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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa IA MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1131 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliato a Cefalù, via Gen. P. Prestisimone n. 25, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Patti, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
p. iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a mezzo della mandataria in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Catania, via Giacomo Leopardi n.
63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 143/2021, con il quale il Tribunale di Termini Imerese l'ha condannato al pagamento della somma di € 75.283,66 (oltre interessi e spese), in favore di
, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia Controparte_1 elettrica di cui alla fattura n. 082040016037428A (id. 3011678818) del 13.12.2018.
L'opponente ha innanzitutto eccepito l'illegittimità del decreto opposto, in quanto emesso sulla scorta di documentazione non sufficiente a provare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, avendo la controparte in sede monitoria allegato solo l'estratto autentico notarile del libro giornale dei crediti, in spregio a quanto disposto dagli artt. 633
e 634 cpc.
Rilevava, nello specifico, la mancata produzione di documenti idonei ad individuare l'utenza di fornitura elettrica, la sua ubicazione, la quantità di energia erogata, il periodo a cui riferire i consumi e che non erano stati offerti né il contratto di fornitura, né la fattura rimasta insoluta, che veniva solo genericamente richiamata nel ricorso.
Domandava, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo sul presupposto dell'insussistenza del credito azionato, deducendo di non aver mai usufruito di fornitura di energia elettrica da parte del né di avere sottoscritto con la predetta Controparte_1 società alcun contratto di fornitura.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.11.2021, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni
[...] avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Deduceva che la pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo opposto traeva origine dalle verifiche effettuate il 5.1.2018 dai tecnici di nel corso di Parte_3 un'operazione congiunta con i Carabinieri della stazione di Cefalù, presso il punto di prelievo sito a Collesano c. da Pozzetti snc, contraddistinto con n. POD n. IT001E97403211 associato alla fornitura di energia elettrica che, in assenza di regolare contratto, era utilizzata di fatto dall'odierno opponente per usi diversi da quelli abitativi (piantagione di marijuana).
Precisava che gli incaricati di , nel corso dell'accertamento – svolto fra Parte_3
l'altro alla presenza dello stesso opponente che sottoscriveva il relativo verbale di verifica
– avevano riscontrato la presenza di un “allaccio abusivo diretto alla rete Parte_3 realizzato mediante il collegamento di due coppie di conduttori in cavo di sezione 2x6 mmq cu alla presa calata dal palo sottotraccia di sez. 2x6 mm2 cu riferendo nello specifico che: “tale presa alimentava la fornitura nc 928967646. l'allaccio abusivo occultato sottotraccia alimenta un immobile rurale ove vi era una predisposizione per piantagione abusiva di marijuana, infatti vi erano lampade u.v. e reattori predisposti. Tale immobile è in uso al sign. schittino g.ppe, identificato dalle forze dell'ordine presenti sul posto”.
Rispetto alla lamentata illegittimità del decreto opposto per carenza di prova scritta, deduceva che la produzione dell'estratto autentico notarile del “libro giornale dei crediti in contenzioso” – “regolarmente numerato, bollato e vidimato a cura della Camera di Commercio di
Roma, come espressamente certificato dal Notaio che ne ha, altresì, attestato la conformità all'originale, nonché la regolare tenuta a norma di Legge” – fosse sufficiente a provare la sussistenza del credito in sede monitoria e che, trattandosi di una ipotesi di fornitura effettuata tramite allaccio abusivo, non sussisteva un regolare contratto di tra le parti, configurandosi un rapporto di fornitura ex lege. Deduceva, infine, di avere provveduto alla fatturazione dei consumi di energia sulla scorta dei dati già ricostruiti dal competente distributore di rete, quale unico soggetto preposto per legge allo svolgimento di tale attività, rimarcando che eventuali contestazioni sulla corretta rilevazione degli stessi avrebbero dovuto essere rivolte al distributore, essendo l'opposta priva di poteri di intervento e/o gestione sulla rete di distribuzione e sui relativi impianti, di proprietà esclusiva del distributore, limitandosi ad emettere le fatture sulla base dei dati quantificati da quest'ultimo.
In forza di tali argomentazioni, domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiedeva di rideterminare la somma dovuta, nei limiti di quanto effettivamente provato dalla controparte, ovvero nella maggiore o minore misura accertata in corso di causa.
Con ordinanza del 15.5.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15.4.2025, il Giudice dichiarava inammissibile la querela di falso proposta dall'opponente con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 17.2.2025, rinviando all'udienza del
15.7.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 28.7.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto ricordarsi che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto monitorio dovendo invece sempre e comunque decidere nel merito la controversia, accertando la pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova.
Ed infatti nel giudizio di opposizione, l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione, mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore (cfr. Cass., n.
77/1969; Cass., n. 18453/2007; Cass., n. 10263/2021).
In altri termini, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, una volta instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, co.
2, cpc), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (Cass., 17371/2003; Cass., 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, per la cui emanazione assume rilevanza qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale o la ricevuta ed anche gli estratti autentici dei libri contabili), che dimostri l'esistenza del diritto fatto valere quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass.,
15026/2005; Cass., 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. 20613/2011).
Tali considerazioni, ed in particolare il fatto che nel giudizio di opposizione non si discute sulla validità dei presupposti per emettere il decreto ingiuntivo ma sulla legittimità della pretesa, privano di rilievo la doglianza di parte opponente secondo cui nella fase monitoria non sarebbe stata prodotta la fattura, debitamente prodotta in questa fase.
A tale proposito – senza voler confutare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le fatture commerciali hanno valore probatorio esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. da ultimo Cass. 02/07/2019 n. 17659; Cass.,
n. 9542/2018) –, priva di pregio è l'eccezione mossa dall'opponente circa la mancata sottoscrizione di alcun tipo di contratto di fornitura con la società opposta e la conseguente inidoneità probatoria della fattura commerciale nel presente giudizio.
Nel caso di specie, infatti, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 75.283,66 (oltre interessi e spese), si fonda sulla fattura insoluta n.
082040016037428A (id. 3011678818) del 13.12.2018 emessa da Controparte_1 in relazione alla fornitura di energia elettrica presso il punto di prelievo intestato
[...] all'odierna opponente – ubicato a Collesano c. da Pozzetti snc, contraddistinto con n. POD
n. IT001E97403211 –, rispetto al quale, in assenza di regolare contratto di fornitura, è stato accertato un prelievo irregolare di energia, nel periodo intercorrente tra il 6.1.2013 ed il
3.1.2018.
Dunque, l'assenza del documento negoziale è dovuta al fatto che la pretesa creditoria non trova fondamento in un regolare contratto di fornitura, ma nella condotta illecita di prelievo irregolare di energia elettrica. In questo contesto, deve ritenersi formata la prova – sotto il profilo (oggettivo) del titolo costitutivo della pretesa – dell'esecuzione della prestazione da cui origina il credito ingiunto e, avuto riguardo all'aspetto soggettivo, della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio in capo all'opponente.
Invero, “L'illecita sottrazione di energia elettrica attuata mediante allaccio diretto alla rete comporta un illecito extracontrattuale consistente nell'omessa registrazione dei consumi;
tale ipotesi può equipararsi a quella dell'erronea registrazione per malfunzionamento del gruppo di misura (che comporta sia una registrazione dei consumi inferiore a quella effettiva, che una totale assenza di registrazione). Ad ogni modo, dalla natura di illecito extracontrattuale deriva che il creditore deve solo allegare e provare gli elementi costitutivi del diritto vantato, dimostrando il fatto illecito commesso ai suoi danni mediante, ad esempio, la produzione del verbale delle operazioni che hanno consentito di accertare il prelievo irregolare” (Tribunale Palermo n. 4384/2024).
Ebbene, applicando tali principi al caso sub iudice, può ritenersi acclarato, pur in assenza di un regolare contratto di somministrazione, che abbia fornito Controparte_1 energia elettrica a . Parte_1
Infatti, a fondamento della pretesa creditoria l'opposta ha prodotto il verbale di accertamento redatto dai tecnici di E-Distribuzione nel corso dell'operazione congiunta dagli stessi effettuata con i Carabinieri della stazione di Cefalù, presso il punto di prelievo sito a Collesano c. da Pozzetti snc, contraddistinto con n. POD n. IT001E97403211, nel quale si legge: “intervento richiesto da , al momento della verifica congiunta si riscontra la Parte_4 presenza allaccio abusivo diretto alla rete realizzato mediante il collegamento di due Parte_3 coppie di conduttori in cavo di sezione 2x6 mmq cu alla presa calata dal palo sottotraccia di sez. 2x6 mm2 cu riferendo nello specifico che: “tale presa alimentava la fornitura nc 928967646.
l'allaccio abusivo occultato sottotraccia alimenta un immobile rurale ove vi era una predisposizione per piantagione abusiva di marijuana, infatti vi erano lampade u.v. e reattori predisposti. Tale immobile è in uso al sign. identificato dalle forze dell'ordine presenti sul posto”. Parte_5
Deve sul punto rilevarsi che , presente durante le verifiche ed Parte_1 identificato come il soggetto che “utilizzava di fatto l'allaccio”, non ha mosso alcuna contestazione al riguardo, sottoscrivendo personalmente il suddetto verbale di verifica
(cfr. all. n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio della sua specifica funzione.
“In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei Pt_6 pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (cfr. Cass., n. 7075/2020; Cass., n. 23800/2014; Trib.
Bologna, n. 713/2022; Trib. Palermo, n. 4135/2020).
Dunque, il verbale redatto dai tecnici di Enel-Distribuzione S.p.A. costituisce piena prova dell'esistenza delle irregolarità ivi indicate, ossia l'effettuazione di prelievi di energia mediante l'allaccio diretto alla rete, nonché delle dichiarazioni riportate e dei fatti che si attestano avvenuti in presenza di chi lo ha predisposto o dallo stesso compiuti, trattandosi di accertamenti svolti nell'esercizio delle funzioni.
Peraltro, ha prodotto inoltre la nota prot. n. ED-22-01- Controparte_1
2018-F0001078 del 22.1.2018 trasmessagli da e indirizzata per Parte_3 conoscenza all'opponente, con la quale il Distributore precisava in particolare che, in sede di verifica, era stato riscontrato “un allaccio diretto alla rete elettrica” e che “Dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 06/01/2013”, dando conto che la ricostruzione delle misure riguardava il periodo “dal
06/01/2013 al 03/01/2018” ed era stata effettuata sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile”, indicando i quantitativi di energia elettrica e di potenza prelevati, nonché il periodo di riferimento, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione (cfr. all. n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta).
A supporto della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria,
[...] ha inoltre offerto la nota di prot. n. ED- Controparte_1 Parte_3
22- 01-2018-F0001276 del 22.01.2018 recante “denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331
c.p.p. - Prelievi irregolari di energia elettrica (artt. 624, 625 c.p.)” – indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, alla Stazione dei Carabinieri di Cefalù, all' territorialmente competente e alla società di fornitura odierna Controparte_2 opposta, –, con la quale il Distributore aveva segnalato Controparte_1 alle competenti Autorità il nominativo dell' opponente, in relazione al “prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 06/01/2013 al 03/01/2018 effettuato attraverso allaccio diretto alla rete di distribuzione attuata con le modalità meglio specificate nel verbale allegato”, individuandolo quale formale utilizzatore di fatto della fornitura di energia elettrica per cui è causa, non associata ad un regolare contratto (cfr. all. n. 6).
La società opposta ha, infine, allegato di aver inviato a una lettera di Parte_1 diffida e messa in mora, mediante raccomandata A/R n. 66580867242-5, regolarmente notificatagli per compiuta giacenza, rimasta del tutto priva di riscontro (cfr. all. n. 8), affermando che egli era sempre stato a conoscenza delle irregolarità riscontrate presso il punto di prelievo che aveva di fatto utilizzato, avendo fruito abusivamente dell'energia elettrica in assenza di un regolare contratto e, dunque, senza avere mai ricevuto (e, conseguentemente, pagato) le relative bollette, avendo presenziato alle operazioni di verifica ed avendo ricevuto la documentazione sopra richiamata (all. nn. 4, 5, 7 e 8). A fronte del valore probatorio del verbale di verifica, nel contesto delle ulteriori risultanze documentali, tale documento assurge a prova certa della manomissione del contatore riferibile all'utenza utilizzata e agli accertamenti in concreto effettuati.
D'altra parte, nessun dubbio può esservi, quanto al profilo soggettivo, sulla riferibilità del lato passivo dell'obbligazione all'opponente, trattandosi di accertamento effettuato presso il luogo al cui servizio è avvenuta la fornitura di energia elettrica utilizzata dal medesimo, come emerso durante la verifica, svoltasi – come già detto – in sua presenza e avendo egli inoltre sottoscritto il verbale personalmente, senza contestarne le risultanze.
Pertanto, in punto di an debeatur, non può che ritenersi provato il fatto costitutivo della pretesa, integrato da un illecito consistente nella condotta fraudolenta sopra descritta.
A differenti conclusioni, invero, non può pervenirsi in considerazione delle generiche contestazioni mosse dall'opponente all'autenticità del documento n. 5 prodotto da
– sfociate nella querela di falso dichiarata inammissibile con Controparte_1 ordinanza del 15.5.2025 (cui si rinvia) –, le cui risultanze sono convergenti con le restanti acquisizioni probatorie, inclusi gli atti di indagine prodotti dal medesimo opponente a corredo della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc.
Ebbene, nel caso di prelievo fraudolento, non possono trovare applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui "In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (cfr., Cass., n. 19154/2018; Cass., n. 23699/2016; Cass., n. 297/2020).
Infatti, “in presenza di un accertata prelievo abusivo di energia elettrica presso il punto di dispacciamento, contraddistinto per l'erogazione di energia elettrica dal codice POD, la prova dell'ammontare dei prelievi addebitati al cliente ben può essere fornita dalla società fornitrice anche in base ad elementi meramente presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (cfr.,
Cass., n. 13605/2019).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la relativa ricostruzione. In base ai principi generali sul riparto dell'onere della prova, in materia di consumo di energia l'onere della prova grava, anche in via presuntiva, sul rivenditore in quanto creditore.
Nel caso di specie, la società opposta ha emesso la fattura n. 82040016037428A del
13.12.2018 sulla scorta della tabella di ricostruzione dei consumi elaborata e trasmessa dal
Distributore, specificando che l'importo fatturato era riferito al periodo “gennaio 2013 – gennaio 2018” e che la “ricostruzione consumi per prelievi irregolari” è stata effettuata sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile”, avendo, altresì, indicato i quantitativi di energia elettrica e di potenza prelevati, nonché il periodo di riferimento, come da tabella di ricostruzione dei consumi (cfr. all. n .5), dando analiticamente conto dei criteri di calcolo su cui si fonda il conteggio per il periodo di riferimento (6.1.2013 – 3.1.2018).
Per converso, l'opponente si è limitato a dedurre di non essere intestatario di alcun contratto di energia elettrica anche se i tecnici di Enel-Distribuzione, alla data della verifica, l'hanno individuato come l'utilizzatore di fatto dell'immobile ove è stato accertato l'allaccio, avendo presenziato alle operazioni di verifica ed sottoscritto il relativo verbale, senza dedurre né offrire alcuna prova idonea a dimostrare la sua estraneità all'accertato prelievo irregolare di energia elettrica ovvero la sua riferibilità a terzi.
A questo punto, stabilito che i consumi sono ascrivibili all'opponente, occorre accertare la regolarità della loro ricostruzione richiamando la disciplina vigente in materia.
La delibera n. 200/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora ARERA - Autorità di regolazione per Energia - Reti - Ambiente), diretta ai clienti del mercato vincolato, disciplina, nel Titolo IV, artt. 9, 10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
L'art. 9, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente.
Il successivo art. 10 dispone: “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”.
Quanto alla modalità di ricostruzione dei consumi, tale operazione è disciplinata dall'art. 11 che al punto 1 stabilisce: “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”.
La delibera n. 200/1999 è stata successivamente modificata da altre delibere ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
In particolare, il Testo Integrato delle Disposizioni per la Regolazione dell'attività di
Misura Elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) 2016-2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto all'art. 16, co. 1, che “Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99”.
Al comma terzo dello stesso articolo 16, il ha regolamentato le modalità di Pt_7 ricostruzione ovvero: “Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo”.
Nel caso in esame, il consumo di energia elettrica si riconnette al comportamento fraudolento di allaccio abusivo.
Ora, la delibera n. 200/99 si riferisce espressamente alla “rottura” o “guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore.
Anche l'art. 16 del Time, sebbene aggiunga, nel primo comma, ai casi di malfunzionamento quelli di prelievo irregolare, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Pertanto, si deve dedurre che il prelievo fraudolento non sia regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate, non potendo dunque trovare applicazione i criteri di ricostruzione dei consumi previsti dalle medesime.
In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 gg. prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti dovuti ai guasti.
Conseguentemente, in assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre individuare i criteri da seguire e, per quanto concerne il periodo di ricostruzione, questo deve avere certamente come termine iniziale di decorrenza la data della manomissione del misuratore o dell'allaccio abusivo, ove accertata.
Qualora non sia possibile stabilire, anche in base ad un criterio di maggiore probabilità, la data della manomissione o dell'allaccio abusivo, occorre procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico
(ridotto a due anni dalla Delibera ARERA n. 97/2018/R/COM), mentre il termine finale è quello della verifica o della sostituzione del misuratore, se successiva.
Sul punto, è utile osservare che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) con la Delibera n. 97/2018/COM ha dato applicazione a quanto stabilito dalla
Legge di bilancio del 2018 (l. n. 205/2017) in tema di riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua (art. 1, co. 4, l. cit.).
Tale regola, tuttavia, prevedeva un limite a tale brevità, ossia la c.d. “causa cliente” consistente nella mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo (manomissione del contatore o allaccio abusivo al punto di fornitura) dovuta a una accertata responsabilità dell'utente. In tal caso, la prescrizione rimaneva fissata in cinque anni (art. 1, co. 5, l. cit.).
Successivamente, dall'1 gennaio 2020 il limite della “causa cliente” è stato eliminato, con la conseguenza che, anche per il caso della manomissione o dell'allaccio abusivo, il termine di prescrizione è stato generalizzato in due anni (art. 1, co. 295, legge di Bilancio 2020).
Dunque, anche in caso di occultamento dell'energia elettrica consumata, occorre fare attenzione al periodo per il quale il fornitore procede alla ricostruzione dei consumi, poiché laddove la fattura di conguaglio faccia riferimento ad anni che eccedano gli ultimi due rispetto alla data di emissione della fattura, nulla sarà più dovuto dall'utente.
La regola appena enunciata, d'altra parte, trova applicazione solo per le fatture di conguaglio emesse successivamente all'1 gennaio 2020, restando quinquennale la prescrizione per quelle recanti data anteriore.
Nel caso in esame, la fattura di conguaglio è stata emessa in data 13.12.2018 e pertanto può ritenersi corretta la ricostruzione dei consumi che risale al quinquennio precedente per individuare il termine iniziale, atteso che ai sensi dell'art 5 della Legge di bilancio 2018 (l.
n. 205/2017) l'applicazione del termine di prescrizione breve da essa introdotto resta esclusa, allorquando – come nel caso in esame – la mancata registrazione dei prelievi sia causata dalla condotta dello stesso utente. Rispetto alla quantificazione dei consumi, la società opposta ha ribadito di avere provveduto alla fatturazione sulla scorta dei dati di consumo già ricostruiti dal competente distributore di rete.
Allorquando manca, appunto, la registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione, qualsiasi criterio di ricostruzione del consumo quantitativo di energia non può che essere di tipo presuntivo.
Enel-Distribuzione ha eseguito la ricostruzione dei consumi dandone comunicazione alla società opposta ed all'opponente, trasmettendo la tabella con l'analitica ricostruzione, dando conto che “La ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 06/01/2013 al 03/01/2018 ed è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile” (cfr. all. n. 5 produzione Cont
).
Il metodo adottato da Enel-Distribuzione, secondo la potenza tecnicamente prelevabile, viene utilizzato, prevalentemente, proprio in caso di allacci diretti alla rete da parte di utilizzatori non titolari di alcun contratto di fornitura/trasporto.
Il riferimento alla “potenza tecnicamente prelevabile”, per tale intendendosi il parametro riferito all'energia transitabile attraverso il conduttore elettrico, appare un criterio adeguato che può essere utilizzato per determinare in via presuntiva, nel caso di allaccio diretto abusivo alla rete, il consumo di energia elettrica nell'arco temporale di riferimento.
Ciò è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione che, nella recente ordinanza n.
5219 del 27 febbraio 2025, ha evidenziato che il suddetto criterio poiché “si fonda sul dato oggettivo del diametro e quindi sulla portata termica del cavo utilizzato per l'allaccio abusivo, ipotizzando che lo stesso venga utilizzato per un numero di ore medie come indicate in apposite tabelle redatte sulla scorta dei dati ISTAT, costituisce metodo di calcolo valido e non arbitrario per la determinazione presuntiva dei consumi”.
Ebbene, nel caso sub iudice, tale metodo di ricostruzione dei consumi basato sulla potenza tecnicamente prelevabile appare corretto, in quanto fondato su criteri oggettivi e predeterminati, dovendosi, tra l'altro, osservare che l'entità dei consumi risultante dalla misurazione fornita dalla Enel-Distribuzione S.p.A. non è stata oggetto di contestazione specifica e circostanziata da parte dell'opponente, che si è limitato genericamente a contestarne la correttezza deducendo di non essere stato messo in condizione di conoscere la veridicità dei consumi e della modalità con la quale si è pervenuti ad un tale risultato (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc).
Alla luce delle argomentazioni svolte, deve affermarsi la correttezza della fatturazione emessa dall'ente erogatore, conforme alla disciplina di settore.
L'opposizione è dunque infondata e va rigettata, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1 dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 143/2021; condanna l'opponente al rifondere a a mezzo della Controparte_1 mandataria, le spese di lite e le liquida in € 7.200,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 17 dicembre 2025
Il Giudice
IA MA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa IA MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1131 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliato a Cefalù, via Gen. P. Prestisimone n. 25, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Patti, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
p. iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a mezzo della mandataria in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Catania, via Giacomo Leopardi n.
63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 143/2021, con il quale il Tribunale di Termini Imerese l'ha condannato al pagamento della somma di € 75.283,66 (oltre interessi e spese), in favore di
, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia Controparte_1 elettrica di cui alla fattura n. 082040016037428A (id. 3011678818) del 13.12.2018.
L'opponente ha innanzitutto eccepito l'illegittimità del decreto opposto, in quanto emesso sulla scorta di documentazione non sufficiente a provare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, avendo la controparte in sede monitoria allegato solo l'estratto autentico notarile del libro giornale dei crediti, in spregio a quanto disposto dagli artt. 633
e 634 cpc.
Rilevava, nello specifico, la mancata produzione di documenti idonei ad individuare l'utenza di fornitura elettrica, la sua ubicazione, la quantità di energia erogata, il periodo a cui riferire i consumi e che non erano stati offerti né il contratto di fornitura, né la fattura rimasta insoluta, che veniva solo genericamente richiamata nel ricorso.
Domandava, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo sul presupposto dell'insussistenza del credito azionato, deducendo di non aver mai usufruito di fornitura di energia elettrica da parte del né di avere sottoscritto con la predetta Controparte_1 società alcun contratto di fornitura.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.11.2021, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni
[...] avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Deduceva che la pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo opposto traeva origine dalle verifiche effettuate il 5.1.2018 dai tecnici di nel corso di Parte_3 un'operazione congiunta con i Carabinieri della stazione di Cefalù, presso il punto di prelievo sito a Collesano c. da Pozzetti snc, contraddistinto con n. POD n. IT001E97403211 associato alla fornitura di energia elettrica che, in assenza di regolare contratto, era utilizzata di fatto dall'odierno opponente per usi diversi da quelli abitativi (piantagione di marijuana).
Precisava che gli incaricati di , nel corso dell'accertamento – svolto fra Parte_3
l'altro alla presenza dello stesso opponente che sottoscriveva il relativo verbale di verifica
– avevano riscontrato la presenza di un “allaccio abusivo diretto alla rete Parte_3 realizzato mediante il collegamento di due coppie di conduttori in cavo di sezione 2x6 mmq cu alla presa calata dal palo sottotraccia di sez. 2x6 mm2 cu riferendo nello specifico che: “tale presa alimentava la fornitura nc 928967646. l'allaccio abusivo occultato sottotraccia alimenta un immobile rurale ove vi era una predisposizione per piantagione abusiva di marijuana, infatti vi erano lampade u.v. e reattori predisposti. Tale immobile è in uso al sign. schittino g.ppe, identificato dalle forze dell'ordine presenti sul posto”.
Rispetto alla lamentata illegittimità del decreto opposto per carenza di prova scritta, deduceva che la produzione dell'estratto autentico notarile del “libro giornale dei crediti in contenzioso” – “regolarmente numerato, bollato e vidimato a cura della Camera di Commercio di
Roma, come espressamente certificato dal Notaio che ne ha, altresì, attestato la conformità all'originale, nonché la regolare tenuta a norma di Legge” – fosse sufficiente a provare la sussistenza del credito in sede monitoria e che, trattandosi di una ipotesi di fornitura effettuata tramite allaccio abusivo, non sussisteva un regolare contratto di tra le parti, configurandosi un rapporto di fornitura ex lege. Deduceva, infine, di avere provveduto alla fatturazione dei consumi di energia sulla scorta dei dati già ricostruiti dal competente distributore di rete, quale unico soggetto preposto per legge allo svolgimento di tale attività, rimarcando che eventuali contestazioni sulla corretta rilevazione degli stessi avrebbero dovuto essere rivolte al distributore, essendo l'opposta priva di poteri di intervento e/o gestione sulla rete di distribuzione e sui relativi impianti, di proprietà esclusiva del distributore, limitandosi ad emettere le fatture sulla base dei dati quantificati da quest'ultimo.
In forza di tali argomentazioni, domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiedeva di rideterminare la somma dovuta, nei limiti di quanto effettivamente provato dalla controparte, ovvero nella maggiore o minore misura accertata in corso di causa.
Con ordinanza del 15.5.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15.4.2025, il Giudice dichiarava inammissibile la querela di falso proposta dall'opponente con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 17.2.2025, rinviando all'udienza del
15.7.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 28.7.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto ricordarsi che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto monitorio dovendo invece sempre e comunque decidere nel merito la controversia, accertando la pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova.
Ed infatti nel giudizio di opposizione, l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione, mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore (cfr. Cass., n.
77/1969; Cass., n. 18453/2007; Cass., n. 10263/2021).
In altri termini, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, una volta instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, co.
2, cpc), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (Cass., 17371/2003; Cass., 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, per la cui emanazione assume rilevanza qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale o la ricevuta ed anche gli estratti autentici dei libri contabili), che dimostri l'esistenza del diritto fatto valere quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass.,
15026/2005; Cass., 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. 20613/2011).
Tali considerazioni, ed in particolare il fatto che nel giudizio di opposizione non si discute sulla validità dei presupposti per emettere il decreto ingiuntivo ma sulla legittimità della pretesa, privano di rilievo la doglianza di parte opponente secondo cui nella fase monitoria non sarebbe stata prodotta la fattura, debitamente prodotta in questa fase.
A tale proposito – senza voler confutare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le fatture commerciali hanno valore probatorio esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. da ultimo Cass. 02/07/2019 n. 17659; Cass.,
n. 9542/2018) –, priva di pregio è l'eccezione mossa dall'opponente circa la mancata sottoscrizione di alcun tipo di contratto di fornitura con la società opposta e la conseguente inidoneità probatoria della fattura commerciale nel presente giudizio.
Nel caso di specie, infatti, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 75.283,66 (oltre interessi e spese), si fonda sulla fattura insoluta n.
082040016037428A (id. 3011678818) del 13.12.2018 emessa da Controparte_1 in relazione alla fornitura di energia elettrica presso il punto di prelievo intestato
[...] all'odierna opponente – ubicato a Collesano c. da Pozzetti snc, contraddistinto con n. POD
n. IT001E97403211 –, rispetto al quale, in assenza di regolare contratto di fornitura, è stato accertato un prelievo irregolare di energia, nel periodo intercorrente tra il 6.1.2013 ed il
3.1.2018.
Dunque, l'assenza del documento negoziale è dovuta al fatto che la pretesa creditoria non trova fondamento in un regolare contratto di fornitura, ma nella condotta illecita di prelievo irregolare di energia elettrica. In questo contesto, deve ritenersi formata la prova – sotto il profilo (oggettivo) del titolo costitutivo della pretesa – dell'esecuzione della prestazione da cui origina il credito ingiunto e, avuto riguardo all'aspetto soggettivo, della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio in capo all'opponente.
Invero, “L'illecita sottrazione di energia elettrica attuata mediante allaccio diretto alla rete comporta un illecito extracontrattuale consistente nell'omessa registrazione dei consumi;
tale ipotesi può equipararsi a quella dell'erronea registrazione per malfunzionamento del gruppo di misura (che comporta sia una registrazione dei consumi inferiore a quella effettiva, che una totale assenza di registrazione). Ad ogni modo, dalla natura di illecito extracontrattuale deriva che il creditore deve solo allegare e provare gli elementi costitutivi del diritto vantato, dimostrando il fatto illecito commesso ai suoi danni mediante, ad esempio, la produzione del verbale delle operazioni che hanno consentito di accertare il prelievo irregolare” (Tribunale Palermo n. 4384/2024).
Ebbene, applicando tali principi al caso sub iudice, può ritenersi acclarato, pur in assenza di un regolare contratto di somministrazione, che abbia fornito Controparte_1 energia elettrica a . Parte_1
Infatti, a fondamento della pretesa creditoria l'opposta ha prodotto il verbale di accertamento redatto dai tecnici di E-Distribuzione nel corso dell'operazione congiunta dagli stessi effettuata con i Carabinieri della stazione di Cefalù, presso il punto di prelievo sito a Collesano c. da Pozzetti snc, contraddistinto con n. POD n. IT001E97403211, nel quale si legge: “intervento richiesto da , al momento della verifica congiunta si riscontra la Parte_4 presenza allaccio abusivo diretto alla rete realizzato mediante il collegamento di due Parte_3 coppie di conduttori in cavo di sezione 2x6 mmq cu alla presa calata dal palo sottotraccia di sez. 2x6 mm2 cu riferendo nello specifico che: “tale presa alimentava la fornitura nc 928967646.
l'allaccio abusivo occultato sottotraccia alimenta un immobile rurale ove vi era una predisposizione per piantagione abusiva di marijuana, infatti vi erano lampade u.v. e reattori predisposti. Tale immobile è in uso al sign. identificato dalle forze dell'ordine presenti sul posto”. Parte_5
Deve sul punto rilevarsi che , presente durante le verifiche ed Parte_1 identificato come il soggetto che “utilizzava di fatto l'allaccio”, non ha mosso alcuna contestazione al riguardo, sottoscrivendo personalmente il suddetto verbale di verifica
(cfr. all. n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio della sua specifica funzione.
“In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei Pt_6 pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (cfr. Cass., n. 7075/2020; Cass., n. 23800/2014; Trib.
Bologna, n. 713/2022; Trib. Palermo, n. 4135/2020).
Dunque, il verbale redatto dai tecnici di Enel-Distribuzione S.p.A. costituisce piena prova dell'esistenza delle irregolarità ivi indicate, ossia l'effettuazione di prelievi di energia mediante l'allaccio diretto alla rete, nonché delle dichiarazioni riportate e dei fatti che si attestano avvenuti in presenza di chi lo ha predisposto o dallo stesso compiuti, trattandosi di accertamenti svolti nell'esercizio delle funzioni.
Peraltro, ha prodotto inoltre la nota prot. n. ED-22-01- Controparte_1
2018-F0001078 del 22.1.2018 trasmessagli da e indirizzata per Parte_3 conoscenza all'opponente, con la quale il Distributore precisava in particolare che, in sede di verifica, era stato riscontrato “un allaccio diretto alla rete elettrica” e che “Dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 06/01/2013”, dando conto che la ricostruzione delle misure riguardava il periodo “dal
06/01/2013 al 03/01/2018” ed era stata effettuata sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile”, indicando i quantitativi di energia elettrica e di potenza prelevati, nonché il periodo di riferimento, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione (cfr. all. n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta).
A supporto della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria,
[...] ha inoltre offerto la nota di prot. n. ED- Controparte_1 Parte_3
22- 01-2018-F0001276 del 22.01.2018 recante “denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331
c.p.p. - Prelievi irregolari di energia elettrica (artt. 624, 625 c.p.)” – indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, alla Stazione dei Carabinieri di Cefalù, all' territorialmente competente e alla società di fornitura odierna Controparte_2 opposta, –, con la quale il Distributore aveva segnalato Controparte_1 alle competenti Autorità il nominativo dell' opponente, in relazione al “prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 06/01/2013 al 03/01/2018 effettuato attraverso allaccio diretto alla rete di distribuzione attuata con le modalità meglio specificate nel verbale allegato”, individuandolo quale formale utilizzatore di fatto della fornitura di energia elettrica per cui è causa, non associata ad un regolare contratto (cfr. all. n. 6).
La società opposta ha, infine, allegato di aver inviato a una lettera di Parte_1 diffida e messa in mora, mediante raccomandata A/R n. 66580867242-5, regolarmente notificatagli per compiuta giacenza, rimasta del tutto priva di riscontro (cfr. all. n. 8), affermando che egli era sempre stato a conoscenza delle irregolarità riscontrate presso il punto di prelievo che aveva di fatto utilizzato, avendo fruito abusivamente dell'energia elettrica in assenza di un regolare contratto e, dunque, senza avere mai ricevuto (e, conseguentemente, pagato) le relative bollette, avendo presenziato alle operazioni di verifica ed avendo ricevuto la documentazione sopra richiamata (all. nn. 4, 5, 7 e 8). A fronte del valore probatorio del verbale di verifica, nel contesto delle ulteriori risultanze documentali, tale documento assurge a prova certa della manomissione del contatore riferibile all'utenza utilizzata e agli accertamenti in concreto effettuati.
D'altra parte, nessun dubbio può esservi, quanto al profilo soggettivo, sulla riferibilità del lato passivo dell'obbligazione all'opponente, trattandosi di accertamento effettuato presso il luogo al cui servizio è avvenuta la fornitura di energia elettrica utilizzata dal medesimo, come emerso durante la verifica, svoltasi – come già detto – in sua presenza e avendo egli inoltre sottoscritto il verbale personalmente, senza contestarne le risultanze.
Pertanto, in punto di an debeatur, non può che ritenersi provato il fatto costitutivo della pretesa, integrato da un illecito consistente nella condotta fraudolenta sopra descritta.
A differenti conclusioni, invero, non può pervenirsi in considerazione delle generiche contestazioni mosse dall'opponente all'autenticità del documento n. 5 prodotto da
– sfociate nella querela di falso dichiarata inammissibile con Controparte_1 ordinanza del 15.5.2025 (cui si rinvia) –, le cui risultanze sono convergenti con le restanti acquisizioni probatorie, inclusi gli atti di indagine prodotti dal medesimo opponente a corredo della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc.
Ebbene, nel caso di prelievo fraudolento, non possono trovare applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui "In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (cfr., Cass., n. 19154/2018; Cass., n. 23699/2016; Cass., n. 297/2020).
Infatti, “in presenza di un accertata prelievo abusivo di energia elettrica presso il punto di dispacciamento, contraddistinto per l'erogazione di energia elettrica dal codice POD, la prova dell'ammontare dei prelievi addebitati al cliente ben può essere fornita dalla società fornitrice anche in base ad elementi meramente presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (cfr.,
Cass., n. 13605/2019).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la relativa ricostruzione. In base ai principi generali sul riparto dell'onere della prova, in materia di consumo di energia l'onere della prova grava, anche in via presuntiva, sul rivenditore in quanto creditore.
Nel caso di specie, la società opposta ha emesso la fattura n. 82040016037428A del
13.12.2018 sulla scorta della tabella di ricostruzione dei consumi elaborata e trasmessa dal
Distributore, specificando che l'importo fatturato era riferito al periodo “gennaio 2013 – gennaio 2018” e che la “ricostruzione consumi per prelievi irregolari” è stata effettuata sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile”, avendo, altresì, indicato i quantitativi di energia elettrica e di potenza prelevati, nonché il periodo di riferimento, come da tabella di ricostruzione dei consumi (cfr. all. n .5), dando analiticamente conto dei criteri di calcolo su cui si fonda il conteggio per il periodo di riferimento (6.1.2013 – 3.1.2018).
Per converso, l'opponente si è limitato a dedurre di non essere intestatario di alcun contratto di energia elettrica anche se i tecnici di Enel-Distribuzione, alla data della verifica, l'hanno individuato come l'utilizzatore di fatto dell'immobile ove è stato accertato l'allaccio, avendo presenziato alle operazioni di verifica ed sottoscritto il relativo verbale, senza dedurre né offrire alcuna prova idonea a dimostrare la sua estraneità all'accertato prelievo irregolare di energia elettrica ovvero la sua riferibilità a terzi.
A questo punto, stabilito che i consumi sono ascrivibili all'opponente, occorre accertare la regolarità della loro ricostruzione richiamando la disciplina vigente in materia.
La delibera n. 200/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora ARERA - Autorità di regolazione per Energia - Reti - Ambiente), diretta ai clienti del mercato vincolato, disciplina, nel Titolo IV, artt. 9, 10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
L'art. 9, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente.
Il successivo art. 10 dispone: “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”.
Quanto alla modalità di ricostruzione dei consumi, tale operazione è disciplinata dall'art. 11 che al punto 1 stabilisce: “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”.
La delibera n. 200/1999 è stata successivamente modificata da altre delibere ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
In particolare, il Testo Integrato delle Disposizioni per la Regolazione dell'attività di
Misura Elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) 2016-2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto all'art. 16, co. 1, che “Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99”.
Al comma terzo dello stesso articolo 16, il ha regolamentato le modalità di Pt_7 ricostruzione ovvero: “Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo”.
Nel caso in esame, il consumo di energia elettrica si riconnette al comportamento fraudolento di allaccio abusivo.
Ora, la delibera n. 200/99 si riferisce espressamente alla “rottura” o “guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore.
Anche l'art. 16 del Time, sebbene aggiunga, nel primo comma, ai casi di malfunzionamento quelli di prelievo irregolare, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Pertanto, si deve dedurre che il prelievo fraudolento non sia regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate, non potendo dunque trovare applicazione i criteri di ricostruzione dei consumi previsti dalle medesime.
In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 gg. prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti dovuti ai guasti.
Conseguentemente, in assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre individuare i criteri da seguire e, per quanto concerne il periodo di ricostruzione, questo deve avere certamente come termine iniziale di decorrenza la data della manomissione del misuratore o dell'allaccio abusivo, ove accertata.
Qualora non sia possibile stabilire, anche in base ad un criterio di maggiore probabilità, la data della manomissione o dell'allaccio abusivo, occorre procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico
(ridotto a due anni dalla Delibera ARERA n. 97/2018/R/COM), mentre il termine finale è quello della verifica o della sostituzione del misuratore, se successiva.
Sul punto, è utile osservare che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) con la Delibera n. 97/2018/COM ha dato applicazione a quanto stabilito dalla
Legge di bilancio del 2018 (l. n. 205/2017) in tema di riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua (art. 1, co. 4, l. cit.).
Tale regola, tuttavia, prevedeva un limite a tale brevità, ossia la c.d. “causa cliente” consistente nella mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo (manomissione del contatore o allaccio abusivo al punto di fornitura) dovuta a una accertata responsabilità dell'utente. In tal caso, la prescrizione rimaneva fissata in cinque anni (art. 1, co. 5, l. cit.).
Successivamente, dall'1 gennaio 2020 il limite della “causa cliente” è stato eliminato, con la conseguenza che, anche per il caso della manomissione o dell'allaccio abusivo, il termine di prescrizione è stato generalizzato in due anni (art. 1, co. 295, legge di Bilancio 2020).
Dunque, anche in caso di occultamento dell'energia elettrica consumata, occorre fare attenzione al periodo per il quale il fornitore procede alla ricostruzione dei consumi, poiché laddove la fattura di conguaglio faccia riferimento ad anni che eccedano gli ultimi due rispetto alla data di emissione della fattura, nulla sarà più dovuto dall'utente.
La regola appena enunciata, d'altra parte, trova applicazione solo per le fatture di conguaglio emesse successivamente all'1 gennaio 2020, restando quinquennale la prescrizione per quelle recanti data anteriore.
Nel caso in esame, la fattura di conguaglio è stata emessa in data 13.12.2018 e pertanto può ritenersi corretta la ricostruzione dei consumi che risale al quinquennio precedente per individuare il termine iniziale, atteso che ai sensi dell'art 5 della Legge di bilancio 2018 (l.
n. 205/2017) l'applicazione del termine di prescrizione breve da essa introdotto resta esclusa, allorquando – come nel caso in esame – la mancata registrazione dei prelievi sia causata dalla condotta dello stesso utente. Rispetto alla quantificazione dei consumi, la società opposta ha ribadito di avere provveduto alla fatturazione sulla scorta dei dati di consumo già ricostruiti dal competente distributore di rete.
Allorquando manca, appunto, la registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione, qualsiasi criterio di ricostruzione del consumo quantitativo di energia non può che essere di tipo presuntivo.
Enel-Distribuzione ha eseguito la ricostruzione dei consumi dandone comunicazione alla società opposta ed all'opponente, trasmettendo la tabella con l'analitica ricostruzione, dando conto che “La ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 06/01/2013 al 03/01/2018 ed è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile” (cfr. all. n. 5 produzione Cont
).
Il metodo adottato da Enel-Distribuzione, secondo la potenza tecnicamente prelevabile, viene utilizzato, prevalentemente, proprio in caso di allacci diretti alla rete da parte di utilizzatori non titolari di alcun contratto di fornitura/trasporto.
Il riferimento alla “potenza tecnicamente prelevabile”, per tale intendendosi il parametro riferito all'energia transitabile attraverso il conduttore elettrico, appare un criterio adeguato che può essere utilizzato per determinare in via presuntiva, nel caso di allaccio diretto abusivo alla rete, il consumo di energia elettrica nell'arco temporale di riferimento.
Ciò è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione che, nella recente ordinanza n.
5219 del 27 febbraio 2025, ha evidenziato che il suddetto criterio poiché “si fonda sul dato oggettivo del diametro e quindi sulla portata termica del cavo utilizzato per l'allaccio abusivo, ipotizzando che lo stesso venga utilizzato per un numero di ore medie come indicate in apposite tabelle redatte sulla scorta dei dati ISTAT, costituisce metodo di calcolo valido e non arbitrario per la determinazione presuntiva dei consumi”.
Ebbene, nel caso sub iudice, tale metodo di ricostruzione dei consumi basato sulla potenza tecnicamente prelevabile appare corretto, in quanto fondato su criteri oggettivi e predeterminati, dovendosi, tra l'altro, osservare che l'entità dei consumi risultante dalla misurazione fornita dalla Enel-Distribuzione S.p.A. non è stata oggetto di contestazione specifica e circostanziata da parte dell'opponente, che si è limitato genericamente a contestarne la correttezza deducendo di non essere stato messo in condizione di conoscere la veridicità dei consumi e della modalità con la quale si è pervenuti ad un tale risultato (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc).
Alla luce delle argomentazioni svolte, deve affermarsi la correttezza della fatturazione emessa dall'ente erogatore, conforme alla disciplina di settore.
L'opposizione è dunque infondata e va rigettata, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1 dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 143/2021; condanna l'opponente al rifondere a a mezzo della Controparte_1 mandataria, le spese di lite e le liquida in € 7.200,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 17 dicembre 2025
Il Giudice
IA MA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.