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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1302/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOZZI LINDA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Email_1
Cisanello n. 121/D bis, Pisa
e da
(C.F. ), Pt_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente (unica costituita): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) Disporre l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima che Per_1
eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale anche nelle decisioni di maggiore interesse per la minore ( relative a scelte scolastiche, sanitarie, sportive, ricreative). Autorizzare, altresì, il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore della minore a semplice Per_1
richiesta della madre e senza necessità di consenso da parte del padre. 2) Disporre che il padre possa
e debba trascorrere con la figlia minore almeno un pomeriggio a settimana, tenuto conto dell'organizzazione degli impegni della minore e del padre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 da concordare con la madre almeno con un giorno di anticipo. 3) Porre a carico del sig. , a Pt_2
titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne e non economicamente autosufficiente, l'onere di corrispondere la somma di Euro 300,00 mensili oltre ISTAT da versare alla madre entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico alle coordinate bancarie [...],
Bic/Swift PPAYITR1XX. 4) Disporre che le spese straordinarie siano suddivise al 50% fra i genitori
( a titolo non esaustivo: spese mediche , un corso ludico-sportivo compresa iscrizione, attrezzatura e quota mensile, gite scolastiche, corredo scolastico annuale) e rimborsate a semplice richiesta corredata dalla documentazione di spesa. 5) Disporre che l'assegno unico ed universale ed ogni previdenza relativa a sia integralmente percepita dalla ricorrente e che il sig. Per_1 Pt_2
esibisca ogni eventuale documento richiestogli necessario allo scopo. 6) Condannare il sig. Pt_2
al pagamento delle spese processuali e legali relative alla presente procedura, liquidate nella misura di giustizia”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2023, domandava disciplinarsi l'affido, Parte_1
il collocamento ed il mantenimento della figlia minore, nata dalla relazione con il Per_1
convivente more uxorio, odierno resistente. La ricorrente chiedeva, in particolare, che la Pt_2
figlia fosse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocata in via prevalente con la madre, giacché il padre mai si era occupato di lei e, nonostante avesse un lavoro stabile e fosse proprietario dell'immobile nel quale risiedeva, corrispondeva in maniera discontinua somme per il mantenimento della minore. In considerazione del fatto che la figlia era gestita interamente dalla madre e che la stessa era priva di un'occupazione lavorativa stabile, la ricorrente domandava anche Per che fosse posto a carico del l'onere di versare un contributo di mantenimento mensile in favore della figlia pari ad € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e a tutto l'assegno unico, Per_1
che invece attualmente veniva percepito a metà dalle parti e nella misura minima prevista giacché il resistente aveva omesso di presentare la documentazione necessaria all'elaborazione della dichiarazione ISEE.
All'esito della prima udienza di comparizione, in occasione della quale non si presentava Pt_2
e non si costituiva in giudizio, veniva provvisoriamente affidata la figlia minore in via super esclusiva alla madre e collocata presso di lei, regolamentato il diritto di visita del padre e posto a carico di quest'ultimo l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di € 250,00 mensili, oltre Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, nonché riconosciuto il versamento integrale dell'assegno unico alla madre. Il Tribunale dava, altresì, mandato ai Servizi sociopsicologici territorialmente competenti per la presa in carico del nucleo familiare e la valutazione delle competenze genitoriali delle parti, nonché richiesto ad INPS e Agenzia delle Entrate competenti per territorio informazioni circa la situazione economica delle parti stesse. All'esito, si procedeva con l'audizione della minore e a fissare udienza di rimessione della decisione ai sensi dell'art. 473bis.28
c.p.c. Una volta espletata anche la valutazione sulle competenze genitoriali di parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio e decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-
Va premesso che, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Con riguardo, invece, alle statuizioni relative alla figlia, in continuità con quanto già provvisoriamente disposto dal Tribunale, la ricorrente ha concluso domandando l'affido super esclusivo a sé della minore sul presupposto che la stessa fosse gestita interamente dalla Per_1
madre, che si occupava di soddisfare tutte le sue esigenze, mentre il padre la incontrava in maniera discontinua. Del resto, tali circostanze appaiono confermate anche dal contegno tenuto dal resistente in questo giudizio, rispetto al quale ha scelto la via della contumacia, e da quanto lo stesso ha riferito ai Servizi in sede di valutazione delle competenze genitoriali, dichiarando che è la madre ad occuparsi di tutto ciò che riguarda gli impegni scolastici della figlia, del controllo della salute e dell'igiene della minore, nonché del controllo sulle frequentazioni della minore, mentre sarebbe lui ad occuparsi delle esigenze materiali della bambina. La madre è, allora, la figura di riferimento per la quale, Per_1
pur avendo indubitabilmente un buon rapporto col padre (come constatato anche dai Servizi sociopsicologici), è abituata a frequentarlo saltuariamente, avendo la stessa dichiarato di essere abituata all'assenza di papà perché lo vedo poco e in genere solo il sabato, pomeriggio o mattina ma comunque per un'oretta (si v. verbale d'udienza del 13 marzo 2024) e, alla domanda se fosse triste perché il padre era partito per il Senegal (dove la bambina ha spiegato egli ha un'altra moglie), ha risposto Sabato babbo mi ha detto che sarebbe partito lunedì ma a me non è dispiaciuto che sia partito, solo che stia via tantissimo. La bambina ha, inoltre, riferito che mio papà lo vedo una volta ogni tanto, non lo vedo da una settimana perché è andato in Senegal e da allora mi ha mandato solo un messaggio su WhatsApp per dirmi che era arrivato e ha aggiunto che con mamma parliamo spesso di papà, mi chiede se sono triste quando viene e io le rispondo che a volte sì, sono triste perché non viene mai…un po' mi manca.
Le circostanze emerse nel corso del giudizio possono, allora, ritenersi chiari indicatori di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza (o, quantomeno, continuità) da parte del padre all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale;
ciò suggerisce, allora, anche nell'ottica di non paralizzare ingiustificatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre – la quale si troverebbe costretta, altrimenti, ad attendere l'assenso del padre di sua figlia rispetto ad ogni decisione che la riguardi – di concentrare l'esercizio della medesima responsabilità sulla stessa con riguardo alle scelte più importanti per la minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, in continuità con quanto già provvisoriamente previsto.
La legge n. 56 del 2006 stabilisce che deve preferirsi l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore e che, però, l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Quanto ora detto non è, tuttavia, possibile nel caso in esame, in quanto il padre frequenta la figlia saltuariamente e, comunque, non è presente nella quotidianità della stessa né partecipa, per sua stessa ammissione, alle decisioni che la riguardano, per cui si ritiene che non sia in grado di valutarne le esigenze e le inclinazioni.
Disporre, nella fattispecie, l'affidamento super esclusivo della minore alla madre assicura, altresì, immediata tutela alla minore, permettendo alla madre di assumere decisioni e/o formulare istanze nell'interesse e a tutela della figlia, considerato, tra l'altro, che ogni eventuale intervento in favore della minore può avere effetti positivi direttamente proporzionali, quanto alla loro efficacia, rispetto alla tempestività dell'intervento medesimo.
A ciò si aggiunga che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il resistente (come già detto) ha manifestato disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario (anche in ragione di ciò) l'affidamento mono-genitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593).
Anche, infatti, a non volere considerare le allegazioni di cui al ricorso introduttivo della ricorrente, il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica l'affidamento esclusivo (anzi super esclusivo) in favore della parte ricorrente (Tribunale Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013), per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Secondo consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per la prole e nel caso di specie, l'inidoneità educativa del padre, o meglio,
l'inidoneità del padre ad assolvere le proprie funzioni genitoriali emerge proprio dal fatto di non partecipare alle scelte quotidiane che riguardano la figlia. Nella fattispecie, comunque, l'affido della minore non può che essere super esclusivo in favore della madre proprio al fine di evitare che anche l'assenza spesso prolungata del padre quando si reca nel proprio paese d'origine possa pregiudicare la tempestiva assunzione delle necessarie decisioni nell'interesse della minore.
Si ritiene, pertanto, più rispondente all'interesse di disporne l'affidamento in via esclusiva Per_1
alla madre, presso la quale rimane necessariamente collocata.
Con l'affidamento super esclusivo la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di maggiore interesse attinenti alla minore, di cui all'art. 337-quater c.c., inerenti le scelte scolastiche, mediche, ricreative, sportive, che potranno essere assunte unilateralmente dalla madre senza il consenso del padre.
La madre in via esclusiva, senza il consenso del padre, è altresì autorizzata a richiedere documenti di identità della minore (anche validi per l'espatrio), nonché a decidere il luogo di residenza abituale della figlia. Alla madre è, in definitiva, attribuita in via esclusiva l'esercizio della responsabilità in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia. I diritti della personalità sono così intesi anche come modalità di relazione in cui si misura la riuscita del compito educativo, atto a strutturare una personalità ben formata.
Ciò consente al giudice di adottare, anche d'ufficio, tutte le misure necessarie a garantire i diritti fondamentali dei minori, in particolare il diritto alla bi-genitorialità, che potrebbero, per incapacità o altro, non venire garantiti dai genitori che ne hanno la rappresentanza legale (v. Corte Costituzionale,
n. 185 del 1986) e, quindi, adottare d'ufficio un provvedimento che disponga l'affido esclusivo del figlio alla madre.
Da qui, pertanto, la decisione di riconoscere alla ricorrente la potestà di fare fronte alle necessità più urgenti anche di natura sanitaria, scolastica e in generale straordinarie senza alcun preventivo accordo con il padre di sua figlia.
Ciò vuol dire che la madre avrà facoltà di assumere “da sé” le decisioni di maggior interesse per la salute, educazione, istruzione e residenza della figlia … per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore ... sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (cfr.
Trib. Milano, Sez. IX, Ordinanza 20 marzo 2014).
La madre, dal canto suo, costituisce la figura genitoriale di riferimento per la minore e, secondo quanto relazionato anche dai Servizi sociopsicologici incaricati, svolge in modo funzionale il ruolo genitoriale e compensa ampiamente con la sua presenza la carenza di rapporto padre-figlia.
Va, in ogni caso, detto che il diritto alla bigenitorialità costituisce un diritto inviolabile (e contemporaneamente, un dovere di solidarietà sociale, sanciti dalla Costituzione). Il Collegio, pertanto, in punto di modalità di visita del padre tenuto conto dell'età della bambina, conferma quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori e ciò anche in considerazione del fatto che, al di là delle criticità già prima sovra esposte, il resistente è presente nella vita della figlia
e al corrente e partecipe di tutto ciò che la riguarda, ha un buon legame con la figlia e un buon scambio comunicativo e affettivo (si v. relazione dei Servizi sociopsicologici del 6.02.2025). Il padre, dunque, potrà trascorrere con la figlia minore weekend alternati e, in particolare, un weekend il giorno del sabato, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e l'altro weekend il giorno della domenica, sempre dalle ore
15,00 alle ore 19,00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente nel giorno del mercoledì), dalle ore 15,00 alle ore 19,00 o due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente nei giorni di martedì e giovedì) nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre.
In punto di statuizioni accessorie d'ordine economico, si ritiene di determinare il contributo di mantenimento ordinario dovuto dal padre per la figlia in € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie regolate come in dispositivo.
L'art. 315-bis c.c. stabilisce che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”; l'art. 337-ter c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) prevede che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
Il Tribunale ritiene di prevedere come detto - in ragione del diritto-dovere del giudice di assumere anche d'ufficio ogni provvedimento necessario con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole - l'onere per il padre di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura dinanzi indicata.
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli deve compiersi una valutazione tenendo conto delle condizioni economiche di entrambe le parti, delle presumibili esigenze economiche dei minori, rapportate all'età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono garantire, dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti sui genitori.
Anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esimerlo dalla necessità di provvedere, anche se in misura minima, al mantenimento dei figli, poiché ciascun genitore deve, comunque, assicurare un livello minimo di soddisfacimento delle esigenze dei figli (e il riferimento contenuto dall'art. 316-bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende, infatti, a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori, imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale, Cass.
8.11.1997 n. 11025).
Per escludere l'obbligo di mantenimento della prole non basta eventualmente neppure allegare uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro.
Nel caso di specie, stando alle risultanze degli accertamenti condotti, la sperequazione reddituale tra i coniugi è significativa e a svantaggio della madre, il cui reddito relativo all'anno d'imposta 2022
è di appena € 2.149,94, a fronte di un reddito del resistente che, nel medesimo anno d'imposta, si è attestato su € 21.156,00. L'importo previsto per il mantenimento appare, in quest'ottica, congruo se si tengono in considerazione anche i tempi di permanenza della figlia presso il padre e il fatto che la minore sta prevalentemente con la madre.
L'assegno unico ed universale relativo alla figlia minore sarà percepito integralmente dal genitore affidatario, la madre, così come anche le detrazioni fiscali relative alla figlia saranno godute in via esclusiva dalla ricorrente medesima.
Le spese di lite, considerato l'esito del giudizio e il comportamento processuale delle parti, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DISPONE l'affidamento super esclusivo della figlia minore, alla ricorrente, Per_1 Pt_1
con collocazione prevalente della figlia stessa presso di lei, con esercizio esclusivo da parte
[...]
della ricorrente medesima in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene le decisioni di maggiore interesse per la minore di cui all'art. 337 quater c.c., terzo comma, attinenti le scelte scolastiche, sanitarie, sportive ricreative relative alla figlia e le ulteriori decisioni come meglio dettagliate in motivazione.
DISPONE che il padre potrà trascorrere con la figlia minore weekend alternati e, in particolare, un weekend il giorno del sabato, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e l'altro weekend il giorno della domenica, sempre dalle ore 15,00 alle ore 19,00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente nel giorno del mercoledì), dalle ore 15,00 alle ore 19,00 o due pomeriggi infrasettimanali
(indicativamente nei giorni di martedì e giovedì) nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre.
PONE a carico di a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore, Pt_2
l'onere di corrispondere (a far tempo dalla domanda e, quindi, dall'introduzione del presente giudizio) mensilmente la somma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
DISPONE che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i genitori;
per spese straordinarie si intendono le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), salvi diversi accordi tra le parti. DISPONE l'assegno unico sia integralmente corrisposto a e che le detrazioni fiscali Parte_1
relative alla stessa figlia, siano godute in via esclusiva dalla stessa in Per_1 Parte_1 qualità di genitore affidatario (affido super-esclusivo) e collocatario.
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in Pt_2 Parte_1
€ 2.300,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 19.02.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOZZI LINDA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Email_1
Cisanello n. 121/D bis, Pisa
e da
(C.F. ), Pt_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente (unica costituita): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) Disporre l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima che Per_1
eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale anche nelle decisioni di maggiore interesse per la minore ( relative a scelte scolastiche, sanitarie, sportive, ricreative). Autorizzare, altresì, il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore della minore a semplice Per_1
richiesta della madre e senza necessità di consenso da parte del padre. 2) Disporre che il padre possa
e debba trascorrere con la figlia minore almeno un pomeriggio a settimana, tenuto conto dell'organizzazione degli impegni della minore e del padre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 da concordare con la madre almeno con un giorno di anticipo. 3) Porre a carico del sig. , a Pt_2
titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne e non economicamente autosufficiente, l'onere di corrispondere la somma di Euro 300,00 mensili oltre ISTAT da versare alla madre entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico alle coordinate bancarie [...],
Bic/Swift PPAYITR1XX. 4) Disporre che le spese straordinarie siano suddivise al 50% fra i genitori
( a titolo non esaustivo: spese mediche , un corso ludico-sportivo compresa iscrizione, attrezzatura e quota mensile, gite scolastiche, corredo scolastico annuale) e rimborsate a semplice richiesta corredata dalla documentazione di spesa. 5) Disporre che l'assegno unico ed universale ed ogni previdenza relativa a sia integralmente percepita dalla ricorrente e che il sig. Per_1 Pt_2
esibisca ogni eventuale documento richiestogli necessario allo scopo. 6) Condannare il sig. Pt_2
al pagamento delle spese processuali e legali relative alla presente procedura, liquidate nella misura di giustizia”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2023, domandava disciplinarsi l'affido, Parte_1
il collocamento ed il mantenimento della figlia minore, nata dalla relazione con il Per_1
convivente more uxorio, odierno resistente. La ricorrente chiedeva, in particolare, che la Pt_2
figlia fosse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocata in via prevalente con la madre, giacché il padre mai si era occupato di lei e, nonostante avesse un lavoro stabile e fosse proprietario dell'immobile nel quale risiedeva, corrispondeva in maniera discontinua somme per il mantenimento della minore. In considerazione del fatto che la figlia era gestita interamente dalla madre e che la stessa era priva di un'occupazione lavorativa stabile, la ricorrente domandava anche Per che fosse posto a carico del l'onere di versare un contributo di mantenimento mensile in favore della figlia pari ad € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e a tutto l'assegno unico, Per_1
che invece attualmente veniva percepito a metà dalle parti e nella misura minima prevista giacché il resistente aveva omesso di presentare la documentazione necessaria all'elaborazione della dichiarazione ISEE.
All'esito della prima udienza di comparizione, in occasione della quale non si presentava Pt_2
e non si costituiva in giudizio, veniva provvisoriamente affidata la figlia minore in via super esclusiva alla madre e collocata presso di lei, regolamentato il diritto di visita del padre e posto a carico di quest'ultimo l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di € 250,00 mensili, oltre Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, nonché riconosciuto il versamento integrale dell'assegno unico alla madre. Il Tribunale dava, altresì, mandato ai Servizi sociopsicologici territorialmente competenti per la presa in carico del nucleo familiare e la valutazione delle competenze genitoriali delle parti, nonché richiesto ad INPS e Agenzia delle Entrate competenti per territorio informazioni circa la situazione economica delle parti stesse. All'esito, si procedeva con l'audizione della minore e a fissare udienza di rimessione della decisione ai sensi dell'art. 473bis.28
c.p.c. Una volta espletata anche la valutazione sulle competenze genitoriali di parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio e decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-
Va premesso che, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Con riguardo, invece, alle statuizioni relative alla figlia, in continuità con quanto già provvisoriamente disposto dal Tribunale, la ricorrente ha concluso domandando l'affido super esclusivo a sé della minore sul presupposto che la stessa fosse gestita interamente dalla Per_1
madre, che si occupava di soddisfare tutte le sue esigenze, mentre il padre la incontrava in maniera discontinua. Del resto, tali circostanze appaiono confermate anche dal contegno tenuto dal resistente in questo giudizio, rispetto al quale ha scelto la via della contumacia, e da quanto lo stesso ha riferito ai Servizi in sede di valutazione delle competenze genitoriali, dichiarando che è la madre ad occuparsi di tutto ciò che riguarda gli impegni scolastici della figlia, del controllo della salute e dell'igiene della minore, nonché del controllo sulle frequentazioni della minore, mentre sarebbe lui ad occuparsi delle esigenze materiali della bambina. La madre è, allora, la figura di riferimento per la quale, Per_1
pur avendo indubitabilmente un buon rapporto col padre (come constatato anche dai Servizi sociopsicologici), è abituata a frequentarlo saltuariamente, avendo la stessa dichiarato di essere abituata all'assenza di papà perché lo vedo poco e in genere solo il sabato, pomeriggio o mattina ma comunque per un'oretta (si v. verbale d'udienza del 13 marzo 2024) e, alla domanda se fosse triste perché il padre era partito per il Senegal (dove la bambina ha spiegato egli ha un'altra moglie), ha risposto Sabato babbo mi ha detto che sarebbe partito lunedì ma a me non è dispiaciuto che sia partito, solo che stia via tantissimo. La bambina ha, inoltre, riferito che mio papà lo vedo una volta ogni tanto, non lo vedo da una settimana perché è andato in Senegal e da allora mi ha mandato solo un messaggio su WhatsApp per dirmi che era arrivato e ha aggiunto che con mamma parliamo spesso di papà, mi chiede se sono triste quando viene e io le rispondo che a volte sì, sono triste perché non viene mai…un po' mi manca.
Le circostanze emerse nel corso del giudizio possono, allora, ritenersi chiari indicatori di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza (o, quantomeno, continuità) da parte del padre all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale;
ciò suggerisce, allora, anche nell'ottica di non paralizzare ingiustificatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre – la quale si troverebbe costretta, altrimenti, ad attendere l'assenso del padre di sua figlia rispetto ad ogni decisione che la riguardi – di concentrare l'esercizio della medesima responsabilità sulla stessa con riguardo alle scelte più importanti per la minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, in continuità con quanto già provvisoriamente previsto.
La legge n. 56 del 2006 stabilisce che deve preferirsi l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore e che, però, l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Quanto ora detto non è, tuttavia, possibile nel caso in esame, in quanto il padre frequenta la figlia saltuariamente e, comunque, non è presente nella quotidianità della stessa né partecipa, per sua stessa ammissione, alle decisioni che la riguardano, per cui si ritiene che non sia in grado di valutarne le esigenze e le inclinazioni.
Disporre, nella fattispecie, l'affidamento super esclusivo della minore alla madre assicura, altresì, immediata tutela alla minore, permettendo alla madre di assumere decisioni e/o formulare istanze nell'interesse e a tutela della figlia, considerato, tra l'altro, che ogni eventuale intervento in favore della minore può avere effetti positivi direttamente proporzionali, quanto alla loro efficacia, rispetto alla tempestività dell'intervento medesimo.
A ciò si aggiunga che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il resistente (come già detto) ha manifestato disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario (anche in ragione di ciò) l'affidamento mono-genitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593).
Anche, infatti, a non volere considerare le allegazioni di cui al ricorso introduttivo della ricorrente, il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica l'affidamento esclusivo (anzi super esclusivo) in favore della parte ricorrente (Tribunale Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013), per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Secondo consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per la prole e nel caso di specie, l'inidoneità educativa del padre, o meglio,
l'inidoneità del padre ad assolvere le proprie funzioni genitoriali emerge proprio dal fatto di non partecipare alle scelte quotidiane che riguardano la figlia. Nella fattispecie, comunque, l'affido della minore non può che essere super esclusivo in favore della madre proprio al fine di evitare che anche l'assenza spesso prolungata del padre quando si reca nel proprio paese d'origine possa pregiudicare la tempestiva assunzione delle necessarie decisioni nell'interesse della minore.
Si ritiene, pertanto, più rispondente all'interesse di disporne l'affidamento in via esclusiva Per_1
alla madre, presso la quale rimane necessariamente collocata.
Con l'affidamento super esclusivo la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di maggiore interesse attinenti alla minore, di cui all'art. 337-quater c.c., inerenti le scelte scolastiche, mediche, ricreative, sportive, che potranno essere assunte unilateralmente dalla madre senza il consenso del padre.
La madre in via esclusiva, senza il consenso del padre, è altresì autorizzata a richiedere documenti di identità della minore (anche validi per l'espatrio), nonché a decidere il luogo di residenza abituale della figlia. Alla madre è, in definitiva, attribuita in via esclusiva l'esercizio della responsabilità in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia. I diritti della personalità sono così intesi anche come modalità di relazione in cui si misura la riuscita del compito educativo, atto a strutturare una personalità ben formata.
Ciò consente al giudice di adottare, anche d'ufficio, tutte le misure necessarie a garantire i diritti fondamentali dei minori, in particolare il diritto alla bi-genitorialità, che potrebbero, per incapacità o altro, non venire garantiti dai genitori che ne hanno la rappresentanza legale (v. Corte Costituzionale,
n. 185 del 1986) e, quindi, adottare d'ufficio un provvedimento che disponga l'affido esclusivo del figlio alla madre.
Da qui, pertanto, la decisione di riconoscere alla ricorrente la potestà di fare fronte alle necessità più urgenti anche di natura sanitaria, scolastica e in generale straordinarie senza alcun preventivo accordo con il padre di sua figlia.
Ciò vuol dire che la madre avrà facoltà di assumere “da sé” le decisioni di maggior interesse per la salute, educazione, istruzione e residenza della figlia … per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore ... sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (cfr.
Trib. Milano, Sez. IX, Ordinanza 20 marzo 2014).
La madre, dal canto suo, costituisce la figura genitoriale di riferimento per la minore e, secondo quanto relazionato anche dai Servizi sociopsicologici incaricati, svolge in modo funzionale il ruolo genitoriale e compensa ampiamente con la sua presenza la carenza di rapporto padre-figlia.
Va, in ogni caso, detto che il diritto alla bigenitorialità costituisce un diritto inviolabile (e contemporaneamente, un dovere di solidarietà sociale, sanciti dalla Costituzione). Il Collegio, pertanto, in punto di modalità di visita del padre tenuto conto dell'età della bambina, conferma quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori e ciò anche in considerazione del fatto che, al di là delle criticità già prima sovra esposte, il resistente è presente nella vita della figlia
e al corrente e partecipe di tutto ciò che la riguarda, ha un buon legame con la figlia e un buon scambio comunicativo e affettivo (si v. relazione dei Servizi sociopsicologici del 6.02.2025). Il padre, dunque, potrà trascorrere con la figlia minore weekend alternati e, in particolare, un weekend il giorno del sabato, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e l'altro weekend il giorno della domenica, sempre dalle ore
15,00 alle ore 19,00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente nel giorno del mercoledì), dalle ore 15,00 alle ore 19,00 o due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente nei giorni di martedì e giovedì) nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre.
In punto di statuizioni accessorie d'ordine economico, si ritiene di determinare il contributo di mantenimento ordinario dovuto dal padre per la figlia in € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie regolate come in dispositivo.
L'art. 315-bis c.c. stabilisce che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”; l'art. 337-ter c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) prevede che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
Il Tribunale ritiene di prevedere come detto - in ragione del diritto-dovere del giudice di assumere anche d'ufficio ogni provvedimento necessario con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole - l'onere per il padre di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura dinanzi indicata.
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli deve compiersi una valutazione tenendo conto delle condizioni economiche di entrambe le parti, delle presumibili esigenze economiche dei minori, rapportate all'età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono garantire, dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti sui genitori.
Anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esimerlo dalla necessità di provvedere, anche se in misura minima, al mantenimento dei figli, poiché ciascun genitore deve, comunque, assicurare un livello minimo di soddisfacimento delle esigenze dei figli (e il riferimento contenuto dall'art. 316-bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende, infatti, a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori, imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale, Cass.
8.11.1997 n. 11025).
Per escludere l'obbligo di mantenimento della prole non basta eventualmente neppure allegare uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro.
Nel caso di specie, stando alle risultanze degli accertamenti condotti, la sperequazione reddituale tra i coniugi è significativa e a svantaggio della madre, il cui reddito relativo all'anno d'imposta 2022
è di appena € 2.149,94, a fronte di un reddito del resistente che, nel medesimo anno d'imposta, si è attestato su € 21.156,00. L'importo previsto per il mantenimento appare, in quest'ottica, congruo se si tengono in considerazione anche i tempi di permanenza della figlia presso il padre e il fatto che la minore sta prevalentemente con la madre.
L'assegno unico ed universale relativo alla figlia minore sarà percepito integralmente dal genitore affidatario, la madre, così come anche le detrazioni fiscali relative alla figlia saranno godute in via esclusiva dalla ricorrente medesima.
Le spese di lite, considerato l'esito del giudizio e il comportamento processuale delle parti, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DISPONE l'affidamento super esclusivo della figlia minore, alla ricorrente, Per_1 Pt_1
con collocazione prevalente della figlia stessa presso di lei, con esercizio esclusivo da parte
[...]
della ricorrente medesima in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene le decisioni di maggiore interesse per la minore di cui all'art. 337 quater c.c., terzo comma, attinenti le scelte scolastiche, sanitarie, sportive ricreative relative alla figlia e le ulteriori decisioni come meglio dettagliate in motivazione.
DISPONE che il padre potrà trascorrere con la figlia minore weekend alternati e, in particolare, un weekend il giorno del sabato, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e l'altro weekend il giorno della domenica, sempre dalle ore 15,00 alle ore 19,00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente nel giorno del mercoledì), dalle ore 15,00 alle ore 19,00 o due pomeriggi infrasettimanali
(indicativamente nei giorni di martedì e giovedì) nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre.
PONE a carico di a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore, Pt_2
l'onere di corrispondere (a far tempo dalla domanda e, quindi, dall'introduzione del presente giudizio) mensilmente la somma di € 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
DISPONE che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i genitori;
per spese straordinarie si intendono le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), salvi diversi accordi tra le parti. DISPONE l'assegno unico sia integralmente corrisposto a e che le detrazioni fiscali Parte_1
relative alla stessa figlia, siano godute in via esclusiva dalla stessa in Per_1 Parte_1 qualità di genitore affidatario (affido super-esclusivo) e collocatario.
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in Pt_2 Parte_1
€ 2.300,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 19.02.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina