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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Ausili, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 385 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
da
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Pasquale Frisina e dall'Avv.
Lorenzo Dominici;
opponente contro
in persona del suo legale rappresentante, CP_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Giorgio Conti e dall'Avv. Antonietta
Modarelli;
opposta OGGETTO: NOLEGGIO
CONCLUSIONI:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
opponeva il provvedimento monitorio n. 1575/2023 del
6.12.2023, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto alla medesima società il pagamento di euro 122.424,96, oltre accessori, in favore di a titolo di CP_1
corrispettivo per il noleggio di attrezzatura medica.
1.1. A fondamento dell'opposizione, parte opponente allegava:
- che, nel giugno 2018, Impresa Medical S.r.l. e Siri
S.p.a. (a cui era poi succeduta concludevano CP_2
un contratto di noleggio, avente ad oggetto due mammografi digitali per un periodo di 60 mesi, a fronte del pagamento di euro 314.712,00 oltre Iva;
- che, sin dall'avvio del rapporto contrattuale, le apparecchiature mediche presentavano plurimi e gravi malfunzionamenti;
- che la società opponente aveva, perciò, sostenuto ingenti costi per diversi interventi di assistenza, oltre ad aver subìto una contrazione dei ricavi legata al malfunzionamento dei macchinari noleggiati;
- che, a decorrere dal marzo 2022, si era, perciò, reso necessario interrompere i pagamenti in favore della
Pag. 2 di 10 società opposta, ai sensi dell'art. 1460 c.c., posto l'inadempimento contrattuale della medesima società;
- che, invero, i ripetuti episodi di malfunzionamento dei beni noleggiati configuravano una violazione da parte della società opposta degli obblighi previsti dall'art. 1575 c.c.;
- che, ad ogni modo, la documentazione posta a base del ricorso monitorio doveva considerarsi non idonea alla dimostrazione del credito ingiunto;
- che, pertanto, nessun diritto di credito era sussistente in capo alla società opposta e, per l'effetto,
il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.
1.2. Si costituiva in giudizio la quale CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio per le seguenti ragioni:
- che mai prima di tale giudizio Controparte_3
aveva contestato all'opposta i presunti e menzionati malfunzionamenti;
- che, al contrario, a fronte di solleciti per ottenere il dovuto, la società opponente aveva richiesto una rateizzazione dei pagamenti, a conferma del riconoscimento del debito;
- che la società a cui l'opponente aveva domandato i presunti interventi di assistenza nulla aveva a che vedere con la società opposta;
- che, oltretutto, l'opponente non aveva prodotto
Pag. 3 di 10 documentazione idonea a dimostrare l'effettuazione di tali interventi e il relativo costo;
- che, pertanto, la società opponente non poteva ritenersi legittimata ad interrompere il pagamento di quanto pattuito, posto che nessun inadempimento poteva attribuirsi alla società opposta;
- che, oltretutto, il rifiuto di pagamento poteva giustificarsi solo nell'ipotesi di assoluta mancanza di utilità o di mancato godimento integrale del bene,
ipotesi, questa, non ricorrente nel caso di specie.
1.2. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
1.3. All'udienza del 22.1.2025, parte opponente precisava le conclusioni e discuteva la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; all'esito il Tribunale
riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
***
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La questione oggetto di controversia muove dalla stipula, nel giugno 2018, di un contratto di noleggio mediante il quale Siri S.r.l. – a cui subentrava
[...]
– concedeva a il godimento di CP_1 Parte_1
due mammografi digitali, per il periodo di 60 mesi (dal
1.3.2019 al 28.2.2024), a fronte del pagamento della somma di euro 314.712,00 oltre Iva, quale corrispettivo (cfr.
Pag. 4 di 10 doc. n.2 fascicolo di parte opponente).
La società opponente, in applicazione di quanto disposto dall'art.1460 c.c., sostiene come la prestazione di pagamento oggetto del provvedimento monitorio opposto non debba essere assolta, stante il grave inadempimento dell'opposta, la quale non ha consentito il pieno godimento e il corretto utilizzo dei beni oggetto di noleggio. Nella specie, l'eccezione di inadempimento –
secondo la tesi prospettata dall'opponente - trova fondamento nei vizi e nel malfunzionamento dei beni noleggiati nella fase di esecuzione del contratto e che hanno costretto la società opponente a provvedere alla riparazione dei medesimi macchinari e a sostenere i costi relativi a reiterati interventi di assistenza.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
In primo luogo, si evidenzia come il contratto di noleggio – nell'ambito del quale è inquadrabile il negozio giuridico in oggetto - sia un contratto atipico consolidatosi nella prassi, espressione dell'autonomia negoziale delle parti (art.1322 c.c.), mediante cui un soggetto (noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad altro soggetto
(noleggiante), al fine di utilizzarlo per un periodo determinato, verso il pagamento di un prezzo. La struttura e la funzione di godimento propria di tale negozio giuridico determina, in punto di disciplina,
Pag. 5 di 10 l'applicabilità delle norme che regolano il similare negozio tipico di locazione.
In particolare, e per quanto qui di interesse, l'art. 1576 c.c. dispone che “il locatore deve eseguire, durante
la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate
quelle di piccola manutenzione che sono a carico del
conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di
conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo
patto contrario, a carico del conduttore”.
La norma, riferibile all'ipotesi in cui il vizio sia sopravvenuto rispetto al momento della stipulazione del contratto, segue la medesima logica delle obbligazioni poste a carico del locatore il quale, oltre a dover consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, deve mantenerla in stato da servire all'uso convenuto e garantirne il pacifico godimento durante la locazione (cfr. art. 1575 c.c.). Ne consegue che rimarrà a carico del locatore l'onere di provvedere alle riparazioni necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo e ad eseguire, durante il corso del contratto, tutte le riparazioni necessarie, nei termini sopra esposti.
Tuttavia, nel caso di specie, il fatto che le apparecchiature mediche noleggiate abbiano presentato –
secondo la prospettazione offerta dall'opponente - vizi tali da inficiare la funzionalità delle medesime strumentazioni, non giustifica il rifiuto all'esecuzione
Pag. 6 di 10 della prestazione di pagamento a cui risulta contrattualmente obbligata la stessa opponente.
Sul punto, si richiamata condivisibile giurisprudenza di legittimità la quale, pronunciatasi in materia locatizia, ha affermato che “in tema di inadempimento
contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite
adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., si fonda
su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche
dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi
inadempimenti, da valutare non in rapporto alla
rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano,
bensì in relazione alla situazione oggettiva;
in
applicazione di tale principio, conseguentemente, qualora
un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile
locato pur in presenza di vizi, non è legittima la
sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché
tale comportamento non sarebbe proporzionale
all'inadempimento del locatore” (Cass., sent. n.
17020/2022). Tale giurisprudenza, estendibile per identità
di ratio anche alla fattispecie in esame, pur confermando la possibilità di opporre l'eccezione di cui all'art. 1460
c.c. anche in caso di inesatto adempimento, richiama il principio di proporzionalità e, implicitamente, anche quello di buona fede e correttezza, ritenendo irragionevole tale forma di autotutela nelle ipotesi in cui il bene, pur presentando dei vizi, permanga nel pieno
Pag. 7 di 10 godimento della parte obbligata, come avvenuto nel caso in oggetto. Invero, l'opponente, in tutto l'arco di svolgimento del rapporto, pur provvedendo – in tesi - a richiedere assistenza per i malfunzionamenti presentati dai macchinari noleggiati, ha usufruito degli stessi senza mai procedere alla restituzione dei medesimi beni.
A ciò si aggiunga che i lamentati vizi non sono mai stati denunciati nel corso del rapporto alla società
opposta e che, al contrario, l'opponente ha provveduto a richiedere addirittura una rateizzazione delle spese per onorare il pagamento della strumentazione in questione. In
particolare, a seguito di sollecito di pagamento da parte di (doc. n. 7 fascicolo di parte opposta), CP_1
faceva seguito – con mail del 17.11.2022 - la richiesta di di “procedere ad una nuova Parte_1
programmazione di pagamento” (cfr. doc. n.8 fascicolo di parte opposta); occasione in cui l'opponente non faceva menzione dei predetti malfunzionamenti, pur riscontrati in periodi precedenti (ossia – stando alla documentazione prodotta - fino al febbraio 2022) e riconoscendosi,
debitrice della somma dovuta quale corrispettivo del noleggio in questione. Oltretutto, il fatto che parte opponente abbia provveduto ad eseguire interventi manutentivi sulle macchine noleggiate senza avvisare la società opposta si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 1577 c.c., a mente del quale “quando la cosa
Pag. 8 di 10 locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del
conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se
si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può
eseguirle direttamente, salvo il rimborso, purché ne dia
contemporaneamente avviso al locatore”.
La disposizione in commento impone un obbligo di cooperazione gravante sul conduttore/noleggiante, il quale, avendo la detenzione della cosa, è in grado di avvedersi della necessità di intervenire sul bene, a differenza del locatore/noleggiatore che potrebbe ignorare la sussistenza di tale esigenza. Di conseguenza, qualora il conduttore/noleggiante voglia procedere autonomamente alla rimozione del vizio, avrà il dovere di avvisare della circostanza il locatore/noleggiatore; dovere che non risulta essere stato assolto nel caso di specie dall'appellante, alla quale residuerà al più un diritto al rimborso delle spese sostenute ed eventualmente al risarcimento dei danni patiti, ricorrendone i relativi presupposti di legge;
e ciò ad ulteriore conferma della inoperatività, nel caso di specie, della forma di tutela offerta dall'art. 1460 c.c..
Appurato, per le ragioni sopra evidenziate, che la società opponente è tenuta a corrispondere quanto dovuto per il noleggio dei beni, l'eventuale – e non provata –
presenza di vizi la legittimerebbe al più a domandare il risarcimento dell'eventuale danno patito;
domanda nel caso
Pag. 9 di 10 di specie non proposta, neanche sotto forma di eccezione riconvenzionale, avendo chiesto in via esclusiva di essere sollevata dal pagamento dei compensi concordati.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 385 del 2024 sull'opposizione proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1575/2023 del 6.12.2023 emesso dall'intestato Tribunale, che dichiara esecutivo;
- condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma CP_1
di euro 4.180,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 27.1.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 10 di 10
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Ausili, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 385 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
da
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Pasquale Frisina e dall'Avv.
Lorenzo Dominici;
opponente contro
in persona del suo legale rappresentante, CP_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Giorgio Conti e dall'Avv. Antonietta
Modarelli;
opposta OGGETTO: NOLEGGIO
CONCLUSIONI:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
opponeva il provvedimento monitorio n. 1575/2023 del
6.12.2023, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto alla medesima società il pagamento di euro 122.424,96, oltre accessori, in favore di a titolo di CP_1
corrispettivo per il noleggio di attrezzatura medica.
1.1. A fondamento dell'opposizione, parte opponente allegava:
- che, nel giugno 2018, Impresa Medical S.r.l. e Siri
S.p.a. (a cui era poi succeduta concludevano CP_2
un contratto di noleggio, avente ad oggetto due mammografi digitali per un periodo di 60 mesi, a fronte del pagamento di euro 314.712,00 oltre Iva;
- che, sin dall'avvio del rapporto contrattuale, le apparecchiature mediche presentavano plurimi e gravi malfunzionamenti;
- che la società opponente aveva, perciò, sostenuto ingenti costi per diversi interventi di assistenza, oltre ad aver subìto una contrazione dei ricavi legata al malfunzionamento dei macchinari noleggiati;
- che, a decorrere dal marzo 2022, si era, perciò, reso necessario interrompere i pagamenti in favore della
Pag. 2 di 10 società opposta, ai sensi dell'art. 1460 c.c., posto l'inadempimento contrattuale della medesima società;
- che, invero, i ripetuti episodi di malfunzionamento dei beni noleggiati configuravano una violazione da parte della società opposta degli obblighi previsti dall'art. 1575 c.c.;
- che, ad ogni modo, la documentazione posta a base del ricorso monitorio doveva considerarsi non idonea alla dimostrazione del credito ingiunto;
- che, pertanto, nessun diritto di credito era sussistente in capo alla società opposta e, per l'effetto,
il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.
1.2. Si costituiva in giudizio la quale CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio per le seguenti ragioni:
- che mai prima di tale giudizio Controparte_3
aveva contestato all'opposta i presunti e menzionati malfunzionamenti;
- che, al contrario, a fronte di solleciti per ottenere il dovuto, la società opponente aveva richiesto una rateizzazione dei pagamenti, a conferma del riconoscimento del debito;
- che la società a cui l'opponente aveva domandato i presunti interventi di assistenza nulla aveva a che vedere con la società opposta;
- che, oltretutto, l'opponente non aveva prodotto
Pag. 3 di 10 documentazione idonea a dimostrare l'effettuazione di tali interventi e il relativo costo;
- che, pertanto, la società opponente non poteva ritenersi legittimata ad interrompere il pagamento di quanto pattuito, posto che nessun inadempimento poteva attribuirsi alla società opposta;
- che, oltretutto, il rifiuto di pagamento poteva giustificarsi solo nell'ipotesi di assoluta mancanza di utilità o di mancato godimento integrale del bene,
ipotesi, questa, non ricorrente nel caso di specie.
1.2. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
1.3. All'udienza del 22.1.2025, parte opponente precisava le conclusioni e discuteva la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; all'esito il Tribunale
riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
***
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La questione oggetto di controversia muove dalla stipula, nel giugno 2018, di un contratto di noleggio mediante il quale Siri S.r.l. – a cui subentrava
[...]
– concedeva a il godimento di CP_1 Parte_1
due mammografi digitali, per il periodo di 60 mesi (dal
1.3.2019 al 28.2.2024), a fronte del pagamento della somma di euro 314.712,00 oltre Iva, quale corrispettivo (cfr.
Pag. 4 di 10 doc. n.2 fascicolo di parte opponente).
La società opponente, in applicazione di quanto disposto dall'art.1460 c.c., sostiene come la prestazione di pagamento oggetto del provvedimento monitorio opposto non debba essere assolta, stante il grave inadempimento dell'opposta, la quale non ha consentito il pieno godimento e il corretto utilizzo dei beni oggetto di noleggio. Nella specie, l'eccezione di inadempimento –
secondo la tesi prospettata dall'opponente - trova fondamento nei vizi e nel malfunzionamento dei beni noleggiati nella fase di esecuzione del contratto e che hanno costretto la società opponente a provvedere alla riparazione dei medesimi macchinari e a sostenere i costi relativi a reiterati interventi di assistenza.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
In primo luogo, si evidenzia come il contratto di noleggio – nell'ambito del quale è inquadrabile il negozio giuridico in oggetto - sia un contratto atipico consolidatosi nella prassi, espressione dell'autonomia negoziale delle parti (art.1322 c.c.), mediante cui un soggetto (noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad altro soggetto
(noleggiante), al fine di utilizzarlo per un periodo determinato, verso il pagamento di un prezzo. La struttura e la funzione di godimento propria di tale negozio giuridico determina, in punto di disciplina,
Pag. 5 di 10 l'applicabilità delle norme che regolano il similare negozio tipico di locazione.
In particolare, e per quanto qui di interesse, l'art. 1576 c.c. dispone che “il locatore deve eseguire, durante
la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate
quelle di piccola manutenzione che sono a carico del
conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di
conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo
patto contrario, a carico del conduttore”.
La norma, riferibile all'ipotesi in cui il vizio sia sopravvenuto rispetto al momento della stipulazione del contratto, segue la medesima logica delle obbligazioni poste a carico del locatore il quale, oltre a dover consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, deve mantenerla in stato da servire all'uso convenuto e garantirne il pacifico godimento durante la locazione (cfr. art. 1575 c.c.). Ne consegue che rimarrà a carico del locatore l'onere di provvedere alle riparazioni necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo e ad eseguire, durante il corso del contratto, tutte le riparazioni necessarie, nei termini sopra esposti.
Tuttavia, nel caso di specie, il fatto che le apparecchiature mediche noleggiate abbiano presentato –
secondo la prospettazione offerta dall'opponente - vizi tali da inficiare la funzionalità delle medesime strumentazioni, non giustifica il rifiuto all'esecuzione
Pag. 6 di 10 della prestazione di pagamento a cui risulta contrattualmente obbligata la stessa opponente.
Sul punto, si richiamata condivisibile giurisprudenza di legittimità la quale, pronunciatasi in materia locatizia, ha affermato che “in tema di inadempimento
contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite
adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., si fonda
su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche
dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi
inadempimenti, da valutare non in rapporto alla
rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano,
bensì in relazione alla situazione oggettiva;
in
applicazione di tale principio, conseguentemente, qualora
un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile
locato pur in presenza di vizi, non è legittima la
sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché
tale comportamento non sarebbe proporzionale
all'inadempimento del locatore” (Cass., sent. n.
17020/2022). Tale giurisprudenza, estendibile per identità
di ratio anche alla fattispecie in esame, pur confermando la possibilità di opporre l'eccezione di cui all'art. 1460
c.c. anche in caso di inesatto adempimento, richiama il principio di proporzionalità e, implicitamente, anche quello di buona fede e correttezza, ritenendo irragionevole tale forma di autotutela nelle ipotesi in cui il bene, pur presentando dei vizi, permanga nel pieno
Pag. 7 di 10 godimento della parte obbligata, come avvenuto nel caso in oggetto. Invero, l'opponente, in tutto l'arco di svolgimento del rapporto, pur provvedendo – in tesi - a richiedere assistenza per i malfunzionamenti presentati dai macchinari noleggiati, ha usufruito degli stessi senza mai procedere alla restituzione dei medesimi beni.
A ciò si aggiunga che i lamentati vizi non sono mai stati denunciati nel corso del rapporto alla società
opposta e che, al contrario, l'opponente ha provveduto a richiedere addirittura una rateizzazione delle spese per onorare il pagamento della strumentazione in questione. In
particolare, a seguito di sollecito di pagamento da parte di (doc. n. 7 fascicolo di parte opposta), CP_1
faceva seguito – con mail del 17.11.2022 - la richiesta di di “procedere ad una nuova Parte_1
programmazione di pagamento” (cfr. doc. n.8 fascicolo di parte opposta); occasione in cui l'opponente non faceva menzione dei predetti malfunzionamenti, pur riscontrati in periodi precedenti (ossia – stando alla documentazione prodotta - fino al febbraio 2022) e riconoscendosi,
debitrice della somma dovuta quale corrispettivo del noleggio in questione. Oltretutto, il fatto che parte opponente abbia provveduto ad eseguire interventi manutentivi sulle macchine noleggiate senza avvisare la società opposta si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 1577 c.c., a mente del quale “quando la cosa
Pag. 8 di 10 locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del
conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se
si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può
eseguirle direttamente, salvo il rimborso, purché ne dia
contemporaneamente avviso al locatore”.
La disposizione in commento impone un obbligo di cooperazione gravante sul conduttore/noleggiante, il quale, avendo la detenzione della cosa, è in grado di avvedersi della necessità di intervenire sul bene, a differenza del locatore/noleggiatore che potrebbe ignorare la sussistenza di tale esigenza. Di conseguenza, qualora il conduttore/noleggiante voglia procedere autonomamente alla rimozione del vizio, avrà il dovere di avvisare della circostanza il locatore/noleggiatore; dovere che non risulta essere stato assolto nel caso di specie dall'appellante, alla quale residuerà al più un diritto al rimborso delle spese sostenute ed eventualmente al risarcimento dei danni patiti, ricorrendone i relativi presupposti di legge;
e ciò ad ulteriore conferma della inoperatività, nel caso di specie, della forma di tutela offerta dall'art. 1460 c.c..
Appurato, per le ragioni sopra evidenziate, che la società opponente è tenuta a corrispondere quanto dovuto per il noleggio dei beni, l'eventuale – e non provata –
presenza di vizi la legittimerebbe al più a domandare il risarcimento dell'eventuale danno patito;
domanda nel caso
Pag. 9 di 10 di specie non proposta, neanche sotto forma di eccezione riconvenzionale, avendo chiesto in via esclusiva di essere sollevata dal pagamento dei compensi concordati.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 385 del 2024 sull'opposizione proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1575/2023 del 6.12.2023 emesso dall'intestato Tribunale, che dichiara esecutivo;
- condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma CP_1
di euro 4.180,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 27.1.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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