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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 27/02/2026, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1271/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3491/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 517/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKFCR1100113 REC.CREDITO.IMP 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKFCR1100113 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 907/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate di Latina impugna la Sentenza N.517/02/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva accolto il Ricorso.
L'appellante rileva che le argomentazioni svolte nel Ricorso di Primo Grado non sono condivisibili ed evidenzia che la citata Corte confonde le attività formative ammissibili dagli ambienti in cui tali attività formative possono essere erogate.
L'appellante ritiene altresì che la statuizione deve ritenersi erronea ove si consideri che addirittura tra i corsi c'era quello sui quadri dei modelli 730 o ancora quello sulla Dichiarazione di Successione, corsi che nulla hanno a che vedere con la formazione 4.0.
L'appellante deduce inoltre che la Corte di Primo Grado ha ritenuto di non attribuire rilevanza alla segnalazione relativa alla Società_1 e Società_2 s.r.l.; conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
Resistente_1 s.r.l. si costituisce in giudizio e rappresenta che la Sentenza ha motivato sulla circostanza che i corsi svolti dalla ricorrente rientrino nell'ambito indicato dal comma 48 dell'art. 1 della Legge N.205/2017; si riporta ai precedenti scritti difensivi e conclude per l'inammissibilità o infondatezza dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte ritiene che, stante l'inesistenza di prove atte a smentire la documentazione della contribuente, necessariamente deve confermarsi la valenza e l'ammissibilità dei corsi progettati e portati a termine.
La contribuente inoltre ha aderito alle possibilità eseguendo attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Va rilevato che il Legale Rapp.te della Società non ha svolto alcuna funzione di Docente trattandosi di corsi forniti in modalità e-learning, ma di Tutor ovvero di supporto organizzativo nonché controllo sullo svolgimento corretto dei corsi.
La Sentenza impugnata inoltre ha evidenziato come in nessuna norma di legge sia previsto un termine per lo stesso e che il rispetto di tale termine sia una condizione di ammissibilità del beneficio.
Va aggiunto che le contestazioni sono fondate sul riscontro della documentazione fornita dalla contribuente a seguito di richiesta formulata dalla prima ai sensi della normativa richiamata e va inoltre precisato che tutta la documentazione relativa al corso è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate richiedente.
La Corte ritiene infine che, per ogni contestazione, identiche a quelle formulate, la Sentenza offre con una motivazione adeguata e condivisibile una puntuale replica smentendo le argomentazioni dell'appellante.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto.
La Corte, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive, ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3491/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 517/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKFCR1100113 REC.CREDITO.IMP 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKFCR1100113 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 907/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate di Latina impugna la Sentenza N.517/02/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva accolto il Ricorso.
L'appellante rileva che le argomentazioni svolte nel Ricorso di Primo Grado non sono condivisibili ed evidenzia che la citata Corte confonde le attività formative ammissibili dagli ambienti in cui tali attività formative possono essere erogate.
L'appellante ritiene altresì che la statuizione deve ritenersi erronea ove si consideri che addirittura tra i corsi c'era quello sui quadri dei modelli 730 o ancora quello sulla Dichiarazione di Successione, corsi che nulla hanno a che vedere con la formazione 4.0.
L'appellante deduce inoltre che la Corte di Primo Grado ha ritenuto di non attribuire rilevanza alla segnalazione relativa alla Società_1 e Società_2 s.r.l.; conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
Resistente_1 s.r.l. si costituisce in giudizio e rappresenta che la Sentenza ha motivato sulla circostanza che i corsi svolti dalla ricorrente rientrino nell'ambito indicato dal comma 48 dell'art. 1 della Legge N.205/2017; si riporta ai precedenti scritti difensivi e conclude per l'inammissibilità o infondatezza dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte ritiene che, stante l'inesistenza di prove atte a smentire la documentazione della contribuente, necessariamente deve confermarsi la valenza e l'ammissibilità dei corsi progettati e portati a termine.
La contribuente inoltre ha aderito alle possibilità eseguendo attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Va rilevato che il Legale Rapp.te della Società non ha svolto alcuna funzione di Docente trattandosi di corsi forniti in modalità e-learning, ma di Tutor ovvero di supporto organizzativo nonché controllo sullo svolgimento corretto dei corsi.
La Sentenza impugnata inoltre ha evidenziato come in nessuna norma di legge sia previsto un termine per lo stesso e che il rispetto di tale termine sia una condizione di ammissibilità del beneficio.
Va aggiunto che le contestazioni sono fondate sul riscontro della documentazione fornita dalla contribuente a seguito di richiesta formulata dalla prima ai sensi della normativa richiamata e va inoltre precisato che tutta la documentazione relativa al corso è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate richiedente.
La Corte ritiene infine che, per ogni contestazione, identiche a quelle formulate, la Sentenza offre con una motivazione adeguata e condivisibile una puntuale replica smentendo le argomentazioni dell'appellante.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto.
La Corte, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive, ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.