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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9314 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa IA UR all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11411/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
tra nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Candela e dall'Avv. Dario Marra. ricorrente
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.
[...] rappresentato e difeso dall'avv.Laura Lembo.
, in persona del l.r.p.t., Controparte_3 rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Collà Ruvolo. resistenti oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 07120259013484471000. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08.05.2025 l'epigrafato ricorrente ha proposto un'impugnazione ex art. 615 c.p.c., deducendo di avere ricevuto in data 01/04/2025 la notifica dell'intimazione di pagamento n° 07120259013484471000, per l'importo complessivo di €. 18.189,87 scaturente, tra gli altri, dai seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento, aventi ad oggetto contributi richiesti dall e rate premio e sanzioni e, segnatamente: n° CP_1 CP_2
1 07120150154279989000, asseritamente notificato il 18/01/2016, avente ad oggetto rate premio e sanzioni annualità 2015, Ente creditore sede di Napoli, iscritta a ruolo per CP_2 CP_2
l'importo complessivo di €. 2.441,14; n° 07120170068032462000, asseritamente notificato il
23/08/2017, avente ad oggetto rate premio e sanzioni annualità 2016, Ente creditore CP_2 sede di Napoli, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 2.077,57; - n° CP_2
37120160008858085000, asseritamente notificato il 30/06/2016, avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive modello DM 10 annualità 2015, Ente creditore sede di Napoli, iscritta a CP_1 ruolo per l'importo complessivo di €. 4.847,06; n° 37120160020131410000, asseritamente notificato il 16/12/2016, avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive modello DM 10 annualità 2016,
Ente creditore sede di Napoli, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 6.546,33; n° CP_1
37120160021991208000, asseritamente notificato il 08/01/2017, avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive modello DM 10 annualità 2016, Ente creditore sede di Napoli, iscritta a CP_1 ruolo per l'importo complessivo di €. 723,19. Egli, ritenuto sussistente l'interesse ad agire, ha sollevato i seguenti vizi: illegittimità e/o nullità dell'intimazione di pagamento n°
07120259013484471000 nonché' dei sottesi avvisi di addebito nn° 37120160008858085000 e
37120160020131410000 e 37120160021991208000 e delle cartelle esattoriali nn°
07120150154279989000 e 07120170068032462000 stante la definitiva prescrizione e/o estinzione del diritto azionato dall'ente creditore per il tramite dell'agente alla riscossione;
illegittimità della pretesa e ha concluso chiedendo di “a) accertare e dichiarare non dovuti e prescritti i contributi / rate premio / somme aggiuntive, modello DM10, regolazioni I.N.A.I.L. oltre relative sanzioni, interessi e spese oggetto di espressa contestazione e, pertanto, accertare e dichiarare, in virtù dei motivi e delle causali indicate in premessa, che nulla è dovuto dal ricorrente al ed al ed all'Agente alla Riscossione in CP_1 CP_2 relazione agli avvisi di addebito nn° 37120160008858085000, 37120160020131410000 e
37120160021991208000 e alle cartelle esattoriali nn. 07120150154279989000 e 07120170068032462000 ed ai ruoli sottesi agli stessi;
b) accertare e dichiarare illegittima, inesigibile ed in alcun modo dovuta, alla luce delle considerazioni tutte evidenziate e della documentazione esibita, la pretesa vantata dal e CP_1 dal per il tramite del e, segnatamente, i contributi / rate premio / CP_2 Controparte_4 regolazioni somme aggiuntive e relative sanzioni e interessi oggetto di espressa contestazione e, CP_2 comune, qualsivoglia pretesa vantata dalle resistenti nei confronti del sig. , nonché l'illegittimità e/o Pt_1 nullità dell'intimazione di pagamento n° 07120259013484471000, parimenti impugnata, con riferimento agli avvisi di addebito nn° 37120160008858085000, 37120160020131410000 e 37120160021991208000 e alle cartelle esattoriali nn. 07120150154279989000 e 07120170068032462000 ed ai ruoli sottesi;
c) conseguentemente e, per l'effetto, dichiarare estinta e/o prescritta e/o inesigibile la presunta obbligazione dell'opponente in relazione agli avvisi di addebito nn° nn° 37120160008858085000, 37120160020131410000
e 37120160021991208000 e alle cartelle esattoriali nn. 07120150154279989000 e 07120170068032462000 ed ai ruoli sottesi;
Condannare le resistenti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di Legge, con attribuzione ai difensori antistatarii ex art. 93 c.p.c”.
2 L' ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in punto di prescrizione successiva CP_2 alla notifica della cartella essendo l'attività di riscossione affidata ad;
nel merito, ha CP_5 rappresentato che la cartella di pagamento: n. 07120150154279989 pari ad € 1.544,93 è relativo al mancato pagamento della rata premio anno 2015, con relative sanzioni per omesso pagamento, richiesto con scadenza 18.05.2015, a mezzo della cartella risulta emessa in data 15.12.2015 e notificata in data 18.01.2016; la cartella n. 07120170068032462 pari ad € 1.858,20 risulta parzialmente discaricato in seguito ad operazione di sistemazione contabile effettuata d'ufficio. e l'importo residuo pari ad € 1.446,19 è relativo al mancato pagamento della rata premio anno 2016, con relative sanzioni per omesso pagamento, richiesto con scadenza 16.11.2016, per la tutela assicurativa del personale dipendente con la cartella emessa in data 31.07.2017 e notificata in data
23.08.2017. l ha concluso chiedendo ““In via principale affinché dichiari la carenza di CP_1 legittimazione passiva del poiché responsabile di CP_2 CP_3 Controparte_6
Napoli. Nel merito affinché l'adito Giudice, disattese le eccezioni, deduzioni e pretese del ricorrente, voglia rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, ritenute legittime le deduzioni e richieste del con vittoria delle spese di giudizio. In subordine, con CP_2 compensazione delle spese di giudizio, in quanto ragioni di giustizia sostanziale impongono che sia solo il Concessionario a dover a subire la condanna al pagamento delle spese di giudizio trattandosi di attività successive alla formazione del ruolo”.
L' ha dedotto l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire;
la corretta CP_1 notifica degli avvisi di addebito con conseguente inammissibilità e tardività del ricorso giudiziario;
ha resistito alla dedotta intervenuta prescrizione del credito intimato considerando il tempo trascorso tra la notifica degli AVA e la notifica in data 1.4.25 dell'intimazione di pagamento nonché la sospensione per periodo complessivo di 311 giorni a seguito del Lock down per l'emergenza COVID ai quali si aggiungono 542 giorni secondo il disposto dell'articolo 68, comma 1 del Decreto Legge
68/2020; il difetto di legittimazione passiva in relazione alla eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo esecutivo. Ha quindi chiesto “in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire come dedotto e/o la tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziario per quanto dedotto e documentato;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati;
il tutto con vittoria delle spese di lite”.
ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell con CP_5 Controparte_3 riferimento a questioni afferenti il merito nonché attività proprie dell'Ente Impositore;
l'inammissibilità impugnazione dell'intimazione di pagamento, a fronte della notifica della cartella prodromica, se non per vizi propri. Carenza di interesse ad agire;
in punto di prescrizione ha dedotto l'esistenza di un atto interruttivo costituito dall'intimazione n. 07120189040703779000 e relativa ricevuta di consegna di notifica PEC e ha concluso chiedendo “In via preliminare: Dichiarare la carenza di
3 CP_ legittimazione passiva del e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, condannare alle spese di CP_ lite eventualmente solo gli enti impositori che dovranno manlevare da qualsivoglia onere e spesa;
Dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per inammissibilità, tardività e a fronte della notifica delle cartelle prodromiche carenza di interesse ad agire del ricorrente;
Nel merito: Rigettare ogni domanda proposta nei confronti della concludente in quanto destituita di ogni fondamento giuridico, per i motivi di cui sopra;
Con il favore delle spese”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Quanto al tema d'indagine, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2011), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del
DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, circostanza confermata dalla data del presunto evento della loro notifica.
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08. Anche di recente la Suprema Corte in materia tributaria, ma con principi valevoli anche in ambito contributivo, ha affermato che “l'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973
è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.)
3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale -quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - questa Corte ha ribadito che
4 si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti
Cass. n. 22108 del 2024 cit.).
Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 545 del
1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito "sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente...
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992" (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del
2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass.
17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto:
"In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua
5 impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (cfr.
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025).
tanto esposto, il tema d'indagine, dal momento che l'opponente non introduce la mancata notifica delle cartelle e degli AVA , è incentrato esclusivamente sulla deduzione di un fatto CP_2 CP_1 estintivo del credito preteso da ed per l'inutile decorso del termine quinquennale dalla CP_1 CP_2 notifica degli atti prodromici all'intimazione per cui è causa.
In ordine alla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle e degli AVA, CP_2
l'opposizione, come correttamente dedotto dall'opponente, va ascritta al novero delle opposizioni ex art.615, 1° comma c.p.c. dal momento che è preordinata ad inficiare la minacciata esecuzione in ragione della causa estintiva del credito costituita dall'intervenuta prescrizione. A tale riguardo, va evidenziato che il corso prescrizionale deve ritenersi quinquennale seguendo la stessa disciplina della contribuzione (cfr. sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23397/2016) ed esso, iniziato a decorrere rispettivamente dalle seguenti date: cartella n. 07120150154279989, CP_2 notificata in data 18.01.2016; cartella n. 07120170068032462 notificata in data 23.08.2017; CP_2
Avviso di addebito n. 37120160008858085000 notificato il 30.06.2016; Avviso di addebito n.37120160020131410000, notificato il 16.12.2016; Avviso di addebito n. 37120160021991208000 notificato il 08.01.2017, risulta validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione n.
07120189040703779000 scaturente tra gli altri, dalle due cartelle e dai tre AVA per cui è causa, recapitata al ricorrente in data 05.09.2018 (cfr. ricevuta di consegna di notifica PEC). A fronte di tale prova l'opponente all'odierna udienza, successiva alla prova offerta da della notifica CP_5 dell'intimazione del 05.09.20218 si è limitato a prenderne atto e senza nulla contestare in ordine alla stessa, ha dedotto che da tale data fino alla notifica dell'intimazione per cui è causa è decorso il termine prescrizionale quinquennale, pur applicando la sospensione del corso prescrizionale conseguente alla legislazione emergenziale da COVID-19.
Così non è, dovendo darsi atto che il caso in esame diverge dal precedente giurisprudenziale prodotto dal ricorrente (cfr. sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 14990/2025 pubbl. il
24/09/2025) dal momento che alla fattispecie in esame si applica specificamente il termine di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. In particolare, considerando la data di notifica della precedente intimazione di pagamento, il 05.09.2018 nell'ambito del successivo quinquennio, va conteggiato il termine di sospensione di 311 gg per effetto del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che hanno introdotto un termine complessivo di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per cui si giunge a venerdì 12 Luglio 2024.
6 Inoltre, vanno aggiunti ulteriori 542 giorni. Ed invero, l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è fino al 31 dicembre 2023.
In ordine all'applicabilità del cit.art.68, la Cassazione nella recente pronuncia del 15/01/2025
n.960 ha affermato che “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati al . Controparte_7
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso, depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
D.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La prescrizione deve ritenersi sospesa in questo caso ulteriore in conseguenza della normativa emergenziale COVID, che ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei
7 contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi.
All'esito, la prescrizione quinquennale, rispetto alla data di notifica dell'intimazione per cui è causa, non risulta avverata per effetto della sommatoria dei 311 gg e degli ulteriori 542 gg, di sospensione anzidetti.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore valutazione, il ricorso va rigettato.
Le spese vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione ex art.615, 1° comma c.p.c.; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuno dei convenuti in € 1.511,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Napoli, 16.12.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa IA UR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa IA UR all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11411/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
tra nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Candela e dall'Avv. Dario Marra. ricorrente
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.
[...] rappresentato e difeso dall'avv.Laura Lembo.
, in persona del l.r.p.t., Controparte_3 rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Collà Ruvolo. resistenti oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 07120259013484471000. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08.05.2025 l'epigrafato ricorrente ha proposto un'impugnazione ex art. 615 c.p.c., deducendo di avere ricevuto in data 01/04/2025 la notifica dell'intimazione di pagamento n° 07120259013484471000, per l'importo complessivo di €. 18.189,87 scaturente, tra gli altri, dai seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento, aventi ad oggetto contributi richiesti dall e rate premio e sanzioni e, segnatamente: n° CP_1 CP_2
1 07120150154279989000, asseritamente notificato il 18/01/2016, avente ad oggetto rate premio e sanzioni annualità 2015, Ente creditore sede di Napoli, iscritta a ruolo per CP_2 CP_2
l'importo complessivo di €. 2.441,14; n° 07120170068032462000, asseritamente notificato il
23/08/2017, avente ad oggetto rate premio e sanzioni annualità 2016, Ente creditore CP_2 sede di Napoli, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 2.077,57; - n° CP_2
37120160008858085000, asseritamente notificato il 30/06/2016, avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive modello DM 10 annualità 2015, Ente creditore sede di Napoli, iscritta a CP_1 ruolo per l'importo complessivo di €. 4.847,06; n° 37120160020131410000, asseritamente notificato il 16/12/2016, avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive modello DM 10 annualità 2016,
Ente creditore sede di Napoli, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 6.546,33; n° CP_1
37120160021991208000, asseritamente notificato il 08/01/2017, avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive modello DM 10 annualità 2016, Ente creditore sede di Napoli, iscritta a CP_1 ruolo per l'importo complessivo di €. 723,19. Egli, ritenuto sussistente l'interesse ad agire, ha sollevato i seguenti vizi: illegittimità e/o nullità dell'intimazione di pagamento n°
07120259013484471000 nonché' dei sottesi avvisi di addebito nn° 37120160008858085000 e
37120160020131410000 e 37120160021991208000 e delle cartelle esattoriali nn°
07120150154279989000 e 07120170068032462000 stante la definitiva prescrizione e/o estinzione del diritto azionato dall'ente creditore per il tramite dell'agente alla riscossione;
illegittimità della pretesa e ha concluso chiedendo di “a) accertare e dichiarare non dovuti e prescritti i contributi / rate premio / somme aggiuntive, modello DM10, regolazioni I.N.A.I.L. oltre relative sanzioni, interessi e spese oggetto di espressa contestazione e, pertanto, accertare e dichiarare, in virtù dei motivi e delle causali indicate in premessa, che nulla è dovuto dal ricorrente al ed al ed all'Agente alla Riscossione in CP_1 CP_2 relazione agli avvisi di addebito nn° 37120160008858085000, 37120160020131410000 e
37120160021991208000 e alle cartelle esattoriali nn. 07120150154279989000 e 07120170068032462000 ed ai ruoli sottesi agli stessi;
b) accertare e dichiarare illegittima, inesigibile ed in alcun modo dovuta, alla luce delle considerazioni tutte evidenziate e della documentazione esibita, la pretesa vantata dal e CP_1 dal per il tramite del e, segnatamente, i contributi / rate premio / CP_2 Controparte_4 regolazioni somme aggiuntive e relative sanzioni e interessi oggetto di espressa contestazione e, CP_2 comune, qualsivoglia pretesa vantata dalle resistenti nei confronti del sig. , nonché l'illegittimità e/o Pt_1 nullità dell'intimazione di pagamento n° 07120259013484471000, parimenti impugnata, con riferimento agli avvisi di addebito nn° 37120160008858085000, 37120160020131410000 e 37120160021991208000 e alle cartelle esattoriali nn. 07120150154279989000 e 07120170068032462000 ed ai ruoli sottesi;
c) conseguentemente e, per l'effetto, dichiarare estinta e/o prescritta e/o inesigibile la presunta obbligazione dell'opponente in relazione agli avvisi di addebito nn° nn° 37120160008858085000, 37120160020131410000
e 37120160021991208000 e alle cartelle esattoriali nn. 07120150154279989000 e 07120170068032462000 ed ai ruoli sottesi;
Condannare le resistenti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di Legge, con attribuzione ai difensori antistatarii ex art. 93 c.p.c”.
2 L' ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in punto di prescrizione successiva CP_2 alla notifica della cartella essendo l'attività di riscossione affidata ad;
nel merito, ha CP_5 rappresentato che la cartella di pagamento: n. 07120150154279989 pari ad € 1.544,93 è relativo al mancato pagamento della rata premio anno 2015, con relative sanzioni per omesso pagamento, richiesto con scadenza 18.05.2015, a mezzo della cartella risulta emessa in data 15.12.2015 e notificata in data 18.01.2016; la cartella n. 07120170068032462 pari ad € 1.858,20 risulta parzialmente discaricato in seguito ad operazione di sistemazione contabile effettuata d'ufficio. e l'importo residuo pari ad € 1.446,19 è relativo al mancato pagamento della rata premio anno 2016, con relative sanzioni per omesso pagamento, richiesto con scadenza 16.11.2016, per la tutela assicurativa del personale dipendente con la cartella emessa in data 31.07.2017 e notificata in data
23.08.2017. l ha concluso chiedendo ““In via principale affinché dichiari la carenza di CP_1 legittimazione passiva del poiché responsabile di CP_2 CP_3 Controparte_6
Napoli. Nel merito affinché l'adito Giudice, disattese le eccezioni, deduzioni e pretese del ricorrente, voglia rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, ritenute legittime le deduzioni e richieste del con vittoria delle spese di giudizio. In subordine, con CP_2 compensazione delle spese di giudizio, in quanto ragioni di giustizia sostanziale impongono che sia solo il Concessionario a dover a subire la condanna al pagamento delle spese di giudizio trattandosi di attività successive alla formazione del ruolo”.
L' ha dedotto l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire;
la corretta CP_1 notifica degli avvisi di addebito con conseguente inammissibilità e tardività del ricorso giudiziario;
ha resistito alla dedotta intervenuta prescrizione del credito intimato considerando il tempo trascorso tra la notifica degli AVA e la notifica in data 1.4.25 dell'intimazione di pagamento nonché la sospensione per periodo complessivo di 311 giorni a seguito del Lock down per l'emergenza COVID ai quali si aggiungono 542 giorni secondo il disposto dell'articolo 68, comma 1 del Decreto Legge
68/2020; il difetto di legittimazione passiva in relazione alla eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo esecutivo. Ha quindi chiesto “in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire come dedotto e/o la tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziario per quanto dedotto e documentato;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati;
il tutto con vittoria delle spese di lite”.
ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell con CP_5 Controparte_3 riferimento a questioni afferenti il merito nonché attività proprie dell'Ente Impositore;
l'inammissibilità impugnazione dell'intimazione di pagamento, a fronte della notifica della cartella prodromica, se non per vizi propri. Carenza di interesse ad agire;
in punto di prescrizione ha dedotto l'esistenza di un atto interruttivo costituito dall'intimazione n. 07120189040703779000 e relativa ricevuta di consegna di notifica PEC e ha concluso chiedendo “In via preliminare: Dichiarare la carenza di
3 CP_ legittimazione passiva del e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, condannare alle spese di CP_ lite eventualmente solo gli enti impositori che dovranno manlevare da qualsivoglia onere e spesa;
Dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per inammissibilità, tardività e a fronte della notifica delle cartelle prodromiche carenza di interesse ad agire del ricorrente;
Nel merito: Rigettare ogni domanda proposta nei confronti della concludente in quanto destituita di ogni fondamento giuridico, per i motivi di cui sopra;
Con il favore delle spese”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Quanto al tema d'indagine, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2011), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del
DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, circostanza confermata dalla data del presunto evento della loro notifica.
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08. Anche di recente la Suprema Corte in materia tributaria, ma con principi valevoli anche in ambito contributivo, ha affermato che “l'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973
è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.)
3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale -quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - questa Corte ha ribadito che
4 si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti
Cass. n. 22108 del 2024 cit.).
Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 545 del
1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito "sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente...
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992" (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del
2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass.
17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto:
"In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua
5 impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (cfr.
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025).
tanto esposto, il tema d'indagine, dal momento che l'opponente non introduce la mancata notifica delle cartelle e degli AVA , è incentrato esclusivamente sulla deduzione di un fatto CP_2 CP_1 estintivo del credito preteso da ed per l'inutile decorso del termine quinquennale dalla CP_1 CP_2 notifica degli atti prodromici all'intimazione per cui è causa.
In ordine alla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle e degli AVA, CP_2
l'opposizione, come correttamente dedotto dall'opponente, va ascritta al novero delle opposizioni ex art.615, 1° comma c.p.c. dal momento che è preordinata ad inficiare la minacciata esecuzione in ragione della causa estintiva del credito costituita dall'intervenuta prescrizione. A tale riguardo, va evidenziato che il corso prescrizionale deve ritenersi quinquennale seguendo la stessa disciplina della contribuzione (cfr. sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23397/2016) ed esso, iniziato a decorrere rispettivamente dalle seguenti date: cartella n. 07120150154279989, CP_2 notificata in data 18.01.2016; cartella n. 07120170068032462 notificata in data 23.08.2017; CP_2
Avviso di addebito n. 37120160008858085000 notificato il 30.06.2016; Avviso di addebito n.37120160020131410000, notificato il 16.12.2016; Avviso di addebito n. 37120160021991208000 notificato il 08.01.2017, risulta validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione n.
07120189040703779000 scaturente tra gli altri, dalle due cartelle e dai tre AVA per cui è causa, recapitata al ricorrente in data 05.09.2018 (cfr. ricevuta di consegna di notifica PEC). A fronte di tale prova l'opponente all'odierna udienza, successiva alla prova offerta da della notifica CP_5 dell'intimazione del 05.09.20218 si è limitato a prenderne atto e senza nulla contestare in ordine alla stessa, ha dedotto che da tale data fino alla notifica dell'intimazione per cui è causa è decorso il termine prescrizionale quinquennale, pur applicando la sospensione del corso prescrizionale conseguente alla legislazione emergenziale da COVID-19.
Così non è, dovendo darsi atto che il caso in esame diverge dal precedente giurisprudenziale prodotto dal ricorrente (cfr. sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 14990/2025 pubbl. il
24/09/2025) dal momento che alla fattispecie in esame si applica specificamente il termine di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. In particolare, considerando la data di notifica della precedente intimazione di pagamento, il 05.09.2018 nell'ambito del successivo quinquennio, va conteggiato il termine di sospensione di 311 gg per effetto del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che hanno introdotto un termine complessivo di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per cui si giunge a venerdì 12 Luglio 2024.
6 Inoltre, vanno aggiunti ulteriori 542 giorni. Ed invero, l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è fino al 31 dicembre 2023.
In ordine all'applicabilità del cit.art.68, la Cassazione nella recente pronuncia del 15/01/2025
n.960 ha affermato che “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati al . Controparte_7
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso, depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
D.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La prescrizione deve ritenersi sospesa in questo caso ulteriore in conseguenza della normativa emergenziale COVID, che ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei
7 contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi.
All'esito, la prescrizione quinquennale, rispetto alla data di notifica dell'intimazione per cui è causa, non risulta avverata per effetto della sommatoria dei 311 gg e degli ulteriori 542 gg, di sospensione anzidetti.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore valutazione, il ricorso va rigettato.
Le spese vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione ex art.615, 1° comma c.p.c.; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuno dei convenuti in € 1.511,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Napoli, 16.12.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa IA UR
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