TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/12/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. 1915/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1915/2024 r.g.
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 12.45 innanzi al giudice CO PA, sono comparsi:
- l'avv. Michele Cipriani per parte ricorrente;
- l'avv. Lucia Rulli per parte resistente.
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti, comprese le note conclusionali, e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 2
Riaperto il verbale alle ore 18.20, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice CO PA, all'esito dell'odierna camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1915/2024 R.G.
PROMOSSO DA
Co
(C.F. ), in qualità di amministratore di con Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
sede in RR. JA DI EZ ES (Albania), e , nato in [...] il Parte_2
16.10.1982, residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Michele Cipriani
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1
dell'avv. Lucia Rulli e dall'avv. Stefano Pasquini
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a ordinanza-ingiunzione,
SINTESI DEI FATTI DI CAUSA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia (dapprima incardinata di fronte al giudice di pace e poi riassunta dinnanzi a questo tribunale a seguito della declaratoria di incompetenza funzionale del primo giudice adito) ha ad oggetto l'opposizione avverso due verbali:
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 3
1) il primo veniva elevato in data 27.10.2022 dalla polizia municipale del comune di nei confronti CP_2
di (nella qualità di trasgressore) e della società di diritto albanese (nella Parte_2 CP_1
qualità di obbligato in solido); la polizia contestava la violazione degli artt. 44, 46 e 60 della Legge
298/1974 in quanto (si legge testualmente nel verbale) «non veniva compilata la data prevista dell'uscita
prima della partenza dell'ultima operazione di carico in uscita dall'Italia così come previsto dalla circolare MIT n.
18676 del 02/08/21»; contestualmente, irrogava una sanzione pecuniaria pari a € 4.130,00;
2) il secondo è il verbale emesso in pari data dalla stessa autorità con il quale veniva anche disposto il fermo amministrativo dell'automezzo condotto dal sig. , modello Mercedes Actrus TG AB081DA Pt_2
con rimorchio Kassbohrer TG AHR409.
Nel ricorso in opposizione viene essenzialmente dedotto che nel momento in cui la polizia municipale aretina aveva effettuato il controllo presso il casello autostradale di Battifolle, il sig. non aveva Pt_2
ancora caricato l'ultimo veicolo da trasportare in Albania. Infatti, dopo il carico dell'ultimo veicolo ad avrebbe dovuto essere caricato anche un motoveicolo di proprietà di , CP_2 CP_3
localizzato nel comune di Corciano, in provincia di Perugia. Erroneamente, pertanto, i verbalizzanti avevano contestato al conducente la mancata compilazione della data di uscita dall'Italia
sull'autorizzazione bilaterale, inducendo il conducente stesso ad apporla in loro presenza, prima che fosse caricato l'ultimo veicolo a Perugia e che fosse iniziato, dopo tale carico, il viaggio di ritorno in
Albania. Conseguirebbe a tale circostanza di fatto che non sarebbe stata violata alcuna normativa, non essendo ancora iniziato il viaggio di uscita dall'Italia dell'automezzo con targa estera.
Nel ricorso viene altresì dedotto che l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta,
effettuato al solo scopo di evitare il fermo amministrativo dell'autoarticolato, non avrebbe alcun riflesso nel presente giudizio in virtù di quanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 471/2005,
quantomeno con riferimento alla sanzione accessoria del fermo amministrativo.
I ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
«I) in via cautelare, confermare con decreto inaudita altera parte quale effetto automatico della tempestiva riassunzione
del giudizio l'efficacia della sospensione dei verbali impugnati e segnatamente del verbale di fermo amministrativo
disposta con ordinanza cron. 4299/2022 del 24.11.2022 del Giudice di Pace di in presenza di documentato CP_2
danno grave e irreparabile fino alla decisione del ricorso, stante le circostanziate ragioni di grave ed immediato
pregiudizio per i ricorrenti indicate ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 150/2011; 2) sempre in via cautelare, confermare con
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 4
ordinanza, sentite le parti, quale effetto automatico della tempestiva riassunzione del giudizio l'efficacia della
sospensione del verbale di fermo amministrativo disposta con ordinanza cron. 4299/2022 del 24.11.2022 del Giudice
di Pace di ovvero, per quanto occorrer possa, disporre con ordinanza, sentite le parti, la sospensione CP_2
dell'esecutività dei verbali impugnati, in presenza di gravi motivi per le ragioni esplicitate nel ricorso ai sensi dell'art.
5 D. Lgs. 150/2011; 3) nel merito: annullare gli impugnati verbali del 27.10.2022 elevati dalla Polizia Locale del
di contestazione della violazione dell'art. 46 della L. 298/1974 e irrogazione della sanzione Controparte_2
pecuniaria di €. 4.130,00 e di fermo amministrativo del veicolo autoarticolato Mercedes Actrus TG AB081DA e del
rimorchio Kassbohrer TG AHR409 in quanto illegittimi ed infondati per i motivi dedotti;
4) condannare il CP_2
al pagamento delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, CAP e IVA, disponendone la
[...]
distrazione a favore dell'Avv. Michele Cipriani quale procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
Con decreto del 23.9.2024 il tribunale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti sospendendo
inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo del veicolo.
Si è costituito in giudizio il chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di Controparte_2
inammissibilità dell'opposizione. Al riguardo, l'amministrazione resistente ha rilevato come il ricorrente non si sia limitato a versare la cauzione, bensì ha adempiuto integralmente al pagamento della sanzione nella misura ridotta tramite versamento in contanti nelle mani degli agenti accertatori
(come risultante dalla quietanza trascritta sul retro del verbale). Tale pagamento, in uno con il mancato versamento della cauzione, ad avviso del comune, renderebbe inammissibile qualunque forma di opposizione ai verbali.
Nel merito, ha contestato la veridicità dell'alternativa ricostruzione fattuale contenuta nel ricorso evidenziando, da un lato, che nell'occasione la bisarca era stata sanzionata anche perché oltrepassava i limiti di sagoma (per cui non vi era spazio per inserirvi un ulteriore veicolo, ancorché a due ruote) e,
dall'altro lato, che lo stesso conducente aveva dichiarato a verbale quanto segue: «ho caricato l'ultimo
veicolo ad e ora sto tornando in Albania». CP_2
All'esito della prima udienza, è stata confermata la sospensione disposta in via cautelare e sono stati ammessi i capitoli di prova testimoniale di cui al ricorso. Il testimone è stato escusso all'udienza del
23.10.2025 e, al termine, è stata fissata l'udienza di discussione orale.
Udita la discussione orale, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
●●●●●●●
1. Sui profili di ammissibilità del ricorso
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 5
1.1. Come già dato atto, oggetto di causa sono due verbali formati in pari data dalla polizia municipale del comune di , tra loro connessi. Il primo verbale ha ad oggetto una sanzione pecuniaria avendo CP_2
gli agenti ravvisato la violazione dell'art. 44, comma 2, della Legge 298/1974, che così recita: «le imprese
aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle
norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto
internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo
richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in
materia». La sanzione è stata quantificata avuto riguardo al successivo art. 46, comma 1, che così
statuisce: «fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di
cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti
stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra
violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo». Il
secondo verbale, invece, applica il fermo amministrativo del veicolo in ossequio al comma secondo del già richiamato art. 46, a mente del quale «alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo».
1.2. Ciò posto, il ha preliminarmente eccepito che l'opposizione non sarebbe Controparte_2
ammissibile in quanto, nell'immediatezza, il trasgressore corrispondeva la sanzione pecuniaria nella sua misura ridotta, in tal modo decadendo dal diritto di avanzare qualsivoglia doglianza avverso i verbali opposti. Ha aggiunto che, se gli opponenti avessero voluto muovere qualche contestazione evitando, però, il fermo amministrativo, avrebbero dovuto versare una cauzione;
al contrario, il trasgressore decideva di pagare l'intero importo dovuto (sia pure in modalità ridotta), così per l'appunto perdendo il diritto di contestare le sanzioni comminate.
Per meglio comprendere l'eccezione dell'amministrazione resistente, giova richiamare quanto previsto dall'art. 207 del D.Lgs. 285/1992 (c.d. Codice della Strada). Il trasgressore che si trovi alla guida di un veicolo estero è ammesso ad effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore, che ne rilascia quietanza nella copia del verbale consegnato al trasgressore medesimo (comma 1). Aggiunge il comma secondo che «qualora il trasgressore
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 6
non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende» Al mancato versamento della cauzione consegue il fermo amministrativo del veicolo «fino a quando non sia stato adempiuto il
predetto onere».
Si desume da tale disposizione che: - il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria e il versamento della cauzione costituiscono modalità alternative;
- il fermo amministrativo del veicolo è
disposto dagli agenti soltanto se non avviene l'una o l'altra cosa. Il fermo amministrativo contemplato da questa disposizione, dunque, non costituisce una sanzione accessoria, ma una sorta di provvedimento cautelativo che l'ente accertatore adotta per assicurarsi il pagamento della sanzione da parte del trasgressore, sul presupposto che, una volta rientrato nel paese di origine, quest'ultimo risulterebbe difficilmente attaccabile. Ciò spiega l'alternatività tra pagamento in misura ridotta e versamento della cauzione. Nel primo caso, il fermo non è di alcuna utilità non essendovi alcuna ragione di cautela, avendo l'ente già ricevuto il pagamento del dovuto (legittimamente pagato nella misura ridotta). Nel secondo caso, il fermo non si rende necessario poiché il trasgressore versa una cauzione a garanzia del successivo pagamento della sanzione;
cauzione che, in caso di omesso pagamento, verrà
trattenuta a titolo di penale, impregiudicato il diritto dell'ente a ottenere il pagamento della sanzione nella misura integrale.
Quanto appena precisato rende evidente come l'argomento addotto dal comune concernente i risvolti dell'omesso pagamento della cauzione non siano pertinenti, per l'appunto perché nella fattispecie il trasgressore ha pagato, nell'immediatezza, la sanzione pecuniaria. Ma a ben vedere c'è una motivazione più radicale che rende non corretto l'argomento difensivo dell'amministrazione resistente connesso al tema della cauzione e risiede nel fatto che l'art. 207 non trova applicazione nella fattispecie oggetto di causa. Come appena precisato, infatti, il fermo amministrativo contemplato da quest'ultima disposizione costituisce una cautela prevista dall'ordinamento per assicurare all'ente sanzionatore l'effettivo recupero della sanzione pecuniaria, e quindi non può scattare se il trasgressore corrisponde la sanzione stessa o la cauzione. Viceversa, nel caso di specie gli agenti accertatori (che ovviamente non avrebbero potuto disporre il fermo ai sensi dell'art. 207, essendo stata corrisposta la sanzione in misura
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 7
ridotta) hanno disposto il fermo amministrativo in quanto sanzione accessoria prevista dall'art. 46,
comma 2, della Legge 298/1974, in connessione con la violazione del disposto dell'art. 44, comma 2, della stessa normativa.
1.3. Proprio l'inquadramento del fermo applicato alla stregua di sanzione accessoria consente di valutare la seconda parte dell'eccezione preliminare sollevata dal , che si appunta sul Controparte_2
fatto che, una volta pagata la sanzione pecuniaria, non sarebbe più possibile contestare né la sanzione principale, né quella accessoria. Trattasi di una tesi difensiva che trova conforto nella consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi nell'ambito delle sanzioni amministrative previste dal Codice
della Strada, con particolare riferimento alla sanzione accessoria della perdita dei punti. È stato in particolare affermato quanto segue:
«Il D.Lgs. n. 285 del 1992 , art. 202 , comma 1, statuisce che "Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce
una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il
trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al
minimo fissato dalle singole norme".
Il D.Lgs. n. 285 del 1992 , art. 203 , comma 1, statuisce che "Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196,
nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa
violazione.......".
Il D.Lgs. n. 285 del 1992 , art. 204 bis , comma 1, statuisce che:
"Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203 C.d.S. , il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono
proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel
termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione".
4.2. Da tale quadro normativo deriva che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del
codice della strada, il "pagamento in misura ridotta" solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione preclude, a norma dell'art. 202 C.d.S. e art. 203 C.d.S. , comma 1, il ricorso amministrativo (o
giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo
della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo
importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul
giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all'impugnazione (Cass. 17/10/2005, n.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 8
giurisdizionale è correttamente avviato, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma,
pari al minimo della sanzione;
nè trova in tale successivo evento motivo di improseguibilità, in quanto l'uso alternativo
dei rimedi offerti dalla legge non è più praticabile una volta che sia stato attivato uno di essi (electa una via non datur
recursus ad alteram).
4.3. Sennonchè, proprio per la costruzione normativa dell'art. 202 C.d.S. , secondo cui il pagamento in misura ridotta
della sanzione amministrativa pecuniaria non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, per le stesse
non vi è preclusione all'opposizione al prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento in
misura ridotta.
Tale pagamento in misura ridotta, infatti, comporta solo un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far
valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione
stradale contestata (che della sanzione pecuniaria è il presupposto necessario giuridico- fattuale), ma, proprio perchè il
pagamento non influenza le sanzioni accessorie, non è impeditivo delle opposizioni (di cui agli artt. 203 e 204 bis
C.d.S. ) che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione nè la sanzione
pecuniaria nè la violazione contestata (ad esempio, perchè la violazione già astrattamente non contemplava tale
sanzione accessoria o non la prevedeva nella misura applicata)» (verbatim, Cass. n. 20544/2008; più di recente si veda Cass. n. 37999/2021).
In buona sostanza, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte: - il pagamento spontaneo della sanzione pecuniaria principale sicuramente impedisce, successivamente, l'introduzione di un giudizio impugnatorio avente ad oggetto, per l'appunto, tale sanzione, così come l'integrazione dell'illecito amministrativo che ne è alla base;
- tale pagamento, se certamente non estingue ex se la sanzione accessoria (come reso evidente dal disposto dell'art. 202 del Codice della Strada: «ferma restando
l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie»), non osta però alla proposizione di un ricorso autonomo avverso la sanzione accessoria, che tuttavia non potrebbe avere ad oggetto l'insussistenza dell'illecito,
ma vizi autonomi concernenti la sanzione accessoria stessa.
Dando seguito a questo orientamento, l'eccezione dell'amministrazione resistente parrebbe fondata atteso che, da un lato, il pagamento in misura ridotta rende ormai non più contestabile la sanzione principale (il primo verbale impugnato, quindi, deve senz'altro trovare conferma) e, dall'altro lato, la sanzione accessoria, ancorché astrattamente impugnabile, nella fattispecie non potrebbe essere scalfita dall'opposizione introdotta poiché essa si incentra esclusivamente sull'insussistenza dell'illecito principale e non solleva, invece, vizi autonomi della sanzione accessoria.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 9
1.4. I ricorrenti (o, per meglio dire, solo uno dei due, ossia la società di diritto albanese proprietaria del mezzo assoggettato a fermo, unica ad avere un interesse alla rimozione della sanzione) hanno però
obiettato che una simile applicazione del dato normativo risulterebbe ingiustamente penalizzante e violativa del diritto di difesa costituzionalmente tutelato. Si riporta per esteso l'argomentazione spesa negli scritti difensivi dei ricorrenti affinché possa essere presa pienamente in considerazione:
«Va fatta applicazione del principio, sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza 471/2005, per cui non può privarsi
il proprietario del veicolo della facoltà di impugnare il verbale di accertamento della violazione amministrativa ove il
conducente abbia deciso autonomamente di pagare la sanzione in misura ridotta, atteso che il proprietario ha un
autonomo concreto e diretto interesse all'annullamento dei verbali impugnati sia per quanto concerne la sanzione
pecuniaria principale che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Con statuizione che vale anche
al contrario (ove il pagamento in misura ridotta sia fatto dal proprietario invece che dal conducente, entrambi obbligati
in solido), la Corte Costituzionale ha infatti affermato che “una volta definita la vicenda relativa alla sanzione
pecuniaria in virtù del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la
stessa ex art. 196 CDS, nessuna norma preclude al conducente (ovvero al proprietario) del veicolo, autore materiale
dell'infrazione (ovvero titolare della proprietà del mezzo) di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a suo
carico, della sanzione (nella specie, in particolare, di quella accessoria: n.d.r.)…..E'chiaro come l'iniziativa intrapresa
dal contravventore non possa essere considerata propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione
dell'infrazione stradale ex art. 204 bis c.d.s., bensì al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo
di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione…..e da titolo per un eventuale
azione di regresso” che, nel caso di specie, il conducente, avendo pagato autonomamente la sanzione pecuniaria in misura ridotta, potrebbe esperire nei confronti del proprietario del veicolo quale coobbligato solidale».
I ricorrenti, quindi, evocano quanto affermato dalla Corte costituzionale in una sentenza interpretativa di rigetto (n. 471 del 2005) che ha deciso un incidente di costituzionalità avente a oggetto una fattispecie per certi versi opposta a quella oggetto di questo giudizio. In quel caso di fronte al giudice a quo aveva proposto ricorso il trasgressore al quale erano stati detratti dei punti dalla patente, in un contesto in cui la sanzione pecuniaria era stata già pagata integralmente dal coobbligato in solido. Il giudice remittente evidenziava che, a fronte dell'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa da parte dell'obbligato in solido, al ricorrente, autore dell'infrazione stradale, sarebbe stata preclusa, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, ogni possibilità di agire in giudizio, evenienza vieppiù
censurabile sul piano costituzionale giacché l'iniziativa giudiziale dallo stesso assunta si indirizzava
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 10
avverso un verbale che rappresentava titolo anche per la applicazione dell'ulteriore contestuale sanzione (quella della decurtazione di punti dalla patente ex art. 126-bis) ad esclusivo carico e danno del solo ricorrente. In altre parole, il comportamento assunto da un terzo soggetto (il coobbligato in solido) si sarebbe tradotto nella cristallizzazione di una sanzione accessoria (la decurtazione dei punti)
che attingeva esclusivamente il trasgressore sicché, qualora non fosse stato consentito a quest'ultimo di impugnare la sanzione accessoria anche facendo leva su vizi attinenti alla sanzione principale (e principalmente l'insussistenza dell'illecito amministrativo), sarebbe stato compromesso irragionevolmente il suo diritto di difesa.
Ebbene, la Consulta ha sostanzialmente avallato il ragionamento del giudice a quo, ritenendo, tuttavia,
che alla salvaguardia del diritto di difesa del trasgressore potesse pervenirsi attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata. Sostiene la Corte:
«È evidente, quindi, che – una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù del pagamento in
misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa, ex art. 196 del codice della strada
(soggetti, tra l'altro, a carico dei quali non si potrebbe irrogare la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio
dalla patente di guida, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 27 del 2005) – nessuna norma
preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere
l'applicazione, a suo carico, della sanzione “personale” suddetta. Essa, oltretutto, non riveste più carattere meramente
“accessorio”, ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l'unica
suscettibile di contestazione in sede giudiziaria;
contestazione, invece, preclusa per la sanzione pecuniaria, proprio per
l'avvenuto pagamento della stessa in misura ridotta, da parte di uno dei coobbligati in solido. È chiaro, infine, come
l'iniziativa intrapresa dal contravventore non possa essere considerata propriamente diretta all'annullamento del
verbale di contestazione dell'infrazione stradale ex art. 204-bis del codice della strada, bensì al mero accertamento della
sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso».
In buona sostanza, secondo il Giudice delle leggi in una situazione come quella sopra descritta il trasgressore sarebbe legittimato ad agire per l'accertamento dell'illegittimità della sanzione principale al solo scopo di escludere l'applicazione della sanzione accessoria e il regresso da parte del coobbligato in solido.
Come accennato, il caso che viene in interesse in questo giudizio è inverso. La sanzione pecuniaria,
infatti, è stata corrisposta dal trasgressore e non dal coobbligato, mentre la sanzione accessoria risulta
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 11
afflittiva non nei confronti del trasgressore (come nel caso della decurtazione dei punti della patente),
ma dell'impresa di autotrasporto. Chiaro è che in questo caso l'impugnativa da parte dell'impresa che subisce il fermo non può avere alcun impatto sul diritto di regresso, giacché la sanzione è stata pagata già dal trasgressore;
è indubbio, tuttavia, che sussiste in capo all'impresa un interesse autonomo all'impugnativa della sanzione accessoria, implicante la spendita non solo di vizi autonomi di quest'ultima, ma anche di vizi afferenti alla sanzione principale. Diversamente opinando, verrebbe a generarsi lo stesso deficit di tutela descritto nella richiamata sentenza della Corte costituzionale, e cioè il soggetto che subisce in via esclusiva gli effetti della sanzione accessoria sarebbe impossibilitato a far valere alcuni profili di illegittimità a cagione della condotta (il pagamento della sanzione principale)
posta in essere da un soggetto terzo del tutto disinteressato agli effetti della sanzione accessoria poiché
non riguardanti il medesimo.
Ad avviso di questo giudicante, pertanto, si impone anche in questo giudizio un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che, ferma restando la legittimità della sanzione principale, non più attaccabile in virtù del pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, il terzo nei cui confronti si riverberano in via esclusiva gli effetti della sanzione accessoria conserva un diritto processuale alla contestazione di quest'ultima facendo leva anche sui presunti vizi della sanzione principale.
2. Sulla legittimità della sanzione accessoria
Venendo quindi al merito della controversia, la difesa di parte ricorrente ruota attorno a una circostanza di fatto allegata in ricorso, vale a dire che l'autotrasportatore fermato dalla polizia municipale presso il casello autostradale di Battifolle-Arezzo non avesse ultimato le operazioni di carico e non avesse già
iniziato il viaggio di ritorno verso l'Albania, dovendo ancora effettuare un ultimo ritiro a Corciano, in provincia di Perugia. Tale circostanza di fatto, qualora risultasse accertata, effettivamente porrebbe nel nulla la violazione atteso che la polizia municipale ha contestato il fatto che il conducente, non compilando nell'apposita scheda la data prevista di uscita prima della partenza dell'ultima operazione di carico in uscita dall'Italia, ha contravvenuto alle disposizioni della circolare MIT n. 18676 del 02/08/21.
Orbene, per avvalorare la propria tesi il ricorrente ha prodotto fin da subito due documenti. Il primo è
una dichiarazione sottoscritta da tale datata 17.10.2022 (dieci giorni prima Persona_1
dell'accertamento), con la quale il predetto autorizza l'impresa oggi ricorrente «a trasportare la mia moto
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 12
modello Yamaha tar. DF92108 telaio JYARN165000012658 per motivi meccanici con la bisarca tar. AB08IDA
rim. AHR409 con autista . La moto viene presa a carico a Perugia in via Michelangelo Buonarroti Parte_2
10/B comune Corciano PG e trasportata in Albania, al porto viene ritirata dal sig. . Una volta Per_2
aggiustata viene riportata in Italia dalla ditta . P.K.». Il secondo è la carta di circolazione del CP_1
motoveicolo indicato nella dichiarazione, il quale risulta effettivamente intestato ad . Persona_1
Il sig. è stato anche sentito in udienza nella veste di testimone. Questi ha dichiarato che nel Per_1
settembre 2022 il suo "scooterone" cilindrata 500 aveva subito un guasto tecnico presso Corciano, in provincia di Perugia;
per la precisione, si era fuso il motore. Non conoscendo nessuno per la riparazione,
e soprattutto sapendo che in Albania i costi di sostituzione del motore sarebbero inferiori ai prezzi praticati in Italia, si era rivolto all'impresa di . Sul punto ha precisato di essere titolare di Parte_1
un'azienda a Castelfranco di Sotto, in provincia di , che si occupa di rivendita e noleggio di auto, CP_2
e di essersi già avvalso della collaborazione dell'impresa ricorrente perché avrebbe Parte_1
un'azienda che commercia auto proprio vicino alla sua. Il testimone ha proseguito nella sua narrazione ricordando che l'impresa ricorrente gli aveva dato appuntamento per fine ottobre, impegnandosi a ritirarla presso un punto concordato. Ha confermato che gli era stato fatto compilare un modulo,
riconosciuto come quello prodotto in atti. Ha precisato che «la data fu concordata in un secondo momento,
ora non so dire sinceramente se telefonicamente o in un'occasione nella quale passò dalla mia azienda». Infine, ha rappresentato che «il giorno stesso del ritiro mi chiamarono e mi dissero che non potevano più passare perché
avevano avuto dei problemi al camion. Sul momento non mi spiegarono il motivo, il giorno dopo telefonicamente
appresi che avevano avuto questo problema con la polizia. Per questo poi mi organizzai personalmente a ritirarlo
e sistemare diversamente la questione».
In buona sostanza, il sig. pur lavorando (e presumibilmente vivendo) a Castelfranco di Sotto, Per_1
nella parte nord della provincia di , nel settembre 2022 si sarebbe trovato nel comune di CP_2
Corciano, in provincia di Perugia. A causa di un guasto al motore, avrebbe lasciato il motoveicolo in una determinata posizione, concordando fin da subito che l'impresa di (suo conoscente) si Parte_1
sarebbe occupata del relativo ritiro affinché lo trasportasse in Albania dove sarebbe stato sostituito il motore. Sul momento non veniva concordata una data di ritiro, fissata però in un secondo momento. Il
testimone non ha saputo ricordare il giorno esatto in cui il ritiro sarebbe dovuto avvenire, ma ha
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 13
ricordato che il giorno in questione riceveva una chiamata con la quale veniva avvisato che il ritiro non era più possibile a causa di un problema avuto con la polizia.
Il comune resistente non ritiene attendibile la deposizione del teste, principalmente facendo leva sul fatto che il sig. e hanno rapporti commerciali (il che, secondo l'amministrazione, Per_1 Parte_1
inficerebbe la genuinità della deposizione) e sulla circostanza che il testimone non ha saputo ricordare il giorno esatto del ritiro, genericamente riferendosi a una data di ottobre. Inoltre, il comune fa leva su due dati documentali. Il primo è il verbale di accertamento, contenente la seguente dichiarazione resa dal conducente: «ho caricato l'ultimo veicolo ad e sto tornando in Albania». Il secondo sono le CP_2
fotografie scattate alla bisarca dagli agenti, dalle quali si desumerebbe come la medesima fosse già al completo e, dunque, non avrebbe potuto esserci spazio per ospitare ulteriori veicoli, per quanto a due ruote (doc. 4). Oltretutto proprio a causa del pieno carico la sagoma oltrepassava il limite previsto dalla legge, ragion per cui era stata elevata un'ulteriore contestazione, il cui verbale non veniva impugnato
(anche in questo caso, la sanzione pecuniaria era stata pagata nell'immediatezza: doc. 2 del comune).
Ritiene questo giudicante che, tenuto conto di tutti gli elementi a disposizione, la tesi sostenuta dalla parte resistente sia più verosimile.
Il dato più rilevante, in tutta evidenza, è la dichiarazione resa dall'autista nell'immediatezza degli eventi. Sulla sua valenza probatoria non può discutersi, essendo contenuta in un verbale redatto da pubblico ufficiale, che fa fede relativamente alle dichiarazioni raccolte da chi redige il verbale medesimo. Più esattamente, per giurisprudenza costante «il processo verbale di constatazione ha un valore
probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello di
attendibilità: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale
come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di
percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a
lui rese;
b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti
o da terzi ed anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornita quando la
specifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del
contenuto delle dichiarazioni;
c) è comunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specifica dei
soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli
altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 14
acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati
esaminati dall'agente verificatore». (cfr. Cass. n. 18420/2024). Dunque, la veridicità di quanto dichiarato dal sig. (che oltretutto è parte di questo giudizio) deve presumersi salvo prova contraria. Parte_2
E francamente risulta difficile comprendere la ragione per la quale costui, se davvero non aveva ancora completato il carico dell'autoarticolato ma doveva ancora proseguire a sud in direzione Perugia, non lo abbia dichiarato agli agenti accertatori. Né, a tal proposito, la parte ricorrente ha saputo offrire un qualche genere di spiegazione alternativa.
In secondo luogo, assumono un peso determinante le fotografie prodotte dal comune. Si vede nitidamente che il piano più basso della bisarca è a pieno carico, ed anzi l'ultima automobile sporge leggermente sul retro, fuoriuscendo dalla sagoma. Com'è caratteristico di questo tipo di autoarticolati,
le automobili sono posizionate attraverso un vero e proprio gioco di incastri per massimizzare lo spazio a disposizione. È del tutto evidente, dunque, che su quel piano non avrebbe potuto trovare spazio il motoveicolo del sig. Analoghe conclusioni valgono per il piano superiore della bisarca: sebbene Per_1
esso non sia visibile dalla foto, è pressoché ovvio che lo stesso fosse già pieno poiché, sempre in virtù di forma e utilizzo della bisarca, necessariamente prima deve essere riempito il piano superiore per poi poter essere utilizzato anche il piano sottostante. In altri termini, per rendere compatibile la versione dei fatti fornita da parte ricorrente con lo stato del veicolo al momento dell'accertamento della polizia municipale, dovrebbe ipotizzarsi che, per caricare (sul piano superiore) il motoveicolo, l'autista avrebbe dovuto svuotare tutto il piano inferiore;
è del tutto evidente che si tratta di un'ipotesi che rasenta la fantasia.
Infine, non può non rilevarsi come quanto riferito dal testimone in udienza, per quanto astrattamente possibile, sia scarsamente verosimile, non essendo chiaro come il sig. che risiede nel Valdarno Per_1
tra e Firenze, sia finito con il proprio scooterone a Corciano e non essendo particolarmente CP_2
credibile che, per circa un mese (il teste ha riferito che il guasto si sarebbe verificato a settembre, mentre il trasporto sarebbe dovuto avvenire ad ottobre), il mezzo sia stato lasciato incustodito in un luogo lontanissimo dalla residenza del proprietario.
Per le ragioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Sulle spese di lite
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 15
Le spese di lite non possono che rimanere a carico dei ricorrenti stante la loro soccombenza. Esse
vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore di causa e facendo applicazione dei medi tabellari.
P.Q.M.
Il tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
▪ rigetta le domande di cui al ricorso;
▪ revoca, per l'effetto, la sospensione dell'efficacia del fermo amministrativo dell'autoarticolato oggetto di causa;
▪ condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dal
[...]
, liquidate in misura pari a € 2.552,00 oltre rimborso delle spese generali e accessori CP_2
fiscali e previdenziali ove dovuti.
Così deciso in Arezzo, il 3 dicembre 2025
Il giudice
CO PA
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20100 ; Cass. n. 6167/2003 ) Pertanto, quando nessun pagamento è ancora stato effettuato, il procedimento
n. 1915/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1915/2024 r.g.
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 12.45 innanzi al giudice CO PA, sono comparsi:
- l'avv. Michele Cipriani per parte ricorrente;
- l'avv. Lucia Rulli per parte resistente.
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti, comprese le note conclusionali, e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 2
Riaperto il verbale alle ore 18.20, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice CO PA, all'esito dell'odierna camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1915/2024 R.G.
PROMOSSO DA
Co
(C.F. ), in qualità di amministratore di con Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
sede in RR. JA DI EZ ES (Albania), e , nato in [...] il Parte_2
16.10.1982, residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Michele Cipriani
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1
dell'avv. Lucia Rulli e dall'avv. Stefano Pasquini
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a ordinanza-ingiunzione,
SINTESI DEI FATTI DI CAUSA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia (dapprima incardinata di fronte al giudice di pace e poi riassunta dinnanzi a questo tribunale a seguito della declaratoria di incompetenza funzionale del primo giudice adito) ha ad oggetto l'opposizione avverso due verbali:
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 3
1) il primo veniva elevato in data 27.10.2022 dalla polizia municipale del comune di nei confronti CP_2
di (nella qualità di trasgressore) e della società di diritto albanese (nella Parte_2 CP_1
qualità di obbligato in solido); la polizia contestava la violazione degli artt. 44, 46 e 60 della Legge
298/1974 in quanto (si legge testualmente nel verbale) «non veniva compilata la data prevista dell'uscita
prima della partenza dell'ultima operazione di carico in uscita dall'Italia così come previsto dalla circolare MIT n.
18676 del 02/08/21»; contestualmente, irrogava una sanzione pecuniaria pari a € 4.130,00;
2) il secondo è il verbale emesso in pari data dalla stessa autorità con il quale veniva anche disposto il fermo amministrativo dell'automezzo condotto dal sig. , modello Mercedes Actrus TG AB081DA Pt_2
con rimorchio Kassbohrer TG AHR409.
Nel ricorso in opposizione viene essenzialmente dedotto che nel momento in cui la polizia municipale aretina aveva effettuato il controllo presso il casello autostradale di Battifolle, il sig. non aveva Pt_2
ancora caricato l'ultimo veicolo da trasportare in Albania. Infatti, dopo il carico dell'ultimo veicolo ad avrebbe dovuto essere caricato anche un motoveicolo di proprietà di , CP_2 CP_3
localizzato nel comune di Corciano, in provincia di Perugia. Erroneamente, pertanto, i verbalizzanti avevano contestato al conducente la mancata compilazione della data di uscita dall'Italia
sull'autorizzazione bilaterale, inducendo il conducente stesso ad apporla in loro presenza, prima che fosse caricato l'ultimo veicolo a Perugia e che fosse iniziato, dopo tale carico, il viaggio di ritorno in
Albania. Conseguirebbe a tale circostanza di fatto che non sarebbe stata violata alcuna normativa, non essendo ancora iniziato il viaggio di uscita dall'Italia dell'automezzo con targa estera.
Nel ricorso viene altresì dedotto che l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta,
effettuato al solo scopo di evitare il fermo amministrativo dell'autoarticolato, non avrebbe alcun riflesso nel presente giudizio in virtù di quanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 471/2005,
quantomeno con riferimento alla sanzione accessoria del fermo amministrativo.
I ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
«I) in via cautelare, confermare con decreto inaudita altera parte quale effetto automatico della tempestiva riassunzione
del giudizio l'efficacia della sospensione dei verbali impugnati e segnatamente del verbale di fermo amministrativo
disposta con ordinanza cron. 4299/2022 del 24.11.2022 del Giudice di Pace di in presenza di documentato CP_2
danno grave e irreparabile fino alla decisione del ricorso, stante le circostanziate ragioni di grave ed immediato
pregiudizio per i ricorrenti indicate ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 150/2011; 2) sempre in via cautelare, confermare con
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 4
ordinanza, sentite le parti, quale effetto automatico della tempestiva riassunzione del giudizio l'efficacia della
sospensione del verbale di fermo amministrativo disposta con ordinanza cron. 4299/2022 del 24.11.2022 del Giudice
di Pace di ovvero, per quanto occorrer possa, disporre con ordinanza, sentite le parti, la sospensione CP_2
dell'esecutività dei verbali impugnati, in presenza di gravi motivi per le ragioni esplicitate nel ricorso ai sensi dell'art.
5 D. Lgs. 150/2011; 3) nel merito: annullare gli impugnati verbali del 27.10.2022 elevati dalla Polizia Locale del
di contestazione della violazione dell'art. 46 della L. 298/1974 e irrogazione della sanzione Controparte_2
pecuniaria di €. 4.130,00 e di fermo amministrativo del veicolo autoarticolato Mercedes Actrus TG AB081DA e del
rimorchio Kassbohrer TG AHR409 in quanto illegittimi ed infondati per i motivi dedotti;
4) condannare il CP_2
al pagamento delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, CAP e IVA, disponendone la
[...]
distrazione a favore dell'Avv. Michele Cipriani quale procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
Con decreto del 23.9.2024 il tribunale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti sospendendo
inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo del veicolo.
Si è costituito in giudizio il chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di Controparte_2
inammissibilità dell'opposizione. Al riguardo, l'amministrazione resistente ha rilevato come il ricorrente non si sia limitato a versare la cauzione, bensì ha adempiuto integralmente al pagamento della sanzione nella misura ridotta tramite versamento in contanti nelle mani degli agenti accertatori
(come risultante dalla quietanza trascritta sul retro del verbale). Tale pagamento, in uno con il mancato versamento della cauzione, ad avviso del comune, renderebbe inammissibile qualunque forma di opposizione ai verbali.
Nel merito, ha contestato la veridicità dell'alternativa ricostruzione fattuale contenuta nel ricorso evidenziando, da un lato, che nell'occasione la bisarca era stata sanzionata anche perché oltrepassava i limiti di sagoma (per cui non vi era spazio per inserirvi un ulteriore veicolo, ancorché a due ruote) e,
dall'altro lato, che lo stesso conducente aveva dichiarato a verbale quanto segue: «ho caricato l'ultimo
veicolo ad e ora sto tornando in Albania». CP_2
All'esito della prima udienza, è stata confermata la sospensione disposta in via cautelare e sono stati ammessi i capitoli di prova testimoniale di cui al ricorso. Il testimone è stato escusso all'udienza del
23.10.2025 e, al termine, è stata fissata l'udienza di discussione orale.
Udita la discussione orale, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
●●●●●●●
1. Sui profili di ammissibilità del ricorso
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 5
1.1. Come già dato atto, oggetto di causa sono due verbali formati in pari data dalla polizia municipale del comune di , tra loro connessi. Il primo verbale ha ad oggetto una sanzione pecuniaria avendo CP_2
gli agenti ravvisato la violazione dell'art. 44, comma 2, della Legge 298/1974, che così recita: «le imprese
aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle
norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto
internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo
richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in
materia». La sanzione è stata quantificata avuto riguardo al successivo art. 46, comma 1, che così
statuisce: «fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di
cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti
stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra
violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo». Il
secondo verbale, invece, applica il fermo amministrativo del veicolo in ossequio al comma secondo del già richiamato art. 46, a mente del quale «alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo».
1.2. Ciò posto, il ha preliminarmente eccepito che l'opposizione non sarebbe Controparte_2
ammissibile in quanto, nell'immediatezza, il trasgressore corrispondeva la sanzione pecuniaria nella sua misura ridotta, in tal modo decadendo dal diritto di avanzare qualsivoglia doglianza avverso i verbali opposti. Ha aggiunto che, se gli opponenti avessero voluto muovere qualche contestazione evitando, però, il fermo amministrativo, avrebbero dovuto versare una cauzione;
al contrario, il trasgressore decideva di pagare l'intero importo dovuto (sia pure in modalità ridotta), così per l'appunto perdendo il diritto di contestare le sanzioni comminate.
Per meglio comprendere l'eccezione dell'amministrazione resistente, giova richiamare quanto previsto dall'art. 207 del D.Lgs. 285/1992 (c.d. Codice della Strada). Il trasgressore che si trovi alla guida di un veicolo estero è ammesso ad effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore, che ne rilascia quietanza nella copia del verbale consegnato al trasgressore medesimo (comma 1). Aggiunge il comma secondo che «qualora il trasgressore
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 6
non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende» Al mancato versamento della cauzione consegue il fermo amministrativo del veicolo «fino a quando non sia stato adempiuto il
predetto onere».
Si desume da tale disposizione che: - il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria e il versamento della cauzione costituiscono modalità alternative;
- il fermo amministrativo del veicolo è
disposto dagli agenti soltanto se non avviene l'una o l'altra cosa. Il fermo amministrativo contemplato da questa disposizione, dunque, non costituisce una sanzione accessoria, ma una sorta di provvedimento cautelativo che l'ente accertatore adotta per assicurarsi il pagamento della sanzione da parte del trasgressore, sul presupposto che, una volta rientrato nel paese di origine, quest'ultimo risulterebbe difficilmente attaccabile. Ciò spiega l'alternatività tra pagamento in misura ridotta e versamento della cauzione. Nel primo caso, il fermo non è di alcuna utilità non essendovi alcuna ragione di cautela, avendo l'ente già ricevuto il pagamento del dovuto (legittimamente pagato nella misura ridotta). Nel secondo caso, il fermo non si rende necessario poiché il trasgressore versa una cauzione a garanzia del successivo pagamento della sanzione;
cauzione che, in caso di omesso pagamento, verrà
trattenuta a titolo di penale, impregiudicato il diritto dell'ente a ottenere il pagamento della sanzione nella misura integrale.
Quanto appena precisato rende evidente come l'argomento addotto dal comune concernente i risvolti dell'omesso pagamento della cauzione non siano pertinenti, per l'appunto perché nella fattispecie il trasgressore ha pagato, nell'immediatezza, la sanzione pecuniaria. Ma a ben vedere c'è una motivazione più radicale che rende non corretto l'argomento difensivo dell'amministrazione resistente connesso al tema della cauzione e risiede nel fatto che l'art. 207 non trova applicazione nella fattispecie oggetto di causa. Come appena precisato, infatti, il fermo amministrativo contemplato da quest'ultima disposizione costituisce una cautela prevista dall'ordinamento per assicurare all'ente sanzionatore l'effettivo recupero della sanzione pecuniaria, e quindi non può scattare se il trasgressore corrisponde la sanzione stessa o la cauzione. Viceversa, nel caso di specie gli agenti accertatori (che ovviamente non avrebbero potuto disporre il fermo ai sensi dell'art. 207, essendo stata corrisposta la sanzione in misura
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 7
ridotta) hanno disposto il fermo amministrativo in quanto sanzione accessoria prevista dall'art. 46,
comma 2, della Legge 298/1974, in connessione con la violazione del disposto dell'art. 44, comma 2, della stessa normativa.
1.3. Proprio l'inquadramento del fermo applicato alla stregua di sanzione accessoria consente di valutare la seconda parte dell'eccezione preliminare sollevata dal , che si appunta sul Controparte_2
fatto che, una volta pagata la sanzione pecuniaria, non sarebbe più possibile contestare né la sanzione principale, né quella accessoria. Trattasi di una tesi difensiva che trova conforto nella consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi nell'ambito delle sanzioni amministrative previste dal Codice
della Strada, con particolare riferimento alla sanzione accessoria della perdita dei punti. È stato in particolare affermato quanto segue:
«Il D.Lgs. n. 285 del 1992 , art. 202 , comma 1, statuisce che "Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce
una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il
trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al
minimo fissato dalle singole norme".
Il D.Lgs. n. 285 del 1992 , art. 203 , comma 1, statuisce che "Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196,
nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa
violazione.......".
Il D.Lgs. n. 285 del 1992 , art. 204 bis , comma 1, statuisce che:
"Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203 C.d.S. , il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono
proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel
termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione".
4.2. Da tale quadro normativo deriva che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del
codice della strada, il "pagamento in misura ridotta" solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione preclude, a norma dell'art. 202 C.d.S. e art. 203 C.d.S. , comma 1, il ricorso amministrativo (o
giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo
della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo
importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul
giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all'impugnazione (Cass. 17/10/2005, n.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 8
giurisdizionale è correttamente avviato, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma,
pari al minimo della sanzione;
nè trova in tale successivo evento motivo di improseguibilità, in quanto l'uso alternativo
dei rimedi offerti dalla legge non è più praticabile una volta che sia stato attivato uno di essi (electa una via non datur
recursus ad alteram).
4.3. Sennonchè, proprio per la costruzione normativa dell'art. 202 C.d.S. , secondo cui il pagamento in misura ridotta
della sanzione amministrativa pecuniaria non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, per le stesse
non vi è preclusione all'opposizione al prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento in
misura ridotta.
Tale pagamento in misura ridotta, infatti, comporta solo un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far
valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione
stradale contestata (che della sanzione pecuniaria è il presupposto necessario giuridico- fattuale), ma, proprio perchè il
pagamento non influenza le sanzioni accessorie, non è impeditivo delle opposizioni (di cui agli artt. 203 e 204 bis
C.d.S. ) che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione nè la sanzione
pecuniaria nè la violazione contestata (ad esempio, perchè la violazione già astrattamente non contemplava tale
sanzione accessoria o non la prevedeva nella misura applicata)» (verbatim, Cass. n. 20544/2008; più di recente si veda Cass. n. 37999/2021).
In buona sostanza, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte: - il pagamento spontaneo della sanzione pecuniaria principale sicuramente impedisce, successivamente, l'introduzione di un giudizio impugnatorio avente ad oggetto, per l'appunto, tale sanzione, così come l'integrazione dell'illecito amministrativo che ne è alla base;
- tale pagamento, se certamente non estingue ex se la sanzione accessoria (come reso evidente dal disposto dell'art. 202 del Codice della Strada: «ferma restando
l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie»), non osta però alla proposizione di un ricorso autonomo avverso la sanzione accessoria, che tuttavia non potrebbe avere ad oggetto l'insussistenza dell'illecito,
ma vizi autonomi concernenti la sanzione accessoria stessa.
Dando seguito a questo orientamento, l'eccezione dell'amministrazione resistente parrebbe fondata atteso che, da un lato, il pagamento in misura ridotta rende ormai non più contestabile la sanzione principale (il primo verbale impugnato, quindi, deve senz'altro trovare conferma) e, dall'altro lato, la sanzione accessoria, ancorché astrattamente impugnabile, nella fattispecie non potrebbe essere scalfita dall'opposizione introdotta poiché essa si incentra esclusivamente sull'insussistenza dell'illecito principale e non solleva, invece, vizi autonomi della sanzione accessoria.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 9
1.4. I ricorrenti (o, per meglio dire, solo uno dei due, ossia la società di diritto albanese proprietaria del mezzo assoggettato a fermo, unica ad avere un interesse alla rimozione della sanzione) hanno però
obiettato che una simile applicazione del dato normativo risulterebbe ingiustamente penalizzante e violativa del diritto di difesa costituzionalmente tutelato. Si riporta per esteso l'argomentazione spesa negli scritti difensivi dei ricorrenti affinché possa essere presa pienamente in considerazione:
«Va fatta applicazione del principio, sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza 471/2005, per cui non può privarsi
il proprietario del veicolo della facoltà di impugnare il verbale di accertamento della violazione amministrativa ove il
conducente abbia deciso autonomamente di pagare la sanzione in misura ridotta, atteso che il proprietario ha un
autonomo concreto e diretto interesse all'annullamento dei verbali impugnati sia per quanto concerne la sanzione
pecuniaria principale che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Con statuizione che vale anche
al contrario (ove il pagamento in misura ridotta sia fatto dal proprietario invece che dal conducente, entrambi obbligati
in solido), la Corte Costituzionale ha infatti affermato che “una volta definita la vicenda relativa alla sanzione
pecuniaria in virtù del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la
stessa ex art. 196 CDS, nessuna norma preclude al conducente (ovvero al proprietario) del veicolo, autore materiale
dell'infrazione (ovvero titolare della proprietà del mezzo) di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a suo
carico, della sanzione (nella specie, in particolare, di quella accessoria: n.d.r.)…..E'chiaro come l'iniziativa intrapresa
dal contravventore non possa essere considerata propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione
dell'infrazione stradale ex art. 204 bis c.d.s., bensì al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo
di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione…..e da titolo per un eventuale
azione di regresso” che, nel caso di specie, il conducente, avendo pagato autonomamente la sanzione pecuniaria in misura ridotta, potrebbe esperire nei confronti del proprietario del veicolo quale coobbligato solidale».
I ricorrenti, quindi, evocano quanto affermato dalla Corte costituzionale in una sentenza interpretativa di rigetto (n. 471 del 2005) che ha deciso un incidente di costituzionalità avente a oggetto una fattispecie per certi versi opposta a quella oggetto di questo giudizio. In quel caso di fronte al giudice a quo aveva proposto ricorso il trasgressore al quale erano stati detratti dei punti dalla patente, in un contesto in cui la sanzione pecuniaria era stata già pagata integralmente dal coobbligato in solido. Il giudice remittente evidenziava che, a fronte dell'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa da parte dell'obbligato in solido, al ricorrente, autore dell'infrazione stradale, sarebbe stata preclusa, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, ogni possibilità di agire in giudizio, evenienza vieppiù
censurabile sul piano costituzionale giacché l'iniziativa giudiziale dallo stesso assunta si indirizzava
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 10
avverso un verbale che rappresentava titolo anche per la applicazione dell'ulteriore contestuale sanzione (quella della decurtazione di punti dalla patente ex art. 126-bis) ad esclusivo carico e danno del solo ricorrente. In altre parole, il comportamento assunto da un terzo soggetto (il coobbligato in solido) si sarebbe tradotto nella cristallizzazione di una sanzione accessoria (la decurtazione dei punti)
che attingeva esclusivamente il trasgressore sicché, qualora non fosse stato consentito a quest'ultimo di impugnare la sanzione accessoria anche facendo leva su vizi attinenti alla sanzione principale (e principalmente l'insussistenza dell'illecito amministrativo), sarebbe stato compromesso irragionevolmente il suo diritto di difesa.
Ebbene, la Consulta ha sostanzialmente avallato il ragionamento del giudice a quo, ritenendo, tuttavia,
che alla salvaguardia del diritto di difesa del trasgressore potesse pervenirsi attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata. Sostiene la Corte:
«È evidente, quindi, che – una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù del pagamento in
misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa, ex art. 196 del codice della strada
(soggetti, tra l'altro, a carico dei quali non si potrebbe irrogare la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio
dalla patente di guida, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 27 del 2005) – nessuna norma
preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere
l'applicazione, a suo carico, della sanzione “personale” suddetta. Essa, oltretutto, non riveste più carattere meramente
“accessorio”, ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l'unica
suscettibile di contestazione in sede giudiziaria;
contestazione, invece, preclusa per la sanzione pecuniaria, proprio per
l'avvenuto pagamento della stessa in misura ridotta, da parte di uno dei coobbligati in solido. È chiaro, infine, come
l'iniziativa intrapresa dal contravventore non possa essere considerata propriamente diretta all'annullamento del
verbale di contestazione dell'infrazione stradale ex art. 204-bis del codice della strada, bensì al mero accertamento della
sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso».
In buona sostanza, secondo il Giudice delle leggi in una situazione come quella sopra descritta il trasgressore sarebbe legittimato ad agire per l'accertamento dell'illegittimità della sanzione principale al solo scopo di escludere l'applicazione della sanzione accessoria e il regresso da parte del coobbligato in solido.
Come accennato, il caso che viene in interesse in questo giudizio è inverso. La sanzione pecuniaria,
infatti, è stata corrisposta dal trasgressore e non dal coobbligato, mentre la sanzione accessoria risulta
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 11
afflittiva non nei confronti del trasgressore (come nel caso della decurtazione dei punti della patente),
ma dell'impresa di autotrasporto. Chiaro è che in questo caso l'impugnativa da parte dell'impresa che subisce il fermo non può avere alcun impatto sul diritto di regresso, giacché la sanzione è stata pagata già dal trasgressore;
è indubbio, tuttavia, che sussiste in capo all'impresa un interesse autonomo all'impugnativa della sanzione accessoria, implicante la spendita non solo di vizi autonomi di quest'ultima, ma anche di vizi afferenti alla sanzione principale. Diversamente opinando, verrebbe a generarsi lo stesso deficit di tutela descritto nella richiamata sentenza della Corte costituzionale, e cioè il soggetto che subisce in via esclusiva gli effetti della sanzione accessoria sarebbe impossibilitato a far valere alcuni profili di illegittimità a cagione della condotta (il pagamento della sanzione principale)
posta in essere da un soggetto terzo del tutto disinteressato agli effetti della sanzione accessoria poiché
non riguardanti il medesimo.
Ad avviso di questo giudicante, pertanto, si impone anche in questo giudizio un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che, ferma restando la legittimità della sanzione principale, non più attaccabile in virtù del pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, il terzo nei cui confronti si riverberano in via esclusiva gli effetti della sanzione accessoria conserva un diritto processuale alla contestazione di quest'ultima facendo leva anche sui presunti vizi della sanzione principale.
2. Sulla legittimità della sanzione accessoria
Venendo quindi al merito della controversia, la difesa di parte ricorrente ruota attorno a una circostanza di fatto allegata in ricorso, vale a dire che l'autotrasportatore fermato dalla polizia municipale presso il casello autostradale di Battifolle-Arezzo non avesse ultimato le operazioni di carico e non avesse già
iniziato il viaggio di ritorno verso l'Albania, dovendo ancora effettuare un ultimo ritiro a Corciano, in provincia di Perugia. Tale circostanza di fatto, qualora risultasse accertata, effettivamente porrebbe nel nulla la violazione atteso che la polizia municipale ha contestato il fatto che il conducente, non compilando nell'apposita scheda la data prevista di uscita prima della partenza dell'ultima operazione di carico in uscita dall'Italia, ha contravvenuto alle disposizioni della circolare MIT n. 18676 del 02/08/21.
Orbene, per avvalorare la propria tesi il ricorrente ha prodotto fin da subito due documenti. Il primo è
una dichiarazione sottoscritta da tale datata 17.10.2022 (dieci giorni prima Persona_1
dell'accertamento), con la quale il predetto autorizza l'impresa oggi ricorrente «a trasportare la mia moto
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 12
modello Yamaha tar. DF92108 telaio JYARN165000012658 per motivi meccanici con la bisarca tar. AB08IDA
rim. AHR409 con autista . La moto viene presa a carico a Perugia in via Michelangelo Buonarroti Parte_2
10/B comune Corciano PG e trasportata in Albania, al porto viene ritirata dal sig. . Una volta Per_2
aggiustata viene riportata in Italia dalla ditta . P.K.». Il secondo è la carta di circolazione del CP_1
motoveicolo indicato nella dichiarazione, il quale risulta effettivamente intestato ad . Persona_1
Il sig. è stato anche sentito in udienza nella veste di testimone. Questi ha dichiarato che nel Per_1
settembre 2022 il suo "scooterone" cilindrata 500 aveva subito un guasto tecnico presso Corciano, in provincia di Perugia;
per la precisione, si era fuso il motore. Non conoscendo nessuno per la riparazione,
e soprattutto sapendo che in Albania i costi di sostituzione del motore sarebbero inferiori ai prezzi praticati in Italia, si era rivolto all'impresa di . Sul punto ha precisato di essere titolare di Parte_1
un'azienda a Castelfranco di Sotto, in provincia di , che si occupa di rivendita e noleggio di auto, CP_2
e di essersi già avvalso della collaborazione dell'impresa ricorrente perché avrebbe Parte_1
un'azienda che commercia auto proprio vicino alla sua. Il testimone ha proseguito nella sua narrazione ricordando che l'impresa ricorrente gli aveva dato appuntamento per fine ottobre, impegnandosi a ritirarla presso un punto concordato. Ha confermato che gli era stato fatto compilare un modulo,
riconosciuto come quello prodotto in atti. Ha precisato che «la data fu concordata in un secondo momento,
ora non so dire sinceramente se telefonicamente o in un'occasione nella quale passò dalla mia azienda». Infine, ha rappresentato che «il giorno stesso del ritiro mi chiamarono e mi dissero che non potevano più passare perché
avevano avuto dei problemi al camion. Sul momento non mi spiegarono il motivo, il giorno dopo telefonicamente
appresi che avevano avuto questo problema con la polizia. Per questo poi mi organizzai personalmente a ritirarlo
e sistemare diversamente la questione».
In buona sostanza, il sig. pur lavorando (e presumibilmente vivendo) a Castelfranco di Sotto, Per_1
nella parte nord della provincia di , nel settembre 2022 si sarebbe trovato nel comune di CP_2
Corciano, in provincia di Perugia. A causa di un guasto al motore, avrebbe lasciato il motoveicolo in una determinata posizione, concordando fin da subito che l'impresa di (suo conoscente) si Parte_1
sarebbe occupata del relativo ritiro affinché lo trasportasse in Albania dove sarebbe stato sostituito il motore. Sul momento non veniva concordata una data di ritiro, fissata però in un secondo momento. Il
testimone non ha saputo ricordare il giorno esatto in cui il ritiro sarebbe dovuto avvenire, ma ha
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 13
ricordato che il giorno in questione riceveva una chiamata con la quale veniva avvisato che il ritiro non era più possibile a causa di un problema avuto con la polizia.
Il comune resistente non ritiene attendibile la deposizione del teste, principalmente facendo leva sul fatto che il sig. e hanno rapporti commerciali (il che, secondo l'amministrazione, Per_1 Parte_1
inficerebbe la genuinità della deposizione) e sulla circostanza che il testimone non ha saputo ricordare il giorno esatto del ritiro, genericamente riferendosi a una data di ottobre. Inoltre, il comune fa leva su due dati documentali. Il primo è il verbale di accertamento, contenente la seguente dichiarazione resa dal conducente: «ho caricato l'ultimo veicolo ad e sto tornando in Albania». Il secondo sono le CP_2
fotografie scattate alla bisarca dagli agenti, dalle quali si desumerebbe come la medesima fosse già al completo e, dunque, non avrebbe potuto esserci spazio per ospitare ulteriori veicoli, per quanto a due ruote (doc. 4). Oltretutto proprio a causa del pieno carico la sagoma oltrepassava il limite previsto dalla legge, ragion per cui era stata elevata un'ulteriore contestazione, il cui verbale non veniva impugnato
(anche in questo caso, la sanzione pecuniaria era stata pagata nell'immediatezza: doc. 2 del comune).
Ritiene questo giudicante che, tenuto conto di tutti gli elementi a disposizione, la tesi sostenuta dalla parte resistente sia più verosimile.
Il dato più rilevante, in tutta evidenza, è la dichiarazione resa dall'autista nell'immediatezza degli eventi. Sulla sua valenza probatoria non può discutersi, essendo contenuta in un verbale redatto da pubblico ufficiale, che fa fede relativamente alle dichiarazioni raccolte da chi redige il verbale medesimo. Più esattamente, per giurisprudenza costante «il processo verbale di constatazione ha un valore
probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, assumendo così un triplice livello di
attendibilità: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale
come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di
percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a
lui rese;
b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti
o da terzi ed anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, che è fornita quando la
specifica indicazione delle fonti di conoscenza consente al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del
contenuto delle dichiarazioni;
c) è comunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specifica dei
soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli
altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 14
acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati
esaminati dall'agente verificatore». (cfr. Cass. n. 18420/2024). Dunque, la veridicità di quanto dichiarato dal sig. (che oltretutto è parte di questo giudizio) deve presumersi salvo prova contraria. Parte_2
E francamente risulta difficile comprendere la ragione per la quale costui, se davvero non aveva ancora completato il carico dell'autoarticolato ma doveva ancora proseguire a sud in direzione Perugia, non lo abbia dichiarato agli agenti accertatori. Né, a tal proposito, la parte ricorrente ha saputo offrire un qualche genere di spiegazione alternativa.
In secondo luogo, assumono un peso determinante le fotografie prodotte dal comune. Si vede nitidamente che il piano più basso della bisarca è a pieno carico, ed anzi l'ultima automobile sporge leggermente sul retro, fuoriuscendo dalla sagoma. Com'è caratteristico di questo tipo di autoarticolati,
le automobili sono posizionate attraverso un vero e proprio gioco di incastri per massimizzare lo spazio a disposizione. È del tutto evidente, dunque, che su quel piano non avrebbe potuto trovare spazio il motoveicolo del sig. Analoghe conclusioni valgono per il piano superiore della bisarca: sebbene Per_1
esso non sia visibile dalla foto, è pressoché ovvio che lo stesso fosse già pieno poiché, sempre in virtù di forma e utilizzo della bisarca, necessariamente prima deve essere riempito il piano superiore per poi poter essere utilizzato anche il piano sottostante. In altri termini, per rendere compatibile la versione dei fatti fornita da parte ricorrente con lo stato del veicolo al momento dell'accertamento della polizia municipale, dovrebbe ipotizzarsi che, per caricare (sul piano superiore) il motoveicolo, l'autista avrebbe dovuto svuotare tutto il piano inferiore;
è del tutto evidente che si tratta di un'ipotesi che rasenta la fantasia.
Infine, non può non rilevarsi come quanto riferito dal testimone in udienza, per quanto astrattamente possibile, sia scarsamente verosimile, non essendo chiaro come il sig. che risiede nel Valdarno Per_1
tra e Firenze, sia finito con il proprio scooterone a Corciano e non essendo particolarmente CP_2
credibile che, per circa un mese (il teste ha riferito che il guasto si sarebbe verificato a settembre, mentre il trasporto sarebbe dovuto avvenire ad ottobre), il mezzo sia stato lasciato incustodito in un luogo lontanissimo dalla residenza del proprietario.
Per le ragioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Sulle spese di lite
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024 15
Le spese di lite non possono che rimanere a carico dei ricorrenti stante la loro soccombenza. Esse
vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore di causa e facendo applicazione dei medi tabellari.
P.Q.M.
Il tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
▪ rigetta le domande di cui al ricorso;
▪ revoca, per l'effetto, la sospensione dell'efficacia del fermo amministrativo dell'autoarticolato oggetto di causa;
▪ condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dal
[...]
, liquidate in misura pari a € 2.552,00 oltre rimborso delle spese generali e accessori CP_2
fiscali e previdenziali ove dovuti.
Così deciso in Arezzo, il 3 dicembre 2025
Il giudice
CO PA
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1915/2024
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20100 ; Cass. n. 6167/2003 ) Pertanto, quando nessun pagamento è ancora stato effettuato, il procedimento