TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 2095
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del disciplinare di gara e del principio di tassatività delle cause di esclusione

    Il Tribunale ha ritenuto che il disciplinare, negli artt. 3 e 17, prevedesse chiaramente la necessità di ribassare i prezzi unitari dei prodotti e che l'offerta in aumento su singoli prodotti, come avvenuto per la ricorrente, fosse in contrasto con tale previsione. Inoltre, l'art. 12 del disciplinare vietava offerte in aumento. La giurisprudenza consolidata afferma che le disposizioni della lex specialis sono vincolanti e che le clausole di esclusione devono essere interpretate restrittivamente. Il ricorso contro l'art. 17 del disciplinare è stato dichiarato tardivo.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'aggiudicazione a seguito di esclusione illegittima

    Poiché il provvedimento di esclusione della ricorrente è stato ritenuto legittimo, anche il ricorso avverso l'aggiudicazione, così come le domande di inefficacia del contratto e di risarcimento, sono state respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 2095
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2095
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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