Si è costituita la Società_1 s.r.l., che ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, evidenziando che l'avviso impugnato, a seguito di ulteriore e recente riesame della posizione oggetto del presente giudizio, è stato annullato con provvedimento notificato tramite PEC in data 10.11.2025.
All'udienza del 20 gennaio 2026 aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, alla luce di quanto rappresentato dalla Società_1 s.r.l., ovvero in ragione dell'esistenza del provvedimento con cui la predetta concessionaria ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento per cui si procede, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto della controversia. Deve quindi darsi luogo all'estinzione del giudizio, conseguendo da ciò la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l' estinzione el giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17732/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Scarica - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria La Carita'
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1226 2025 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 858/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14.10.2025 al Comune di Santa Maria La Carità e alla società Società_1 s.r. l., concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Santa Maria La Carità,
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento notificato in data 16.07.2025, con il quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 299,00, in relazione all'omesso versamento della tassa sui rifiuti riguardante l'anno 2025.
Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. Indirizzo_1, comma 641, L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed eccepisce la carenza assoluta del presupposto impositivo della pretesa azionata, evidenziando di non essere né possessore né detentore dell'unità immobiliare sita nel Comune di Santa Maria La Carità alla Indirizzo_2, identificata catastalmente al Foglio 7, Part. Indirizzo_3, Sub. 2, come si evince dalla documentazione allegata, essendo il contribuente residente in [...]di Stabia, in Indirizzo_4. A ciò si aggiunge che, come desumibile dalle visure catastali, la superficie imponibile dell'immobile in questione è di 56 mq e non 60 mq. e inoltre il numero civico è il 190 e non il 29.
Si è costituita la Società_1 s.r.l., che ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, evidenziando che l'avviso impugnato, a seguito di ulteriore e recente riesame della posizione oggetto del presente giudizio, è stato annullato con provvedimento notificato tramite PEC in data 10.11.2025.
All'udienza del 20 gennaio 2026 aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, alla luce di quanto rappresentato dalla Società_1 s.r.l., ovvero in ragione dell'esistenza del provvedimento con cui la predetta concessionaria ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento per cui si procede, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto della controversia. Deve quindi darsi luogo all'estinzione del giudizio, conseguendo da ciò la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l' estinzione el giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di giudizio.