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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 8397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8397 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1494/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CE ON, elettivamente domiciliato in VIA DEL PARCO MARGHERITA, 65 80123 NAPOLI presso il difensore avv. CE ON
ATTORE/I OPPONENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAVASIO RICCARDO e Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 26 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. RAVASIO RICCARDO
CONVENUTO OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società ha citato in Parte_1 giudizio la società innanzi al Tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 20078/22 (n. r.g. 40812/2022) di pagamento della somma di € 73.200,00 oltre ad interessi e spese di procedura, chiedendo, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, di accertare e dichiarare la non debenza degli importi ingiunti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata, ridurre l'importo dei compensi ex adverso richiesti in relazione alla attività risultante effettivamente svolta all'esito dell'istruttoria; con vittoria di spese, oneri e competenze di causa con distrazione in favore del difensore.
pagina 1 di 5 Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita chiedendo: di rigettare Controparte_1
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo n. 20078/22; in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 73.200, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 o pari alla minor o maggior somma ritenuta di giustizia, in ogni caso con vittoria di competenze e onorari, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta.
Istruita la causa mediante deposito di memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. (nella versione antecedente alla riforma Cartabia) e produzione documentale, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. parte opposta precisava le proprie conclusioni;
il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
La pretesa azionata in via monitoria dalla avente titolo nell'incarico professionale a Controparte_1 lei conferito di assistenza economico-finanziaria al nel progetto di Parte_1 acquisizione della LL SH s.p.a.- società operante nella gestione della Marina Portuale di
Chiavari – e di successiva ristrutturazione dell'indebitamento complessivo della medesima [in particolare, relativamente all'esposizione debitoria della LL nei confronti della Controparte_2 società veicolo facente capo alla RE s.p.a. (cfr. art. 1 del contratto di consulenza, doc. 2 fasc. opposta)].
L'opponente, in primo luogo, ha eccepito l'inefficacia nei suoi confronti del suddetto contratto in quanto sottoscritto dal consigliere di amministrazione, per conto del Controparte_3
, nell'esercizio di un potere rappresentativo spettante in realtà al presidente, dott, Parte_1 [...]
, in qualità di legale rappresentante dell'impresa (cfr. visura agli atti, all. 2 fasc. opponente). CP_4
Come già rilevato con ordinanza 3 aprile 2023, il difetto del potere rappresentativo in capo al firmatario
è stato successivamente sanato con l'intervenuta ratifica da parte degli organi della società opponente dotati di rappresentanza, che hanno dato parziale esecuzione al contratto, come dimostrato dal pagamento della prima tranche del compenso di euro 5.000,00 oltre iva (cfr. doc. 17 copia contabile del pagamento), disposta direttamente dal . Parte_1
Il pagamento di una parte del corrispettivo, effettuato - in conformità a quanto pattuito - all'atto della sottoscrizione è incompatibile con il rifiuto dell'operato del rappresentante senza poteri e può pacificamente assumere valore di ratifica, trattandosi di atto che non richiede necessariamente che il
"dominus" manifesti per iscritto la volontà di far proprio quel contratto (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4938 del 15.02.2022). La ratifica, infatti, ben può desumersi da fatti concludenti provenienti dall'organo istituzionalmente competente a provvedervi (Cass. 5 aprile 2022 n. 11040) La conoscenza e la condivisione dell'operato dell'amministratore senza poteri di rappresentanza è pagina 2 di 5 dimostrata, altresì, dalla presenza del legale rappresentante, Dott. , in copia conoscenza nella CP_4 corrispondenza intercorsa (v. doc. 18 fasc. opposta) nonché dalla sua sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto dell'11% del capitale sociale della “LL SH” dal IM RR
IN S.r.l. – proposta redatta pacificamente dall'odierna opposta (v. doc. 23, fasc. opposta). Il legale rappresentante dell'opponente risulta, altresì, firmatario del confidential agreement del 20.1.2022 con la RE s.p.a. (cfr. doc. 24) e della lettera di esclusiva del 19.1.2022 indirizzata dalla RE in proprio e in qualità di mandataria della relativamente all'operazione “LL SH” (cfr. CP_2 doc. 25): documenti antecedenti e collegati al conferimento di incarico di assistenza alla che CP_1 dimostrano ulteriormente la piena cognizione da parte del legale rappresentante del Parte_1 dell'operazione e del relativo mandato professionale.
Nessun dubbio sussiste, dunque, in ordine all'opponibilità dell'incarico di consulenza conferito alla nei confronti della . CP_1 Parte_1
Parte opponente lamenta, altresì, il sostanziale inadempimento dell'opposta agli obblighi contrattuali assunti all'art. 1 del suddetto incarico, anche considerato che l'acquisizione totalitaria da parte del
LL shipping non è mai avvenuta e ciò avrebbe impedito di dare luogo alla Controparte_5 seconda parte dell'incarico relativa all'assistenza per le operazioni di ristrutturazione del debito.
Ebbene, dalla lettura del documento contrattuale emerge che l'incarico professionale era finalizzato ad assistere il “nelle attività di redazione del business plan, relativo allo sviluppo strategico Parte_1 post-acquisizione della Target e nell'assistenza nella negoziazione con , fino al closing” CP_6
(con la previsione di specifiche attività dettagliate in sei punti all'art. 1 dell'incarico); a ciò seguiva la possibilità “ove specificamente richiesto” di assistere il anche in alcune specifiche attività Parte_1 susseguenti all'eventuale completamento dell'acquisizione della LL SH [definita anche
“società target”]. L'assistenza successiva al closing era dunque meramente eventuale ed estranea all'attività per le quali parte opposta reclama in questa sede il compenso.
Ed infatti, quanto alle condizioni economiche, il contratto prevedeva un piano di pagamento dilazionato, composto da tre tranche di euro 20.000,00 ciascuna, oltre IVA, da corrispondersi con cadenza mensile.
Non risulta, dunque, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, alcuna previsione contrattuale che subordinerebbe il pagamento dell'onorario della società di consulenza al buon esito dell'operazione di acquisizione della società target; anzi, in caso di successo dell'operazione, gli accordi prevedevano espressamente la corresponsione di una “success fee” di euro 15.000 oltre IVA
(importo non azionato con il decreto ingiuntivo opposto).
pagina 3 di 5 Può, per contro, ritenersi raggiunta la prova gravante sulla parte opposta dell'effettivo espletamento della prestazione professionale, in conformità agli obiettivi posti dal contratto. Nella specie:
Con riferimento alle attività cui alle lett. A) e B) del contratto, l'opposta ha prodotto ampia documentazione contabile e finanziaria in suo possesso, che è stata oggetto di preliminare attività di due diligence sulla società target “LL SH”, sulla base dei dati trasmessi dalla RE (v. doc.
20 fasc. opposta), poi confluita, a seguito di interlocuzioni con le parti coinvolte, nello sviluppo di un complesso piano di ristrutturazione della società LL (v. all. 3 business plan fasc. opposta), nonché nell'assistenza per l'acquisto delle azioni LL e dei crediti riferibili al IM RR IN
S.r.l., attività che effettivamente ha condotto all'acquisizione dell'11% del capitale sociale di LL
(v. atto di acquisto doc. 26 fac. opposta).
Lo stesso non contesta l'effettivo svolgimento della suddetta attività, lamentando, piuttosto, Parte_1 in maniera generica, che la consulenza sarebbe stata svolta “in maniera del tutto superficiale e sommaria” (v. p. 8 comparsa conclusionale) mentre il piano di ristrutturazione sarebbe rimasto ad una fase di mera “bozza”, e mai negoziato e/o comunicato alla Parte_2
Ebbene il ruolo contrattualmente richiesto alla era quello di analisi preliminare di tipo CP_1 economico-finanziaria della società target, nonché di predisposizione del relativo piano di ristrutturazione (non di assistere altresì la società RE) – attività entrambe documentate.
Proprio sulla base di tale attività, secondo quanto attestato nel business plan, è stata presentata la proposta del , diretta alla e alla RE, di ristrutturazione dell'indebitamento Parte_1 CP_2 complessivo e di rimborso del credito verso la LL SH.
Il mancato completamento dell'operazione di acquisizione della società target e delle successive operazioni di ristrutturazione del debito non è imputabile all'odierna opposta, che, invero, ha assunto un'obbligazione avente ad oggetto la mera attività di consulenza.
Anche con riferimento alle lett. C) e D) dell'accordo, l'opposta ha fornito prova dell'adempimento delle obbligazioni su di essa gravanti, considerato che il “documento descrittivo del piano e dell'ipotesi di offerta a RE” (cfr. doc. 5 fasc. opposta) contiene l'espressa previsione di una proposta che si avvale del c.d. meccanismo di earn-out, accompagnata da diversi modelli di piano elaborati da CP_1
Con riguardo alla lett. E) dell'incarico e all'impegno di “assistenza negoziale, fino al closing, per
l'acquisizione della società Target” è emersa dalla documentazione agli atti, l'attività di assistenza e di collaborazione compiuta dalla con l'avv. Senni (incaricato del supporto legale) sfociata nella CP_1 proposta irrevocabile di acquisto della quota di minoranza della LL SH, detenuta dal
IM AL (cfr. doc. 23 fasc. opposta).
pagina 4 di 5 Infine, con riferimento alla previsione di “Supporto ai consulenti terzi, incaricati della stesura dei contratti definitivi, nella predisposizione degli allegati a contenuto economico-finanziario” di cui alla lett. F), trattasi, come già osservato, di attività che sarebbe stata prestata e remunerata con la “success fee” in caso di acquisizione della partecipazione totalitaria di LL.
È emerso, per contro, che all'atto di emissione della prima fattura da parte della in data CP_1
12.4.2022 (doc. 6 fasc. opposta), l'opponente non ha sollevato alcuna doglianza relativamente all'inesatta esecuzione della prestazione professionale, anzi, ha riconosciuto espressamente il debito, rappresentando, tuttavia, di versare in una situazione di temporanea crisi di liquidità (cfr. corrispondenza doc. 7 fasc. opposta).
La reale situazione di difficoltà finanziaria è stata confermata anche nella corrispondenza del mese di agosto, dove il (in persona del consigliere ha informato la della situazione Parte_1 CP_3 CP_1 di grave crisi di liquidità (si legge nella mail “Questa è la nostra situazione ma al momento non abbiamo un cent. In cassa.” Cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio). Situazione di crisi economica che trova conferma altresì nella notifica da parte del IM IN RR s.r.l. di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per € 72.000,00 a fronte del mancato pagamento da parte del del corrispettivo dovuto per l'acquisto delle azioni detenute dallo stesso nel capitale sociale Parte_1 della LL (v. doc. 9 fasc. opposta).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto condanna l'opponente a rimborsare a parte conventa le spese di lite che liquida in € 14.103, 00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Isabella
Vigiano, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1494/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CE ON, elettivamente domiciliato in VIA DEL PARCO MARGHERITA, 65 80123 NAPOLI presso il difensore avv. CE ON
ATTORE/I OPPONENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAVASIO RICCARDO e Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 26 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. RAVASIO RICCARDO
CONVENUTO OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società ha citato in Parte_1 giudizio la società innanzi al Tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 20078/22 (n. r.g. 40812/2022) di pagamento della somma di € 73.200,00 oltre ad interessi e spese di procedura, chiedendo, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, di accertare e dichiarare la non debenza degli importi ingiunti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata, ridurre l'importo dei compensi ex adverso richiesti in relazione alla attività risultante effettivamente svolta all'esito dell'istruttoria; con vittoria di spese, oneri e competenze di causa con distrazione in favore del difensore.
pagina 1 di 5 Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita chiedendo: di rigettare Controparte_1
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo n. 20078/22; in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 73.200, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 o pari alla minor o maggior somma ritenuta di giustizia, in ogni caso con vittoria di competenze e onorari, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta.
Istruita la causa mediante deposito di memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. (nella versione antecedente alla riforma Cartabia) e produzione documentale, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. parte opposta precisava le proprie conclusioni;
il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
La pretesa azionata in via monitoria dalla avente titolo nell'incarico professionale a Controparte_1 lei conferito di assistenza economico-finanziaria al nel progetto di Parte_1 acquisizione della LL SH s.p.a.- società operante nella gestione della Marina Portuale di
Chiavari – e di successiva ristrutturazione dell'indebitamento complessivo della medesima [in particolare, relativamente all'esposizione debitoria della LL nei confronti della Controparte_2 società veicolo facente capo alla RE s.p.a. (cfr. art. 1 del contratto di consulenza, doc. 2 fasc. opposta)].
L'opponente, in primo luogo, ha eccepito l'inefficacia nei suoi confronti del suddetto contratto in quanto sottoscritto dal consigliere di amministrazione, per conto del Controparte_3
, nell'esercizio di un potere rappresentativo spettante in realtà al presidente, dott, Parte_1 [...]
, in qualità di legale rappresentante dell'impresa (cfr. visura agli atti, all. 2 fasc. opponente). CP_4
Come già rilevato con ordinanza 3 aprile 2023, il difetto del potere rappresentativo in capo al firmatario
è stato successivamente sanato con l'intervenuta ratifica da parte degli organi della società opponente dotati di rappresentanza, che hanno dato parziale esecuzione al contratto, come dimostrato dal pagamento della prima tranche del compenso di euro 5.000,00 oltre iva (cfr. doc. 17 copia contabile del pagamento), disposta direttamente dal . Parte_1
Il pagamento di una parte del corrispettivo, effettuato - in conformità a quanto pattuito - all'atto della sottoscrizione è incompatibile con il rifiuto dell'operato del rappresentante senza poteri e può pacificamente assumere valore di ratifica, trattandosi di atto che non richiede necessariamente che il
"dominus" manifesti per iscritto la volontà di far proprio quel contratto (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4938 del 15.02.2022). La ratifica, infatti, ben può desumersi da fatti concludenti provenienti dall'organo istituzionalmente competente a provvedervi (Cass. 5 aprile 2022 n. 11040) La conoscenza e la condivisione dell'operato dell'amministratore senza poteri di rappresentanza è pagina 2 di 5 dimostrata, altresì, dalla presenza del legale rappresentante, Dott. , in copia conoscenza nella CP_4 corrispondenza intercorsa (v. doc. 18 fasc. opposta) nonché dalla sua sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto dell'11% del capitale sociale della “LL SH” dal IM RR
IN S.r.l. – proposta redatta pacificamente dall'odierna opposta (v. doc. 23, fasc. opposta). Il legale rappresentante dell'opponente risulta, altresì, firmatario del confidential agreement del 20.1.2022 con la RE s.p.a. (cfr. doc. 24) e della lettera di esclusiva del 19.1.2022 indirizzata dalla RE in proprio e in qualità di mandataria della relativamente all'operazione “LL SH” (cfr. CP_2 doc. 25): documenti antecedenti e collegati al conferimento di incarico di assistenza alla che CP_1 dimostrano ulteriormente la piena cognizione da parte del legale rappresentante del Parte_1 dell'operazione e del relativo mandato professionale.
Nessun dubbio sussiste, dunque, in ordine all'opponibilità dell'incarico di consulenza conferito alla nei confronti della . CP_1 Parte_1
Parte opponente lamenta, altresì, il sostanziale inadempimento dell'opposta agli obblighi contrattuali assunti all'art. 1 del suddetto incarico, anche considerato che l'acquisizione totalitaria da parte del
LL shipping non è mai avvenuta e ciò avrebbe impedito di dare luogo alla Controparte_5 seconda parte dell'incarico relativa all'assistenza per le operazioni di ristrutturazione del debito.
Ebbene, dalla lettura del documento contrattuale emerge che l'incarico professionale era finalizzato ad assistere il “nelle attività di redazione del business plan, relativo allo sviluppo strategico Parte_1 post-acquisizione della Target e nell'assistenza nella negoziazione con , fino al closing” CP_6
(con la previsione di specifiche attività dettagliate in sei punti all'art. 1 dell'incarico); a ciò seguiva la possibilità “ove specificamente richiesto” di assistere il anche in alcune specifiche attività Parte_1 susseguenti all'eventuale completamento dell'acquisizione della LL SH [definita anche
“società target”]. L'assistenza successiva al closing era dunque meramente eventuale ed estranea all'attività per le quali parte opposta reclama in questa sede il compenso.
Ed infatti, quanto alle condizioni economiche, il contratto prevedeva un piano di pagamento dilazionato, composto da tre tranche di euro 20.000,00 ciascuna, oltre IVA, da corrispondersi con cadenza mensile.
Non risulta, dunque, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, alcuna previsione contrattuale che subordinerebbe il pagamento dell'onorario della società di consulenza al buon esito dell'operazione di acquisizione della società target; anzi, in caso di successo dell'operazione, gli accordi prevedevano espressamente la corresponsione di una “success fee” di euro 15.000 oltre IVA
(importo non azionato con il decreto ingiuntivo opposto).
pagina 3 di 5 Può, per contro, ritenersi raggiunta la prova gravante sulla parte opposta dell'effettivo espletamento della prestazione professionale, in conformità agli obiettivi posti dal contratto. Nella specie:
Con riferimento alle attività cui alle lett. A) e B) del contratto, l'opposta ha prodotto ampia documentazione contabile e finanziaria in suo possesso, che è stata oggetto di preliminare attività di due diligence sulla società target “LL SH”, sulla base dei dati trasmessi dalla RE (v. doc.
20 fasc. opposta), poi confluita, a seguito di interlocuzioni con le parti coinvolte, nello sviluppo di un complesso piano di ristrutturazione della società LL (v. all. 3 business plan fasc. opposta), nonché nell'assistenza per l'acquisto delle azioni LL e dei crediti riferibili al IM RR IN
S.r.l., attività che effettivamente ha condotto all'acquisizione dell'11% del capitale sociale di LL
(v. atto di acquisto doc. 26 fac. opposta).
Lo stesso non contesta l'effettivo svolgimento della suddetta attività, lamentando, piuttosto, Parte_1 in maniera generica, che la consulenza sarebbe stata svolta “in maniera del tutto superficiale e sommaria” (v. p. 8 comparsa conclusionale) mentre il piano di ristrutturazione sarebbe rimasto ad una fase di mera “bozza”, e mai negoziato e/o comunicato alla Parte_2
Ebbene il ruolo contrattualmente richiesto alla era quello di analisi preliminare di tipo CP_1 economico-finanziaria della società target, nonché di predisposizione del relativo piano di ristrutturazione (non di assistere altresì la società RE) – attività entrambe documentate.
Proprio sulla base di tale attività, secondo quanto attestato nel business plan, è stata presentata la proposta del , diretta alla e alla RE, di ristrutturazione dell'indebitamento Parte_1 CP_2 complessivo e di rimborso del credito verso la LL SH.
Il mancato completamento dell'operazione di acquisizione della società target e delle successive operazioni di ristrutturazione del debito non è imputabile all'odierna opposta, che, invero, ha assunto un'obbligazione avente ad oggetto la mera attività di consulenza.
Anche con riferimento alle lett. C) e D) dell'accordo, l'opposta ha fornito prova dell'adempimento delle obbligazioni su di essa gravanti, considerato che il “documento descrittivo del piano e dell'ipotesi di offerta a RE” (cfr. doc. 5 fasc. opposta) contiene l'espressa previsione di una proposta che si avvale del c.d. meccanismo di earn-out, accompagnata da diversi modelli di piano elaborati da CP_1
Con riguardo alla lett. E) dell'incarico e all'impegno di “assistenza negoziale, fino al closing, per
l'acquisizione della società Target” è emersa dalla documentazione agli atti, l'attività di assistenza e di collaborazione compiuta dalla con l'avv. Senni (incaricato del supporto legale) sfociata nella CP_1 proposta irrevocabile di acquisto della quota di minoranza della LL SH, detenuta dal
IM AL (cfr. doc. 23 fasc. opposta).
pagina 4 di 5 Infine, con riferimento alla previsione di “Supporto ai consulenti terzi, incaricati della stesura dei contratti definitivi, nella predisposizione degli allegati a contenuto economico-finanziario” di cui alla lett. F), trattasi, come già osservato, di attività che sarebbe stata prestata e remunerata con la “success fee” in caso di acquisizione della partecipazione totalitaria di LL.
È emerso, per contro, che all'atto di emissione della prima fattura da parte della in data CP_1
12.4.2022 (doc. 6 fasc. opposta), l'opponente non ha sollevato alcuna doglianza relativamente all'inesatta esecuzione della prestazione professionale, anzi, ha riconosciuto espressamente il debito, rappresentando, tuttavia, di versare in una situazione di temporanea crisi di liquidità (cfr. corrispondenza doc. 7 fasc. opposta).
La reale situazione di difficoltà finanziaria è stata confermata anche nella corrispondenza del mese di agosto, dove il (in persona del consigliere ha informato la della situazione Parte_1 CP_3 CP_1 di grave crisi di liquidità (si legge nella mail “Questa è la nostra situazione ma al momento non abbiamo un cent. In cassa.” Cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio). Situazione di crisi economica che trova conferma altresì nella notifica da parte del IM IN RR s.r.l. di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per € 72.000,00 a fronte del mancato pagamento da parte del del corrispettivo dovuto per l'acquisto delle azioni detenute dallo stesso nel capitale sociale Parte_1 della LL (v. doc. 9 fasc. opposta).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto condanna l'opponente a rimborsare a parte conventa le spese di lite che liquida in € 14.103, 00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Isabella
Vigiano, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 5 di 5