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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/11/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3295/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3295/2024 R.G. avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” posta in decisione all'esito dell'udienza del 18.11.2025 promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE
ZECCHINO N. 156, presso lo studio dell'avv. SEMINATO SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/11/1966 e residente in [...];
- resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 5.12.2024);
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 2.10.2024 , premettendo che con Parte_1 sentenza n. 1705/2023 del 29.9.2023 il Tribunale di Siracusa, nel pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti, aveva rigettato, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile per sé avanzata e quantificato in euro 300,00 mensili, chiedeva di modificare parzialmente le condizioni di cui alla succitata sentenza di divorzio e, in particolare, di porre a carico dell'ex marito l'obbligo di Controparte_1 versare alla stessa la somma mensile di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, allegando all'uopo un sopravvenuto peggioramento della propria condizione economica dipeso dalla mancata rinnovazione, a far data dall'8.1.2024, del reddito di cittadinanza che costituiva la sua unica fonte di reddito.
Allegava, inoltre, di non essere riuscita a trovare un'occupazione lavorativa per ragioni oggettive legate all'età (anni 60), nonostante vi avesse tentato (cfr. documentazione centro per l'impiego), ed alle sue precarie condizioni di salute, essendo affetta da cronica osteoporosi e artrosi femoro-rotulea soggette (cfr. documentazione medica allegata).
All'udienza del 10.4.2025 il Giudice delegato, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente ne dichiarava la contumacia e alla successiva udienza tenutasi in data 18.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio per la decisione.
2.Passando al merito, l'art. 473 bis 29 c.p.c. stabilisce che, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti concernenti la tutela dei minori e i contributi economici.
Ne consegue che la revisione delle statuizioni economiche è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi idonei a giustificare una modifica del precedente assetto.
La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus".
Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico pagina 2 di 4 da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati dal giudice e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (cfr., tra le tante, Cass. n. 17618/2013).
Ciò detto, nel caso in esame va rigettata la richiesta di modifica della sentenza di divorzio avanzata dalla ricorrente, per le ragioni che seguono.
Invero, dalla lettura delle argomentazioni del Collegio in seno alla sentenza depositata in atti si evince che l'assegno divorzile è stato escluso perché la parte, la quale impropriamente aveva avanzato, in tale sede, domanda di mantenimento, non aveva allegato né provato la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile ed, in particolare: che la sproporzione reddituale tra le parti, fosse il frutto di scelte familiari condivise dai coniugi, implicanti il sacrificio della professione e dei redditi di uno dei due in favore dell'assunzione di un ruolo centrale e trainante nella famiglia, da soppesarsi anche in relazione alla durata del matrimonio, l'impossibilità per il coniuge svantaggiato di un inserimento nel mondo lavorativo, in relazione all'età, allo stato di salute.
Mentre la circostanza che la ricorrente percepisse il reddito di cittadinanza, pur richiamata dal Collegio, non aveva costituito la principale ragione dell'esclusione dell'assegno divorzile.
Infatti, in sentenza, non si metteva in dubbio la sussistenza di una sproporzione reddituale tra le parti, bensì si rilevava la mancanza di prova circa il fatto che tale sproporzione fosse frutto di scelte familiari condivise, che avesse determinato, conseguentemente, la perdita di occasioni lavorative per la ricorrente in favore della famiglia, e che la stessa si fosse concretamente attivata per ricercare una attività lavorativa.
Ne discende che la sopravvenuta perdita del contributo statale (reddito di cittadinanza, oggi reddito di inclusione), da parte della non possa considerarsi elemento nuovo idoneo a Pt_2 modificare la precedente statuizione, fondata su ben diversi presupposti.
pagina 3 di 4 In ogni caso, la prodotta certificazione del centro per l'impiego, volta a provare la ricerca di attività lavorativa, ove risulta iscritta dal 2012 e che è dunque antecedente Parte_1 alla pronuncia di divorzio, avrebbe semmai potuto costituire, circostanza da far valere in quella sede o con eventuale ricorso in appello per dimostrare che la donna si era attivata senza esito nella ricerca di un lavoro.
Infine la certificazione medica in atti non dà prova dell'impossibilità della di reperire Pt_1 attività lavorativa.
Alla luce di quanto sopra va rigettata la domanda di modifica presentata.
Stante la soccombenza della ricorrente e la mancata costituzione del resistente, le spese di lite potranno ritenersi irripetibili
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3295/2024 R.G., a parziale modica della sentenza n. 1705/2023 del 29.9.2023 del Tribunale di Siracusa;
rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3295/2024 R.G. avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” posta in decisione all'esito dell'udienza del 18.11.2025 promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE
ZECCHINO N. 156, presso lo studio dell'avv. SEMINATO SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/11/1966 e residente in [...];
- resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 5.12.2024);
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 2.10.2024 , premettendo che con Parte_1 sentenza n. 1705/2023 del 29.9.2023 il Tribunale di Siracusa, nel pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti, aveva rigettato, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile per sé avanzata e quantificato in euro 300,00 mensili, chiedeva di modificare parzialmente le condizioni di cui alla succitata sentenza di divorzio e, in particolare, di porre a carico dell'ex marito l'obbligo di Controparte_1 versare alla stessa la somma mensile di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, allegando all'uopo un sopravvenuto peggioramento della propria condizione economica dipeso dalla mancata rinnovazione, a far data dall'8.1.2024, del reddito di cittadinanza che costituiva la sua unica fonte di reddito.
Allegava, inoltre, di non essere riuscita a trovare un'occupazione lavorativa per ragioni oggettive legate all'età (anni 60), nonostante vi avesse tentato (cfr. documentazione centro per l'impiego), ed alle sue precarie condizioni di salute, essendo affetta da cronica osteoporosi e artrosi femoro-rotulea soggette (cfr. documentazione medica allegata).
All'udienza del 10.4.2025 il Giudice delegato, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente ne dichiarava la contumacia e alla successiva udienza tenutasi in data 18.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio per la decisione.
2.Passando al merito, l'art. 473 bis 29 c.p.c. stabilisce che, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti concernenti la tutela dei minori e i contributi economici.
Ne consegue che la revisione delle statuizioni economiche è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi idonei a giustificare una modifica del precedente assetto.
La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus".
Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico pagina 2 di 4 da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati dal giudice e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (cfr., tra le tante, Cass. n. 17618/2013).
Ciò detto, nel caso in esame va rigettata la richiesta di modifica della sentenza di divorzio avanzata dalla ricorrente, per le ragioni che seguono.
Invero, dalla lettura delle argomentazioni del Collegio in seno alla sentenza depositata in atti si evince che l'assegno divorzile è stato escluso perché la parte, la quale impropriamente aveva avanzato, in tale sede, domanda di mantenimento, non aveva allegato né provato la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile ed, in particolare: che la sproporzione reddituale tra le parti, fosse il frutto di scelte familiari condivise dai coniugi, implicanti il sacrificio della professione e dei redditi di uno dei due in favore dell'assunzione di un ruolo centrale e trainante nella famiglia, da soppesarsi anche in relazione alla durata del matrimonio, l'impossibilità per il coniuge svantaggiato di un inserimento nel mondo lavorativo, in relazione all'età, allo stato di salute.
Mentre la circostanza che la ricorrente percepisse il reddito di cittadinanza, pur richiamata dal Collegio, non aveva costituito la principale ragione dell'esclusione dell'assegno divorzile.
Infatti, in sentenza, non si metteva in dubbio la sussistenza di una sproporzione reddituale tra le parti, bensì si rilevava la mancanza di prova circa il fatto che tale sproporzione fosse frutto di scelte familiari condivise, che avesse determinato, conseguentemente, la perdita di occasioni lavorative per la ricorrente in favore della famiglia, e che la stessa si fosse concretamente attivata per ricercare una attività lavorativa.
Ne discende che la sopravvenuta perdita del contributo statale (reddito di cittadinanza, oggi reddito di inclusione), da parte della non possa considerarsi elemento nuovo idoneo a Pt_2 modificare la precedente statuizione, fondata su ben diversi presupposti.
pagina 3 di 4 In ogni caso, la prodotta certificazione del centro per l'impiego, volta a provare la ricerca di attività lavorativa, ove risulta iscritta dal 2012 e che è dunque antecedente Parte_1 alla pronuncia di divorzio, avrebbe semmai potuto costituire, circostanza da far valere in quella sede o con eventuale ricorso in appello per dimostrare che la donna si era attivata senza esito nella ricerca di un lavoro.
Infine la certificazione medica in atti non dà prova dell'impossibilità della di reperire Pt_1 attività lavorativa.
Alla luce di quanto sopra va rigettata la domanda di modifica presentata.
Stante la soccombenza della ricorrente e la mancata costituzione del resistente, le spese di lite potranno ritenersi irripetibili
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3295/2024 R.G., a parziale modica della sentenza n. 1705/2023 del 29.9.2023 del Tribunale di Siracusa;
rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4