Articolo 4 della Legge 17 dicembre 1986, n. 878
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 gennaio 1987
Art. 4. Assistenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici 1. Sono addetti alla segreteria del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con compiti di assistente, quindici funzionari della VIII qualifica funzionale, incaricati per un triennio con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
Ai predetti funzionari e' corrisposta una indennita' da determinarsi secondo le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 3.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1987
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