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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN GIULIO, Presidente
LL EZIO DONATO, Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott.ssa - CF_Difensore_2
Rappresentato da IO ER - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cremona - Piazza Del Comune N. 8 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41/2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41/2025 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede di accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per le ragioni espresse nel ricorso;
in subordine, di rideterminare le superfici effettivamente assoggettate a tassazione.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 16 maggio 2025 la società Ricorrente_1
impugna, nel costituito contraddittorio con il COMUNE di CREMONA l'avviso di accertamento TARI per infedele denuncia prot. n. 41/2025 notificato in data 26 marzo 2025 per il periodo d'imposta 2020-2021-2022 con il quale l'ente pubblico ha richiesto il pagamento della somma di € 6.975,00 comprensivo di interessi, addizionale provinciale e spese di notifica.
La ricorrente premette che esercita attività di vendita al dettaglio gestendo un punto vendita ad insegna
Prodotto_1 a Cremona in Indirizzo_1 e questo all'interno di un immobile condotto in locazione e del quale traccia una planimetria;
da questa risultano le dimensioni dei locali e dunque: supermercato mq. 1555.21, box ed uffici mq. 33.74, magazzini ed altri locali mq. 259,34, locali tecnici mq. 129,63, celle mq. 68,46.
Premette, altresì, che dopo la notifica dello schema d'atto, l'amministrazione, debitamente interpellata, aveva spiegato che era stata ripresa a tassazione anche l'area esterna o area scoperta in quanto anch'essa suscettibile di produrre rifiuti, come del resto ricono0sciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Tanto premesso, contro l'avviso di accertamento infine emesso la società ricorrente formula i seguenti motivi di impugnazione
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione della norma di cui all'articolo 1 comma 641-645 e
648 legge 147/2013 (legge Tari).
Si sostiene, in particolare, l'illegittima inclusione tra le superfici assoggettate alla Tari delle aree destinate a parcheggio. Contestando anche l'orientamento espresso, in questa materia, della giurisprudenza di legittimità, si richiamano in particolare le norme che definiscono l'oggetto dell'imposta laddove precisano che essa ha riguardo i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti e questo in ossequio al principio “chi inquina paga” riconosciuto anche dalla stessa giurisprudenza sovrannazionale (Corte di Giustizia UE sentenza 16 luglio 2009 C – 254/08). Con riferimento alle aree che, nella specie, il Comune ritiene invece di tassare, si osserva non esservi dubbio che la presenza umana nel parcheggio del supermercato sia certamente limitata alla percorrenza di pochi minuti tra l'arrivo e la partenza dei fruitori e che, in questo limitato lasso di tempo i clienti, i fornitori e il personale che trascorrono molto tempo all'interno del supermercato, possono smaltire nei cestini di raccolta collocati nel parcheggio stesso soltanto qualche piccolo rifiuto. In sostanza, la produzione dei rifiuti non potrà che essere ritenuta esigua e del tutto trascurabile e comunque non tale da giustificare la sottoposizione a tassazione. Il mero riferimento alla presenza umana in quelle aree, prosegue il ricorso, non può certo costituire un elemento sufficiente a fondare la presunzione di produzione di rifiuti urbani dal momento che il coefficiente di produzione dei rifiuti è nettamente inferiore ai minimi previsti dal DPR 158/1999. La tariffa va invero commisurata sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa (art. 6 comma 1 Dpr 158/1999 calcolo tariffe per le utenze non domestiche) e questi coefficienti (kg/ mq anno) devono essere adeguatamente motivati da parte dell'ente locale impositore nella loro possibile variazione da un minimo ad un massimo sia in base alle categorie delle utenze non domestiche sia delle ubicazioni territoriali delle attività. Si ricorda che, in coerenza con questo sistema, lo stesso Ministro delle finanze con circolare n.95/e del 22/6/1994 (in materia di Tarsu) aveva valorizzato i casi di esonero o esclusione da tassazione per la presenza sporadica dell'uomo nei casi in cui la formazione dei rifiuti non può considerarsi avvenire in quantità apprezzabile: si trattava dei casi di un porto turistico laddove si escludevano le aree a parcheggio in quanto superfici pertinenziali;
di un complesso alberghiero dove si escludevano da tassazione le terrazze di copertura e gli spazi verdi ed i parcheggi scoperti gratuiti per la clientela;
di un campeggio dove erano parimenti esclusi i parcheggi per clienti e dipendenti.
L'assoggettamento a TARI a tariffa piena del parcheggio del supermercato violerebbe dunque, per la ricorrente, il principio di proporzionalità e di adeguatezza ribadito dalla stessa Suprema Corte di cassazione con sentenza n.16287/2004 e dal Consiglio di Stato con sentenza n.91/2024 atteso che per quell'area si richiede la stessa tassa prevista per il supermercato e questo sebbene la prima sia suscettibile di produrre un quantitativo di rifiuti notevolmente inferiore. D'altra parte, si argomenta ancora, l'inclusone delle superfici assoggettabili alla Tari delle aree di percorrenza e manovra neppure è prevista ma è anzi espressamente esclusa nello schema di regolamento Tari emanato dalla IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) che è la fondazione istituita dal 2006 ANCI per la fiscalità locale.
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'onere della prova. Si sostiene che il Comune con l'atto impositivo emesso non offre la benché minima motivazione del recupero fiscale e questo in violazione della regola, discendente dall'art. 2697 cod. civ., che fa carico al Comune stesso dell'onere della prova circa la pretesa tributaria. Questo onere è stato ora ribadito con riferimento specifico al processo tributario dall'art. 7, comma 5bis del Dlgs n.546/92.
3) Errata indicazione delle superfici accertate. In ogni caso, la ricorrente censura che vi sia errata indicazione delle superfici accertate e dei dati catastali, in quanto l'avviso di accertamento menziona il Dato_Catastale_1
senza indicare i subalterni catastali laddove il contratto di locazione contempla come oggetto dello stesso uno solo di detti subalterni (sub. Numero_1).
Conclude la ricorrente chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per le ragioni espresse nel ricorso;
in subordine, di rideterminare le superfici effettivamente assoggettate a tassazione.
Il Comune, nelle proprie controdeduzioni, in primo luogo circoscrive le repliche in ragione della disciplina
TARI vigente nel periodo di imposta dal 2020 al 2022 oggetto dell'accertamento rilevando che, invece, la controparte aveva fatto riferimento al regime della Tassa Rifiuti Corrispettiva applicata infatti solo a partire dal 2023. Proprio in tema di TARI, sostiene che il parcheggio di proprietà della ricorrente debba qualificarsi come area operativa e come tale assoggettabile a imposta esprimendo una potenzialità ulteriore dell'area stessa a produrre rifiuti rispetto al locale principale già soggetto a tassazione e pur non rappresentando una estensione dell'attività svolta. E, d'altra parte, non potrebbe essere dubbio che il parcheggio accessorio a un supermercato debba qualificarsi come area operativa, essendo infatti indispensabile e strumentale all'esercizio dell'attività commerciale cosicché sarebbe difficoltoso concepire una struttura commerciale senza parcheggio. Proprio per questo il parcheggio non può beneficiare dell'esenzione prevista dall'ultimo periodo dell'art 1 comma 641 della legge n. 147/2013, la quale appunto prevede l'esenzione della Tari per le aree non operative.
Sottolinea il Comune sottolinea che l'esenzione (totale o limitata a talune aree) sarebbe possibile laddove fosse stata presentata preventiva denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 507/1993 indicando le aree che non concorrono alla determinazione della superficie imponibile per inidoneità alla produzione di rifiuti o per formazione di rifiuti speciali auto smaltiti, non essendo al riguardo sufficienti la mera sussistenza di situazioni di fatto né la prova successiva dello smaltimento in proprio dei rifiuti speciali. Denuncia che, nella specie, non era stata mai presentata.
In merito all'asserita erroneità delle superfici tassabili quali spazi di percorrenza e manovra, il Comune replica poi che la misurazione della superficie è avvenuta sulla base di rilievi planimetrici che ha riguardato solo le aree che separano i parcheggi utilizzati dai clienti e il punto vendita, aree che risultano frequentate da persone il che fonda la presunzione legale (relativa) di produzione rifiuti.
In riferimento all'errata indicazione dei dati catastali, si precisa che per solo per errore materiale non si sono segnati i subalterni certo comunque essendo che il subalterno di cui la ricorrente sostiene non essere condotto in locazione non è stato considerato a fini impositivi.
Ribadito dunque che l'atto impugnato è stato emesso in conformità alle normative di legge nazionali e del regolamento comunale vigente in materia di Tari, l'Amministrazione resistente conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di causa.
La ricorrente, in prossimità dell'udienza, deposita memoria nella quale, ribadite le già esposte ragioni, sostiene che il riferimento all'operatività delle aree di parcheggio da cui deriva la loro tassabilità è pertinente solo a quei parcheggi che oggettivamente hanno una propria struttura e autonomia operativa come avviene per i parcheggi a pagamento. In merito ai parcheggi in oggetto, invece, esse sono del tutto gratuite e comunque per loro natura improduttive di rifiuti o produttive di rifiuti in misura così significativa da non impegnare il servizio pubblico, con la conseguente loro esenzione dall'imposizione. Sulla sufficienza, quale presupposto della tassabilità, della possibilità della presenza umana nell'area di parcheggio, sostiene che ciò finirebbe per richiedere al contribuente una sorta di “probatio diabolica” per dimostrare il fatto negativo dell'inidoneità dell'area a produrre rifiuti con conseguente lesione del diritto della difesa garantito dall'art. 24
Costituzione e del principio della c.d. parità delle armi processuali in forza del quale nessuna delle parti deve essere posta in una situazione svantaggiata in ragione alle interpretazioni giuridiche che possono favorire arbitrariamente la parte dell'ente impositore.
Fa poi presente che nella specie per la tassazione del parcheggio del supermercato (tipologia non presente nella tabella comunale) è stata applicata la tariffa per la categoria “autorimesse magazzini e servizi” con la conseguente violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza non potendo considerarsi omogenee le due categorie di aree.
La trattazione del ricorso è avvenuta nell'udienza del 20 novembre 2025. A questa le parti, presenti, hanno insistito sulle rispettive deduzioni e conclusioni. La Corte ha trattenuto la causa per la decisione e, nei termini di legge riservati, ha quindi emesso il dispositivo infine comunicato alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti e visionati i documenti prodotti dalle parti, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Il presupposto della cosiddetta Tari (art. 1 comma 641 L. n. 147/2013 e art. 26) è costituito dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Restano escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree condominiali quando non detenute in via esclusiva. Dello stesso tenore è anche il
Regolamento TARI del Comune di Cremona (art. 26)
La legge menziona dunque il concetto di “operatività” riferendosi alle aree scoperte o accessorie a locali tassabili, da intendersi come una potenzialità ulteriore dell'area – nella specie il parcheggio - a produrre rifiuti rispetto al locale principale già soggetto a tassazione senza che l'area stessa venga dunque considerata una estensione dell'attività svolta in detto locale. E il parcheggio destinato alla clientela di un punto vendita aperto al pubblico deve, per l'appunto, ritenersi area operativa nella misura in cui – per quanto posta a servizio del bene tassabile e, dunque, in rapporto di pertinenzialità con lo stesso – concorre a quella stessa operatività della superficie cui accede, così rendendo possibile l'effettivo svolgimento dell'attività principale cui si connette la produzione di rifiuti (v. Cass., 16 luglio 2024, n. 19551).
Per le ragioni suesposte la società ricorrente è tenuta a pagare la tassa sull'area adibita a parcheggio appunto perché essa è area “operativa”, frequentata da persone e quindi produttiva di rifiuti secondo la presunzione posta dalle stesse norme di legge fondative della tassa stessa, in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture e di utenti (clienti, fornitori, dipendenti, ecc.) nel parcheggio medesimo.
Si tratta comunque di una presunzione relativa perché il possessore o detentore dell'area può provare, con apposita denuncia (originaria o di variazione) e idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione. Né può ritenersi che, dovendo dimostrare l'inidoneità dell'area a produrre rifiuti e dunque un fatto negativo, il contribuente sia chiamato, come sostiene il ricorrente, a una sorta di prova diabolica;
trattasi infatti di allegare e di dimostrare fatti positivi (le caratteristiche dell'area, lo svolgimento sulla stessa di attività intrinsecamente improduttiva di rifiuti, ecc.) dai quali potersi inferire che su quella stessa area normalmente non vengono prodotti rifiuti.
Nel caso di specie, nessuna denuncia in tal senso è stata mai presentata dalla ricorrente di talché il superamento della presunzione normativa non può essere neppure tentato nella presente sede giudiziale.
In merito all'assunto della contribuente secondo il quale la produzione di rifiuti in area adibita a parcheggio non sarebbe presa in considerazione nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 158/1999 per il calcolo sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, va osservato che, nell'avviso impugnato, è stata applicata la tariffa
“Autorimesse, magazzini e servizi”. Trattasi di applicazione del tutto legittima, atteso che risponde a quanto stabilito dall'art. 40, III comma, del citato Regolamento comunale secondo il quale “Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti”. E non v'è dubbio che il criterio dell'omogeneità sia ben applicato nel caso concreto come del resto riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo la quale, appunto, “sotto il profilo della produzione di rifiuti,
l'attività svolta all'interno delle aree scoperte adibite a parcheggio è del tutto sovrapponibile a quella svolta negli immobili adibiti ad autorimesse o a garages” (Cassazione n. 17058 del 2024).
L'applicazione di tariffe diverse in relazione all'area supermercato da una parte e all'area parcheggio dall'altra consente di superare le obiezioni formulate dalla ricorrente in relazione all'asserita violazione dei principi di proporzionalità e di necessaria correlazione tra l'ammontare della tassa e la potenzialità di ciascuna area a produrre rifiuti.
In merito alla affermazione della ricorrente sull'errore delle superfici delle aree di percorrenza e manovra, il Comune ha allegato alle controdeduzioni una planimetria dalla quale risulta che i mq considerati sono stati calcolati sulla base di una ripresa fotografica delle aree che separano i parcheggi utilizzati dai clienti e il punto vendita, aree che, stando alla struttura degli spazi adibiti a parcheggio, risultano essere necessariamente frequentate da persone con relativa produzione di rifiuti.
Dalla planimetria appena sopra menzionata emerge altresì che i mq.
1.711 ripresi a tassazione perché non dichiarati corrispondono esattamente alle superfici adibite a parcheggio e ad area di transito sicché risulta irrilevante l'omessa indicazione, dovuta secondo il Comune a mera omissione materiale, dei subalterni. Non risultano in particolare considerate superfici che non si trovino all'interno dell'area dell'esercizio commerciale e delle sue pertinenze.
Risulta infine infondata l'eccezione di omessa motivazione dell'atto impugnato. Con questo è stata accertata l'esistenza di aree produttive di rifiuti non dichiarate dalla contribuente. Esse sono state precisamente localizzate e misurate (“disponibilità di locali /aree in Indirizzo_1 ad uso AUTORIMESSE, MAGAZZINI E MAGAZZINI Superficie mq 1711 (Dato_Catastale_1”) ed è stata calcolata sia la parte fissa che quella variabile richiamando gli estremi normativi assunti a riferimento. Viene altresì esplicitato che la superficie dichiarata risultava inferiore a quella effettiva, giusta l'acquisita planimetria catastale. Con
l'indicazione di questi elementi l'Amministrazione ha fornito la giustificazione dell'accertato carico impositivo esattamente delimitando l'ambito della pretesa e, nel contempo, della materia del contendere quindi dedotta in giudizio con ciò assolvendo l'onere motivazionale. Il ricorso va quindi rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata a rifondere al Comune di Cremona le spese di causa. Esse, giusta il valore della lite e dell'attività defensionale effettivamente espletata, si liquidano nella complessiva misura di € 1.500.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di causa liquidate in € 1.500.
Il Relatore Il Presidente
ZI ON LL GI AN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN GIULIO, Presidente
LL EZIO DONATO, Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott.ssa - CF_Difensore_2
Rappresentato da IO ER - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cremona - Piazza Del Comune N. 8 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41/2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41/2025 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede di accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per le ragioni espresse nel ricorso;
in subordine, di rideterminare le superfici effettivamente assoggettate a tassazione.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 16 maggio 2025 la società Ricorrente_1
impugna, nel costituito contraddittorio con il COMUNE di CREMONA l'avviso di accertamento TARI per infedele denuncia prot. n. 41/2025 notificato in data 26 marzo 2025 per il periodo d'imposta 2020-2021-2022 con il quale l'ente pubblico ha richiesto il pagamento della somma di € 6.975,00 comprensivo di interessi, addizionale provinciale e spese di notifica.
La ricorrente premette che esercita attività di vendita al dettaglio gestendo un punto vendita ad insegna
Prodotto_1 a Cremona in Indirizzo_1 e questo all'interno di un immobile condotto in locazione e del quale traccia una planimetria;
da questa risultano le dimensioni dei locali e dunque: supermercato mq. 1555.21, box ed uffici mq. 33.74, magazzini ed altri locali mq. 259,34, locali tecnici mq. 129,63, celle mq. 68,46.
Premette, altresì, che dopo la notifica dello schema d'atto, l'amministrazione, debitamente interpellata, aveva spiegato che era stata ripresa a tassazione anche l'area esterna o area scoperta in quanto anch'essa suscettibile di produrre rifiuti, come del resto ricono0sciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Tanto premesso, contro l'avviso di accertamento infine emesso la società ricorrente formula i seguenti motivi di impugnazione
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione della norma di cui all'articolo 1 comma 641-645 e
648 legge 147/2013 (legge Tari).
Si sostiene, in particolare, l'illegittima inclusione tra le superfici assoggettate alla Tari delle aree destinate a parcheggio. Contestando anche l'orientamento espresso, in questa materia, della giurisprudenza di legittimità, si richiamano in particolare le norme che definiscono l'oggetto dell'imposta laddove precisano che essa ha riguardo i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti e questo in ossequio al principio “chi inquina paga” riconosciuto anche dalla stessa giurisprudenza sovrannazionale (Corte di Giustizia UE sentenza 16 luglio 2009 C – 254/08). Con riferimento alle aree che, nella specie, il Comune ritiene invece di tassare, si osserva non esservi dubbio che la presenza umana nel parcheggio del supermercato sia certamente limitata alla percorrenza di pochi minuti tra l'arrivo e la partenza dei fruitori e che, in questo limitato lasso di tempo i clienti, i fornitori e il personale che trascorrono molto tempo all'interno del supermercato, possono smaltire nei cestini di raccolta collocati nel parcheggio stesso soltanto qualche piccolo rifiuto. In sostanza, la produzione dei rifiuti non potrà che essere ritenuta esigua e del tutto trascurabile e comunque non tale da giustificare la sottoposizione a tassazione. Il mero riferimento alla presenza umana in quelle aree, prosegue il ricorso, non può certo costituire un elemento sufficiente a fondare la presunzione di produzione di rifiuti urbani dal momento che il coefficiente di produzione dei rifiuti è nettamente inferiore ai minimi previsti dal DPR 158/1999. La tariffa va invero commisurata sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa (art. 6 comma 1 Dpr 158/1999 calcolo tariffe per le utenze non domestiche) e questi coefficienti (kg/ mq anno) devono essere adeguatamente motivati da parte dell'ente locale impositore nella loro possibile variazione da un minimo ad un massimo sia in base alle categorie delle utenze non domestiche sia delle ubicazioni territoriali delle attività. Si ricorda che, in coerenza con questo sistema, lo stesso Ministro delle finanze con circolare n.95/e del 22/6/1994 (in materia di Tarsu) aveva valorizzato i casi di esonero o esclusione da tassazione per la presenza sporadica dell'uomo nei casi in cui la formazione dei rifiuti non può considerarsi avvenire in quantità apprezzabile: si trattava dei casi di un porto turistico laddove si escludevano le aree a parcheggio in quanto superfici pertinenziali;
di un complesso alberghiero dove si escludevano da tassazione le terrazze di copertura e gli spazi verdi ed i parcheggi scoperti gratuiti per la clientela;
di un campeggio dove erano parimenti esclusi i parcheggi per clienti e dipendenti.
L'assoggettamento a TARI a tariffa piena del parcheggio del supermercato violerebbe dunque, per la ricorrente, il principio di proporzionalità e di adeguatezza ribadito dalla stessa Suprema Corte di cassazione con sentenza n.16287/2004 e dal Consiglio di Stato con sentenza n.91/2024 atteso che per quell'area si richiede la stessa tassa prevista per il supermercato e questo sebbene la prima sia suscettibile di produrre un quantitativo di rifiuti notevolmente inferiore. D'altra parte, si argomenta ancora, l'inclusone delle superfici assoggettabili alla Tari delle aree di percorrenza e manovra neppure è prevista ma è anzi espressamente esclusa nello schema di regolamento Tari emanato dalla IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) che è la fondazione istituita dal 2006 ANCI per la fiscalità locale.
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'onere della prova. Si sostiene che il Comune con l'atto impositivo emesso non offre la benché minima motivazione del recupero fiscale e questo in violazione della regola, discendente dall'art. 2697 cod. civ., che fa carico al Comune stesso dell'onere della prova circa la pretesa tributaria. Questo onere è stato ora ribadito con riferimento specifico al processo tributario dall'art. 7, comma 5bis del Dlgs n.546/92.
3) Errata indicazione delle superfici accertate. In ogni caso, la ricorrente censura che vi sia errata indicazione delle superfici accertate e dei dati catastali, in quanto l'avviso di accertamento menziona il Dato_Catastale_1
senza indicare i subalterni catastali laddove il contratto di locazione contempla come oggetto dello stesso uno solo di detti subalterni (sub. Numero_1).
Conclude la ricorrente chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per le ragioni espresse nel ricorso;
in subordine, di rideterminare le superfici effettivamente assoggettate a tassazione.
Il Comune, nelle proprie controdeduzioni, in primo luogo circoscrive le repliche in ragione della disciplina
TARI vigente nel periodo di imposta dal 2020 al 2022 oggetto dell'accertamento rilevando che, invece, la controparte aveva fatto riferimento al regime della Tassa Rifiuti Corrispettiva applicata infatti solo a partire dal 2023. Proprio in tema di TARI, sostiene che il parcheggio di proprietà della ricorrente debba qualificarsi come area operativa e come tale assoggettabile a imposta esprimendo una potenzialità ulteriore dell'area stessa a produrre rifiuti rispetto al locale principale già soggetto a tassazione e pur non rappresentando una estensione dell'attività svolta. E, d'altra parte, non potrebbe essere dubbio che il parcheggio accessorio a un supermercato debba qualificarsi come area operativa, essendo infatti indispensabile e strumentale all'esercizio dell'attività commerciale cosicché sarebbe difficoltoso concepire una struttura commerciale senza parcheggio. Proprio per questo il parcheggio non può beneficiare dell'esenzione prevista dall'ultimo periodo dell'art 1 comma 641 della legge n. 147/2013, la quale appunto prevede l'esenzione della Tari per le aree non operative.
Sottolinea il Comune sottolinea che l'esenzione (totale o limitata a talune aree) sarebbe possibile laddove fosse stata presentata preventiva denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 507/1993 indicando le aree che non concorrono alla determinazione della superficie imponibile per inidoneità alla produzione di rifiuti o per formazione di rifiuti speciali auto smaltiti, non essendo al riguardo sufficienti la mera sussistenza di situazioni di fatto né la prova successiva dello smaltimento in proprio dei rifiuti speciali. Denuncia che, nella specie, non era stata mai presentata.
In merito all'asserita erroneità delle superfici tassabili quali spazi di percorrenza e manovra, il Comune replica poi che la misurazione della superficie è avvenuta sulla base di rilievi planimetrici che ha riguardato solo le aree che separano i parcheggi utilizzati dai clienti e il punto vendita, aree che risultano frequentate da persone il che fonda la presunzione legale (relativa) di produzione rifiuti.
In riferimento all'errata indicazione dei dati catastali, si precisa che per solo per errore materiale non si sono segnati i subalterni certo comunque essendo che il subalterno di cui la ricorrente sostiene non essere condotto in locazione non è stato considerato a fini impositivi.
Ribadito dunque che l'atto impugnato è stato emesso in conformità alle normative di legge nazionali e del regolamento comunale vigente in materia di Tari, l'Amministrazione resistente conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di causa.
La ricorrente, in prossimità dell'udienza, deposita memoria nella quale, ribadite le già esposte ragioni, sostiene che il riferimento all'operatività delle aree di parcheggio da cui deriva la loro tassabilità è pertinente solo a quei parcheggi che oggettivamente hanno una propria struttura e autonomia operativa come avviene per i parcheggi a pagamento. In merito ai parcheggi in oggetto, invece, esse sono del tutto gratuite e comunque per loro natura improduttive di rifiuti o produttive di rifiuti in misura così significativa da non impegnare il servizio pubblico, con la conseguente loro esenzione dall'imposizione. Sulla sufficienza, quale presupposto della tassabilità, della possibilità della presenza umana nell'area di parcheggio, sostiene che ciò finirebbe per richiedere al contribuente una sorta di “probatio diabolica” per dimostrare il fatto negativo dell'inidoneità dell'area a produrre rifiuti con conseguente lesione del diritto della difesa garantito dall'art. 24
Costituzione e del principio della c.d. parità delle armi processuali in forza del quale nessuna delle parti deve essere posta in una situazione svantaggiata in ragione alle interpretazioni giuridiche che possono favorire arbitrariamente la parte dell'ente impositore.
Fa poi presente che nella specie per la tassazione del parcheggio del supermercato (tipologia non presente nella tabella comunale) è stata applicata la tariffa per la categoria “autorimesse magazzini e servizi” con la conseguente violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza non potendo considerarsi omogenee le due categorie di aree.
La trattazione del ricorso è avvenuta nell'udienza del 20 novembre 2025. A questa le parti, presenti, hanno insistito sulle rispettive deduzioni e conclusioni. La Corte ha trattenuto la causa per la decisione e, nei termini di legge riservati, ha quindi emesso il dispositivo infine comunicato alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti e visionati i documenti prodotti dalle parti, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Il presupposto della cosiddetta Tari (art. 1 comma 641 L. n. 147/2013 e art. 26) è costituito dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Restano escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree condominiali quando non detenute in via esclusiva. Dello stesso tenore è anche il
Regolamento TARI del Comune di Cremona (art. 26)
La legge menziona dunque il concetto di “operatività” riferendosi alle aree scoperte o accessorie a locali tassabili, da intendersi come una potenzialità ulteriore dell'area – nella specie il parcheggio - a produrre rifiuti rispetto al locale principale già soggetto a tassazione senza che l'area stessa venga dunque considerata una estensione dell'attività svolta in detto locale. E il parcheggio destinato alla clientela di un punto vendita aperto al pubblico deve, per l'appunto, ritenersi area operativa nella misura in cui – per quanto posta a servizio del bene tassabile e, dunque, in rapporto di pertinenzialità con lo stesso – concorre a quella stessa operatività della superficie cui accede, così rendendo possibile l'effettivo svolgimento dell'attività principale cui si connette la produzione di rifiuti (v. Cass., 16 luglio 2024, n. 19551).
Per le ragioni suesposte la società ricorrente è tenuta a pagare la tassa sull'area adibita a parcheggio appunto perché essa è area “operativa”, frequentata da persone e quindi produttiva di rifiuti secondo la presunzione posta dalle stesse norme di legge fondative della tassa stessa, in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture e di utenti (clienti, fornitori, dipendenti, ecc.) nel parcheggio medesimo.
Si tratta comunque di una presunzione relativa perché il possessore o detentore dell'area può provare, con apposita denuncia (originaria o di variazione) e idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione. Né può ritenersi che, dovendo dimostrare l'inidoneità dell'area a produrre rifiuti e dunque un fatto negativo, il contribuente sia chiamato, come sostiene il ricorrente, a una sorta di prova diabolica;
trattasi infatti di allegare e di dimostrare fatti positivi (le caratteristiche dell'area, lo svolgimento sulla stessa di attività intrinsecamente improduttiva di rifiuti, ecc.) dai quali potersi inferire che su quella stessa area normalmente non vengono prodotti rifiuti.
Nel caso di specie, nessuna denuncia in tal senso è stata mai presentata dalla ricorrente di talché il superamento della presunzione normativa non può essere neppure tentato nella presente sede giudiziale.
In merito all'assunto della contribuente secondo il quale la produzione di rifiuti in area adibita a parcheggio non sarebbe presa in considerazione nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 158/1999 per il calcolo sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, va osservato che, nell'avviso impugnato, è stata applicata la tariffa
“Autorimesse, magazzini e servizi”. Trattasi di applicazione del tutto legittima, atteso che risponde a quanto stabilito dall'art. 40, III comma, del citato Regolamento comunale secondo il quale “Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti”. E non v'è dubbio che il criterio dell'omogeneità sia ben applicato nel caso concreto come del resto riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo la quale, appunto, “sotto il profilo della produzione di rifiuti,
l'attività svolta all'interno delle aree scoperte adibite a parcheggio è del tutto sovrapponibile a quella svolta negli immobili adibiti ad autorimesse o a garages” (Cassazione n. 17058 del 2024).
L'applicazione di tariffe diverse in relazione all'area supermercato da una parte e all'area parcheggio dall'altra consente di superare le obiezioni formulate dalla ricorrente in relazione all'asserita violazione dei principi di proporzionalità e di necessaria correlazione tra l'ammontare della tassa e la potenzialità di ciascuna area a produrre rifiuti.
In merito alla affermazione della ricorrente sull'errore delle superfici delle aree di percorrenza e manovra, il Comune ha allegato alle controdeduzioni una planimetria dalla quale risulta che i mq considerati sono stati calcolati sulla base di una ripresa fotografica delle aree che separano i parcheggi utilizzati dai clienti e il punto vendita, aree che, stando alla struttura degli spazi adibiti a parcheggio, risultano essere necessariamente frequentate da persone con relativa produzione di rifiuti.
Dalla planimetria appena sopra menzionata emerge altresì che i mq.
1.711 ripresi a tassazione perché non dichiarati corrispondono esattamente alle superfici adibite a parcheggio e ad area di transito sicché risulta irrilevante l'omessa indicazione, dovuta secondo il Comune a mera omissione materiale, dei subalterni. Non risultano in particolare considerate superfici che non si trovino all'interno dell'area dell'esercizio commerciale e delle sue pertinenze.
Risulta infine infondata l'eccezione di omessa motivazione dell'atto impugnato. Con questo è stata accertata l'esistenza di aree produttive di rifiuti non dichiarate dalla contribuente. Esse sono state precisamente localizzate e misurate (“disponibilità di locali /aree in Indirizzo_1 ad uso AUTORIMESSE, MAGAZZINI E MAGAZZINI Superficie mq 1711 (Dato_Catastale_1”) ed è stata calcolata sia la parte fissa che quella variabile richiamando gli estremi normativi assunti a riferimento. Viene altresì esplicitato che la superficie dichiarata risultava inferiore a quella effettiva, giusta l'acquisita planimetria catastale. Con
l'indicazione di questi elementi l'Amministrazione ha fornito la giustificazione dell'accertato carico impositivo esattamente delimitando l'ambito della pretesa e, nel contempo, della materia del contendere quindi dedotta in giudizio con ciò assolvendo l'onere motivazionale. Il ricorso va quindi rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata a rifondere al Comune di Cremona le spese di causa. Esse, giusta il valore della lite e dell'attività defensionale effettivamente espletata, si liquidano nella complessiva misura di € 1.500.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di causa liquidate in € 1.500.
Il Relatore Il Presidente
ZI ON LL GI AN