Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2025 REG.RIC.
N. 01404/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2025, proposto da AU Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alvise Arvalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2025, proposto da AU Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B33DC3A52A, rappresentata e difesa dall'avvocato Alvise Arvalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
V.I.P. AL S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 766 del 2025:
1) del provvedimento di esclusione del 3 febbraio 2025, n. registrazione 0012300, dalla gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di merchandising di Ateneo per un periodo di tre anni, più eventuale anno opzionale, con CIG B33DC3A52A CUI S80012650158202300045;
2) per quanto occorrer possa, dell’art. 17 del disciplinare di gara;
3) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso;
e la conseguente riammissione della ricorrente alla procedura di gara;
quanto al ricorso n. 1404 del 2025:
1) della determina del Direttore Generale del 19/03/2025, rep. 4600/2, di aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di merchandising di Ateneo per un periodo di tre anni, più eventuale anno opzionale, con CIG B33DC3A52A CUI S80012650158202300045;
2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso, e in particolare, per quanto occorrer possa, della comunicazione di aggiudicazione n. Registrazione 0034867 del 24/03/2025;
e per la conseguente riammissione della ricorrente alla procedura di gara e la valutazione della sua offerta
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato e la reintegrazione in forma specifica, stante la disponibilità della ricorrente a subentrare nel contratto e, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente che sarà provato nel corso del presente procedimento.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa MA Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2023, l’Università degli Studi di Milano aveva indetto una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di merchandising di Ateneo per un triennio, con ulteriore annualità opzionale (doc. 1); e, successivamente, con deliberazione del 23 luglio 2024, lo stesso Consiglio aveva rideterminato i criteri di aggiudicazione (doc. 2), prevedendo il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. L’art. 3 del disciplinare di gara (doc.1) fissava complessivamente l’importo a base di gara in € 393.440,00, di cui € 238.056,00 per la fornitura di tredici prodotti del merchandising, e € 155.384,00 per la gestione dei servizi.
3. All’esito della valutazione tecnica, alla quale potevano essere attribuiti un massimo di 70 punti, l’offerta della ricorrente si classificava al terzo posto con 59,20 punti, mentre la controinteressata V.I.P. AL otteneva 59,46 punti (doc. 3).
4. Con provvedimento del 3 febbraio 2025, n. registrazione 0012300 (doc. 4), qui impugnato, la stazione appaltante comunicava alla società ricorrente AU Group s.r.l. (d’ora in poi solo AU) che “ la Commissione Giudicatrice, a seguito dell’esame dell’offerta economica presentata, nella seduta tenutasi in data 29/01/2025, ha rilevato che codesta Società ha offerto, per quanto riguarda le forniture, alcuni prezzi a rialzo rispetto agli importi posti a base d’asta, e in particolare con riferimento ai seguenti prodotti ” (T-shirt, Felpa con cappuccio e marsupio, Cappello tipo baseball), sicché – secondo la stazione appaltante - l’offerta si poneva in contrasto con l’art. 17 del disciplinare di gara che prevedeva: “ Il concorrente dovrà inserire l’importo offerto per singolo prodotto, ribassato rispetto a quello posto a base d’asta ”.
5. Erano seguite due richieste di chiarimenti fatte pervenire dalla ricorrente nelle date del 3 e 4 febbraio 2025 (All. 30 e 31, docc. 13-14 Università), riscontrate dalla stazione appaltante in data 6 febbraio 2025, la quale rinviava alle disposizioni già citate del disciplinare e nel provvedimento di esclusione (All. 32, doc. 15).
6. La società ricorrente aveva insistito, tuttavia, per la riammissione alla procedura di gara con istanza del 17 febbraio 2025 (All. 33, doc. 16), riscontrata dalla stazione appaltante in pari data con esito negativo, confermando l’esclusione (All. 34, doc. 17).
7. Con determinazione del Direttore generale del 19 marzo 2025 veniva disposta l’aggiudicazione in favore dell’operatore V.I.P. AL s.r.l. (All. 4, doc. 20), provvedimento poi comunicato ad AU con nota prot. 34867/25 del 21 marzo 2025 (All. 5, doc. 21).
8. Successivamente, in data 12 maggio 2025, veniva stipulato il contratto d’appalto rep. 417/2025 (All. 6, doc. 22), cui faceva seguito la relativa comunicazione agli altri operatori partecipanti del 14 maggio 2025 (All. 7, doc. 23).
9. Con i ricorsi qui riuniti, l’odierna ricorrente, AU ha censurato i citati atti della procedura di gara indetta dall’Università degli Studi di Milano.
10. In particolare, con il ricorso introduttivo, notificato il 5 marzo 2025, AU ha domandato l’annullamento della nota della Direzione Centrale acquisti n. 12300 del 3 febbraio 2025 dell’Università degli Studi di Milano, con la quale tale stazione appaltante ha escluso la ricorrente dalla gara in questione.
11. Con successivo e separato ricorso notificato il 10 aprile 2025, la ricorrente ha impugnato, con domanda di annullamento, la determinazione del Direttore generale del 19 marzo 2025, rep. 4600/2, di aggiudicazione del servizio ad altro operatore economico, comunicata con nota n. 34867 del 24 marzo 2025, domandando altresì la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno con la reintegrazione in forma specifica.
12. Con il primo ricorso, AU ha dedotto un unico motivo di illegittimità, articolato in più censure, del provvedimento di esclusione per asserita “ Violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara - Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 - Violazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo - Eccesso di poter per carenza assoluta di presupposto - Violazione del principio di affidamento - Violazione del principio di massima partecipazione - Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Irragionevolezza ed illogicità manifeste ”. Con tale motivo di ricorso la società ricorrente sostiene che, stando al chiaro tenore letterale della lex specialis , non era affatto prevista l’esclusione della concorrente che avesse offerto prezzi per singoli prodotti superiori rispetto al listino di cui all’Allegato 1, ma solo per quello che, diversamente, avesse presentato un’offerta complessivamente superiore all’importo a base di gara previsto per la fornitura all’art. 3 del disciplinare (€ 238.056,00); quindi, AU aggiunge che l’interpretazione offerta dalla ricorrente sarebbe certamente preferibile perché più coerente con l’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023. Invero, l’interesse pubblico, ivi rappresentato dal miglior rapporto qualità/prezzo, dovrebbe essere ricercato, quanto alla parte di valutazione del prezzo, nell’offerta che ottenga una media di ribassi più elevata. Il che – a suo dire -sarebbe anche coerente con il periodo immediatamente successivo a quello in esame, che prevede quanto segue: “ Il sistema calcolerà automaticamente la media dei ribassi, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio ”. La ricorrente sostiene infine che l’esclusione dell’operatore economico che avesse presentato offerta in aumento su singoli prezzi avrebbe richiesto la “ predisposizione di una specifica clausola nella lex specialis ” in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione.
13. Si è costituito in giudizio l’Ateneo per resistere al ricorso, depositando documenti e memoria.
14. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026, senza discussione, avendo la parte depositato richiesta di passaggio in decisione, la causa è passata in decisione.
15. Il motivo di ricorso, articolato in più censure, è infondato.
16. Preliminarmente, occorre richiamare l’art. 3 (OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI), il quale, per quanto qui d’interesse, prevede che “ L’importo a base d’appalto per la Fornitura di prodotti Merchandising UNIMI è da considerarsi quale budget massimo disponibile e pertanto presunto e non garantito. Con riferimento alla fornitura gli importi da ribassare sono i prezzi unitari indicati all’interno del listino prezzi (Allegato 1) ” e il successivo art. 17 (OFFERTA ECONOMICA), che, per quanto riguarda la componente “Fornitura” dell’offerta, specifica che “ R1 – Offerta prezzi per fornitura dei prodotti di cui all’allegato 1 del Capitolato: il concorrente dovrà inserire l’importo offerto per singolo prodotto, ribassato rispetto a quello posto a base d’asta. Il sistema calcolerà automaticamente la media dei ribassi, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio - (max 12 punti) ”. Ai soli fini del calcolo del punteggio da attribuire all’offerta economica, poi, il sistema avrebbe calcolato automaticamente la media dei ribassi, sotto forma di “ media ponderata, in quanto verrà attribuito un peso maggiore ai prezzi ribassati offerti su determinati prodotti, così come indicato all’interno del modello dell’offerta economica ”.
17. Contrariamente a quanto previsto dal disciplinare di gara, AU ha indicato per tre prodotti (T-shirt, Felpa con cappuccio e marsupio, Cappello tipo baseball) prezzi a rialzo rispetto agli importi posti a base d’asta, sicché la percentuale complessiva di ribasso offerta dalla ricorrente per la componente fornitura, per come calcolata automaticamente dal sistema, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio, è stata pari allo 0,18% (All. 26, doc. 10.1 Università).
18. Da un semplice calcolo matematico, applicando la formula indicata a pag. 40 del disciplinare, tale percentuale corrisponde allo 0,08 punti per la componente fornitura dell’offerta economica di AU.
19. Con specifico riferimento alle gare pubbliche, la giurisprudenza consolidata ha affermato che le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, costituenti nel loro insieme, la lex specialis di gara, hanno carattere vincolante nei confronti sia dei concorrenti, sia della stazione appaltante (a partire da Cons. St., sez. V, 23 settembre 2015, n. 4441; Consiglio di Stato sez. V, 2 maggio 2025, n. 3716; Consiglio di Stato sez. III, 3 marzo 2021, n. 1804).
20. Si è inoltre affermato che nell'interpretazione della lex specialis di gara, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di " par condicio " e di trasparenza, “ devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.. Ciò significa che, ai fini di tale interpretazione, devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto (…) Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307; 15 aprile 2004, n. 2162; sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5367) ” (Consiglio di Stato sez. V, 20 ottobre 2025, n. 8114). Inoltre, occorre rammentare che i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso della procedura di gara sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata nella lex specialis , avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva; i chiarimenti della stazione appaltante possono, infatti, costituire interpretazione autentica con cui l’Amministrazione spiega la propria volontà provvedimentale, meglio delucidando le previsioni della lex specialis : ciò è tuttavia consentito soltanto nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un conflitto tra le chiarificazioni fornite dall’Amministrazione ed il tenore delle clausole chiarite, in caso di contrasto dovendo darsi prevalenza alle clausole della lex specialis e al significato desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente prescrivono (Consiglio di Stato sez. V, 2 maggio 2025, n. 3716).
21. Alla luce delle predette considerazioni, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dal chiaro combinato disposto di cui agli artt. 3 e 17 del disciplinare di gara si evince che l’importo da ribassare per la formulazione dell’offerta economica relativa alla componente “Fornitura” era il prezzo unitario del prodotto indicato all’interno del listino prezzi, cosa che la ricorrente ha disatteso per tre prodotti, che evidentemente hanno inciso sensibilmente sulla determinazione automatica della percentuale di ribasso offerta per la citata componente (pari allo 0, 18%).
22. Risulta anche chiaro dal tenore letterale del citato art. 17, p. 3, che solo per i servizi era previsto che il ribasso era da “ applicarsi sul prezzo complessivo dei servizi accessori ”.
23. Venendo in rilievo per la componente “Fornitura” una regola chiara, la stazione appaltante ha quindi fatto corretta applicazione del disciplinare di gara, in forza dell'autovincolo che si era imposta.
24. Costituisce ius receptum in giurisprudenza che, ove la ricorrente avesse ritenuto lesive le citate clausole contenute nel disciplinare, avrebbe dovuto impugnarle immediatamente, dal momento che “ l'illegittimità di regole inidonee a consentire una corretta e concorrenziale offerta economica incide direttamente sulla formulazione dell'offerta, impedendone la corretta e consapevole elaborazione, sicché ... la lesività della stessa disciplina di gara va immediatamente contestata, senza attendere l'esito della gara per rilevare il pregiudizio che da quelle previsioni è derivato, ed anzi nemmeno sussiste l'onere di partecipazione alla procedura di colui che intenda contestarle, in quanto le ritiene tali da impedirgli l'utile presentazione dell'offerta e, dunque, sostanzialmente impeditive della sua partecipazione alla gara " (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4), sicché il ricorso è tardivo nella parte in cui impugna il citato art. 17 del disciplinare, decorrendo il dies a quo per l’impugnazione dalla pubblicazione dello stesso, che nella fattispecie risale al mese di ottobre 2024, ampiamente superato.
25. Non merita invece pregio la censura di parte ricorrente sulla violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, dal momento che l’art. 12 del disciplinare prevedeva che “ non sono ammesse offerte in aumento ”, ribadito poi all’art. 17 che riteneva come “ inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta ”, ferma la distinzione dell’applicazione del ribasso ivi indicata.
26. Sul punto, va condiviso quanto affermato dall’Ateneo, che ha evidenziato come tale clausola trovi la propria base normativa nell’art. 70, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 secondo il quale “ sono inammissibili le offerte …. il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto ” e, ancora, inammissibili quelle “ non conformi ai documenti di gara ” (lett. a).
27. Peraltro, vale osservare che l’art. 107, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che gli appalti sono aggiudicati previa verifica, fra l'altro, che " l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara, con la conseguenza che ogniqualvolta non vengano in rilievo requisiti di ordine generale, bensì altre previsioni della lex specialis che incidono sul contenuto della offerta, il mancato rispetto delle stesse legittima le stazioni appaltanti ad escludere gli operatori economici dalla gara ” (Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2024, n. 7113).
28. Tanto basta per affermare l’infondatezza delle censure di parte ricorrente.
29. La disciplina di gara è posta infatti a garanzia di tutti i partecipanti e la sua non corretta applicazione rimane a rischio del partecipante nell’ambito della propria autoresponsabilità, che impone al concorrente di sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione dell’offerta, sicché AU non può censurare tali conseguenze, che non sono imputabili alla stazione appaltante.
30. Infine, come rilevato dalla stazione appaltante, si osserva che la società ricorrente non ha fornito la prova di resistenza. AU non ha cioè dimostrato che, ove non esclusa, si sarebbe aggiudicata la gara, ipotesi che appare implausibile a fronte di un ribasso offerto per la componente forniture dello 0,18%.
31. Per le suesposte considerazioni, il primo ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato.
32. Dalla legittimità del provvedimento di esclusione deriva l’infondatezza del ricorso avverso l’aggiudicazione, legittimamente disposta dalla stazione appaltante a favore della V.I.P. AL s.r.l., che va pertanto respinto assieme alle ulteriori domande di dichiarazione di inefficacia del contratto concluso nelle more e di risarcimento in forma specifica.
33. Le spese di lite, tenuto conto della particolarità delle questioni, si possono compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- li riunisce ai sensi dell’art. 70 codice del processo amministrativo;
- dichiara il ricorso introduttivo in parte irricevibile e per il resto infondato;
- respinge il secondo ricorso e le domande di inefficacia del contratto e risarcitorie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RI, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
MA Di Paolo, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MA Di Paolo | AR RI |
IL SEGRETARIO