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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2456/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sciacca - . 92019 Sciacca AG
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1603/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3418 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1549/2025 depositato il 16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Petix Ricorrente_1 IA IT impugna la sentenza in epigrafe con cui la CTP di Agrigento ha rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento IMU 2015 (n. 3418 del 29/12/2020) emesso dal Comune di Sciacca. Motivi di ricorso:
1. La delibera tariffaria IMU 2015 (n. 65 del 14/12/2015) è inefficace perché tardiva e non pubblicata sul portale del federalismo fiscale entro il termine di legge (28/10/2015).
2. L'avviso impugnato applica aliquote non legittime.
3. l Comune non ha provato che le aliquote 2014 e 2015 fossero identiche. Chiede l'annullamento dell'avviso e la riforma della sentenza di primo grado, con spese. Controdeduzioni del Comune di Sciacca. Conferma il ritardo nella pubblicazione, ma ciò non comporta nullità dell'avviso. Art. 13, comma 13-bis, D.L. 201/2011: in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote dell'anno precedente. L'avviso richiama la delibera del 2014 (n. 46 del 09/09/2014). Art. 1, comma 196, L. 296/2006: in caso di mancata approvazione entro il termine, le tariffe si intendono prorogate. Le delibere comunali sono atti pubblici, non soggetti ad obbligo di allegazione (Cassazione consolidata). Chiede il rigetto dell'appello e conferma della sentenza, con spese. Memoria Illustrativa dell'Appellante. Ribadisce che la delibera 2015 non è pubblicata sul portale e non è provato che le aliquote 2014 e 2015 siano identiche. Anche se fossero uguali, l'avviso è illegittimo perché applica una delibera inefficace. Insiste per l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. L'art. 13, comma 13-bis, D.L. 201/2011 prevede che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote dell'anno precedente. Poiché L'avviso impugnato richiama la delibera del 2014, l'imposta è stata calcolata correttamente ed irrilevante è l'eccezione di provare che le due tariffe (2014 e 2015) siano identiche.
2. Non occorre alcuna allegazione delle delibere all'avviso impugnato essendo atti pubblici pubblicati attraverso i canali istituzionali (Cass. n. 34879/2022). Le spese seguono la soccombenza. Visto l'art. 288 c.p.c. corregge il dispositivo di sentenza nella data del “11.6.25”, errata, sostituendola con la data del” 11.9.25” data effettiva di sua emissione.
Ritenuto che tale procedura di correzione può essere attivata d'Ufficio senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale ma di natura sostanzialmente amministrativa (CdS. Adunanza plenaria n. 15 del 2022).
P.Q.M.
Corregge il dispositivo emesso in data 11.9.25 come di seguito indicato: Rigetta l'appello e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore del Comune di Sciacca in € 200,00 Palermo 11.9. 25 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2456/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sciacca - . 92019 Sciacca AG
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1603/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3418 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1549/2025 depositato il 16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Petix Ricorrente_1 IA IT impugna la sentenza in epigrafe con cui la CTP di Agrigento ha rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento IMU 2015 (n. 3418 del 29/12/2020) emesso dal Comune di Sciacca. Motivi di ricorso:
1. La delibera tariffaria IMU 2015 (n. 65 del 14/12/2015) è inefficace perché tardiva e non pubblicata sul portale del federalismo fiscale entro il termine di legge (28/10/2015).
2. L'avviso impugnato applica aliquote non legittime.
3. l Comune non ha provato che le aliquote 2014 e 2015 fossero identiche. Chiede l'annullamento dell'avviso e la riforma della sentenza di primo grado, con spese. Controdeduzioni del Comune di Sciacca. Conferma il ritardo nella pubblicazione, ma ciò non comporta nullità dell'avviso. Art. 13, comma 13-bis, D.L. 201/2011: in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote dell'anno precedente. L'avviso richiama la delibera del 2014 (n. 46 del 09/09/2014). Art. 1, comma 196, L. 296/2006: in caso di mancata approvazione entro il termine, le tariffe si intendono prorogate. Le delibere comunali sono atti pubblici, non soggetti ad obbligo di allegazione (Cassazione consolidata). Chiede il rigetto dell'appello e conferma della sentenza, con spese. Memoria Illustrativa dell'Appellante. Ribadisce che la delibera 2015 non è pubblicata sul portale e non è provato che le aliquote 2014 e 2015 siano identiche. Anche se fossero uguali, l'avviso è illegittimo perché applica una delibera inefficace. Insiste per l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. L'art. 13, comma 13-bis, D.L. 201/2011 prevede che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote dell'anno precedente. Poiché L'avviso impugnato richiama la delibera del 2014, l'imposta è stata calcolata correttamente ed irrilevante è l'eccezione di provare che le due tariffe (2014 e 2015) siano identiche.
2. Non occorre alcuna allegazione delle delibere all'avviso impugnato essendo atti pubblici pubblicati attraverso i canali istituzionali (Cass. n. 34879/2022). Le spese seguono la soccombenza. Visto l'art. 288 c.p.c. corregge il dispositivo di sentenza nella data del “11.6.25”, errata, sostituendola con la data del” 11.9.25” data effettiva di sua emissione.
Ritenuto che tale procedura di correzione può essere attivata d'Ufficio senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale ma di natura sostanzialmente amministrativa (CdS. Adunanza plenaria n. 15 del 2022).
P.Q.M.
Corregge il dispositivo emesso in data 11.9.25 come di seguito indicato: Rigetta l'appello e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore del Comune di Sciacca in € 200,00 Palermo 11.9. 25 IL RELATORE IL PRESIDENTE