Art. 72. Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1 gennaio 1965
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dell'articolo 69 e maggiorate a norma degli articoli 70 e 71 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dell'articolo 69 e maggiorate a norma degli articoli 70 e 71 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.