Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03742/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2025, proposto da
Md AS SH, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sulla richiesta di convocazione per la formalizzazione della richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta il ricorrente di essere giunto sul territorio nazionale con un visto all’ingresso a seguito di nulla osta richiesto ai fini della sua assunzione.
Egli comunicava tempestivamente la sua presenza e chiedeva di essere convocato con il datore di lavoro ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Veniva convocato per il giorno 28 giugno 2024 ma, in quella circostanza, non si presentava il datore di lavoro e per tale ragione, veniva avviato il procedimento di revoca del nulla osta.
Rappresenta di aver chiesto alla Prefettura un nuovo appuntamento per la sottoscrizione del modello 209 per attesa occupazione e, stante l’inerzia dell’Amministrazione ha proposto il ricorso all’odierno esame a tutela delle sue ragioni al fine di ottenere una pronuncia di giustizia che determini a carico della Prefettura l’obbligo di concludere il procedimento.
Si è costituita l’amministrazione intimata la quale ha rappresentato che nella medesima data del 28 giugno 2024, la Prefettura ha adottato e notificato l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta telematicamente rilasciato in precedenza; che non sono state presentate memorie in sede procedimentale e che in data 22 agosto 2024, è stato adottato il provvedimento di revoca del nulla osta notificato alle parti ai domicili noti all’amministrazione.
Ritiene il Collegio che, nel ricorso in esame, è cessata la materia del contendere.
L’emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento dell’interesse azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
In fattispecie analoga a quella in esame, questo Tribunale ha chiarito che: “ Alle medesime conclusioni può giungersi nella fattispecie in esame, ove la revoca del primigenio nulla osta costituisce ex se manifestazione di volontà provvedimentale tale da “chiudere” la fattispecie procedimentale, per la cui conclusione con atto espresso quivi si ricorreva, costituendo implicito atto ostativo alla definizione positiva del procedimento (con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero con il rilascio di un permesso per attesa occupazione).
E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri ”. (TAR Campania, sentenza 3492 del 2025).
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere.
Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
Va differita la trattazione della istanza di ammissione al gratuito patrocinio all’esito dell’assolvimento degli incombenti istruttori disposti dalla competente Commissione con il decreto del 7 marzo 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Differisce la trattazione della istanza di ammissione al gratuito patrocinio all’esito dell’assolvimento degli incombenti istruttori disposti dalla competente Commissione con il decreto del 7 marzo 2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 2 aprile 2025, 16 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Angela Fontana, Presidente FF, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angela Fontana |
IL SEGRETARIO