TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AE NO - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6628 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. AULETTA CHIARA presso la quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AULETTA CHIARA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/03/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio in NAPOLI (NA) il 10.12.2010; che dal matrimonio era nato un figlio: , il 20.05.2012; Per_1 che la sig.ra continuava ad abitare presso la casa familiare di proprietà di entrambi i Pt_1 coniugi mentre il sig. si era momentaneamente trasferito presso la casa dei propri genitori;
CP_1
1 che la sig.ra svolgeva l'attività di impiegata ovvero di “farmacista collaboratore” con Pt_1 contratto a tempo indeterminato;
che il sig. svolgeva l'attività di impiegato con mansioni di “informatore scientifico” CP_1 con contratto a tempo indeterminato;
che la casa familiare di proprietà di entrambe le parti era gravata da mutuo ipotecario con rate mensili pari a € 886,41 corrisposte da entrambi in parti uguali;
che sulle parti gravavano, inoltre, ulteriori passività;
che l'Assegno Unico, il cui importo totale ammontava a € 57,50, era percepito da entrambi al 50%; rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e, raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in data (10/12/2010) e, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Sato Civile del Comune di Napoli (NA), dell'anno 2010, Atto n°115, P. IL s. A., sez. O, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) Cessazione della convivenza
A. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
B. i consorti potranno fissare liberamente la loro residenza ed il loro domicilio ove crederanno opportuno in Italia od all'estero prestandosi fin d'ora il reciproco consenso per l'eventuale espatrio, nonché l'assenso per il rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio, ma con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente entro trenta (30) giorni 1eventuale cambio di residenza o domicilio;
C. dare l'assenso all'inserimento del figlio minore sul passaporto di Persona_2 entrambe le parti;
3) Provvedimenti riguardo la casa coniugale e, al figlio minore
D) assegnare la casa coniugale alla sig.ra si ribadisce abitazione di Parte_1 proprietà di entrambi i coniugi sita in Napoli (NA) alla via Dell' Epomeo n° 59 “Condomino
2 Parco Raffaella”, che resterà in uso alla stessa, con tutti i mobili e gli arredi esterni, mentre il sig. porterà via con sé solo i propri effetti personali;
Controparte_1
E) darsi atto che, a seguito di accordi intercorsi tra i coniugi, le spese relative all'immobile di proprietà di entrambi ovvero sia la rata mensile del mutuo ipotecario, le spese condominiali ordinarie e straordinarie (lavori facciate e baconi), le spese relative alla tassa annuale sui rifiuti
(TARI) saranno corrisposte in parti uguali tra di loro ovvero al 50%, mentre le spese relative sia alle utenze ovvero luce, gas, acqua e telefono sia quelle relative ad una eventuale collaboratrice domestica e/o quant'altre saranno a carico della sola sig.ra Parte_1
F) 1l figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni sull'affido condiviso, con collocazione preferenziale e residenza anagrafica del minore presso l'abitazione in uso dalla madre sig.ra sita in Napoli (NA) via Parte_2
Dell Epomeo n° 59;
G) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori a fronte di un progetto accuditivo paritario o, meglio, secondo quanto prevede il “Principio della bigenitorialità ed interesse superiore del minore”, in virtù di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della prole.
Ben vero, ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle sole decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
H) 1l sig. ad oggi risulta essersi trasferito presso la casa dei genitori Controparte_1 sita in 80126 Napoli (NA) alla via Montagna Spaccata n° 250 e, comunicherà la sua nuova residenza non appena avrà provveduto a fissarla e/o in occasione dell'udienza per la comparizione delle parti.
4) Provvedimenti riguardo al mantenimento
I) 1l coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata indipendenza economica, pertanto, ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, per essere autosufficiente dichiarando, di rinunciare reciprocamente al mantenimento, di avere ripartito fra di loro ogni bene e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi in merito al pagamento ripartito in parti uguali ovvero al 50% sia del mutuo ipotecario richiesto per l'acquisto dell'abitazione su indicata sia di tutte quelle spese mensili relative a tale immobile si ribadisce, spese condominiali ordinarie e straordinarie in ordine ai lavori di ristrutturazione delle facciate esterne e dei balconi del fabbricato, impermeabilizzazione dei terrazzi ed interventi su parti comuni, esecuzioni delle opere edili, analiticamente descritte ed indicate nel computo
3 metrico approvato dall'assemblea dei condomini di cui sopra e spese annuali smaltimento rifiuti
(TARI)
II) Il sig. a seguito di accordo con la consorte sig.ra Controparte_1 Parte_1 verserà a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore Per_2
, entro il giorno 01 dî ogni mese, un assegno mensile di € 400,00 od a quella minore o
[...] maggior somma che risulterà di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, la prima volta trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale di questa sede adita, da corrispondersi sul conto corrente n°
66128/1000/00008513, tipologia “XME Conto UPI”, intestato al minore Persona_2 avente quale n° IBAN: “I724Q03069003474100000008513, acceso il giorno (12/03/2025) presso l'istituto di credito “I SA PA S.p.A .”, filiale sita in 80126 Napoli (NA)alla via Epomeo
n° 26/30, come documento che si allega;
III) Entrambi i genitori contribuiranno in parti uguali 50%, al pagamento delle spese straordinarie ed obbligatorie sia mediche mutuabili sia non coperte dal SSN e dentistiche senza preventivo accordo nonché quelle scolastiche e, mediante preventivo accordo alla corresponsione delle spese occorrenti a consentire al figlio minore, tenuto conto delle sue naturali inclinazioni ed aspirazioni, l'esercizio di attività sportive, ludiche e musicali nonché ad ogni altra meritevole ed indispensabile esigenza di vita della prole fino a quando non diventi economicamente indipendente ed autosufficiente, o comunque, seguendo le linee guida del protocollo del Consiglio
Nazionale Forense (CNF). Si precisa, altresì, che le suddette spese dovranno essere tutte debitamente documentate da entrambi i coniugi.
5) Provvedimento in ordine alle frequentazioni quotidiane, festività e vacanze
IV) Il sig. avrà la facoltà di tenere con sé il figliolo tre giorni alla Controparte_1 settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e/o con pernottamento presso lo stesso, nella settimana che termina con il week end da trascorrere con la madre e due giorni nella settimana che termina con il week end da trascorrere con il padre, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite la moderna messaggistica;
V) 1l figliolo, trascorrerà con ciascun genitore i fine settimana in via alternata, a fare tempo dal venerdì pomeriggio e fino la domenica sera dopo cena e, se dovesse trascorrere la notte, il lunedì mattina sarà accompagnato a scuola dal genitore presso cui ha pernottato;
VI) 1l minore trascorrerà con il rispettivo genitore sia il compleanno Persona_2 sia la festa della mamma e del papa, anche laddove tali feste dovessero ricadere nei giorni di spettanza dell'altro genitore o comunque salvo diverso accordo tra gli stessi;
4 VII) il compleanno del figliolo verrà festeggiato con entrambi i Persona_2 genitori e/o diversamente compatibilmente e tenendo sempre in considerazione le esigenze ed impegni lavorativi sia dei genitori sia le esigenze ed impegni scolastici e sportivi del minore;
VIII) Durante le vacanze natalizie, il piccolo permarrà negli anni dispari dal 24 Per_1 al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con la madre, e viceversa, negli anni pari;
IX) Durante le vacanze Pasquali, il figliolo permarrà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro (la Domenica di Pasqua con l'uno ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore di anno in anno, in via alternata tra di loro).
Comunque, si ribadisce che, i ponti primaverili, le festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e, in modo da garantire ad entrambi i genitori di stare pari tempo con il figlio minore.
X) Per il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con il figliolo due e/o tre settimane consecutive e non consecutive che le parti concorderanno annualmente, almeno entro il mese di maggio di ogni anno;
XI) Le modalità di incontro/visite genitore-figlio innanzi descritte potranno sempre essere modificate previo accordo tra i genitori anticipatamente secondo opportunità degli stessi e, tenendo conto dei propri impegni di lavoro e, delle progressive esigenze del minore.
Si precisa ulteriormente, che il minore viene attualmente gestito secondo il piano genitoriale che si allega, nel quale sono stati indicati gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, le frequentazioni quotidiane e le vacanze normalmente godute.
Le parti dichiarano che tale accordo ha validita sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli omologare.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 115, parte II, S. A sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il Presidente est.
AE NO
6