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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr.ssa Eliana ROMEO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2042/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1659/2023 del Tribunale di Roma. in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Parte_1
Salvatore ed elettivamente domiciliato in Roma, Largo Toniolo n. 6; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Gustavo Iandolo, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12 ottobre 2022 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , titolare di assegno sociale, in stato di Parte_1 separazione senza diritto ad assegno di mantenimento, esponeva che nel 2020 aveva percepito il reddito di € 4.027,57 e nel 2021 di € 2.701,84; e che, con nota del 9 agosto 2022, l gli aveva comunicato il pagamento indebito della somma complessiva di CP_2
€ 8.786,22 contestando la spettanza delle rate di assegno corrisposte negli anni 2020 - 2022. Tanto premesso, egli sosteneva che, dovendo tenersi conto, per stabilire la spettanza e l'entità dell'assegno, dei redditi percepiti nell'anno di riferimento e non in quello precedente a norma dell'art. 13, comma 6, lett. a), del d.l. n. 78/2010, nell'anno 2020 sarebbe maturato a suo carico un debito di €1.790,62 e nel 2021 di €543,96, mentre nell'anno 2022, non disponendo egli di alcun reddito, aveva diritto pieno di fruire dell'assegno sociale senza decurtazioni;
che, pertanto, il debito complessivo CP_ sarebbe dovuto ammontare ad €2.244,58; che l aveva l'onere di esporre in modo chiaro ed inequivocabile le ragioni per le quali si sarebbe formato un indebito, mentre nella specie mancavano i dati contabili e non era esposto il ragionamento economico;
che, comunque, la disciplina applicabile al caso di specie era prevista dall'art. 52 della legge n. 88/1989, la quale includeva anche la pensione sociale, prestazione sostituita dall'assegno sociale, per cui non si faceva luogo al recupero di somme indebitamente corrisposte salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato; che, trattandosi di indebito assistenziale per motivi reddituali, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, lo stesso era ripetibile soltanto dal momento in cui fosse intervenuto il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non fossero ricorse ipotesi che a priori escludessero un qualsivoglia affidamento del percipiente;
e che il dolo del beneficiario doveva essere provato dall . Concludeva così: “A) NEL MERITO: CP_1
Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito contestato da controparte, pari ad euro 8786,22, riducendolo ad euro 2244,58 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Si costituiva l il 9 dicembre 2022 ed affermava che l'indebito si era creato per il CP_2 superamento, da parte del ricorrente, del limite reddituale previsto per il pagamento dell'assegno in misura intera poiché il medesimo era risultato titolare di redditi da lavoro pari ad € 4.434,00 per il 2020 e ad € 2.977,00 per il 2021, cui dovevano aggiungersi anche redditi diversi, cioè, nella specie, la rendita di cui il CP_3 Pt_1 godeva nell'importo di € 208,24 mensili e doveva inoltre tenersi conto del reddito pensionistico di cui era titolare il coniuge, (€ 1.266,00 mensili), con Persona_1 cui il ricorrente aveva convissuto fino al 15.7.2020. Richiamata la normativa in materia di limiti alla ripetizione delle prestazioni erogate indebitamente (artt. 52 l. n. 88/1989 e 13 l. n. 412/1991), l'Istituto deduceva che l'indebito in questione traeva origine dall'omessa comunicazione di redditi da parte dell'interessato, cui era stato posto rimedio rilevando l'errore nei limiti posti dall'art. 13 l. n. 412/1991; che più volte era stata richiesta al ricorrente la comunicazione dei redditi;
che la sanatoria non operava ove le dichiarazioni reddituali non fossero state presentate o fossero state presentate in ritardo;
che l'onere della prova della insussistenza dell'indebito gravava sul percipiente;
e che il ricorrente non aveva fornito prova di aver riscosso legittimamente le somme delle quali era stata chiesta la restituzione. Il Tribunale, premesso che “lo stesso ricorrente riconosce di aver percepito indebitamente somme negli anni 2020 e 2021, ma contesta l'entità delle stesse” e precisato che “Non si tratta quindi di stabilire se le somme corrisposte indebitamente siano ripetibili o meno ma solo di quantificare correttamente l'importo che deve essere restituito in quanto percepito indebitamente” all'esito del giudizio, con articolata motivazione, dichiarava che la somma dovuta da Parte_1 all ammontava ad € 8.047,10 anziché € 8.786,22 e compensava le spese di lite. CP_2
Con ricorso depositato in data 2.8.2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in oggetto, Si è costituito l opponendosi all'avverso gravame. CP_2
Con l'atto d'appello, censura la decisione impugnata per: Parte_1
“INESIGIBILITA' DELL'INDEBI SOCIALE EX ART. 52 L. n. 88/89 – SUSSISTENZA”. Afferma: “recita l'art. 52 della L. n. 88/89 “…Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato….”; B) Tra le prestazioni elencate nell'art. 52 vi è anche la pensione sociale, oggi assegno sociale, unica tra le prestazioni aventi natura assistenziale, titolo della contestazione debitoria che ci occupa … La sentenza impugnata è erronea in parte qua per i seguenti motivi: - Per violazione di legge (art. 112 cpc – principio di settore in materia di indebito assistenziale, di tutela del percettore di buona fede) atteso che il Magistrato ha omesso di statuire in punto di irripetibilità del debito contestato per l'anno 2022, CP_ nonostante abbia accertato l'esistenza di redditi conosciuti dall e costituiti CP_ dall'assegno sociale e dalla rendita presente nel Casellario come da CP_3 CP_ Circolare n. 195/2015, unici redditi percetti dal ricorrente (essendo a conoscenza, seppur irrilevante per lo stato di separazione, anche del reddito della moglie da CP_ pensione di vecchiaia perché erogata dal medesimo ”.
Invero, le conclusioni in appello sono le presenti: “A) NEL MERITO: In riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito contestato da controparte, azzerandolo limitatamente alle rate di assegno sociale percette nell'anno 2022, originariamente contestato per euro 2096,94, giudizialmente ridotto in prime cure ad euro 1811,78, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari per il presente grado di giudizio”. Le conclusioni di cui al ricorso di primo grado erano tali: “A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito contestato da controparte, pari ad euro 8786,22, riducendolo ad euro 2244,58 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari
Già dalla semplice lettura delle conclusioni si rinviene l'inammissibilità dell'appello, che è tale giacché non viene aggredito né specificamente censurato l'altrettanto specifico percorso motivazionale seguito dal Tribunale.
Ne consegue l'inammissibilità del gravame e la conferma della appellata sentenza, Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che CP_2 liquida in € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA:
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 18.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Marie Pia Di Stefano
composta dai Magistrati
dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr.ssa Eliana ROMEO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2042/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1659/2023 del Tribunale di Roma. in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Parte_1
Salvatore ed elettivamente domiciliato in Roma, Largo Toniolo n. 6; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Gustavo Iandolo, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12 ottobre 2022 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , titolare di assegno sociale, in stato di Parte_1 separazione senza diritto ad assegno di mantenimento, esponeva che nel 2020 aveva percepito il reddito di € 4.027,57 e nel 2021 di € 2.701,84; e che, con nota del 9 agosto 2022, l gli aveva comunicato il pagamento indebito della somma complessiva di CP_2
€ 8.786,22 contestando la spettanza delle rate di assegno corrisposte negli anni 2020 - 2022. Tanto premesso, egli sosteneva che, dovendo tenersi conto, per stabilire la spettanza e l'entità dell'assegno, dei redditi percepiti nell'anno di riferimento e non in quello precedente a norma dell'art. 13, comma 6, lett. a), del d.l. n. 78/2010, nell'anno 2020 sarebbe maturato a suo carico un debito di €1.790,62 e nel 2021 di €543,96, mentre nell'anno 2022, non disponendo egli di alcun reddito, aveva diritto pieno di fruire dell'assegno sociale senza decurtazioni;
che, pertanto, il debito complessivo CP_ sarebbe dovuto ammontare ad €2.244,58; che l aveva l'onere di esporre in modo chiaro ed inequivocabile le ragioni per le quali si sarebbe formato un indebito, mentre nella specie mancavano i dati contabili e non era esposto il ragionamento economico;
che, comunque, la disciplina applicabile al caso di specie era prevista dall'art. 52 della legge n. 88/1989, la quale includeva anche la pensione sociale, prestazione sostituita dall'assegno sociale, per cui non si faceva luogo al recupero di somme indebitamente corrisposte salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato; che, trattandosi di indebito assistenziale per motivi reddituali, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, lo stesso era ripetibile soltanto dal momento in cui fosse intervenuto il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non fossero ricorse ipotesi che a priori escludessero un qualsivoglia affidamento del percipiente;
e che il dolo del beneficiario doveva essere provato dall . Concludeva così: “A) NEL MERITO: CP_1
Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito contestato da controparte, pari ad euro 8786,22, riducendolo ad euro 2244,58 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Si costituiva l il 9 dicembre 2022 ed affermava che l'indebito si era creato per il CP_2 superamento, da parte del ricorrente, del limite reddituale previsto per il pagamento dell'assegno in misura intera poiché il medesimo era risultato titolare di redditi da lavoro pari ad € 4.434,00 per il 2020 e ad € 2.977,00 per il 2021, cui dovevano aggiungersi anche redditi diversi, cioè, nella specie, la rendita di cui il CP_3 Pt_1 godeva nell'importo di € 208,24 mensili e doveva inoltre tenersi conto del reddito pensionistico di cui era titolare il coniuge, (€ 1.266,00 mensili), con Persona_1 cui il ricorrente aveva convissuto fino al 15.7.2020. Richiamata la normativa in materia di limiti alla ripetizione delle prestazioni erogate indebitamente (artt. 52 l. n. 88/1989 e 13 l. n. 412/1991), l'Istituto deduceva che l'indebito in questione traeva origine dall'omessa comunicazione di redditi da parte dell'interessato, cui era stato posto rimedio rilevando l'errore nei limiti posti dall'art. 13 l. n. 412/1991; che più volte era stata richiesta al ricorrente la comunicazione dei redditi;
che la sanatoria non operava ove le dichiarazioni reddituali non fossero state presentate o fossero state presentate in ritardo;
che l'onere della prova della insussistenza dell'indebito gravava sul percipiente;
e che il ricorrente non aveva fornito prova di aver riscosso legittimamente le somme delle quali era stata chiesta la restituzione. Il Tribunale, premesso che “lo stesso ricorrente riconosce di aver percepito indebitamente somme negli anni 2020 e 2021, ma contesta l'entità delle stesse” e precisato che “Non si tratta quindi di stabilire se le somme corrisposte indebitamente siano ripetibili o meno ma solo di quantificare correttamente l'importo che deve essere restituito in quanto percepito indebitamente” all'esito del giudizio, con articolata motivazione, dichiarava che la somma dovuta da Parte_1 all ammontava ad € 8.047,10 anziché € 8.786,22 e compensava le spese di lite. CP_2
Con ricorso depositato in data 2.8.2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in oggetto, Si è costituito l opponendosi all'avverso gravame. CP_2
Con l'atto d'appello, censura la decisione impugnata per: Parte_1
“INESIGIBILITA' DELL'INDEBI SOCIALE EX ART. 52 L. n. 88/89 – SUSSISTENZA”. Afferma: “recita l'art. 52 della L. n. 88/89 “…Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato….”; B) Tra le prestazioni elencate nell'art. 52 vi è anche la pensione sociale, oggi assegno sociale, unica tra le prestazioni aventi natura assistenziale, titolo della contestazione debitoria che ci occupa … La sentenza impugnata è erronea in parte qua per i seguenti motivi: - Per violazione di legge (art. 112 cpc – principio di settore in materia di indebito assistenziale, di tutela del percettore di buona fede) atteso che il Magistrato ha omesso di statuire in punto di irripetibilità del debito contestato per l'anno 2022, CP_ nonostante abbia accertato l'esistenza di redditi conosciuti dall e costituiti CP_ dall'assegno sociale e dalla rendita presente nel Casellario come da CP_3 CP_ Circolare n. 195/2015, unici redditi percetti dal ricorrente (essendo a conoscenza, seppur irrilevante per lo stato di separazione, anche del reddito della moglie da CP_ pensione di vecchiaia perché erogata dal medesimo ”.
Invero, le conclusioni in appello sono le presenti: “A) NEL MERITO: In riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito contestato da controparte, azzerandolo limitatamente alle rate di assegno sociale percette nell'anno 2022, originariamente contestato per euro 2096,94, giudizialmente ridotto in prime cure ad euro 1811,78, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari per il presente grado di giudizio”. Le conclusioni di cui al ricorso di primo grado erano tali: “A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito contestato da controparte, pari ad euro 8786,22, riducendolo ad euro 2244,58 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari
Già dalla semplice lettura delle conclusioni si rinviene l'inammissibilità dell'appello, che è tale giacché non viene aggredito né specificamente censurato l'altrettanto specifico percorso motivazionale seguito dal Tribunale.
Ne consegue l'inammissibilità del gravame e la conferma della appellata sentenza, Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che CP_2 liquida in € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA:
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 18.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Marie Pia Di Stefano