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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5145/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5145/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Parte_1 P.IVA_1
Sisti, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Controparte_1 P.IVA_2
Ghirardelli, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva attorea. La società agente di commercio Parte_1
ha dedotto:
[...] - di aver stipulato con la società un contratto di agenzia a tempo Controparte_1
determinato, della durata di tre anni (2020-2022), con riconoscimento di un fisso mensile a coperture delle spese, oltre alle provvigioni;
tale fisso per l'anno 2020 veniva pattuito nella misura di € 2.000,00, con previsione di una riduzione negli anni successivi in ragione dell'incremento del fatturato (il contratto è prodotto sub doc. 1 fasc.att.);
- che il rapporto iniziato nel gennaio 2020 è stato interrotto dalla crisi sanitaria causata dall'epidemia da Covid-19, in ragione della quale le parti si sono accordate per una sospensione delle rispettive obbligazioni contrattuali, prevedendo, in particolare,
l'eliminazione della previsione del target annuale e la non corresponsione del rimborso spese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- che, in modo del tutto immotivato, la preponente all'inizio del 2021 procedeva a computare il rimborso spese in modo non conforme agli accordi, finendo col privare l'agente del fisso mensile per l'anno 2021 e a non corrispondere le provvigioni dovute;
- che il 25 febbraio 2021 la preponente ha comunicato la risoluzione del rapporto con preavviso, a far data dal 25 maggio 2021, in tal modo impedendo all'agente di raggiungere qualunque budget.
Il contratto era però a tempo determinato e quindi la preponente non poteva risolverlo anticipatamente rispetto alla scadenza (se non in presenza di una giusta causa mai dedotta); la previsione di un termine contrattuale – deduce l'attore – nega la possibilità di un qualsiasi termine di preavviso.
1.1. In ragione di quanto dedotto nel paragrafo che precede la società attrice ha quindi chiesto al
Tribunale di Bergamo di condannare la preponente al pagamento dei Controparte_1
seguenti importi:
a) € 5.311,20 a titolo di pagamento del minimo garantito e/o rimborso spese per l'anno 2020;
b) € 9.540,68 a titolo di pagamento del minimo garantito e/o rimborso spese per l'anno 2021;
c) € 68.734,16 a titolo di risarcimento del danno per illegittimità dell'anticipato recesso;
d) € 39.258,50 a titolo di indennità cessazione rapporto ex art. 1751 cod.civ. per aver procurato nuovi clienti con incremento del fatturato;
e) € 15.703,40 a titolo di indennità patto di non concorrenza ex art. 1751 bis cod.civ.;
f) € 924,73 a titolo di indennità FIRR;
g) € 1.472,19 a titolo di indennità suppletiva di clientela.
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituita in giudizio la società
[...] che, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito per esser Controparte_1
competente il Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del lavoro. 2.1. Nel merito parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui, per evitare ripetizioni espositive, si dirà nel corso della motivazione.
2.2. In via riconvenzionale, parte convenuta ha chiesto di condannare parte attrice al risarcimento del danno nella misura di € 50.000,00 a titolo di concorrenza sleale, oltre che al pagamento di €
72.681,89 dovuto in conseguenza del mancato raggiungimento del target aprile-maggio 2021 a causa anche della chiusura di mandato unilateralmente anticipata.
3. Sulla competenza del giudice adito. L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bergamo formulata da parte convenuta è infondata a fronte dell'esistenza di una compagine sociale, sia pure nella forma di una società di persone quale è quella della società Parte_1
odierna attrice.
4. Rigetto delle domande attoree. Le domande attoree sono infondate e pertanto devono essere rigettate.
4.1. (cfr. § 1.1. lett. a). Nel contratto di agenzia è espressamente indicato per l'anno 2020 il target di vendita di € 270.000,00, con specifica indicazione del fatturato netto atteso mese per mese.
E' altresì espressamente previsto il “fisso mensile per l'anno 2020 € 2.000,00”.
Nello stesso contratto è chiaramente pattuito quanto segue:
“Nel caso di mancato TARGET ANNUALE verrà applicato un conguaglio a fine anno 2020 in base alla performance effettuata.”
Nell'atto di citazione parte attrice ha dedotto di aver pattuito con la convenuta una modifica di tale clausola contrattuale. Tale eccepito patto di modifica non è però stato provato per via documentale né parte attrice ha formulato richieste di prova orale allo scopo di accertarlo.
Pertanto, deve ritenersi che parte convenuta, in conformità alle pattuizioni contrattuali, a fronte del mancato raggiungimento del target previsto per il 2020, del tutto correttamente ha conteggiato l'importo di € 5.311,20 quale oggetto del conguaglio.
4.2. (cfr. § 1.1. lett. b). Parte attrice ha chiesto il pagamento di € 9.540,68 “a saldo delle fatture emesse e non pagate nel 2021”.
Nella comparsa di costituzione e risposta parte convenuta ha eccepito che non è dato comprendere quale sia il titolo in ragione del quale l'attore ritiene di vantare tale importo.
Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. l'attore non ha fornito alcuna precisazione o chiarimento riguardo tale eccezione.
Come correttamente eccepito da parte convenuta, l'importo € 9.540,68 a saldo delle fatture emesse nel 2021 non risulta dovuto.
In relazione al 2021 parte attrice ha emesso le seguenti fatture: - fattura n. 9 del 4 marzo 2021 di € 2.953,14 (doc. 2 fasc.att.);
- fattura n. 10 del 9 marzo 2021 di € 3.782,30 (doc. 2 fasc.att.).
Per i motivi illustrati nel § 3.1. la società convenuta vantava nei confronti dell'attrice un diritto di €
6.479,66 (5.311,00 + iva).
Pertanto, il credito residuo in capo all'odierna attrice era pari ad € 255,78.
Tale importo è stato pagato con bonifico del 19 marzo 2021 (doc. 7 fasc.conv.).
4.3. (cfr. § 1.1. lett. c). Gli artt. 3 e 13 del contratto di agenzia stipulato tra le odierne parti in causa prevedono quanto segue:
“Il presente contratto è a tempo determinato per una durata di 3 anni, a partire dalla data della firma (02/01/2020 al 31/12/2022). Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con il preavviso scritto tramite Raccomandata A.R. minimo di 3 mesi.”
“In qualunque momento ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, previo invio all'altra di lettera raccomandata r.r. da spedirsi almeno 3 mesi prima della scadenza.”
Parte convenuta ha esercitato il diritto di recesso in conformità a tali chiari patti contrattuali che prevedono in capo a entrambi i contraenti il diritto potestativo del diritto di recesso in qualunque momento.
La legittimità del recesso esercitato dalla società deriva pertanto, come Controparte_1
correttamente eccepito da quest'ultima, dalla conformità della condotta della convenuta al disposto del contratto.
A fine di completezza, vale precisare che dall'istruttoria orale è peraltro emersa la prova della circostanza dedotta da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, in ordine alle ragioni della tempistica del recesso, esercitato con l'accordo dell'agente allorquando era già in trattativa con un'altra società con cui aveva interesse a intrattenere altro e diverso rapporto di agenzia (v. dichiarazioni della testimone , risultata pienamente attendibile, sentita Testimone_1 nell'udienza del 17 marzo 2023 davanti a questo stesso giudice).
La domanda volta ad ottenere l'indennità per illegittimità del recesso anticipato è pertanto infondata.
4.4. (cfr. § 1.1., lett. d, lett. e, lett. g). La domanda volta ad ottenere il pagamento delle indennità dovute per aver l'agente procurato alla preponente nuovi clienti (inclusa l'indennità suppletiva di clientela) con conseguente aumento del fatturato deve essere rigettata. Parte attrice, prima ancora che l'onere della prova, non ha compiutamente soddisfatto l'onere di allegazione. A pagina n. 9 dell'atto di citazione l'attore individua i nuovi procurati clienti rinviando all'elenco di cui al documento attoreo n. 7; in sede di formulazione delle richiesta di prova, dunque nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c., l'attore ha formulato dei capitoli relativi ai nuovi procurati clienti che però non coincidono con quelli indicati nell'atto introduttivo;
allo stesso modo, l'istanza formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si riferisce a clienti diversi da quelli indicati nell'atto di citazione con rinvio per relationem al documento n.
7. Da tanto discende che entro il termine ultimo posto dal codice di procedura civile per svolgere l'attività assertiva l'agente non ha indicato in modo puntuale e non ha provato quali sarebbero stati i nuovi clienti procurati.
Il mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c., per le ragioni appena esplicitate, ha impedito a parte attrice, per contegno processuale che le è imputabile, di esibire eventuale documentazione da cui poter inferire i dati necessari per confrontare il fatturato della preponente che - tanto risulta dalle deduzioni difensive di parte convenuta - nel 2020, in relazione ai clienti aziendali seguiti dall'agente , hanno generato un fatturato inferiore a quello raggiunto nel 2019. Pt_1
Da ultimo, vale precisare che - contrariamente a quanto dedotto da parte attrice nella memoria di replica (cfr. pag. 8) - il termine che la legge pone per dedurre in modo puntuale i fatti posti a fondamento delle proprie ragioni (nella presente vicenda: indicare in modo puntuale e preciso il nominativo di ciascun cliente nuovo procurato) coincide con il termine posto dall'art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.; dedurre nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. una lista di tal sorta è da ritenersi pertanto processualmente tardivo, atteso che tal ultimo atto difensivo è deputato alla richiesta dei mezzi istruttori volti a provare la fondatezza di fatti e circostanze già dedotte (vale a dire, precedentemente dedotte).
4.5. (cfr. § 1.1., lett. f). La domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità FIRR è infondata in quanto l'importo dovuto a tale titolo è stato già pagato dalla convenuta, come risulta dal documento n. 16 fasc.conv.
4.6. Rigetto della domanda attorea volta ad ottenere l'indennità per patto di non concorrenza.
La domanda con cui parte attrice chiede il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 bis cod.civ. è infondata e pertanto deve essere rigettata.
La clausola n. 6 del contratto di agenzia prevede quanto segue:
“L'agente si obbliga a NON svolgere dai clienti direzionali presenti nell'allegato
(LISTA CLIENTI DIREZIONALI AL IN DATA CP_2 Controparte_3
02/01/2020), direttamente o indirettamente, alcuna attività di promozione della vendita di prodotti dello stesso genere di quelli oggetto del presente contratto, per il periodo di 2 anni dallo scioglimento del rapporto.” (enfasi delle maiuscole nell'originale) Parte attrice non ha diritto a tale indennità atteso che il SI ha violato le obbligazioni Pt_1
assunte con la stipula del patto di non concorrenza;
l'agente ha infatti promosso per conto di altre società prodotti dello stesso genere di quelli venduti dall'odierna convenuta fin dai primi mesi successivi allo scioglimento del rapporto e finanche nel corso del rapporto stesso. In particolare, nel mese di giugno del 2021 il SI si è recato presso “SA Parrucchieri s.a.s. di Duò Pt_1
AS & C.”, cliente inclusa nella cd. lista direzionale, per proporre per conto della società Co
.A. s.r.l. prodotti Oway, commercializzati da e di competenza esclusiva di Controparte_1
questa e della società bolognese Rolland s.r.l. Allo stesso modo, il SI si è recato presso la Pt_1 società “I LI” nel mese di luglio del 2021 per effettuare una vendita di prodotti Oway.
Tali circostanze risultano dai documenti prodotti da parte convenuta, puntualmente richiamati a pag.
18 della comparsa di costituzione e risposta (da ritenersi qui integralmente richiamata) e devono essere ritenute processualmente pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto non contestate puntualmente da parte attrice che nella nota autorizzata del 12 novembre 2021 ha contestato in modo del tutto generico i fatti allegati da controparte.
5. Rigetto della domanda riconvenzionale. La domanda riconvenzionale è infondata e pertanto deve essere rigettata.
5.1. Nella comparsa di costituzione e risposta parte convenuta illustra nei termini che seguono la causa petendi della riconvenzionale:
a) comportamento negligente e impreciso dell'agente nel corso del 2020;
b) l'agente nel 2021 ha concluso in proprio e/o per conto di terzi affari in violazione del patto di non concorrenza, recandosi dal cliente SA e dal cliente I LI;
c) l'agente nel 2021 non ha riscosso le somme dovute dai clienti (per un importo di €
10.738,11) e non ha versato quanto ricevuto dai clienti (per un importo complessivo di €
3.943,78);
d) il mancato rispetto del preavviso di tre mesi da parte dell'agente ha reso impossibile alla convenuta il passaggio della clientela, con conseguente danno di € 58.000,00 pari alla differenza tra il target aprile-maggio 2021 e il mancato target prefissato.
5.1.a. La causa petendi di cui alla lettera a), come correttamente eccepito da parte attrice, è dedotta in modo del tutto generico, sicchè parte convenuta, prima ancora che l'onere della prova, non ha soddisfatto l'onere di allegazione.
5.1.b. La causa petendi di cui alla lettera b) attiene a circostanze (idonee a provare la violazione da parte dell'agente del patto di non concorrenza, ma) inidonee a provare il danno conseguente;
a tal riguardo basti osservare che dalla documentazione prodotta dalla stessa convenuta (in particolare doc. 18) discende che a fronte della condotta scorretta dell'agente il cliente non ha comunque effettuato ordini (il SI dichiara di aver espresso al SI il suo “totale diniego” Tes_2 Pt_1
di accettare quanto propostogli).
5.1.c. Per quanto concerne la causa petendi di cui alla lettera c) vale rilevare che con la previsione di cui all'art. 11 del contratto la convenuta ha incaricato l'agente di riscuotere dai clienti gli importi dovuti per gli acquisti effettuati;
dal documento n. 13 che la convenuta produce a supporto di tale causa petendi emerge però l'elenco dei clienti che non hanno pagato quanto dovuto (“lista insoluti clienti ”); emerge, in altri termini, un indizio in ordine all'inadempimento dei clienti, ma in Pt_1
nessun modo da tale lista si può inferire che, a fronte della dichiarata intenzione dei clienti di pagare, l'agente abbia mancato di riscuotere. In altri termini, di fronte al mancato pagamento di un cliente imputare il danno conseguente al soggetto incaricato di riscuotere gli importi, significherebbe qualificare l'adiectus solutionis causa (vale a dire il SI ) quale garante Pt_1 dell'inadempimento altrui. In altri e più sintetici termini, non è stato provato che il mancato incasso sia da imputarsi alla negligenza dell'agente nel riscuotere e non già al contegno dei singoli debitori rimasti inadempienti nei confronti della società Controparte_1
E' rimasto inoltre priva di supporto probatorio la circostanza che il SI abbia trattenuto Pt_1
indebitamente delle somme e non risulta chiarita in modo adeguato la dedotta correlata restituzione di prodotti dedotta da parte convenuta.
Vale precisare che per provare le circostanze di cui alla lettera c) qui in esame parte convenuta ha formulato dei capitoli che non sono stati ammessi in quanto formulati in modo generico (cfr., in particolare, i capitoli nn. 32 e 33).
5.1.d. La causa petendi della domanda riconvenzionale di cui alla lettera d), come correttamente eccepito da parte attrice, risulta priva di deduzioni sufficienti per poter ritenere soddisfatto l'onere di allegazione in ordine alla produzione del danno. Quantificare il danno subito in € 58.000,00 e ricondurre causalmente la genesi di tale importo al recesso anticipato è deduzione che risulta insoddisfacente, già solo sul piano delle allegazioni, ad illuminare le ragioni per cui da uno scioglimento anticipato del vincolo sia derivata la dedotta perdita da ricondursi unicamente al contegno dell'agente.
6. Spese di lite. Dal rigetto sia delle domande attoree che della domanda riconvenzionale discende la soccombenza reciproca tra le parti;
pertanto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Rigetta le domande attoree.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale.
3. Compensa le spese di lite.
Bergamo, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5145/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Parte_1 P.IVA_1
Sisti, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Controparte_1 P.IVA_2
Ghirardelli, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva attorea. La società agente di commercio Parte_1
ha dedotto:
[...] - di aver stipulato con la società un contratto di agenzia a tempo Controparte_1
determinato, della durata di tre anni (2020-2022), con riconoscimento di un fisso mensile a coperture delle spese, oltre alle provvigioni;
tale fisso per l'anno 2020 veniva pattuito nella misura di € 2.000,00, con previsione di una riduzione negli anni successivi in ragione dell'incremento del fatturato (il contratto è prodotto sub doc. 1 fasc.att.);
- che il rapporto iniziato nel gennaio 2020 è stato interrotto dalla crisi sanitaria causata dall'epidemia da Covid-19, in ragione della quale le parti si sono accordate per una sospensione delle rispettive obbligazioni contrattuali, prevedendo, in particolare,
l'eliminazione della previsione del target annuale e la non corresponsione del rimborso spese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- che, in modo del tutto immotivato, la preponente all'inizio del 2021 procedeva a computare il rimborso spese in modo non conforme agli accordi, finendo col privare l'agente del fisso mensile per l'anno 2021 e a non corrispondere le provvigioni dovute;
- che il 25 febbraio 2021 la preponente ha comunicato la risoluzione del rapporto con preavviso, a far data dal 25 maggio 2021, in tal modo impedendo all'agente di raggiungere qualunque budget.
Il contratto era però a tempo determinato e quindi la preponente non poteva risolverlo anticipatamente rispetto alla scadenza (se non in presenza di una giusta causa mai dedotta); la previsione di un termine contrattuale – deduce l'attore – nega la possibilità di un qualsiasi termine di preavviso.
1.1. In ragione di quanto dedotto nel paragrafo che precede la società attrice ha quindi chiesto al
Tribunale di Bergamo di condannare la preponente al pagamento dei Controparte_1
seguenti importi:
a) € 5.311,20 a titolo di pagamento del minimo garantito e/o rimborso spese per l'anno 2020;
b) € 9.540,68 a titolo di pagamento del minimo garantito e/o rimborso spese per l'anno 2021;
c) € 68.734,16 a titolo di risarcimento del danno per illegittimità dell'anticipato recesso;
d) € 39.258,50 a titolo di indennità cessazione rapporto ex art. 1751 cod.civ. per aver procurato nuovi clienti con incremento del fatturato;
e) € 15.703,40 a titolo di indennità patto di non concorrenza ex art. 1751 bis cod.civ.;
f) € 924,73 a titolo di indennità FIRR;
g) € 1.472,19 a titolo di indennità suppletiva di clientela.
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituita in giudizio la società
[...] che, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito per esser Controparte_1
competente il Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del lavoro. 2.1. Nel merito parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui, per evitare ripetizioni espositive, si dirà nel corso della motivazione.
2.2. In via riconvenzionale, parte convenuta ha chiesto di condannare parte attrice al risarcimento del danno nella misura di € 50.000,00 a titolo di concorrenza sleale, oltre che al pagamento di €
72.681,89 dovuto in conseguenza del mancato raggiungimento del target aprile-maggio 2021 a causa anche della chiusura di mandato unilateralmente anticipata.
3. Sulla competenza del giudice adito. L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bergamo formulata da parte convenuta è infondata a fronte dell'esistenza di una compagine sociale, sia pure nella forma di una società di persone quale è quella della società Parte_1
odierna attrice.
4. Rigetto delle domande attoree. Le domande attoree sono infondate e pertanto devono essere rigettate.
4.1. (cfr. § 1.1. lett. a). Nel contratto di agenzia è espressamente indicato per l'anno 2020 il target di vendita di € 270.000,00, con specifica indicazione del fatturato netto atteso mese per mese.
E' altresì espressamente previsto il “fisso mensile per l'anno 2020 € 2.000,00”.
Nello stesso contratto è chiaramente pattuito quanto segue:
“Nel caso di mancato TARGET ANNUALE verrà applicato un conguaglio a fine anno 2020 in base alla performance effettuata.”
Nell'atto di citazione parte attrice ha dedotto di aver pattuito con la convenuta una modifica di tale clausola contrattuale. Tale eccepito patto di modifica non è però stato provato per via documentale né parte attrice ha formulato richieste di prova orale allo scopo di accertarlo.
Pertanto, deve ritenersi che parte convenuta, in conformità alle pattuizioni contrattuali, a fronte del mancato raggiungimento del target previsto per il 2020, del tutto correttamente ha conteggiato l'importo di € 5.311,20 quale oggetto del conguaglio.
4.2. (cfr. § 1.1. lett. b). Parte attrice ha chiesto il pagamento di € 9.540,68 “a saldo delle fatture emesse e non pagate nel 2021”.
Nella comparsa di costituzione e risposta parte convenuta ha eccepito che non è dato comprendere quale sia il titolo in ragione del quale l'attore ritiene di vantare tale importo.
Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. l'attore non ha fornito alcuna precisazione o chiarimento riguardo tale eccezione.
Come correttamente eccepito da parte convenuta, l'importo € 9.540,68 a saldo delle fatture emesse nel 2021 non risulta dovuto.
In relazione al 2021 parte attrice ha emesso le seguenti fatture: - fattura n. 9 del 4 marzo 2021 di € 2.953,14 (doc. 2 fasc.att.);
- fattura n. 10 del 9 marzo 2021 di € 3.782,30 (doc. 2 fasc.att.).
Per i motivi illustrati nel § 3.1. la società convenuta vantava nei confronti dell'attrice un diritto di €
6.479,66 (5.311,00 + iva).
Pertanto, il credito residuo in capo all'odierna attrice era pari ad € 255,78.
Tale importo è stato pagato con bonifico del 19 marzo 2021 (doc. 7 fasc.conv.).
4.3. (cfr. § 1.1. lett. c). Gli artt. 3 e 13 del contratto di agenzia stipulato tra le odierne parti in causa prevedono quanto segue:
“Il presente contratto è a tempo determinato per una durata di 3 anni, a partire dalla data della firma (02/01/2020 al 31/12/2022). Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con il preavviso scritto tramite Raccomandata A.R. minimo di 3 mesi.”
“In qualunque momento ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, previo invio all'altra di lettera raccomandata r.r. da spedirsi almeno 3 mesi prima della scadenza.”
Parte convenuta ha esercitato il diritto di recesso in conformità a tali chiari patti contrattuali che prevedono in capo a entrambi i contraenti il diritto potestativo del diritto di recesso in qualunque momento.
La legittimità del recesso esercitato dalla società deriva pertanto, come Controparte_1
correttamente eccepito da quest'ultima, dalla conformità della condotta della convenuta al disposto del contratto.
A fine di completezza, vale precisare che dall'istruttoria orale è peraltro emersa la prova della circostanza dedotta da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, in ordine alle ragioni della tempistica del recesso, esercitato con l'accordo dell'agente allorquando era già in trattativa con un'altra società con cui aveva interesse a intrattenere altro e diverso rapporto di agenzia (v. dichiarazioni della testimone , risultata pienamente attendibile, sentita Testimone_1 nell'udienza del 17 marzo 2023 davanti a questo stesso giudice).
La domanda volta ad ottenere l'indennità per illegittimità del recesso anticipato è pertanto infondata.
4.4. (cfr. § 1.1., lett. d, lett. e, lett. g). La domanda volta ad ottenere il pagamento delle indennità dovute per aver l'agente procurato alla preponente nuovi clienti (inclusa l'indennità suppletiva di clientela) con conseguente aumento del fatturato deve essere rigettata. Parte attrice, prima ancora che l'onere della prova, non ha compiutamente soddisfatto l'onere di allegazione. A pagina n. 9 dell'atto di citazione l'attore individua i nuovi procurati clienti rinviando all'elenco di cui al documento attoreo n. 7; in sede di formulazione delle richiesta di prova, dunque nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c., l'attore ha formulato dei capitoli relativi ai nuovi procurati clienti che però non coincidono con quelli indicati nell'atto introduttivo;
allo stesso modo, l'istanza formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si riferisce a clienti diversi da quelli indicati nell'atto di citazione con rinvio per relationem al documento n.
7. Da tanto discende che entro il termine ultimo posto dal codice di procedura civile per svolgere l'attività assertiva l'agente non ha indicato in modo puntuale e non ha provato quali sarebbero stati i nuovi clienti procurati.
Il mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c., per le ragioni appena esplicitate, ha impedito a parte attrice, per contegno processuale che le è imputabile, di esibire eventuale documentazione da cui poter inferire i dati necessari per confrontare il fatturato della preponente che - tanto risulta dalle deduzioni difensive di parte convenuta - nel 2020, in relazione ai clienti aziendali seguiti dall'agente , hanno generato un fatturato inferiore a quello raggiunto nel 2019. Pt_1
Da ultimo, vale precisare che - contrariamente a quanto dedotto da parte attrice nella memoria di replica (cfr. pag. 8) - il termine che la legge pone per dedurre in modo puntuale i fatti posti a fondamento delle proprie ragioni (nella presente vicenda: indicare in modo puntuale e preciso il nominativo di ciascun cliente nuovo procurato) coincide con il termine posto dall'art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.; dedurre nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. una lista di tal sorta è da ritenersi pertanto processualmente tardivo, atteso che tal ultimo atto difensivo è deputato alla richiesta dei mezzi istruttori volti a provare la fondatezza di fatti e circostanze già dedotte (vale a dire, precedentemente dedotte).
4.5. (cfr. § 1.1., lett. f). La domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità FIRR è infondata in quanto l'importo dovuto a tale titolo è stato già pagato dalla convenuta, come risulta dal documento n. 16 fasc.conv.
4.6. Rigetto della domanda attorea volta ad ottenere l'indennità per patto di non concorrenza.
La domanda con cui parte attrice chiede il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 bis cod.civ. è infondata e pertanto deve essere rigettata.
La clausola n. 6 del contratto di agenzia prevede quanto segue:
“L'agente si obbliga a NON svolgere dai clienti direzionali presenti nell'allegato
(LISTA CLIENTI DIREZIONALI AL IN DATA CP_2 Controparte_3
02/01/2020), direttamente o indirettamente, alcuna attività di promozione della vendita di prodotti dello stesso genere di quelli oggetto del presente contratto, per il periodo di 2 anni dallo scioglimento del rapporto.” (enfasi delle maiuscole nell'originale) Parte attrice non ha diritto a tale indennità atteso che il SI ha violato le obbligazioni Pt_1
assunte con la stipula del patto di non concorrenza;
l'agente ha infatti promosso per conto di altre società prodotti dello stesso genere di quelli venduti dall'odierna convenuta fin dai primi mesi successivi allo scioglimento del rapporto e finanche nel corso del rapporto stesso. In particolare, nel mese di giugno del 2021 il SI si è recato presso “SA Parrucchieri s.a.s. di Duò Pt_1
AS & C.”, cliente inclusa nella cd. lista direzionale, per proporre per conto della società Co
.A. s.r.l. prodotti Oway, commercializzati da e di competenza esclusiva di Controparte_1
questa e della società bolognese Rolland s.r.l. Allo stesso modo, il SI si è recato presso la Pt_1 società “I LI” nel mese di luglio del 2021 per effettuare una vendita di prodotti Oway.
Tali circostanze risultano dai documenti prodotti da parte convenuta, puntualmente richiamati a pag.
18 della comparsa di costituzione e risposta (da ritenersi qui integralmente richiamata) e devono essere ritenute processualmente pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto non contestate puntualmente da parte attrice che nella nota autorizzata del 12 novembre 2021 ha contestato in modo del tutto generico i fatti allegati da controparte.
5. Rigetto della domanda riconvenzionale. La domanda riconvenzionale è infondata e pertanto deve essere rigettata.
5.1. Nella comparsa di costituzione e risposta parte convenuta illustra nei termini che seguono la causa petendi della riconvenzionale:
a) comportamento negligente e impreciso dell'agente nel corso del 2020;
b) l'agente nel 2021 ha concluso in proprio e/o per conto di terzi affari in violazione del patto di non concorrenza, recandosi dal cliente SA e dal cliente I LI;
c) l'agente nel 2021 non ha riscosso le somme dovute dai clienti (per un importo di €
10.738,11) e non ha versato quanto ricevuto dai clienti (per un importo complessivo di €
3.943,78);
d) il mancato rispetto del preavviso di tre mesi da parte dell'agente ha reso impossibile alla convenuta il passaggio della clientela, con conseguente danno di € 58.000,00 pari alla differenza tra il target aprile-maggio 2021 e il mancato target prefissato.
5.1.a. La causa petendi di cui alla lettera a), come correttamente eccepito da parte attrice, è dedotta in modo del tutto generico, sicchè parte convenuta, prima ancora che l'onere della prova, non ha soddisfatto l'onere di allegazione.
5.1.b. La causa petendi di cui alla lettera b) attiene a circostanze (idonee a provare la violazione da parte dell'agente del patto di non concorrenza, ma) inidonee a provare il danno conseguente;
a tal riguardo basti osservare che dalla documentazione prodotta dalla stessa convenuta (in particolare doc. 18) discende che a fronte della condotta scorretta dell'agente il cliente non ha comunque effettuato ordini (il SI dichiara di aver espresso al SI il suo “totale diniego” Tes_2 Pt_1
di accettare quanto propostogli).
5.1.c. Per quanto concerne la causa petendi di cui alla lettera c) vale rilevare che con la previsione di cui all'art. 11 del contratto la convenuta ha incaricato l'agente di riscuotere dai clienti gli importi dovuti per gli acquisti effettuati;
dal documento n. 13 che la convenuta produce a supporto di tale causa petendi emerge però l'elenco dei clienti che non hanno pagato quanto dovuto (“lista insoluti clienti ”); emerge, in altri termini, un indizio in ordine all'inadempimento dei clienti, ma in Pt_1
nessun modo da tale lista si può inferire che, a fronte della dichiarata intenzione dei clienti di pagare, l'agente abbia mancato di riscuotere. In altri termini, di fronte al mancato pagamento di un cliente imputare il danno conseguente al soggetto incaricato di riscuotere gli importi, significherebbe qualificare l'adiectus solutionis causa (vale a dire il SI ) quale garante Pt_1 dell'inadempimento altrui. In altri e più sintetici termini, non è stato provato che il mancato incasso sia da imputarsi alla negligenza dell'agente nel riscuotere e non già al contegno dei singoli debitori rimasti inadempienti nei confronti della società Controparte_1
E' rimasto inoltre priva di supporto probatorio la circostanza che il SI abbia trattenuto Pt_1
indebitamente delle somme e non risulta chiarita in modo adeguato la dedotta correlata restituzione di prodotti dedotta da parte convenuta.
Vale precisare che per provare le circostanze di cui alla lettera c) qui in esame parte convenuta ha formulato dei capitoli che non sono stati ammessi in quanto formulati in modo generico (cfr., in particolare, i capitoli nn. 32 e 33).
5.1.d. La causa petendi della domanda riconvenzionale di cui alla lettera d), come correttamente eccepito da parte attrice, risulta priva di deduzioni sufficienti per poter ritenere soddisfatto l'onere di allegazione in ordine alla produzione del danno. Quantificare il danno subito in € 58.000,00 e ricondurre causalmente la genesi di tale importo al recesso anticipato è deduzione che risulta insoddisfacente, già solo sul piano delle allegazioni, ad illuminare le ragioni per cui da uno scioglimento anticipato del vincolo sia derivata la dedotta perdita da ricondursi unicamente al contegno dell'agente.
6. Spese di lite. Dal rigetto sia delle domande attoree che della domanda riconvenzionale discende la soccombenza reciproca tra le parti;
pertanto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Rigetta le domande attoree.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale.
3. Compensa le spese di lite.
Bergamo, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo