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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 5556/2024 promossa da:
- , nata in [...] [...]; Parte_1
- , nata in [...] il [...]; Controparte_1
- , nata in [...] il [...]; Controparte_2
- , nata in [...] il [...]; CP_3 Parte_1
- , nato in [...] il [...]; Parte_2
- , nato in [...] il [...]; Controparte_4
- , nato in [...] il [...]; Controparte_5
- nato in [...] il [...]; Controparte_6
- , nato in Brasile il [...] in [...] e unitamente a Persona_1
entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei minori Controparte_7
, nata in [...] il [...] e , nata in Persona_2 Parte_3
Brasile il 27.12.2020 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini del Foro di Velletri
(C.F. – p.e.c. – fax 06.5571519), anche C.F._1 Email_1 disgiuntamente dall'Avv. Ana Paula Bezerra Santos del Foro di Velletri (C.F.
), e presso il loro studio in Velletri alla Via V. Marandola n° 5 elettivamente C.F._2
domiciliati come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_8
resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita ai Sig.ri: 1. , nata in [...] [...];
2. Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...];
3. Controparte_1 Controparte_2
, nata in [...] il [...]; 4. ,
[...] Controparte_9 nata in [...] il [...]; 5. , nato in [...] il Parte_2
26.09.1975; 6. , nato in [...] il [...];
7. Controparte_4 CP_5
, nato in [...] il [...];
8. nato in [...] il
[...] Controparte_6
07.04.2000; 9. , nato in [...] il [...]; alle minori: 10. Persona_1
, nata in [...] il [...]; 11. , nata in [...]_2 Parte_3 il 27.12.2020; conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_8
Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di stato civile, della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_8
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...] nel Persona_3
Comune di Valgrana (CN) il 03.10.1828, figlio di e di (cfr. doc. in Persona_4 Persona_5
atti n. 1), il quale emigrava in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della
Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICA, su richiesta di , che NON RISULTA, fino Persona_6
a questa data, nessun atto di naturalizzazione in nome di oppure Persona_3 Per_7
oppure , figlio di e di , nato in Italia, in [...]_8 Persona_5 Persona_4
03/10/1828” (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_8
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_10
comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del
20.3.2025, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 02.05.1886 l'avo contraeva matrimonio con a Persona_3 Persona_9
Porto Alegre - Brasile (cfr. doc. in atti n. 3) e in costanza del loro matrimonio nasceva in data
08.10.1884 a Porto Alegre – Brasile FR UG (cfr. doc. in atti n. 4);
- in data 25.04.1908 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 5) in Parte_4 Persona_10
costanza del predetto matrimonio nasceva in data 22.07.1923 (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_5
- in data 02.05.1942 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Parte_5 Persona_11
n. 7) e dalla loro unione nasceva in data 28.03.1947 la ricorrente (cfr. doc. in Parte_6
atti n. 8);
- in data 07.01.1967 contraeva matrimonio con Pt_1 Persona_11 Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 9) e dalla coppia nascevano gli ulteriori ricorrenti: Persona_13
il 14.02.1968 (cfr. doc. in atti n. 10); il 22.01.1969
[...] Parte_7
(cfr. doc. in atti n. 11); il 04.07.1973 (cfr. doc. in atti n. 12); Controparte_9
il 26.09.1975 (cfr. doc. in atti n. 13); Parte_2
- in data 27.08.1988 la Sig.ra contraeva matrimonio con Persona_13 [...]
(cfr. doc. in atti n. 14) e dalla predetta unione nasceva in data 24.01.1989 il Persona_14
ricorrente (cfr. doc. in atti n. 15); Controparte_4
- dall'unione tra e nascevano le minori ricorrenti: Controparte_4 Controparte_7
il 15.10.2017 (cfr. doc. in atti n. 16); il 27.12.2020 Persona_2 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 17); - in data 23.11.2002 si sposava con (cfr. Parte_7 Controparte_11
doc. in atti n. 18);
- in data 05.11.1999 contraeva matrimonio con Controparte_9 Persona_15
(cfr. doc. in atti n. 19), dalla cui unione nasceva in data 07.04.2000 il ricorrente
[...] [...]
(cfr. doc. in atti n. 20); Controparte_6
- dall'unione tra e nasceva in data Parte_2 Persona_16
01.07.1994 l'ulteriore ricorrente (cfr. doc. in atti n. 21); Controparte_5
- dall'unione tra e , nasceva in data Parte_2 Persona_17
21.08.2003 il ricorrente (cfr. doc. in atti n. 22). Persona_1
Risulta che nato in [...] nel Comune di Valgrana (CN) il 03.10.1828, figlio di Persona_3
e di (cfr. doc. in atti n. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito Persona_4 Persona_5
della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal Persona_3
certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del
Regno d'Italia si sposava in data 2.05.1886 e, quindi, moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 3) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita e dal certificato di Persona_3 matrimonio nel quale si legge che fosse nativo dell'Italia, nonché dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1 – 2 – 3). In quanto italiano, dunque, Persona_3 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana al figlio che la trasmetteva alla Parte_4
figlia la quale, tuttavia, non la trasmetteva alla figlia in quanto nata Parte_5 Parte_6
in epoca antecedente al 01.01.1948.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza Persona_3 di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure Parte_6
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.. Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” in quanto nipote del Parte_6 cittadino italiano e figlia di figlio dell'avo trasmetteva a sua volta ai Persona_3 Parte_4
propri figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero,
[...]
, , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, ,
[...] Controparte_9 Parte_2
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , Controparte_6 Persona_1 Persona_2 [...]
, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato Parte_3
di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
, nata in [...] [...]; , nata in [...] il
[...] Controparte_1
14.02.1968; , nata in [...] il [...]; Controparte_2
, nata in [...] il [...]; Controparte_9 [...]
, nato in [...] il [...]; , nato in Parte_2 Controparte_4
Brasile il 24.01.1989; , nato in [...] il [...]; Controparte_5 [...]
nato in [...] il [...]; , nato in Controparte_6 Persona_1
Brasile il 21.08.2003; , nata in [...] il [...]; Persona_2 Parte_3
, nata in [...] il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...]
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_10
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20.3.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Sara Perlo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 5556/2024 promossa da:
- , nata in [...] [...]; Parte_1
- , nata in [...] il [...]; Controparte_1
- , nata in [...] il [...]; Controparte_2
- , nata in [...] il [...]; CP_3 Parte_1
- , nato in [...] il [...]; Parte_2
- , nato in [...] il [...]; Controparte_4
- , nato in [...] il [...]; Controparte_5
- nato in [...] il [...]; Controparte_6
- , nato in Brasile il [...] in [...] e unitamente a Persona_1
entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei minori Controparte_7
, nata in [...] il [...] e , nata in Persona_2 Parte_3
Brasile il 27.12.2020 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini del Foro di Velletri
(C.F. – p.e.c. – fax 06.5571519), anche C.F._1 Email_1 disgiuntamente dall'Avv. Ana Paula Bezerra Santos del Foro di Velletri (C.F.
), e presso il loro studio in Velletri alla Via V. Marandola n° 5 elettivamente C.F._2
domiciliati come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_8
resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita ai Sig.ri: 1. , nata in [...] [...];
2. Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...];
3. Controparte_1 Controparte_2
, nata in [...] il [...]; 4. ,
[...] Controparte_9 nata in [...] il [...]; 5. , nato in [...] il Parte_2
26.09.1975; 6. , nato in [...] il [...];
7. Controparte_4 CP_5
, nato in [...] il [...];
8. nato in [...] il
[...] Controparte_6
07.04.2000; 9. , nato in [...] il [...]; alle minori: 10. Persona_1
, nata in [...] il [...]; 11. , nata in [...]_2 Parte_3 il 27.12.2020; conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_8
Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di stato civile, della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_8
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...] nel Persona_3
Comune di Valgrana (CN) il 03.10.1828, figlio di e di (cfr. doc. in Persona_4 Persona_5
atti n. 1), il quale emigrava in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della
Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICA, su richiesta di , che NON RISULTA, fino Persona_6
a questa data, nessun atto di naturalizzazione in nome di oppure Persona_3 Per_7
oppure , figlio di e di , nato in Italia, in [...]_8 Persona_5 Persona_4
03/10/1828” (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_8
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_10
comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del
20.3.2025, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 02.05.1886 l'avo contraeva matrimonio con a Persona_3 Persona_9
Porto Alegre - Brasile (cfr. doc. in atti n. 3) e in costanza del loro matrimonio nasceva in data
08.10.1884 a Porto Alegre – Brasile FR UG (cfr. doc. in atti n. 4);
- in data 25.04.1908 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 5) in Parte_4 Persona_10
costanza del predetto matrimonio nasceva in data 22.07.1923 (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_5
- in data 02.05.1942 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Parte_5 Persona_11
n. 7) e dalla loro unione nasceva in data 28.03.1947 la ricorrente (cfr. doc. in Parte_6
atti n. 8);
- in data 07.01.1967 contraeva matrimonio con Pt_1 Persona_11 Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 9) e dalla coppia nascevano gli ulteriori ricorrenti: Persona_13
il 14.02.1968 (cfr. doc. in atti n. 10); il 22.01.1969
[...] Parte_7
(cfr. doc. in atti n. 11); il 04.07.1973 (cfr. doc. in atti n. 12); Controparte_9
il 26.09.1975 (cfr. doc. in atti n. 13); Parte_2
- in data 27.08.1988 la Sig.ra contraeva matrimonio con Persona_13 [...]
(cfr. doc. in atti n. 14) e dalla predetta unione nasceva in data 24.01.1989 il Persona_14
ricorrente (cfr. doc. in atti n. 15); Controparte_4
- dall'unione tra e nascevano le minori ricorrenti: Controparte_4 Controparte_7
il 15.10.2017 (cfr. doc. in atti n. 16); il 27.12.2020 Persona_2 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 17); - in data 23.11.2002 si sposava con (cfr. Parte_7 Controparte_11
doc. in atti n. 18);
- in data 05.11.1999 contraeva matrimonio con Controparte_9 Persona_15
(cfr. doc. in atti n. 19), dalla cui unione nasceva in data 07.04.2000 il ricorrente
[...] [...]
(cfr. doc. in atti n. 20); Controparte_6
- dall'unione tra e nasceva in data Parte_2 Persona_16
01.07.1994 l'ulteriore ricorrente (cfr. doc. in atti n. 21); Controparte_5
- dall'unione tra e , nasceva in data Parte_2 Persona_17
21.08.2003 il ricorrente (cfr. doc. in atti n. 22). Persona_1
Risulta che nato in [...] nel Comune di Valgrana (CN) il 03.10.1828, figlio di Persona_3
e di (cfr. doc. in atti n. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito Persona_4 Persona_5
della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal Persona_3
certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del
Regno d'Italia si sposava in data 2.05.1886 e, quindi, moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 3) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita e dal certificato di Persona_3 matrimonio nel quale si legge che fosse nativo dell'Italia, nonché dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1 – 2 – 3). In quanto italiano, dunque, Persona_3 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana al figlio che la trasmetteva alla Parte_4
figlia la quale, tuttavia, non la trasmetteva alla figlia in quanto nata Parte_5 Parte_6
in epoca antecedente al 01.01.1948.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza Persona_3 di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure Parte_6
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.. Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” in quanto nipote del Parte_6 cittadino italiano e figlia di figlio dell'avo trasmetteva a sua volta ai Persona_3 Parte_4
propri figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero,
[...]
, , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, ,
[...] Controparte_9 Parte_2
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , Controparte_6 Persona_1 Persona_2 [...]
, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato Parte_3
di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
, nata in [...] [...]; , nata in [...] il
[...] Controparte_1
14.02.1968; , nata in [...] il [...]; Controparte_2
, nata in [...] il [...]; Controparte_9 [...]
, nato in [...] il [...]; , nato in Parte_2 Controparte_4
Brasile il 24.01.1989; , nato in [...] il [...]; Controparte_5 [...]
nato in [...] il [...]; , nato in Controparte_6 Persona_1
Brasile il 21.08.2003; , nata in [...] il [...]; Persona_2 Parte_3
, nata in [...] il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...]
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_10
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20.3.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Sara Perlo