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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/12/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa IA Di
MA in data 04/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.937/2025R.g.
Tra
n.17/12/1970 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Mariagrazia Marchese
RICORRENTE
E
in persona del Ministro p.t. e per Controparte_1 esso l' Controparte_2
(C.F. in persona dei legali rappresentanti p.t.
[...] P.IVA_1
Rappresentati e difesi dai dott.ri Francesco Pronestì e Sandra Maria Patanè
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge n.107/2015
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 19/05/2025, depositato in data 19/05/2025,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1)accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di
€ 500,00 annui, per gli AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, oltre a quelli nel frattemp o maturandi, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docent e di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2)condannare il Controparte_1 già al
[...] Controparte_3
1 pagamento in favore di parte ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023. 2023/2024 e 2024/2025, oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3) condannare il
al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusion i di cui alla memoria di costituzione in giudizio: aderisce alla richiesta di parte ricorrente
a vedersi riconoscere il beneficio economico pari ad € 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1 – commi da 121 a 124, della L. 107/2015 , con riferimento agli anni scolastici per cui è causa per le ragioni esposte in narrativa;
- chiede
l'integrale compensazione delle spese di lite.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del
03.12.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei ter mini di seguito precisati.
In via preliminare si rileva che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, ha istituito la Carta elettronica del docente. La stessa,
«dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo profess ionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
2 eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina euro -unitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, con l'Ordinanza del 18.5.2022 (resa nella causa C -450/2021, UC contro
[...]
Si tratta, nella specie, di Ordinanza resa in un procedimento Controparte_1 in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa ital iana che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondament ali dell'Unione europea, ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta.
La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti , la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , CP_1 dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali
3 persone si trovino in una situazione comparabile, con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti ne cessaria a tal fine (Tribunale
Napoli sez. lav., 17/05/2023, n.3324 ).
Ciò posto, dunque, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento;
nella specie, va esclusa la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento fondata, di per sé solo, tra docenti di ruolo e non di ruolo. La Carta docenti spetta al personale supplente precario che abbia superato 180 giorni di lavoro in un anno applicandosi l'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999 (Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 -1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).
Da ultimo la S.C. (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023 n.29961) ha statuito che la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle
4 quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento. Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo". Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al ter mine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono
a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Va, dunque, riconosciuta l'attribuzione della Carta del Docente ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi della L. 124 del 1999, art.
4, comma 1 e 2.
Tanto premesso, deve essere il diritto della parte ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per
5 l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, con riferimento agli a.a.s.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025
Il ricorso va, dunque, accolto relativamente alle predette annualità.
Le spese di lite e sono liquidate come da dispositivo e sono poste a carico del CP_1 soccombente ex art.91c.p.c.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico corrispondente al valore nominale di €500,00 annui per gli A.A.S.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
2) , tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente.
3) Condanna il convenuto all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il CP_1 godimento.
4) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €1051,20 oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 04 dicembre 2025
Il Giudice
IA Di MA
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