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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/12/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 388 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente tra:
, nato in [...] il [...] sottoposto ad Amministrazione di Parte_1
Sostegno, giusto decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Civitavecchia emesso nel procedimento n. 1312/2024 RGVG, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta
Gaetani, giusta procura in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e , nata a Controparte_1 Controparte_2
Milano il 22.10.1962;
- resistenti contumaci
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.02.205 , sottoposto ad Parte_1
Amministrazione di sostegno con nomina del Sindaco di Tarquinia, ha dedotto di essere stato adottato all'età di sei anni da e , Controparte_1 Controparte_2 decaduti dalla responsabilità genitoriale nel 2018 giusto decreto del Tribunale per i minorenni di Roma ed ha richiesto all'intestato Tribunale di porre a carico delle parti resistenti l'obbligo di corrispondere una somma mensile a titolo di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia.
Il Giudice, letto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
All'udienza del 19.11.2025 è comparso il difensore del ricorrente che ha chiesto l'interruzione o l'estinzione del giudizio in quanto è deceduto in Parte_1
Roma il 26.08.2025 ed ha esibito al Giudice delegato il certificato di morte depositato nel fascicolo telematico in data 11.11.2025 unitamente alle relate del ricorso notificato alle parti resistenti.
Il Giudice, rilevato che nessuno è comparso per le resistenti, ha riservato al
Collegio la decisione.
Vertendo il procedimento sull'accertamento dell'obbligo dei genitori affidatari al mantenimento del ricorrente, oramai deceduto, il Tribunale reputa che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e disposta l'estinzione del giudizio.
Si ritiene, infine, che ricorrano giustificati motivi per disporre l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
388/2025 RGAC, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuto decesso della parte ricorrente e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
2 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 28 novembre 2025
Il Presidente Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 388 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente tra:
, nato in [...] il [...] sottoposto ad Amministrazione di Parte_1
Sostegno, giusto decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Civitavecchia emesso nel procedimento n. 1312/2024 RGVG, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta
Gaetani, giusta procura in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e , nata a Controparte_1 Controparte_2
Milano il 22.10.1962;
- resistenti contumaci
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.02.205 , sottoposto ad Parte_1
Amministrazione di sostegno con nomina del Sindaco di Tarquinia, ha dedotto di essere stato adottato all'età di sei anni da e , Controparte_1 Controparte_2 decaduti dalla responsabilità genitoriale nel 2018 giusto decreto del Tribunale per i minorenni di Roma ed ha richiesto all'intestato Tribunale di porre a carico delle parti resistenti l'obbligo di corrispondere una somma mensile a titolo di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia.
Il Giudice, letto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
All'udienza del 19.11.2025 è comparso il difensore del ricorrente che ha chiesto l'interruzione o l'estinzione del giudizio in quanto è deceduto in Parte_1
Roma il 26.08.2025 ed ha esibito al Giudice delegato il certificato di morte depositato nel fascicolo telematico in data 11.11.2025 unitamente alle relate del ricorso notificato alle parti resistenti.
Il Giudice, rilevato che nessuno è comparso per le resistenti, ha riservato al
Collegio la decisione.
Vertendo il procedimento sull'accertamento dell'obbligo dei genitori affidatari al mantenimento del ricorrente, oramai deceduto, il Tribunale reputa che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e disposta l'estinzione del giudizio.
Si ritiene, infine, che ricorrano giustificati motivi per disporre l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
388/2025 RGAC, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuto decesso della parte ricorrente e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
2 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 28 novembre 2025
Il Presidente Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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