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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/10/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3812/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI LI VO Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3812/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Verona Parte_1
e dall'Avv. Michela Corradini, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ramona Parte_2
Reverberi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio da loro un tempo celebrato alle condizioni di cui al ricorso presentato il 22 maggio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 22 maggio 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Sala Baganza (PR), il 21 settembre 2019, che dalla loro unione è nata (il 16 novembre 2020) la figlia , che la loro separazione consensuale era stata Per_1 dichiarata con sentenza n. 355/24, pubblicata il 2 dicembre 2024, e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di siffatte premesse, gli stessi ricorrenti chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni riportate in ricorso (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alle sue paritetiche frequentazioni con i genitori, al suo mantenimento e a questioni a queste accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti – sostanzialmente improntate a quelle della separazione consensuale – non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il Per_1 cui ascolto, oltre che per ragioni anagrafiche, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni genitoriali, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Sala Baganza (PR), il 21 settembre 2019, Parte_1 Parte_2 trascritto al Numero 3, Parte 2, Serie A, Anno 2019 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 19 maggio 2025 e depositato il 22 maggio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
SI LI VO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI LI VO Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3812/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Verona Parte_1
e dall'Avv. Michela Corradini, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ramona Parte_2
Reverberi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio da loro un tempo celebrato alle condizioni di cui al ricorso presentato il 22 maggio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 22 maggio 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Sala Baganza (PR), il 21 settembre 2019, che dalla loro unione è nata (il 16 novembre 2020) la figlia , che la loro separazione consensuale era stata Per_1 dichiarata con sentenza n. 355/24, pubblicata il 2 dicembre 2024, e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di siffatte premesse, gli stessi ricorrenti chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni riportate in ricorso (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alle sue paritetiche frequentazioni con i genitori, al suo mantenimento e a questioni a queste accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti – sostanzialmente improntate a quelle della separazione consensuale – non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il Per_1 cui ascolto, oltre che per ragioni anagrafiche, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni genitoriali, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Sala Baganza (PR), il 21 settembre 2019, Parte_1 Parte_2 trascritto al Numero 3, Parte 2, Serie A, Anno 2019 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 19 maggio 2025 e depositato il 22 maggio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
SI LI VO
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