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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LL LUCIANO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1281/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Benevento - Via De Caro Indirizzo_1 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 01720240008411621000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 992/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 01720240008411621000, notificata in data 28.10.2024 l'Agenzia delle Entrate
Riscossione intimava alla Sig.ra Ricorrente_1 , il pagamento dell'importo di € 1.505,88 dovute all'Equitalia Giustizia Spa, a seguito della emissione del ruolo n. 2024/001705 scaturente dall'omesso pagamento della imposta di registro in riferimento alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 219/2011.
Propone ricorso la contribuente, rappresentata e difesa dall'Avv.Difensore_1, contestando la pretesa impositiva, concludendo per la nullità dell'atto impugnato, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
A motivi della impugnazione ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di liquidazione della imposta, attività il cui obbligo nasce dall'art.54 del DPR 131/86, con conseguente decadenza da parte dell'Ente impositore.
Contesta che ai sensi dell'art. 76 del DPR 131/86 per gli atti da sottoporre a registrazione l'Ufficio deve comunicare la richiesta entro il termine di 5 anni, cosa non avvenuta nel caso di specie, con conseguente nullità della cartella di pagamento.
Eccepisce, inoltre, la nullità dell'atto per mancata allegazione degli atti richiamati, al fine di consentire al contribuente di poter esercitare un valido diritto di difesa.
Ritiene illegittima la cartella anche per la mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo dell'Avv.Difensore_4, impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
In via preliminare chiede la inammissibilità del ricorso per omessa citazione dell'ente impositore, in considerazione che con il ricorso è stata contestata la mancata notifica degli atti impositivi di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs n.220/2023.
Rileva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai fatti anteriori alla emissione della cartella ed alla eccepita prescrizione o decadenza.
Ritiene infondata la eccezione di carenza di motivazione sul presupposto che dall'atto si evince chiaramente la natura della pretesa, senza necessità di allegazione degli atti prodromici.
Evidenzia la inammissibilità della impugnazione della cartella in ordine agli interessi richiesti, risultando l'atto emesso sulla base del modello ministeriale, che non prevede tale esplicitazione.
Con memorie illustrative l'ADER rileva la inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione a seguito del superamento del termine di giorni 60 dalla ricezione dell'atto, con violazione dell'art.21 del D.
Lgs n.546/92.
Rileva che il ricorso risulta notificato alla parte in data 28.10.2024 ed il ricorso risulta notificato all'ADER in data 20.1.2025, oltre il termine su richiamato. All'udienza di discussione pubblica del 24 novembre 2025 i rappresentanti delle parti presenti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava alla Sig.ra Ricorrente_1 il debito tributario scaturente dal mancato pagamento della tassa di registrazione, in riferimento alla sentenza n.219/2011.
Con le memorie illustrative la Concessionaria ha eccepito la tardività della presentazione del ricorso, stante la notifica della cartella avvenuta in data 28.10.2024, come affermato dalla stessa ricorrente e la notifica del ricorso ad essa Concessionaria avvenuta in data 20.1.2025 come da documentazione allegata.
Non vi è dubbio del superamento del termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs n. 546/92 che prevede il termine di 60 giorni dal ricevimento all'atto per la notifica della impugnazione alla controparte.
Nel caso di specie la Corte prende atto del superamento di tale termine, per cui va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto, con compensazione delle spese del giudizio, stante la particolarità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LL LUCIANO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1281/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Benevento - Via De Caro Indirizzo_1 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 01720240008411621000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 992/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 01720240008411621000, notificata in data 28.10.2024 l'Agenzia delle Entrate
Riscossione intimava alla Sig.ra Ricorrente_1 , il pagamento dell'importo di € 1.505,88 dovute all'Equitalia Giustizia Spa, a seguito della emissione del ruolo n. 2024/001705 scaturente dall'omesso pagamento della imposta di registro in riferimento alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 219/2011.
Propone ricorso la contribuente, rappresentata e difesa dall'Avv.Difensore_1, contestando la pretesa impositiva, concludendo per la nullità dell'atto impugnato, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
A motivi della impugnazione ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di liquidazione della imposta, attività il cui obbligo nasce dall'art.54 del DPR 131/86, con conseguente decadenza da parte dell'Ente impositore.
Contesta che ai sensi dell'art. 76 del DPR 131/86 per gli atti da sottoporre a registrazione l'Ufficio deve comunicare la richiesta entro il termine di 5 anni, cosa non avvenuta nel caso di specie, con conseguente nullità della cartella di pagamento.
Eccepisce, inoltre, la nullità dell'atto per mancata allegazione degli atti richiamati, al fine di consentire al contribuente di poter esercitare un valido diritto di difesa.
Ritiene illegittima la cartella anche per la mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo dell'Avv.Difensore_4, impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
In via preliminare chiede la inammissibilità del ricorso per omessa citazione dell'ente impositore, in considerazione che con il ricorso è stata contestata la mancata notifica degli atti impositivi di esclusiva competenza dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs n.220/2023.
Rileva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai fatti anteriori alla emissione della cartella ed alla eccepita prescrizione o decadenza.
Ritiene infondata la eccezione di carenza di motivazione sul presupposto che dall'atto si evince chiaramente la natura della pretesa, senza necessità di allegazione degli atti prodromici.
Evidenzia la inammissibilità della impugnazione della cartella in ordine agli interessi richiesti, risultando l'atto emesso sulla base del modello ministeriale, che non prevede tale esplicitazione.
Con memorie illustrative l'ADER rileva la inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione a seguito del superamento del termine di giorni 60 dalla ricezione dell'atto, con violazione dell'art.21 del D.
Lgs n.546/92.
Rileva che il ricorso risulta notificato alla parte in data 28.10.2024 ed il ricorso risulta notificato all'ADER in data 20.1.2025, oltre il termine su richiamato. All'udienza di discussione pubblica del 24 novembre 2025 i rappresentanti delle parti presenti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava alla Sig.ra Ricorrente_1 il debito tributario scaturente dal mancato pagamento della tassa di registrazione, in riferimento alla sentenza n.219/2011.
Con le memorie illustrative la Concessionaria ha eccepito la tardività della presentazione del ricorso, stante la notifica della cartella avvenuta in data 28.10.2024, come affermato dalla stessa ricorrente e la notifica del ricorso ad essa Concessionaria avvenuta in data 20.1.2025 come da documentazione allegata.
Non vi è dubbio del superamento del termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs n. 546/92 che prevede il termine di 60 giorni dal ricevimento all'atto per la notifica della impugnazione alla controparte.
Nel caso di specie la Corte prende atto del superamento di tale termine, per cui va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto, con compensazione delle spese del giudizio, stante la particolarità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice monocratico