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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 39390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39390 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GE AN C.u.i. 01z8e1j nato a (ALBANIA) il 23/06/1983 EC ON AK nato a (POLONIA) il 04/05/1983 avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CO IG AN;
udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di GE AN e per il rigetto il ricorso di EC ON AK;
letta la memoria depositata dal difensore di EC AN;
udito l’Avvocato Pomponi Grazia Tiberia, sostituto processuale, per delega orale, dell'Avvocato RC EL del Foro di Roma difensore del ricorrente GE AN, che, riportandosi alle conclusioni già espresse dall'Avvocato RC alla precedente udienza del 30 aprile 2025, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39390 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 15/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città in data 17 novembre 2023. Ha così rideterminato la pena per entrambi gli imputati, GE AN e EC ON AK, in anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa ciascuno, confermando per il resto l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, con l’aggravante di cui all’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990. In breve i fatti, per una più agevole illustrazione dei motivi di ricorso. Il 18 aprile 2023 la polizia giudiziaria, nell’ambito di un servizio mirato alla repressione del traffico di stupefacenti, avviava un pedinamento nei confronti di GE AN fin dalle prime ore del mattino. Gli operanti seguivano l’imputato senza interruzione fino alle ore 14:15, quando lo vedevano entrare in un’abitazione in via Sava n. 5, dove egli permaneva per un lasso di tempo apprezzabile. Successivamente sopraggiungeva un furgone condotto da EC ON AK, che parcheggiava nella stessa via e veniva raggiunto dal coimputato RN, uscito dalla stessa abitazione. RN consegnava a ON AK una scatoletta contenente denaro e riceveva in cambio due scatole contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, dal peso complessivo di circa quaranta chilogrammi. Dal verbale di arresto risultava che RN consegnava una delle due scatole a GE AN, che si trovava sul vialetto di accesso all’abitazione, mentre portava la seconda all’interno. A questo punto gli operanti intervenivano e procedevano all’arresto di tutti e tre i presenti. La Corte di appello ha esaminato i motivi proposti dalle difese e ha ritenuto pienamente provata la dinamica della consegna dello stupefacente, così come il consapevole apporto di entrambi gli imputati all’operazione illecita. Ha confermato la ricostruzione fondata sulle osservazioni degli operanti e sull’inattendibilità delle versioni difensive. Pur negando le attenuanti generiche, ha ridotto la pena, ritenendo necessario proporzionarla a quella inflitta al coimputato giudicato separatamente. 2. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 3. GE AN articola cinque motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU, per difetto di imparzialità in senso oggettivo, richiamando la sentenza della Corte EDU n. 46530/09, Sez. I, dell’8 giugno 2023, UR e altri
contro
Italia. Il ricorrente ha ricordato che, in tale pronuncia, la Corte europea ha chiarito come il principio di imparzialità si componga di due profili: quello soggettivo, riferito alla convinzione personale e 3 al comportamento del giudice (vale a dire se egli abbia manifestato parzialità o pregiudizio nel caso concreto), e quello oggettivo, concernente l’assenza di qualsiasi legittimo dubbio sull’imparzialità del Tribunale, anche in relazione alla sua composizione. Ha richiamato in particolare i punti 56, 57, 79, 89 e 90 della sentenza UR, sottolineando che, quando le questioni trattate in due procedimenti diversi sono strettamente connesse, i dubbi dei ricorrenti circa l’imparzialità dei giudici possono risultare oggettivamente giustificati. Secondo la difesa, nel caso di specie, i componenti del collegio del Tribunale, dopo aver rigettato la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti avanzata da RN con un’ordinanza recante una valutazione sulla gravità del fatto e sull’assenza di elementi favorevoli, avrebbero dovuto astenersi dal giudicare la posizione di GE AN. Il ricorrente ha osservato che, sebbene l’ordinamento interno non preveda espressamente l’obbligo di astensione in simili circostanze, i principi elaborati dalla Corte EDU imporrebbero di rilevare d’ufficio l’imparzialità del giudice, in virtù del primato del diritto europeo sul diritto nazionale. Ha quindi invocato la dottrina del primato del diritto dell’Unione, richiamando le sentenze VA EN & Loos/Nederlandse Administratie dn Belastingen e Costa/E.N.E.L. della Corte di Giustizia, nonché il principio della disapplicazione delle norme interne contrastanti con quelle europee, come affermato nella sentenza Simmenthal del 9 marzo 1978. 3.2 Nel secondo motivo è stata eccepita la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lamentando illogicità e carenza di motivazione in ordine al contributo concorsuale, sia oggettivo che soggettivo, nella fattispecie contestata, nonché la mancata assunzione, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., della consulente tecnica, dott.ssa Sorropago, e del coimputato RN. Il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, perché si configuri il concorso morale nel reato, occorre la prova di un comportamento esteriore che costituisca un effettivo contributo alla commissione del reato, tale da determinare o rafforzare il proposito criminoso altrui ovvero da agevolare l’azione illecita posta materialmente in essere da altri. Ha aggiunto che la mera presenza sul luogo del reato può assumere rilievo solo se idonea a fornire stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza all’autore materiale della condotta illecita. In particolare, ha contestato l’affermazione della Corte di appello secondo cui gli operanti, nonostante le difficoltà di visibilità, avrebbero potuto valutare de visu lo stato dei luoghi, appostandosi dietro le piante poste lungo il viale o sui balconi delle abitazioni vicine. Secondo la difesa, tali modalità non troverebbero riscontro negli atti e, anzi, sarebbero smentite dalle fotografie prodotte, che mostrerebbero l’assenza di piante nei pressi dell’ingresso e l’impossibilità di osservare dall’esterno quanto avveniva nel vialetto di accesso, collocato a un livello inferiore rispetto alla strada. Il ricorrente ha inoltre ribadito la rilevanza dell’assenza di impronte digitali di GE sulle scatole, in contrasto – a suo dire – con la motivazione della Corte di appello, nella parte in cui ha ipotizzato che egli potesse avere sostenuto gli imballaggi con i pugni chiusi o con gli 4 avambracci. Tale ipotesi sarebbe, secondo il ricorrente, fisicamente insostenibile, data la notevole pesantezza dei colli (circa venti chilogrammi ciascuno). Infine, ha osservato che, a fronte di una specifica istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., volta all’esame della consulente tecnica e del coimputato RN, la Corte di appello avrebbe omesso qualsiasi motivazione, in violazione del principio secondo cui, quando nella motivazione della sentenza impugnata emergono lacune o manifeste illogicità su punti di decisiva rilevanza, la mancata rinnovazione dibattimentale è sindacabile in cassazione. 3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato un travisamento delle risultanze processuali, concernenti lo stato dei luoghi, l’esito della copia forense del telefono del trasportatore, il contenuto del verbale di arresto, le caratteristiche tecniche del mezzo di trasporto, elementi tutti incidenti sul giudizio di responsabilità in termini di concorso materiale e morale. Ha contestato la ricostruzione della dinamica dell’evento adottata dalla Corte di appello, affermando che la motivazione non si fonda su riscontri oggettivi desumibili dagli atti, ma su ipotesi non verificate e, per di più, contrastanti con il verbale di arresto. In particolare, ha censurato l’affermazione secondo cui la sua presenza sul luogo della consegna avrebbe agevolato l’operazione, facilitandone l’esecuzione in termini di tempo e sicurezza. Secondo la difesa, il fatto di aver lasciato uno dei due pacchi sul terreno in corrispondenza del luogo dov’era posizionato il GE, anziché trasferirlo immediatamente all’interno dell’abitazione, non potrebbe essere riconosciuto come un indizio di agevolazione o concorso nel reato. Il ricorrente ha inoltre evidenziato l’assenza di prova di un accordo preventivo tra lui e gli altri correi, richiamando l’assenza di contatti telefonici (come emergerebbe dall’analisi forense del telefono del trasportatore) e l’esito negativo delle perquisizioni personali e domiciliari. Sono stati richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di valutazione probatoria, secondo cui, per garantire la coerenza logica della motivazione, il giudizio di verosimiglianza deve poggiare su fatti oggettivi emergenti dagli atti, dovendosi escludere ogni spiegazione alternativa che possa invalidare l’ipotesi ritenuta più plausibile. E’ stato evidenziato in ricorso che la Corte avrebbe desunto il concorso da due sole considerazioni: la presenza di GE sul vialetto, presentata come concorso morale poiché rafforzerebbe il corriere, e la pretesa preordinazione di tale condotta. A tale ricostruzione si è opposto che per la configurabilità del concorso nel reato di detenzione di stupefacenti, non è sufficiente l’assistenza inerte o la mera adesione morale, essendo necessario un contributo concreto alla realizzazione del reato. 3.4 Nel quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 359 cod. proc. pen. in relazione alla correttezza e alla congruenza dei risultati della consulenza tecnica sulla sostanza stupefacente. 5 Si è osservato che la consulenza tecnica si era limitata all’analisi di una quantità minima di droga, pari a sei esemplari scelti casualmente su quaranta panetti, modalità non rappresentativa dell’intero quantitativo sequestrato. E’ stata richiamata la decisione n. 3 del 1° marzo 2010 della Commissione Qualità del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI), che detta linee guida per i laboratori di analisi delle sostanze d’abuso a fini medico-legali. Tali linee guida prevedono procedure analitiche standardizzate che, ad avviso della difesa, non sarebbero state osservate nel caso concreto, con conseguente compromissione dell’affidabilità del risultato, soprattutto ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990. 3.5 Con il quinto motivo, è stata denunciata la violazione del diritto al silenzio sancito dalla Direttiva (UE) 2016/343 e la carenza e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In proposito è stata richiamata giurisprudenza, secondo cui le attenuanti generiche non possono essere negate valorizzando, in senso sfavorevole, la scelta dell’imputato di rimanere in silenzio o di non collaborare, poiché tale scelta non può essere letta come elemento negativo. La Corte di appello avrebbe invece attribuito rilievo negativo alla mancata collaborazione dell’imputato, interpretata come indice di assenza di resipiscenza. Infine, si è sottolineato che le circostanze favorevoli (incensuratezza, regolare soggiorno in Italia, stabile occupazione, inserimento sociale) sarebbero state immotivatamente escluse, nonostante fossero documentate attraverso gli allegati all’atto di appello. 4.EC ON AK ha proposto ricorso con due motivi. 4.1 Con il primo motivo, ha denunciato la violazione di norme processuali sanzionate a pena di nullità, in particolare dell’art. 143 cod. proc. pen., per mancata traduzione della motivazione della sentenza di appello nella lingua polacca, da lui conosciuta. Ha evidenziato che, fin dal verbale di arresto, era emersa la sua condizione di imputato alloglotta, non in grado di parlare o comprendere l’italiano, tanto che in tutte le udienze, di primo e di secondo grado, era stato assistito da un interprete di lingua polacca. Ha rilevato che il Tribunale, consapevole di tale condizione, aveva correttamente disposto la traduzione della sentenza, mentre la Corte di appello, pur nominando un interprete per l’udienza, non aveva poi provveduto alla traduzione della propria decisione. 3.2 Con il secondo motivo ha denunciato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La difesa ha sottolineato che fra i motivi di gravame vi era la richiesta di concessione delle suddette attenuanti, negate dal Tribunale nonostante il ruolo ritenuto marginale nella vicenda, il comportamento processuale e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, nonché la concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. al coimputato non appellante RN. 6 5. Il Procuratore generale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del GE e il rigetto del ricorso dello EC. Il difensore del EC, avendo depositato memoria per la precedente udienza del 30 aprile 2025 e formulato conclusioni nella stessa udienza, si è riportato alle conclusioni già espresse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso di GE AN è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU per difetto di imparzialità oggettiva, occorre anzitutto richiamare il consolidato principio secondo cui, quando sussista una causa di incompatibilità derivante da atti compiuti dal giudice nel corso del procedimento, la parte ha l’onere di attivare il rimedio della ricusazione. Se tale rimedio non viene esperito, la partecipazione al giudizio del giudice asseritamente incompatibile diviene pienamente legittima. La mancata denuncia di incompatibilità non incide sulla validità degli atti, poiché nessuna norma prevede, in simili casi, l’invalidità delle attività compiute. Né rileva l’eventuale rigetto dell’istanza di astensione formulata dalla parte, posto che tale richiesta non esonera dall’onere di proporre ricusazione (Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997, Todini, Rv. 209493). Si tratta di un orientamento stabile, secondo il quale la presenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., quando non rilevata dal giudice mediante astensione né dedotta tempestivamente tramite istanza di ricusazione, non incide sulla capacità del giudice e non determina una nullità riconducibile all’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D’Avino, Rv. 204464; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419). Nel caso concreto, il ricorrente non ha dedotto – neppure in via meramente assertiva – di aver proposto istanza di ricusazione. Ne consegue che la censura deve essere respinta per difetto del presupposto processuale necessario. In ogni caso, va ribadito che «non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo» (Sez. 6, Sentenza n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848 - 01). Il principio, in linea con la giurisprudenza della CEDU, si attaglia anche alla fattispecie in esame, nella quale il ricorrente individua la causa di incompatibilità non già in una sentenza precedente, ma in una valutazione svolta dal giudice sulla richiesta di applicazione della pena da parte del RN, giudicata incongrua in relazione alla gravità del fatto. 7 Correttamente la Corte di appello ha evidenziato che, nel rigettare il patteggiamento, il Tribunale non ha espresso alcun giudizio sulla colpevolezza di GE AN. Si è limitato a ritenere inadeguata la pena richiesta per il solo RN, alla luce della gravità del fatto, senza estendere tale valutazione alla posizione degli altri imputati. 1.2 In relazione al secondo e al terzo motivo, entrambi rivolti a contestare la sussistenza del contributo concorsuale e il preteso travisamento delle prove, va osservato che le doglianze, al di là del formale richiamo a vizi motivazionali, tendono in realtà a sollecitare una nuova e diversa lettura del compendio probatorio. E’ ben noto che la Corte di cassazione, in linea con la propria funzione di giudice di legittimità, non può procedere a una rivalutazione del merito. Il suo sindacato sui vizi di motivazione riguarda esclusivamente la coerenza strutturale della decisione, la tenuta logico- argomentativa, la razionalità delle conclusioni, nonché l’assenza di salti logici o manifeste contraddizioni. È preclusa, invece, una rilettura degli elementi fattuali o l’adozione di parametri valutativi alternativi rispetto a quelli utilizzati dai giudici di merito (Cass., Sez. 4, n. 14076 del 5/03/2024, in motivazione;
Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Il giudice di legittimità, pertanto, non è chiamato a verificare se la ricostruzione dei fatti operata in sede di merito sia la migliore possibile, né deve necessariamente condividerne ogni passaggio. Egli deve soltanto accertare che la motivazione sia compatibile con il senso comune e rientri nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento, poiché l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente una diversa interpretazione delle prove rispetto a quella operata dai giudici di merito. In altri termini, la Corte di cassazione, quale giudice della motivazione e della corretta applicazione della legge, non diviene giudice del contenuto della prova. Il controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio appartiene al giudice di merito;
alla Corte regolatrice è riservato soltanto il controllo sulla logicità del discorso giustificativo (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 13269 del 7-12-2022, in motivazione;
Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella;
Sez. 5, n. 22771 del 15-4-2004, Antonelli). Nel caso di specie, i giudici di merito – con decisioni conformi – hanno fornito una motivazione ampia, coerente e sorretta da un percorso argomentativo privo di vizi logici, sia sulla ricostruzione delle emergenze processuali, sia sulla sussistenza del concorso di GE AN nel reato. La valutazione sulla credibilità degli operanti, sulla dinamica dei fatti, sul ruolo di ciascun imputato e sulla rilevanza della presenza di GE sul luogo dell’operazione costituisce tipico apprezzamento di merito, che, in questa sede, può essere sindacato solo sotto il profilo della razionalità del ragionamento. Le decisioni del Tribunale e della Corte di appello hanno posto al centro il verbale di arresto, qualificato come atto pubblico assistito da fede privilegiata in relazione ai fatti che il pubblico 8 ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza, e quindi pienamente utilizzabile, nel giudizio abbreviato, per la ricostruzione delle condotte osservate. Muovendo da tale presupposto, il Tribunale ha affermato che nessuno degli argomenti difensivi è idoneo a scalfire il valore probatorio di tale atto, neppure il rilievo dell’assenza di impronte di GE sulla scatola contenente la cocaina. E’ stato sottolineato che il verbale ha attestato con chiarezza che l’imputato ricevette il collo e lo depose a terra;
che il mancato rinvenimento di impronte non ha contraddetto tale narrazione, potendo la presa essere stata rapida, superficiale o avvenuta con modalità tali da non assicurare il rilascio di tracce. Si è rilevato che la stessa dinamica descritta dai verbalizzanti non ha richiesto un contatto prolungato: il gesto di ricevere il collo e appoggiarlo a terra è compatibile con un contatto istantaneo, anche con modalità (ad esempio l’utilizzo degli avambracci) che riducono la possibilità di rilevare impronte. In questa prospettiva, è stato logicamente osservato che la questione tecnica sollevata dalla difesa è risultata marginale e non idonea a minare il nucleo probatorio fondato sull’osservazione diretta degli operanti, che riferivano di aver visto GE prendere in consegna la scatola con venti chilogrammi di cocaina, collocarla ai propri piedi e attendere che RN ritirasse il secondo collo. Le stesse decisioni di merito hanno inoltre chiarito che il tema del contatto fisico è estraneo al nucleo centrale della argomentazione: la detenzione non implica necessariamente la manipolazione materiale del bene, ma richiede la sua disponibilità consapevole, che può sussistere anche senza un contatto continuativo. La questione decisiva è dunque se GE abbia fornito un contributo partecipativo all’operazione di ricezione della droga;
domanda alla quale i giudici di merito hanno risposto affermativamente con argomentazioni logiche e coerenti. In particolare, il quadro fattuale evidenziato in sentenza mostra che GE – già attenzionato perché sospettato di narcotraffico – si recava presso lo stabile di via Sava 5, parcheggiando nel box riconducibile a RN, ove venivano rinvenute tracce di precedenti depositi di cocaina. Vi rimaneva per oltre due ore, in contrasto con l’idea di una mera visita occasionale. Il Tribunale ha rilevato, con giudizio di merito non illogico, che nessun trafficante attenderebbe un carico di quaranta chilogrammi di cocaina intrattenendo un ospite ignaro e potenzialmente indiscreto. Ancora più significativo è stato ritenuto il comportamento di GE all’arrivo del corriere EC: lungi dal defilarsi, l’imputato usciva insieme a RN e si posizionava nel vialetto condominiale, assistendo alla consegna. In un’ottica di merito, la sua presenza, risulta priva di qualsiasi giustificazione razionale se il ricorrente fosse stato effettivamente estraneo alla consegna. Il ruolo di collaborazione è stato logicamente collegato al contegno manifestato allorquando RN gli affidava la prima scatola di cocaina, che GE momentaneamente custodiva mentre il complice recuperava la seconda. Tale condotta, con motivazione immune da vizi di 9 logicità, è stata ritenuta pienamente coerente con una funzione di supporto nelle fasi di ritiro, custodia e trasferimento della sostanza stupefacente, ed invece incompatibile con la versione difensiva, generica e priva di spiegazioni alternative plausibili. La tesi secondo cui GE si sarebbe trovato sul posto per mera casualità e all’oscuro dell’operazione è stata ritenuta dai giudici di merito inverosimile e contraria alle regole di comune esperienza, perché, in un’operazione di narcotraffico di tale portata, risulta impensabile la presenza di un testimone estraneo e inconsapevole. I giudici di merito, inoltre, hanno fornito una razionale lettura unitaria della combinazione degli elementi osservati dagli agenti, ricostruendo una scena unitaria, con EC nella veste di corriere, e RN e GE quali destinatari del carico La motivazione ha poi richiamato il comportamento di fuga di GE all’arrivo della polizia, analogo a quello degli altri coimputati, come indice rivelatore della piena consapevolezza dell’operazione e del comune intento di sottrarsi all’arresto. Quanto alle contestazioni sulla visibilità del luogo da parte degli operanti, la Corte territoriale ha ritenuto, con argomentazione non illogica, che il numero degli agenti in servizio consentisse di disporli in modo da garantire, almeno ad alcuni di essi, una visuale completa di quanto accadeva. Sulla base del logico apprezzamento delle indicate circostanze, le sentenze di merito, doppiamente conformi, hanno pertanto inquadrato il comportamento di GE nel concorso di persone nel reato, ritenendo che la sua condotta, valutata complessivamente, abbia facilitato la conclusione dell’operazione in termini di tempo e sicurezza. Si tratta di un giudizio di merito che risulta conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di concorso morale, secondo cui è necessario un comportamento esteriore idoneo a costituire un contributo alla commissione del reato, a suscitare o rafforzare il proposito criminoso altrui, ovvero ad agevolare l’azione illecita materialmente posta in essere da altri (Cass. Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti;
Cass. Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Villacaro;
Cass. Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, Sommer). Le ulteriori circostanze che il ricorrente indica come trascurate non sono state adeguatamente prospettate in termini di decisività e, comunque, non scalfiscono il percorso motivazionale, che risulta coerente e immune da vizi di logicità. Sempre con riguardo al secondo e al terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello per l’esame della consulente tecnica e di RN. Al riguardo, va ricordato che, specialmente quando il processo si svolge con rito abbreviato, le parti non dispongono di un vero e proprio diritto alla prova nuova;
esse possono soltanto sollecitare l’esercizio del potere istruttorio del giudice ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., restando a quest’ultimo la valutazione sull’assoluta necessità dell’integrazione probatoria (Sez. 6, Sentenza n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061 – 01). 10 Nel caso concreto, la Corte di appello ha implicitamente disatteso la richiesta di rinnovazione attraverso il complessivo tenore della motivazione, ritenuta sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità. Secondo l’orientamento costante di questa Corte, il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria in appello sfugge al sindacato di legittimità quando la motivazione della sentenza di secondo grado si fondi su elementi ritenuti sufficienti a una valutazione completa della responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 (dep. 25/01/2021), G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741 - 01). Peraltro, il giudice di appello è tenuto a motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione soltanto in caso di accoglimento;
se ritiene di respingerla, può farlo anche in via implicita, dando conto – come avvenuto nella specie – della sussistenza di elementi sufficienti per affermare o escludere la responsabilità dell’imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 (dep. 11/01/2019), Motta, Rv. 275114 - 01; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D., Rv. 247872 - 01). In conclusione, alla stregua delle predette argomentazioni, le doglianze prospettate dal ricorrentesi si risolvono, dunque, in una critica al merito delle valutazioni probatorie, senza evidenziare reali fratture logiche nell’impianto motivazionale. In questa prospettiva, il controllo di legittimità conferma che le valutazioni compiute dai giudici di merito – sia sulla ricostruzione dei fatti, sia sulla sussistenza del concorso – rispettano pienamente i canoni della razionalità argomentativa e restano pertanto insindacabili in questa sede. 1.3 In ordine al quarto motivo, con cui si contesta l’affidabilità della consulenza tecnica sullo stupefacente, va ricordato che la valutazione del quantitativo di droga ai fini dell’applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità rientra nel giudizio di merito, il quale deve dare conto dei parametri utilizzati, tenendo conto del caso concreto e dei risultati delle analisi. Fermo il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie, va osservato che la motivazione impugnata, con riferimento all’aggravante in questione, si è adeguata ai criteri delineati da Sezioni Unite Biondi, che ha individuato un parametro tabellare basato sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo detenibile (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 Rv. 253150 – 01). Si è così precisato che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante dell’ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, restando ferma la valutazione discrezionale del giudice di merito quando tale quantità sia superata. Alla luce di tale orientamento, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto superata la soglia minima, anche considerando il solo campione analizzato. La quantità di principio attivo dei soli campioni risulta infatti nettamente superiore alla soglia di 1,5 chilogrammi (mg 1.500.000) 11 individuata dalle Sezioni unite per la cocaina, pari a duemila volte il valore-soglia di 750 mg, corrispondente a 10.000 dosi (calcolate in 150 mg ciascuna). Come rilevato nella sentenza di primo grado, a pag. 19, «di conseguenza, già solo nei 6 panetti esaminati, sul totale di n. 40 panetti, è presente principio attivo per oltre 5 kg, quantitativo di per sé ben superiore al limite soglia della ingente quantità». Tale passaggio si pone in linea con i criteri elaborati dalle Sezioni unite. Infatti, i sei panetti, del peso di circa 1.000 grammi ciascuno, presentavano una purezza pari all’84%; il campione analizzato esprime quindi oltre cinque chilogrammi di principio attivo, valore che, già da solo, supera di molto il limite individuato quale soglia orientativa per l’aggravante. La rappresentatività del campione è dunque sorretta da un argomento insuperabile, poiché il solo campione oltrepassa in misura più che doppia la soglia astratta richiesta. La Corte di appello ha inoltre ritenuto l’analisi a campione «certamente utilizzata di fatto e scientificamente attendibile», soprattutto in presenza di quantitativi assai consistenti con elevata percentuale di principio attivo. Anche questa valutazione attiene al merito e risulta sorretta da argomenti razionali, sicché non è censurabile in questa sede. 1.4 In relazione al quinto motivo, concernente la violazione del diritto al silenzio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, va osservato che la Corte di appello non ha fondato il diniego delle attenuanti unicamente sulla scelta dell’imputato di non rendere esame. La decisione ha valorizzato, in primo luogo, la gravità del fatto, qualificato come una vera e propria “sostanziale importazione” di un’ingente quantità di stupefacente. La “mancata collaborazione” è stata considerata dalla Corte non come indice decisivo, ma come elemento inserito in una valutazione complessiva della condotta e del grado di responsabilità, accanto alla rilevantissima pericolosità connessa alla dimensione del traffico. In questo senso, la motivazione appare logica e coerente. Infatti, non viene sanzionato l’esercizio del diritto al silenzio in sé, ma si tiene conto del complessivo atteggiamento processuale e sostanziale dell’imputato, unitamente alla gravità della condotta, per escludere l’esistenza di quegli elementi positivi che giustificherebbero il riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. Il primo motivo di ricorso di EC ON AK, relativo alla mancata traduzione della sentenza di appello nella lingua polacca, è fondato. La difesa ha sostenuto che, senza la traduzione nella lingua a lui nota, l’imputato non è stato in grado di conoscere compiutamente il contenuto della sentenza e, quindi, di collaborare in modo consapevole alla definizione della strategia difensiva, con conseguente compromissione del diritto al contraddittorio e alla difesa. In materia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite penali con decisione fissata per il 29/05/2025 (ricorso n. 39137/2024), della quale, alla data della presente decisione, è disponibile l’informazione provvisoria. 12 I quesiti sottoposti alle Sezioni Unite erano: se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all’imputato che non conosca l’italiano; se la sentenza debba essere tradotta in una lingua nota all’imputato che non conosca l’italiano; se la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza in una lingua nota all’imputato integri una nullità generale a regime intermedio. Le soluzioni fornite ai primi due quesiti sono state affermative, mentre, quanto al terzo, le Sezioni Unite hanno stabilito che: «la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 6, e 429, comma I, lett. f), cod. proc. pen. La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della "sentenza-documento" con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa». Alla luce di tale chiaro indirizzo, l’eccezione relativa alla mancata traduzione della sentenza, tempestivamente dedotta dalla difesa nel primo atto utile successivo al deposito del provvedimento non tradotto, deve ritenersi fondata. Quanto alla legittimazione del difensore a sollevare la questione e all’interesse a proporla, la recente giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che «[…] mal si comprende come potrebbe l'imputato, che non comprende la lingua italiana e al quale non è stata data traduzione della sentenza, dedurre personalmente la violazione dell'art. 143 cod.proc.pen. La proposizione di eccezioni in senso tecnico, infatti, è attività propria del difensore, nè la richiesta di traduzione può configurarsi quale uno degli atti personalissimi che il codice di rito riserva alla parte, in quanto espressione di poteri dispositivi di diritti soggettivi sottratti, in quanto tali, al potere di rappresentanza attribuito al difensore. A supporto di tale soluzione, occorre in primo luogo evidenziare come, l'art. 143, cod.proc.pen., in attuazione delle previsioni contenute nella direttiva 2010/64/UE del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ha previsto, al comma 2, che il diritto dell'imputato alla traduzione scritta dei principali atti del procedimento (fra i quali viene dal legislatore espressamente ricompresa la sentenza) è direttamente finalizzato a consentire il concreto esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, ragion per cui il legislatore l'ha resa obbligatoria, non avendo introdotto alcun preventivo onere di richiesta della traduzione. Proprio in virtù della presunzione ope legis della necessità della traduzione, non è neppure richiesto che l'imputato eccepisca l'esistenza di un concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative, poiché esso, in realtà, è già presente in re ipsa e permane fino all’adempimento dell'obbligo di traduzione dell'atto» (così, in motivazione, Cass. Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286113-02, condivisa da Sez. 6, n. 20679 del 2/05/2024, Rv. 286480). 13 È stato sottolineato che la comprensione linguistica del provvedimento non è un mero presupposto formale, ma costituisce la condizione stessa per l’esercizio effettivo delle prerogative difensive. L’imputato alloglotto, se non ha accesso diretto al contenuto della sentenza, non è in grado di valutare la fondatezza della decisione, di individuare eventuali incongruenze fattuali, di cogliere possibili travisamenti probatori e, in generale, di partecipare consapevolmente alla formazione della strategia difensiva. Il difensore, per quanto tecnicamente preparato, non può surrogare integralmente tale valutazione: la percezione del pregiudizio, la comprensione delle ricadute concrete della decisione, la valutazione delle doglianze da proporre costituiscono un processo cognitivo personale, che esige la lettura diretta della sentenza nella lingua dell’imputato. La piena intellegibilità del provvedimento nella lingua propria dell’interessato diviene quindi presupposto imprescindibile di un dialogo reale e informato tra assistito e difensore, fulcro stesso della difesa tecnica. Nel caso in esame, sin dalla fase dell’arresto risulta che EC ON AK, imputato alloglotto, non parlava né comprendeva l’italiano. Le successive udienze, in primo e in secondo grado, si sono svolte con l’assistenza di un interprete di lingua polacca. Il Tribunale, preso atto di tale situazione, aveva disposto la traduzione della sentenza;
la Corte di appello, pur avendo nominato un interprete per l’udienza, non ha invece curato la traduzione della propria decisione. L’eccezione, sollevata tempestivamente, è dunque fondata. La nullità accertata riguarda la mancata traduzione della sentenza e impone l’integrazione del provvedimento mediante la predisposizione della corrispondente versione in lingua polacca. Il vizio conduce all’annullamento della sentenza nella sua veste documentale, con rinvio alla Corte di merito affinché renda linguisticamente accessibile il provvedimento all’imputato nella lingua da lui conosciuta. 2.1 Il secondo motivo di ricorso di EC ON AK resta pertanto assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EC ON AK limitatamente alla sua omessa traduzione in una lingua conosciuta all'imputato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per gli adempimenti conseguenti. Rigetta il ricorso di GE AN che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CO IG AN UG BE
udita la relazione svolta dal Consigliere CO IG AN;
udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di GE AN e per il rigetto il ricorso di EC ON AK;
letta la memoria depositata dal difensore di EC AN;
udito l’Avvocato Pomponi Grazia Tiberia, sostituto processuale, per delega orale, dell'Avvocato RC EL del Foro di Roma difensore del ricorrente GE AN, che, riportandosi alle conclusioni già espresse dall'Avvocato RC alla precedente udienza del 30 aprile 2025, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39390 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 15/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città in data 17 novembre 2023. Ha così rideterminato la pena per entrambi gli imputati, GE AN e EC ON AK, in anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa ciascuno, confermando per il resto l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, con l’aggravante di cui all’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990. In breve i fatti, per una più agevole illustrazione dei motivi di ricorso. Il 18 aprile 2023 la polizia giudiziaria, nell’ambito di un servizio mirato alla repressione del traffico di stupefacenti, avviava un pedinamento nei confronti di GE AN fin dalle prime ore del mattino. Gli operanti seguivano l’imputato senza interruzione fino alle ore 14:15, quando lo vedevano entrare in un’abitazione in via Sava n. 5, dove egli permaneva per un lasso di tempo apprezzabile. Successivamente sopraggiungeva un furgone condotto da EC ON AK, che parcheggiava nella stessa via e veniva raggiunto dal coimputato RN, uscito dalla stessa abitazione. RN consegnava a ON AK una scatoletta contenente denaro e riceveva in cambio due scatole contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, dal peso complessivo di circa quaranta chilogrammi. Dal verbale di arresto risultava che RN consegnava una delle due scatole a GE AN, che si trovava sul vialetto di accesso all’abitazione, mentre portava la seconda all’interno. A questo punto gli operanti intervenivano e procedevano all’arresto di tutti e tre i presenti. La Corte di appello ha esaminato i motivi proposti dalle difese e ha ritenuto pienamente provata la dinamica della consegna dello stupefacente, così come il consapevole apporto di entrambi gli imputati all’operazione illecita. Ha confermato la ricostruzione fondata sulle osservazioni degli operanti e sull’inattendibilità delle versioni difensive. Pur negando le attenuanti generiche, ha ridotto la pena, ritenendo necessario proporzionarla a quella inflitta al coimputato giudicato separatamente. 2. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 3. GE AN articola cinque motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU, per difetto di imparzialità in senso oggettivo, richiamando la sentenza della Corte EDU n. 46530/09, Sez. I, dell’8 giugno 2023, UR e altri
contro
Italia. Il ricorrente ha ricordato che, in tale pronuncia, la Corte europea ha chiarito come il principio di imparzialità si componga di due profili: quello soggettivo, riferito alla convinzione personale e 3 al comportamento del giudice (vale a dire se egli abbia manifestato parzialità o pregiudizio nel caso concreto), e quello oggettivo, concernente l’assenza di qualsiasi legittimo dubbio sull’imparzialità del Tribunale, anche in relazione alla sua composizione. Ha richiamato in particolare i punti 56, 57, 79, 89 e 90 della sentenza UR, sottolineando che, quando le questioni trattate in due procedimenti diversi sono strettamente connesse, i dubbi dei ricorrenti circa l’imparzialità dei giudici possono risultare oggettivamente giustificati. Secondo la difesa, nel caso di specie, i componenti del collegio del Tribunale, dopo aver rigettato la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti avanzata da RN con un’ordinanza recante una valutazione sulla gravità del fatto e sull’assenza di elementi favorevoli, avrebbero dovuto astenersi dal giudicare la posizione di GE AN. Il ricorrente ha osservato che, sebbene l’ordinamento interno non preveda espressamente l’obbligo di astensione in simili circostanze, i principi elaborati dalla Corte EDU imporrebbero di rilevare d’ufficio l’imparzialità del giudice, in virtù del primato del diritto europeo sul diritto nazionale. Ha quindi invocato la dottrina del primato del diritto dell’Unione, richiamando le sentenze VA EN & Loos/Nederlandse Administratie dn Belastingen e Costa/E.N.E.L. della Corte di Giustizia, nonché il principio della disapplicazione delle norme interne contrastanti con quelle europee, come affermato nella sentenza Simmenthal del 9 marzo 1978. 3.2 Nel secondo motivo è stata eccepita la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lamentando illogicità e carenza di motivazione in ordine al contributo concorsuale, sia oggettivo che soggettivo, nella fattispecie contestata, nonché la mancata assunzione, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., della consulente tecnica, dott.ssa Sorropago, e del coimputato RN. Il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, perché si configuri il concorso morale nel reato, occorre la prova di un comportamento esteriore che costituisca un effettivo contributo alla commissione del reato, tale da determinare o rafforzare il proposito criminoso altrui ovvero da agevolare l’azione illecita posta materialmente in essere da altri. Ha aggiunto che la mera presenza sul luogo del reato può assumere rilievo solo se idonea a fornire stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza all’autore materiale della condotta illecita. In particolare, ha contestato l’affermazione della Corte di appello secondo cui gli operanti, nonostante le difficoltà di visibilità, avrebbero potuto valutare de visu lo stato dei luoghi, appostandosi dietro le piante poste lungo il viale o sui balconi delle abitazioni vicine. Secondo la difesa, tali modalità non troverebbero riscontro negli atti e, anzi, sarebbero smentite dalle fotografie prodotte, che mostrerebbero l’assenza di piante nei pressi dell’ingresso e l’impossibilità di osservare dall’esterno quanto avveniva nel vialetto di accesso, collocato a un livello inferiore rispetto alla strada. Il ricorrente ha inoltre ribadito la rilevanza dell’assenza di impronte digitali di GE sulle scatole, in contrasto – a suo dire – con la motivazione della Corte di appello, nella parte in cui ha ipotizzato che egli potesse avere sostenuto gli imballaggi con i pugni chiusi o con gli 4 avambracci. Tale ipotesi sarebbe, secondo il ricorrente, fisicamente insostenibile, data la notevole pesantezza dei colli (circa venti chilogrammi ciascuno). Infine, ha osservato che, a fronte di una specifica istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., volta all’esame della consulente tecnica e del coimputato RN, la Corte di appello avrebbe omesso qualsiasi motivazione, in violazione del principio secondo cui, quando nella motivazione della sentenza impugnata emergono lacune o manifeste illogicità su punti di decisiva rilevanza, la mancata rinnovazione dibattimentale è sindacabile in cassazione. 3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato un travisamento delle risultanze processuali, concernenti lo stato dei luoghi, l’esito della copia forense del telefono del trasportatore, il contenuto del verbale di arresto, le caratteristiche tecniche del mezzo di trasporto, elementi tutti incidenti sul giudizio di responsabilità in termini di concorso materiale e morale. Ha contestato la ricostruzione della dinamica dell’evento adottata dalla Corte di appello, affermando che la motivazione non si fonda su riscontri oggettivi desumibili dagli atti, ma su ipotesi non verificate e, per di più, contrastanti con il verbale di arresto. In particolare, ha censurato l’affermazione secondo cui la sua presenza sul luogo della consegna avrebbe agevolato l’operazione, facilitandone l’esecuzione in termini di tempo e sicurezza. Secondo la difesa, il fatto di aver lasciato uno dei due pacchi sul terreno in corrispondenza del luogo dov’era posizionato il GE, anziché trasferirlo immediatamente all’interno dell’abitazione, non potrebbe essere riconosciuto come un indizio di agevolazione o concorso nel reato. Il ricorrente ha inoltre evidenziato l’assenza di prova di un accordo preventivo tra lui e gli altri correi, richiamando l’assenza di contatti telefonici (come emergerebbe dall’analisi forense del telefono del trasportatore) e l’esito negativo delle perquisizioni personali e domiciliari. Sono stati richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di valutazione probatoria, secondo cui, per garantire la coerenza logica della motivazione, il giudizio di verosimiglianza deve poggiare su fatti oggettivi emergenti dagli atti, dovendosi escludere ogni spiegazione alternativa che possa invalidare l’ipotesi ritenuta più plausibile. E’ stato evidenziato in ricorso che la Corte avrebbe desunto il concorso da due sole considerazioni: la presenza di GE sul vialetto, presentata come concorso morale poiché rafforzerebbe il corriere, e la pretesa preordinazione di tale condotta. A tale ricostruzione si è opposto che per la configurabilità del concorso nel reato di detenzione di stupefacenti, non è sufficiente l’assistenza inerte o la mera adesione morale, essendo necessario un contributo concreto alla realizzazione del reato. 3.4 Nel quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 359 cod. proc. pen. in relazione alla correttezza e alla congruenza dei risultati della consulenza tecnica sulla sostanza stupefacente. 5 Si è osservato che la consulenza tecnica si era limitata all’analisi di una quantità minima di droga, pari a sei esemplari scelti casualmente su quaranta panetti, modalità non rappresentativa dell’intero quantitativo sequestrato. E’ stata richiamata la decisione n. 3 del 1° marzo 2010 della Commissione Qualità del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI), che detta linee guida per i laboratori di analisi delle sostanze d’abuso a fini medico-legali. Tali linee guida prevedono procedure analitiche standardizzate che, ad avviso della difesa, non sarebbero state osservate nel caso concreto, con conseguente compromissione dell’affidabilità del risultato, soprattutto ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990. 3.5 Con il quinto motivo, è stata denunciata la violazione del diritto al silenzio sancito dalla Direttiva (UE) 2016/343 e la carenza e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In proposito è stata richiamata giurisprudenza, secondo cui le attenuanti generiche non possono essere negate valorizzando, in senso sfavorevole, la scelta dell’imputato di rimanere in silenzio o di non collaborare, poiché tale scelta non può essere letta come elemento negativo. La Corte di appello avrebbe invece attribuito rilievo negativo alla mancata collaborazione dell’imputato, interpretata come indice di assenza di resipiscenza. Infine, si è sottolineato che le circostanze favorevoli (incensuratezza, regolare soggiorno in Italia, stabile occupazione, inserimento sociale) sarebbero state immotivatamente escluse, nonostante fossero documentate attraverso gli allegati all’atto di appello. 4.EC ON AK ha proposto ricorso con due motivi. 4.1 Con il primo motivo, ha denunciato la violazione di norme processuali sanzionate a pena di nullità, in particolare dell’art. 143 cod. proc. pen., per mancata traduzione della motivazione della sentenza di appello nella lingua polacca, da lui conosciuta. Ha evidenziato che, fin dal verbale di arresto, era emersa la sua condizione di imputato alloglotta, non in grado di parlare o comprendere l’italiano, tanto che in tutte le udienze, di primo e di secondo grado, era stato assistito da un interprete di lingua polacca. Ha rilevato che il Tribunale, consapevole di tale condizione, aveva correttamente disposto la traduzione della sentenza, mentre la Corte di appello, pur nominando un interprete per l’udienza, non aveva poi provveduto alla traduzione della propria decisione. 3.2 Con il secondo motivo ha denunciato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La difesa ha sottolineato che fra i motivi di gravame vi era la richiesta di concessione delle suddette attenuanti, negate dal Tribunale nonostante il ruolo ritenuto marginale nella vicenda, il comportamento processuale e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, nonché la concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. al coimputato non appellante RN. 6 5. Il Procuratore generale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del GE e il rigetto del ricorso dello EC. Il difensore del EC, avendo depositato memoria per la precedente udienza del 30 aprile 2025 e formulato conclusioni nella stessa udienza, si è riportato alle conclusioni già espresse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso di GE AN è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU per difetto di imparzialità oggettiva, occorre anzitutto richiamare il consolidato principio secondo cui, quando sussista una causa di incompatibilità derivante da atti compiuti dal giudice nel corso del procedimento, la parte ha l’onere di attivare il rimedio della ricusazione. Se tale rimedio non viene esperito, la partecipazione al giudizio del giudice asseritamente incompatibile diviene pienamente legittima. La mancata denuncia di incompatibilità non incide sulla validità degli atti, poiché nessuna norma prevede, in simili casi, l’invalidità delle attività compiute. Né rileva l’eventuale rigetto dell’istanza di astensione formulata dalla parte, posto che tale richiesta non esonera dall’onere di proporre ricusazione (Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997, Todini, Rv. 209493). Si tratta di un orientamento stabile, secondo il quale la presenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., quando non rilevata dal giudice mediante astensione né dedotta tempestivamente tramite istanza di ricusazione, non incide sulla capacità del giudice e non determina una nullità riconducibile all’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D’Avino, Rv. 204464; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419). Nel caso concreto, il ricorrente non ha dedotto – neppure in via meramente assertiva – di aver proposto istanza di ricusazione. Ne consegue che la censura deve essere respinta per difetto del presupposto processuale necessario. In ogni caso, va ribadito che «non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo» (Sez. 6, Sentenza n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848 - 01). Il principio, in linea con la giurisprudenza della CEDU, si attaglia anche alla fattispecie in esame, nella quale il ricorrente individua la causa di incompatibilità non già in una sentenza precedente, ma in una valutazione svolta dal giudice sulla richiesta di applicazione della pena da parte del RN, giudicata incongrua in relazione alla gravità del fatto. 7 Correttamente la Corte di appello ha evidenziato che, nel rigettare il patteggiamento, il Tribunale non ha espresso alcun giudizio sulla colpevolezza di GE AN. Si è limitato a ritenere inadeguata la pena richiesta per il solo RN, alla luce della gravità del fatto, senza estendere tale valutazione alla posizione degli altri imputati. 1.2 In relazione al secondo e al terzo motivo, entrambi rivolti a contestare la sussistenza del contributo concorsuale e il preteso travisamento delle prove, va osservato che le doglianze, al di là del formale richiamo a vizi motivazionali, tendono in realtà a sollecitare una nuova e diversa lettura del compendio probatorio. E’ ben noto che la Corte di cassazione, in linea con la propria funzione di giudice di legittimità, non può procedere a una rivalutazione del merito. Il suo sindacato sui vizi di motivazione riguarda esclusivamente la coerenza strutturale della decisione, la tenuta logico- argomentativa, la razionalità delle conclusioni, nonché l’assenza di salti logici o manifeste contraddizioni. È preclusa, invece, una rilettura degli elementi fattuali o l’adozione di parametri valutativi alternativi rispetto a quelli utilizzati dai giudici di merito (Cass., Sez. 4, n. 14076 del 5/03/2024, in motivazione;
Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Il giudice di legittimità, pertanto, non è chiamato a verificare se la ricostruzione dei fatti operata in sede di merito sia la migliore possibile, né deve necessariamente condividerne ogni passaggio. Egli deve soltanto accertare che la motivazione sia compatibile con il senso comune e rientri nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento, poiché l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente una diversa interpretazione delle prove rispetto a quella operata dai giudici di merito. In altri termini, la Corte di cassazione, quale giudice della motivazione e della corretta applicazione della legge, non diviene giudice del contenuto della prova. Il controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio appartiene al giudice di merito;
alla Corte regolatrice è riservato soltanto il controllo sulla logicità del discorso giustificativo (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 13269 del 7-12-2022, in motivazione;
Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella;
Sez. 5, n. 22771 del 15-4-2004, Antonelli). Nel caso di specie, i giudici di merito – con decisioni conformi – hanno fornito una motivazione ampia, coerente e sorretta da un percorso argomentativo privo di vizi logici, sia sulla ricostruzione delle emergenze processuali, sia sulla sussistenza del concorso di GE AN nel reato. La valutazione sulla credibilità degli operanti, sulla dinamica dei fatti, sul ruolo di ciascun imputato e sulla rilevanza della presenza di GE sul luogo dell’operazione costituisce tipico apprezzamento di merito, che, in questa sede, può essere sindacato solo sotto il profilo della razionalità del ragionamento. Le decisioni del Tribunale e della Corte di appello hanno posto al centro il verbale di arresto, qualificato come atto pubblico assistito da fede privilegiata in relazione ai fatti che il pubblico 8 ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza, e quindi pienamente utilizzabile, nel giudizio abbreviato, per la ricostruzione delle condotte osservate. Muovendo da tale presupposto, il Tribunale ha affermato che nessuno degli argomenti difensivi è idoneo a scalfire il valore probatorio di tale atto, neppure il rilievo dell’assenza di impronte di GE sulla scatola contenente la cocaina. E’ stato sottolineato che il verbale ha attestato con chiarezza che l’imputato ricevette il collo e lo depose a terra;
che il mancato rinvenimento di impronte non ha contraddetto tale narrazione, potendo la presa essere stata rapida, superficiale o avvenuta con modalità tali da non assicurare il rilascio di tracce. Si è rilevato che la stessa dinamica descritta dai verbalizzanti non ha richiesto un contatto prolungato: il gesto di ricevere il collo e appoggiarlo a terra è compatibile con un contatto istantaneo, anche con modalità (ad esempio l’utilizzo degli avambracci) che riducono la possibilità di rilevare impronte. In questa prospettiva, è stato logicamente osservato che la questione tecnica sollevata dalla difesa è risultata marginale e non idonea a minare il nucleo probatorio fondato sull’osservazione diretta degli operanti, che riferivano di aver visto GE prendere in consegna la scatola con venti chilogrammi di cocaina, collocarla ai propri piedi e attendere che RN ritirasse il secondo collo. Le stesse decisioni di merito hanno inoltre chiarito che il tema del contatto fisico è estraneo al nucleo centrale della argomentazione: la detenzione non implica necessariamente la manipolazione materiale del bene, ma richiede la sua disponibilità consapevole, che può sussistere anche senza un contatto continuativo. La questione decisiva è dunque se GE abbia fornito un contributo partecipativo all’operazione di ricezione della droga;
domanda alla quale i giudici di merito hanno risposto affermativamente con argomentazioni logiche e coerenti. In particolare, il quadro fattuale evidenziato in sentenza mostra che GE – già attenzionato perché sospettato di narcotraffico – si recava presso lo stabile di via Sava 5, parcheggiando nel box riconducibile a RN, ove venivano rinvenute tracce di precedenti depositi di cocaina. Vi rimaneva per oltre due ore, in contrasto con l’idea di una mera visita occasionale. Il Tribunale ha rilevato, con giudizio di merito non illogico, che nessun trafficante attenderebbe un carico di quaranta chilogrammi di cocaina intrattenendo un ospite ignaro e potenzialmente indiscreto. Ancora più significativo è stato ritenuto il comportamento di GE all’arrivo del corriere EC: lungi dal defilarsi, l’imputato usciva insieme a RN e si posizionava nel vialetto condominiale, assistendo alla consegna. In un’ottica di merito, la sua presenza, risulta priva di qualsiasi giustificazione razionale se il ricorrente fosse stato effettivamente estraneo alla consegna. Il ruolo di collaborazione è stato logicamente collegato al contegno manifestato allorquando RN gli affidava la prima scatola di cocaina, che GE momentaneamente custodiva mentre il complice recuperava la seconda. Tale condotta, con motivazione immune da vizi di 9 logicità, è stata ritenuta pienamente coerente con una funzione di supporto nelle fasi di ritiro, custodia e trasferimento della sostanza stupefacente, ed invece incompatibile con la versione difensiva, generica e priva di spiegazioni alternative plausibili. La tesi secondo cui GE si sarebbe trovato sul posto per mera casualità e all’oscuro dell’operazione è stata ritenuta dai giudici di merito inverosimile e contraria alle regole di comune esperienza, perché, in un’operazione di narcotraffico di tale portata, risulta impensabile la presenza di un testimone estraneo e inconsapevole. I giudici di merito, inoltre, hanno fornito una razionale lettura unitaria della combinazione degli elementi osservati dagli agenti, ricostruendo una scena unitaria, con EC nella veste di corriere, e RN e GE quali destinatari del carico La motivazione ha poi richiamato il comportamento di fuga di GE all’arrivo della polizia, analogo a quello degli altri coimputati, come indice rivelatore della piena consapevolezza dell’operazione e del comune intento di sottrarsi all’arresto. Quanto alle contestazioni sulla visibilità del luogo da parte degli operanti, la Corte territoriale ha ritenuto, con argomentazione non illogica, che il numero degli agenti in servizio consentisse di disporli in modo da garantire, almeno ad alcuni di essi, una visuale completa di quanto accadeva. Sulla base del logico apprezzamento delle indicate circostanze, le sentenze di merito, doppiamente conformi, hanno pertanto inquadrato il comportamento di GE nel concorso di persone nel reato, ritenendo che la sua condotta, valutata complessivamente, abbia facilitato la conclusione dell’operazione in termini di tempo e sicurezza. Si tratta di un giudizio di merito che risulta conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di concorso morale, secondo cui è necessario un comportamento esteriore idoneo a costituire un contributo alla commissione del reato, a suscitare o rafforzare il proposito criminoso altrui, ovvero ad agevolare l’azione illecita materialmente posta in essere da altri (Cass. Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti;
Cass. Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Villacaro;
Cass. Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, Sommer). Le ulteriori circostanze che il ricorrente indica come trascurate non sono state adeguatamente prospettate in termini di decisività e, comunque, non scalfiscono il percorso motivazionale, che risulta coerente e immune da vizi di logicità. Sempre con riguardo al secondo e al terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello per l’esame della consulente tecnica e di RN. Al riguardo, va ricordato che, specialmente quando il processo si svolge con rito abbreviato, le parti non dispongono di un vero e proprio diritto alla prova nuova;
esse possono soltanto sollecitare l’esercizio del potere istruttorio del giudice ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., restando a quest’ultimo la valutazione sull’assoluta necessità dell’integrazione probatoria (Sez. 6, Sentenza n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061 – 01). 10 Nel caso concreto, la Corte di appello ha implicitamente disatteso la richiesta di rinnovazione attraverso il complessivo tenore della motivazione, ritenuta sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità. Secondo l’orientamento costante di questa Corte, il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria in appello sfugge al sindacato di legittimità quando la motivazione della sentenza di secondo grado si fondi su elementi ritenuti sufficienti a una valutazione completa della responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 (dep. 25/01/2021), G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741 - 01). Peraltro, il giudice di appello è tenuto a motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione soltanto in caso di accoglimento;
se ritiene di respingerla, può farlo anche in via implicita, dando conto – come avvenuto nella specie – della sussistenza di elementi sufficienti per affermare o escludere la responsabilità dell’imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 (dep. 11/01/2019), Motta, Rv. 275114 - 01; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D., Rv. 247872 - 01). In conclusione, alla stregua delle predette argomentazioni, le doglianze prospettate dal ricorrentesi si risolvono, dunque, in una critica al merito delle valutazioni probatorie, senza evidenziare reali fratture logiche nell’impianto motivazionale. In questa prospettiva, il controllo di legittimità conferma che le valutazioni compiute dai giudici di merito – sia sulla ricostruzione dei fatti, sia sulla sussistenza del concorso – rispettano pienamente i canoni della razionalità argomentativa e restano pertanto insindacabili in questa sede. 1.3 In ordine al quarto motivo, con cui si contesta l’affidabilità della consulenza tecnica sullo stupefacente, va ricordato che la valutazione del quantitativo di droga ai fini dell’applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità rientra nel giudizio di merito, il quale deve dare conto dei parametri utilizzati, tenendo conto del caso concreto e dei risultati delle analisi. Fermo il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie, va osservato che la motivazione impugnata, con riferimento all’aggravante in questione, si è adeguata ai criteri delineati da Sezioni Unite Biondi, che ha individuato un parametro tabellare basato sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo detenibile (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 Rv. 253150 – 01). Si è così precisato che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante dell’ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, restando ferma la valutazione discrezionale del giudice di merito quando tale quantità sia superata. Alla luce di tale orientamento, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto superata la soglia minima, anche considerando il solo campione analizzato. La quantità di principio attivo dei soli campioni risulta infatti nettamente superiore alla soglia di 1,5 chilogrammi (mg 1.500.000) 11 individuata dalle Sezioni unite per la cocaina, pari a duemila volte il valore-soglia di 750 mg, corrispondente a 10.000 dosi (calcolate in 150 mg ciascuna). Come rilevato nella sentenza di primo grado, a pag. 19, «di conseguenza, già solo nei 6 panetti esaminati, sul totale di n. 40 panetti, è presente principio attivo per oltre 5 kg, quantitativo di per sé ben superiore al limite soglia della ingente quantità». Tale passaggio si pone in linea con i criteri elaborati dalle Sezioni unite. Infatti, i sei panetti, del peso di circa 1.000 grammi ciascuno, presentavano una purezza pari all’84%; il campione analizzato esprime quindi oltre cinque chilogrammi di principio attivo, valore che, già da solo, supera di molto il limite individuato quale soglia orientativa per l’aggravante. La rappresentatività del campione è dunque sorretta da un argomento insuperabile, poiché il solo campione oltrepassa in misura più che doppia la soglia astratta richiesta. La Corte di appello ha inoltre ritenuto l’analisi a campione «certamente utilizzata di fatto e scientificamente attendibile», soprattutto in presenza di quantitativi assai consistenti con elevata percentuale di principio attivo. Anche questa valutazione attiene al merito e risulta sorretta da argomenti razionali, sicché non è censurabile in questa sede. 1.4 In relazione al quinto motivo, concernente la violazione del diritto al silenzio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, va osservato che la Corte di appello non ha fondato il diniego delle attenuanti unicamente sulla scelta dell’imputato di non rendere esame. La decisione ha valorizzato, in primo luogo, la gravità del fatto, qualificato come una vera e propria “sostanziale importazione” di un’ingente quantità di stupefacente. La “mancata collaborazione” è stata considerata dalla Corte non come indice decisivo, ma come elemento inserito in una valutazione complessiva della condotta e del grado di responsabilità, accanto alla rilevantissima pericolosità connessa alla dimensione del traffico. In questo senso, la motivazione appare logica e coerente. Infatti, non viene sanzionato l’esercizio del diritto al silenzio in sé, ma si tiene conto del complessivo atteggiamento processuale e sostanziale dell’imputato, unitamente alla gravità della condotta, per escludere l’esistenza di quegli elementi positivi che giustificherebbero il riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. Il primo motivo di ricorso di EC ON AK, relativo alla mancata traduzione della sentenza di appello nella lingua polacca, è fondato. La difesa ha sostenuto che, senza la traduzione nella lingua a lui nota, l’imputato non è stato in grado di conoscere compiutamente il contenuto della sentenza e, quindi, di collaborare in modo consapevole alla definizione della strategia difensiva, con conseguente compromissione del diritto al contraddittorio e alla difesa. In materia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite penali con decisione fissata per il 29/05/2025 (ricorso n. 39137/2024), della quale, alla data della presente decisione, è disponibile l’informazione provvisoria. 12 I quesiti sottoposti alle Sezioni Unite erano: se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all’imputato che non conosca l’italiano; se la sentenza debba essere tradotta in una lingua nota all’imputato che non conosca l’italiano; se la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza in una lingua nota all’imputato integri una nullità generale a regime intermedio. Le soluzioni fornite ai primi due quesiti sono state affermative, mentre, quanto al terzo, le Sezioni Unite hanno stabilito che: «la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 6, e 429, comma I, lett. f), cod. proc. pen. La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della "sentenza-documento" con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa». Alla luce di tale chiaro indirizzo, l’eccezione relativa alla mancata traduzione della sentenza, tempestivamente dedotta dalla difesa nel primo atto utile successivo al deposito del provvedimento non tradotto, deve ritenersi fondata. Quanto alla legittimazione del difensore a sollevare la questione e all’interesse a proporla, la recente giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che «[…] mal si comprende come potrebbe l'imputato, che non comprende la lingua italiana e al quale non è stata data traduzione della sentenza, dedurre personalmente la violazione dell'art. 143 cod.proc.pen. La proposizione di eccezioni in senso tecnico, infatti, è attività propria del difensore, nè la richiesta di traduzione può configurarsi quale uno degli atti personalissimi che il codice di rito riserva alla parte, in quanto espressione di poteri dispositivi di diritti soggettivi sottratti, in quanto tali, al potere di rappresentanza attribuito al difensore. A supporto di tale soluzione, occorre in primo luogo evidenziare come, l'art. 143, cod.proc.pen., in attuazione delle previsioni contenute nella direttiva 2010/64/UE del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ha previsto, al comma 2, che il diritto dell'imputato alla traduzione scritta dei principali atti del procedimento (fra i quali viene dal legislatore espressamente ricompresa la sentenza) è direttamente finalizzato a consentire il concreto esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, ragion per cui il legislatore l'ha resa obbligatoria, non avendo introdotto alcun preventivo onere di richiesta della traduzione. Proprio in virtù della presunzione ope legis della necessità della traduzione, non è neppure richiesto che l'imputato eccepisca l'esistenza di un concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative, poiché esso, in realtà, è già presente in re ipsa e permane fino all’adempimento dell'obbligo di traduzione dell'atto» (così, in motivazione, Cass. Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286113-02, condivisa da Sez. 6, n. 20679 del 2/05/2024, Rv. 286480). 13 È stato sottolineato che la comprensione linguistica del provvedimento non è un mero presupposto formale, ma costituisce la condizione stessa per l’esercizio effettivo delle prerogative difensive. L’imputato alloglotto, se non ha accesso diretto al contenuto della sentenza, non è in grado di valutare la fondatezza della decisione, di individuare eventuali incongruenze fattuali, di cogliere possibili travisamenti probatori e, in generale, di partecipare consapevolmente alla formazione della strategia difensiva. Il difensore, per quanto tecnicamente preparato, non può surrogare integralmente tale valutazione: la percezione del pregiudizio, la comprensione delle ricadute concrete della decisione, la valutazione delle doglianze da proporre costituiscono un processo cognitivo personale, che esige la lettura diretta della sentenza nella lingua dell’imputato. La piena intellegibilità del provvedimento nella lingua propria dell’interessato diviene quindi presupposto imprescindibile di un dialogo reale e informato tra assistito e difensore, fulcro stesso della difesa tecnica. Nel caso in esame, sin dalla fase dell’arresto risulta che EC ON AK, imputato alloglotto, non parlava né comprendeva l’italiano. Le successive udienze, in primo e in secondo grado, si sono svolte con l’assistenza di un interprete di lingua polacca. Il Tribunale, preso atto di tale situazione, aveva disposto la traduzione della sentenza;
la Corte di appello, pur avendo nominato un interprete per l’udienza, non ha invece curato la traduzione della propria decisione. L’eccezione, sollevata tempestivamente, è dunque fondata. La nullità accertata riguarda la mancata traduzione della sentenza e impone l’integrazione del provvedimento mediante la predisposizione della corrispondente versione in lingua polacca. Il vizio conduce all’annullamento della sentenza nella sua veste documentale, con rinvio alla Corte di merito affinché renda linguisticamente accessibile il provvedimento all’imputato nella lingua da lui conosciuta. 2.1 Il secondo motivo di ricorso di EC ON AK resta pertanto assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EC ON AK limitatamente alla sua omessa traduzione in una lingua conosciuta all'imputato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per gli adempimenti conseguenti. Rigetta il ricorso di GE AN che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CO IG AN UG BE