Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03123/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05376/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5376 del 2025, proposto da Mitic S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via Petroni, 28;
contro
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Fava, Sergio Salvatore Manca e Silvia Caldarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del proprio diritto al pagamento delle somme non versate dall’appaltatore IT S.r.l. in relazione al contratto di subappalto stipulato tra Università e IT S.r.l. (CIG 5276950), previa verifica, ove necessario, delle condizioni per l’autorizzazione al subappalto e quindi per il pagamento;
per la conseguente condanna dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al pagamento di quanto dovuto, pari a euro 89.092,66, con interessi e rivalutazione a decorrere dal dì del dovuto;
in subordine, per l’accertamento del danno arrecato dall’Università alla ricorrente a causa del mancato tempestivo pagamento di quanto dovuto e la condanna al risarcimento del medesimo, in misura pari ai pagamenti non adempiuti, ovvero nella diversa somma che si ritenesse di giustizia, maggiorato di interessi a decorrere dalla pubblicazione della relativa sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) La ricorrente Mitic S.r.l. ha rappresentato di aver stipulato, in data 4 ottobre 2019, un subcontratto (ritenuto riconducibile alla tipologia del subappalto) con la società IT a r.l. che, in seguito all’affitto di un ramo di azienda del Consorzio Integra Soc. coop. (mandataria di un Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con I.T.I. Impresa Generale S.p.A., a seguito di subentro nella posizione della precedente impresa mandataria, ossia il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. coop.), risultava essere assegnataria dell’esecuzione del contratto di appalto pubblico affidato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al predetto RTI (cfr. doc. 5 della produzione dell’Università resistente), avene ad oggetto la “ realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti della Scuola Superiore di Studi Avanzati, Edifici A e D Ex GI LE ” (cfr. doc. 1 della produzione dell’Università resistente).
1.1.) La società IT a r.l., mediante la stipula del suddetto subcontratto, aveva incaricato Mitic S.r.l. di realizzare la fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per un valore di euro 86.250,00 che, secondo la prospettazione della società ricorrente, costituiva parte integrante dei lavori commissionati dall’Ateneo “La Sapienza”.
1.2.) Mitic S.r.l., dopo l’esecuzione del subcontratto in questione, ha dapprima infruttuosamente chiesto a IT S.r.l. il pagamento del compenso di spettanza e, poi, ha rivolto la medesima richiesta alla stazione appaltante.
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha riscontrato negativamente tale richiesta, sostenendo che il subcontratto stipulato tra Mitic S.r.l. e IT S.r.l. non fosse qualificabile come contratto di subappalto ai sensi del codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis .
1.3.) Mitic S.r.l., con pec del marzo 2024 (doc. 3 della produzione di parte ricorrente), protocollata dall’Ateneo “La Sapienza” in data 25 marzo 2024 (doc. 11 della produzione dell’Università resistente), ha diffidato tale Ateneo al pagamento di quanto dovuto in esecuzione del subcontratto stipulato con IT S.r.l., chiedendo altresì di conoscere se detta Università avesse “ proceduto al versamento delle dovute percentuali sui ribassi degli appalti al Fondo costituito proprio a protezione dei subappaltatori ex art. 47 DL 34/2019 ed in quale misura ”.
1.4.) Dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” è poi emerso che tale Ateneo, in data 17 aprile 2024, ha riscontrato la diffida inviata da Mitic S.r.l. nel marzo 2024 (oltre alla istanza di accesso presentata da Mitic S.r.l. con pec del 22 marzo 2024), rinviando a un precedente riscontro del 18 giugno 2020 e altresì rimarcando, inter alia , che il contratto stipulato tra la società ricorrente e IT S.r.l. non potesse essere qualificato come subappalto in base a quanto previsto dall’articolo 118, comma 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (doc. 12 della produzione dell’Università resistente).
2.) Mitic S.r.l., con la proposizione del presente ricorso ha, da un lato, chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in relazione alla diffida del marzo 2024 e, dall’altro, ha esperito le azioni di accertamento e condanna di tale Ateneo al pagamento della somma di euro 89.092,66, oltre interessi e rivalutazione, sorta a fronte delle prestazioni eseguite in forza del subcontratto stipulato con IT S.r.l., nonché una azione risarcitoria per il danno asseritamente subito dal mancato pagamento del predetto importo.
2.1.) Per ciò che concerne la domanda di accertamento del credito asseritamente vantato nei confronti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per le prestazioni rese in forza del subcontratto stipulato con IT S.r.l., la società ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 105 del dlgvo 50/2016 e 119 del dlgvo 36/2023. Violazione dell’art. 3 della L 241/1990 ”.
Secondo la prospettazione della società ricorrente, il subcontratto stipulato con IT S.r.l. sarebbe qualificabile come contratto di subappalto ai sensi del codice dei contratti pubblici, afferendo alla fase esecutiva del contratto di appalto pubblico affidato dall’Università resistente in favore del RTI aggiudicatario.
Ad avviso della società ricorrente, in particolare, venendo in rilievo un contratto di subappalto, la stazione appaltante sarebbe stata tenuta ad eseguire direttamente alcune specifiche prestazioni in favore del subappaltatore, giusta quanto disposto dall’articolo 105, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vigente all’epoca della stipula ed esecuzione del subcontratto per cui è causa. Più in dettaglio, a mente di tale disposizione normativa rientrava nel novero dei contratti di subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto “ attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare ”, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti.
La società ricorrente ha, poi, asserito che le condizioni normativamente previste per ottenere il pagamento delle prestazioni effettuate direttamente dalla stazione appaltante sarebbero state debitamente portate a conoscenza dell’Università resistente con la diffida del 20 marzo 2024 (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente). Gli elementi forniti con tale diffida, tuttavia, non sarebbero stati valutati dal predetto Ateneo, con conseguente violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Mitic S.r.l., inoltre, ha asserito di essere informalmente a conoscenza del fatto che il subcontratto stipulato con IT S.r.l. sia stato autorizzato o, comunque, comunicato all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ai fini della sua autorizzazione, il che troverebbe positivo riscontro nel fatto che alla società ricorrente è stato comunque consentito l’accesso al cantiere allestito da IT S.r.l. presso detto Ateneo per eseguire le prestazioni dedotte nel subcontratto per cui è causa.
In ogni caso, anche laddove sussistessero lacune o difetti nel procedimento di autorizzazione di tale subcontratto, ciò non comporterebbe alcuna forma di nullità e/o invalidità opponibile da parte dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nei confronti di Mitic S.r.l.
Non vi sarebbe, inoltre, alcuna ulteriore condizione ostativa che l’Università resistente possa far valere nei confronti di Mitic S.r.l. per sottrarsi all’obbligo di corrispondere quanto dovuto per le prestazioni rese in suo favore, non essendo mai stata comunicata alcuna elusione del meccanismo selettivo e/o la sussistenza di problematiche riguardanti la società ricorrente o il suo legale rappresentante.
3.) L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si è costituita in resistenza nel presente giudizio e, con memoria depositata in data 7 giugno 2025, ha eccepito:
- l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento in quanto la diffida della società ricorrente del marzo 2024 era stata espressamente riscontrata in data 17 aprile 2024;
- l’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto la società ricorrente aveva già formulato la medesima richiesta all’Ateneo “La Sapienza” con pec del 1° aprile 2020, alla quale non aveva fatto seguito l’impugnazione del riscontro negativo del 18 giugno 2020. Essendo decorso un anno dalla conclusione del relativo procedimento, l’azione avverso il silenzio-inadempimento risulterebbe tardiva ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, c.p.a., in quanto il ricorso in esame è stato notificato solo in data 23 aprile 2025;
- l’inammissibilità del ricorso avverso l’asserito silenzio-inadempimento dell’Università “La Sapienza” anche perché proposto a tutela di un diritto soggettivo di credito e in assenza di qualsivoglia potere autoritativo esercitabile dall’anzidetta Università;
- l’inammissibilità delle azioni di accertamento e condanna per difetto di giurisdizione;
- l’infondatezza dell’intero gravame. In particolare, l’Ateneo resistente ha prospettato che la disciplina applicabile al caso di specie sarebbe quella prevista dall’articolo 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e che il subcontratto stipulato tra la società ricorrente e IT S.r.l. non sarebbe qualificabile come subappalto ai sensi del comma 11 di tale disposizione normativa, in base alla quale il subappalto costituisce “ qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare ”. Secondo la tesi difensiva dell’Università resistente, difetterebbe anche il requisito dell’autorizzazione da parte del responsabile unico del procedimento, il che emergerebbe per tabulas dalla nota prot. n. 689 del 29 ottobre 2019, trasmessa dalla IT S.r.l. all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nella quale era stato affermato “ che non viene richiesta autorizzazione in quanto trattasi di contratto da non considerare subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, d. Lgs. Vo 12/04/2006 n. 163 ” (cfr. doc. 5 della produzione dell’Università resistente). Oltretutto, il credito asseritamente vantato da Mitic S.r.l. nei confronti di IT S.r.l. non avrebbe potuto essere direttamente soddisfatto dall’Università resistente, essendo pendente una procedura concorsuale nei confronti di IT S.r.l. per avere detta società depositato, in data 3 agosto 2020 presso il Tribunale di Modena, un ricorso ai sensi dell’articolo 161, comma 6, della legge fallimentare (c.d. concordato in bianco), finalizzato alla presentazione di una proposta di concordato preventivo (cfr. doc. 9 della produzione dell’Università resistente). Anche la domanda risarcitoria, esperita in via subordinata, risulterebbe infondata, stante la piena legittimità della condotta dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” che non era tenuta a corrispondere direttamente alcunché in favore di Mitic S.r.l., stante la natura del subcontratto stipulato con Sineco S.r.l. e la situazione di insolvenza in cui versava tale ultima società.
4.) Tanto la società ricorrente, quanto l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, hanno depositato memorie di replica con le quali hanno controdedotto alle avverse argomentazioni difensive e hanno, rispettivamente, instato per l’accoglimento e per il rigetto del ricorso.
5.) Questa Sezione, con sentenza n. 13939 del 15 luglio 2025 ha dichiarato inammissibile l’azione avverso il silenzio-inadempimento e, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 2, e dell’articolo 117, comma 6, c.p.a., ha disposto la conversione del rito con riguardo alle azioni di accertamento, condanna e risarcimento del danno.
6.) L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con memoria depositata in data 14 ottobre 2025, ha insistito per l’accoglimento delle eccezioni sollevate avverso le domande di accertamento, condanna e risarcimento del danno.
7.) La società ricorrente, con memoria depositata in data 15 ottobre 2025, ha ulteriormente controdedotto alle eccezioni sollevate dall’Ateneo resistente, insistendo per l’accoglimento delle domande di accertamento, condanna e risarcimento del danno.
8.) L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con memoria di replica depositata in data 28 ottobre 2025, ha controdedotto alle ulteriori argomentazioni spese dalla società ricorrente a supporto delle proprie doglianze, insistendo per la reiezione del presente gravame.
9.) Tanto la società ricorrente, quanto l’Ateneo resistente, con istanze depositate in data 14 e 15 novembre 2025, hanno chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti e scritti depositati in corso di causa.
10.) All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che le domande di accertamento, condanna e risarcimento del danno non siano meritevoli di favorevole considerazione e, quindi, debbano essere respinte per le seguenti ragioni di diritto.
2. Risultano del tutto infondate la domanda di accertamento del credito vantato da Mitic S.r.l. nei confronti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e la correlata azione di condanna.
2.1. Vale innanzitutto evidenziare che IT S.r.l., con nota prot. n. 689 del 29 ottobre 2019, aveva comunicato all’Ateneo “La Sapienza” il subaffidamento della fornitura e posa in opera di una scala esterna in carpenteria metallica, per un importo di euro 86.250.000, in favore della società Mitic S.r.l., rappresentando altresì “[…] che non viene richiesta autorizzazione in quanto trattasi di contratto da non considerare subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, L.vo 12/04/2006 n. 163 ”.
Giova poi precisare che il contratto di appalto nell’ambito del quale si innesta il subcontratto stipulato tra Mitic S.r.l. e IT S.r.l. era stato originariamente affidato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. coop. e da I.T.I. Impresa Generale S.p.A. (“ RTI ”) in data 16 febbraio 2015 (cfr. doc. 1 della produzione dell’Università resistente). Nell’RTI aggiudicatario, a far data dall’11 maggio 2015, era poi subentrato, in qualità di impresa mandataria, il Consorzio Integra Soc. coop. (al quale IT S.r.l. risulta consorziata) in luogo del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. coop. (cfr. doc. 4 della produzione dell’Università resistente).
2.2. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalla società ricorrente, nella fattispecie in esame trova applicazione, ratione temporis , la disciplina di cui al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006.
Milita in tal senso quanto previsto dall’articolo 216, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale “ Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte ”.
Atteso che nei successivi commi da 2 a 27- novies dell’articolo 216 del d.lgs. n. 50/2016 non figura alcuna disposizione speciale riferita ai contratti di subappalto e/o ad altri contratti esecutivi dell’affidamento stipulati a valle della originaria aggiudicazione dell’appalto “principale”, continuano a trovare applicazione, con riguardo alla fase esecutiva del contratto pubblico, le previsioni dettate dal d.lgs. n. 163/2006.
Risulta, sul punto, del tutto fuori fuoco il richiamo al principio tempus regit actum , in quanto ciò di cui si controverte non è il legittimo esercizio del potere amministrativo da parte della stazione appaltante in relazione alla fase pubblicistica della procedura evidenziale, bensì l’accertamento di un diritto di credito sorto per effetto di un subcontratto stipulato tra due soggetti privati estranei alla committenza pubblica, rispetto al quale non possono che valere le regole direttamente fissate dal diritto positivo (nella specie, il combinato disposto dell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 216, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016). Come noto, infatti, il principio tempus regit actum trova applicazione unicamente con riferimento alla spendita del potere pubblico nell’ambito di un procedimento amministrativo (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 4596 dell’8 maggio 2023).
2.3. Orbene, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, l’articolo 118, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006 stabiliva che “ Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. […] È fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ”.
Invero, che il credito dedotto in giudizio da Mitic S.r.l. e sorto dal subcontratto di cui si discute fuoriesca dall’ambito di applicazione oggettivo dell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006 emerge, per tabulas , dal provvedimento di aggiudicazione dell’appalto nell’ambito del quale la società ricorrente ha eseguito la prestazione di fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per un valore pari a euro 89.092,66. Da tale provvedimento, infatti, si evince che l’importo per la componente lavori dell’appalto principale risultava pari a euro 7.826.021,32 (cfr. doc. 1 della produzione dell’Università resistente). Pertanto, il valore della prestazione dedotta nel subcontratto in questione risulta essere sia inferiore a 100.000,00 euro, sia inferiore al 2% del valore delle prestazioni affidate con il contratto di appalto.
2.4. In ogni caso, osta al favorevole accertamento del diritto di credito della società ricorrente nei confronti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” la circostanza per cui il Consorzio Integra Soc. coop., con nota prot. n. 630000 del 16 settembre 2020 (cfr. doc. 9 della produzione dell’Università resistente), aveva inter alia comunicato all’Ateneo resistente che:
- IT S.r.l. (la cui partecipazione al Consorzio Integra Soc. coop. era stata revocata), in data 3 agosto 2020, aveva depositato presso il Tribunale di Modena ricorso ai sensi dell’articolo 161, comma 6, della legge fallimentare (c.d. concordato in bianco), finalizzato alla presentazione di una proposta di concordato preventivo;
- IT S.r.l., in forza di quanto previsto dall’articolo 168 della legge fallimentare, non poteva eseguire i pagamenti di quanto dovuto in favore dei fornitori e subappaltatori, pena la violazione della par condicio creditorum , dovendo tali pagamenti essere eseguiti nell’ambito della procedura concorsuale;
- i pagamenti avrebbero dovuto proseguire nei confronti del Consorzio Integra Soc. coop., anche laddove concernenti i crediti vantati dai subappaltatori di IT S.r.l., potendo gli stessi azionarli solo nei confronti della procedura concorsuale.
2.5. Ordunque, in ragione della pendenza di una procedura concorsuale a carico di IT S.r.l. – e in disparte le considerazioni inerenti alla responsabilità solidale delle imprese consorziate appartenenti al Consorzio facente parte del RTI aggiudicatario anche nei confronti del subappaltatore e dei fornitori, giusta quanto disposto dall’articolo 37, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, trattandosi di un tema che esula dal thema decidendum del presente giudizio, avendo la società ricorrente azionato il proprio diritto soggettivo di credito unicamente nei confronti dell’Ateneo “La Sapienza” e non anche del Consorzio Integra Soc. coop. – il pagamento diretto, da parte dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, del credito vantato da Mitic S.r.l. in forza del subcontratto stipulato con IT S.r.l. non avrebbe potuto essere legittimamente effettuato né in forza di quanto previsto dall’articolo 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, né in base a quanto stabilito dall’articolo 118, comma 3- bis , del d.lgs. n. 163/2006.
2.5.1. Quanto alla fattispecie prevista dall’articolo 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, va evidenziato che la stazione appaltante avrebbe potuto provvedere al pagamento diretto del subappaltatore e del cottimista, in deroga alle previsioni del bando di gara, solo dopo aver sentito l’affidatario.
Orbene, nel caso di specie, l’affidatario della commessa pubblica alla quale risulta correlato il subcontratto per cui è causa, ossia il RTI composto anche dal Consorzio Integra Soc. coop., si è sostanzialmente opposto al pagamento diretto nei confronti di Mitic S.r.l., come risulta dalla citata nota prot. n. 630000 del 16 settembre 2020, con la quale è stato espressamente chiesto all’Università resistente di proseguire i pagamenti nei suoi confronti al fine di tutelare la par condicio creditorum , stante il coinvolgimento della ex consorziata IT S.r.l. in una procedura concorsuale.
Pertanto, venendo in rilievo una mera facoltà della stazione appaltante (l’articolo 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, infatti, prevedeva che “ per il contratto di appalto in corso può provvedersi ”), nessuna illegittimità è sul punto ascrivibile all’Università resistente.
2.5.2. Quanto alla fattispecie prevista dall’articolo 118, comma 3- bis , del d.lgs. n. 163/2006, va rilevato che l’Ateneo “La Sapienza” non avrebbe potuto autonomamente provvedere al pagamento diretto del credito vantato da Mitic S.r.l. in quanto, anche laddove la proposizione del ricorso per concordato in bianco fosse stata finalizzata alla presentazione di un “concordato preventivo con continuità aziendale” (circostanza, questa, rispetto alla quale la società ricorrente non ha prodotto alcun elemento probatorio, né svolto alcuna pertinente allegazione, nell’ambito del presente giudizio), sarebbe stato comunque necessario, in base al dettato normativo, che detti pagamenti venissero disposti “ secondo le determinazioni del tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura ”.
Ciò, invero, risulta coerente con il generale divieto di pagamento dei crediti sorti anteriormente alla proposizione della domanda di concordato, salvo le eccezioni previste dalla legge ( i.e. , quelle di cui articolo 182- quinquies della legge fallimentare) previa autorizzazione del Tribunale – vieppiù laddove, con il pagamento diretto della stazione appaltante, venga a configurarsi una delegazione di pagamento – essendo necessario garantire il rispetto della par condicio creditorum , suscettibile di essere lesa in caso di illegittime prededuzioni dei crediti dell’impresa assoggettata ad una procedura concorsuale.
Nella fattispecie in esame non v’è alcun dubbio che il credito azionato da Mitic S.r.l. sia sorto prima della proposizione della domanda di concordato in bianco, in quanto in data 1° aprile 2020 la società ricorrente aveva già richiesto all’Università resistente il pagamento dell’importo dovuto (come risulta dalla diffida prot. n. 49124 del 25 marzo 2024, versata in atti e corrispondente al doc. 11 della produzione dell’Università resistente), mentre la domanda di concordato in bianco risulta essere stata presentata in data 3 agosto 2020, come emerge dalla non contestata nota prot. n. 630000 del 16 settembre 2020 del Consorzio Integra Soc. coop. (cfr. doc. 9 della produzione dell’Università resistente).
3. Il Collegio ritiene altresì infondata la domanda risarcitoria esperita in via subordinata dalla società ricorrente per conseguire il ristoro dei danni lamentati in ragione dell’asserito mancato adempimento dei pagamenti non ricevuti.
3.1. In proposito, è sufficiente evidenziare che nessun inadempimento può essere ascritto alla Università resistente, stante l’accertata insussistenza, nella fattispecie in esame, delle condizioni normativamente previste affinché la stazione appaltante proceda alla esecuzione in via diretta di pagamenti in favore dei subappaltatori, cottimisti e, in generale, dei subcontraenti dell’aggiudicatario del contratto di appalto in questione.
3.2. Il Collegio, per completezza espositiva, non essendo stato chiarito dalla società ricorrente se la esperita azione risarcitoria abbia natura contrattuale ovvero aquiliana, ritiene che neppure sussiste alcuna responsabilità extracontrattuale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
A riguardo, giova rilevare che l’accertata legittimità dell’operato dell’Ateneo resistente esclude la sussistenza del requisito oggettivo della fattispecie risarcitoria aquiliana, ovverosia la condotta contra ius e non iure , e, quindi, non può fondatamente essere lamentato alcun danno ingiusto a carico della parte ricorrente, non venendo proprio ad esistenza una lesione giuridicamente rilevante della sua sfera giuridica.
Infatti, la giurisprudenza amministrativa, in tema di responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione, con orientamento pacifico e consolidato ha in plurime occasioni affermato che gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria aquiliana sono quelli sanciti dall’articolo 2043 cod. civ., vale a dire “ sotto il profilo oggettivo, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo, e, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa. Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati. Occorre allora verificare la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), e successivamente quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa della p.a.) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 3094 del 27 marzo 2023).
4. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della sua infondatezza.
5. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della società ricorrente e liquidate in favore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE IZ, Presidente
CA AR, Primo Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | LE IZ |
IL SEGRETARIO