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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3437/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 27/06/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GAVAZZI ELEONORA;
(MA (RM), 12/12/1965), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. GAVAZZI ELEONORA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio 25/11/2001, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 1177/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato tra i Signori e Parte_1 [...]
in MA, in data 25 novembre 2001, con atto trascritto nei CP_1
registri dello Stato Civile del Comune di MA al n. 01791, parte 2, serie
A03, Anno 2001; - confermare le condizioni stabilite dalle parti per la
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sono le stesse
pattuite per la separazione:
- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo
rispetto; - i coniugi sono proprietari di propri immobili nonché
comproprietari della casa coniugale sita in MA, viale Cortina d'Ampezzo,
199, nella misura specifica del 25% in favore della Sig.ra e 75% Pt_1
in favore del Sig. l'immobile è stato posto in vendita (è stato CP_1
già sottoscritto il contratto preliminare) e gli stessi si impegnano a ripartire
tra loro nelle misure testè indicate, il prezzo di vendita che si otterrà,
ugualmente per le sorti dell'arredo ivi presente;
- coniugi si impegnano a
provvedere proporzionalmente alle proprie capacità economiche, al
mantenimento delle figlie, [2002] e Persona_1 [...]
[2004] sino al raggiungimento della loro autonomia Persona_2
economica; - i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo
al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di avere già definito ogni e qualsivoglia pendenza patrimoniale
tra di essi.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25/11/2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3437/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
MA in data 25/11/2001 tra (MA (RM), Parte_1
27/06/1969) e (MA (RM), 12/12/1965) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MA al n.
1791, Parte II, Serie A03, Anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 02/12/2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3437/2025 RG, introdotta da
(MA (RM), 27/06/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GAVAZZI ELEONORA;
(MA (RM), 12/12/1965), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. GAVAZZI ELEONORA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio 25/11/2001, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 1177/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato tra i Signori e Parte_1 [...]
in MA, in data 25 novembre 2001, con atto trascritto nei CP_1
registri dello Stato Civile del Comune di MA al n. 01791, parte 2, serie
A03, Anno 2001; - confermare le condizioni stabilite dalle parti per la
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sono le stesse
pattuite per la separazione:
- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo
rispetto; - i coniugi sono proprietari di propri immobili nonché
comproprietari della casa coniugale sita in MA, viale Cortina d'Ampezzo,
199, nella misura specifica del 25% in favore della Sig.ra e 75% Pt_1
in favore del Sig. l'immobile è stato posto in vendita (è stato CP_1
già sottoscritto il contratto preliminare) e gli stessi si impegnano a ripartire
tra loro nelle misure testè indicate, il prezzo di vendita che si otterrà,
ugualmente per le sorti dell'arredo ivi presente;
- coniugi si impegnano a
provvedere proporzionalmente alle proprie capacità economiche, al
mantenimento delle figlie, [2002] e Persona_1 [...]
[2004] sino al raggiungimento della loro autonomia Persona_2
economica; - i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo
al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di avere già definito ogni e qualsivoglia pendenza patrimoniale
tra di essi.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25/11/2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3437/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
MA in data 25/11/2001 tra (MA (RM), Parte_1
27/06/1969) e (MA (RM), 12/12/1965) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MA al n.
1791, Parte II, Serie A03, Anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 02/12/2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi