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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4115/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4115/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 11 settembre 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Ornella Vanzo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Tesero (TN) in data 7 ottobre 2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tesero, Parte II, Serie A, N. 8, Anno 2006,
e che dalla loro unione sono nati a Cavalese (TN) i figli il 31 dicembre 2010, Per_1
e il 22 marzo 2014. Per_2
1 Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati di letto e di mensa nel reciproco rispetto l'uno dell'altro;
2. La casa coniugale sita in 38038 Tesero (TN) Vicolo Manega n. 4/A, di proprietà della signora . resterà nella disponibilità della stessa e dei figli mentre Parte_1 il signor trasferirà la propria residenza ed il proprio domicilio in altro Pt_2 immobile nella più prossimità possibile.
3. I figli e sono ancora minorenni e vengono affidati Per_1 Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale unitariamente. In particolare il signor avrà il diritto di vedere i Pt_2 figli minori ogni volta che gli sarà possibile, preavvisando la madre, e la signora nulla oppone a che le visite siano liberamente concordate tra i genitori, anche Pt_1 in caso di impossibilità dovuta ad esigenze di uno dei due genitori o dei figli di godere della vista stabilita, sempre compatibilmente agli impegni scolastici o extrascolastici dei figli e di quelli lavorativi dei genitori. In particolare il padre potrà vedere i figli anche tutti i giorni e tenerli con se indicativamente almeno due giornate alla settimana anche per il pernottamento e, qualora vi sia l'assenza della signora per lavoro, anche presso la casa già coniugale se così concordato tra Pt_1
i coniugi. Terrà altresì i figli a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica dopo cena.
4. Con riferimento al periodo di ferie estive/invernali da trascorrere con i figli, il signor potrà godere di periodi preventivamente concordati con la signora Pt_2
e compatibilmente agli impegni extrascolastici dei minori e dei genitori stessi Pt_1 in maniera paritaria a quella della madre.
Il padre e la madre avranno facoltà di passare insieme ai figli le giornate festive di
Natale e Pasqua ad anni alterni, vale a dire un anno la prima settimana compreso il giorno di Natale con un genitore, l'anno successivo la seconda settimana
2 compreso Capodanno e l'Epifania con il medesimo genitore e così alternativamente. Lo stesso dicasi per la giornata di Pasqua e le relative vacanze.
Stessa regolamentazione ad anni alterni si avrà per quanto riguarda le giornate dei compleanni dei figli, fatta sempre salva la possibilità di passare la giornata di compleanno dei figli con la presenza di entrambi i genitori, mentre entrambi i genitori e ciascun genitore avrà diritto di averli con sé il giorno del rispettivo proprio compleanno.
5. Quanto all'aspetto economico, questo verrà sopportato come segue. Il signor corrisponderà alla signora la somma di euro 500,00 Parte_2 Parte_1 mensile mediante versamento sul conto corrente alla stessa intestato entro il giorno
15 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento dei 2 figli con un assegno quindi di euro 250,00 ciascuno. Tale ultimo importo verrà versato sino al raggiungimento della autonomia economica dei figli. Inoltre contribuirà mediante mantenimento diretto durante le giornate in cui i figli permarranno con il padre.
L'importo sarà rivalutato annualmente come per legge in base all'Istat.
6. I genitori si fanno carico del rimborso del 50% delle spese straordinarie che dovessero essere sostenute per i figli. A tal proposito vengono utilizzate le linee Contr guida dettate in materia dal il quale annovera tra le spese straordinarie che non necessitano di preventiva concertazione quelle riguardanti libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori e tra quelle che invece prevedono la preventiva concertazione tra i genitori ovverosia quelle relative a iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative, frequentazione di scuole formative, viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino,
3 moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese per celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
7. Nessuna pronuncia in merito al reciproco mantenimento dei coniugi è necessaria, essendo gli stessi economicamente autosufficienti e quindi autonomamente in grado allo stato di provvedere a se stessi. Non esistono altre questioni di carattere patrimoniale da definire tra gli stessi fatta eccezione per il conto corrente comune che verrà estinto con divisione a metà del saldo,
7. I coniugi si danno il consenso per il rilascio od il rinnovo di validità dei rispettivi passaporti e carte d'identità nonché di quelli dei figli minori e all'effettuazione di viaggi all'estero con o senza figli.
Spese della procedura a carico dei coniugi metà ciascuno”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4115/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 11 settembre 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Ornella Vanzo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Tesero (TN) in data 7 ottobre 2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tesero, Parte II, Serie A, N. 8, Anno 2006,
e che dalla loro unione sono nati a Cavalese (TN) i figli il 31 dicembre 2010, Per_1
e il 22 marzo 2014. Per_2
1 Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati di letto e di mensa nel reciproco rispetto l'uno dell'altro;
2. La casa coniugale sita in 38038 Tesero (TN) Vicolo Manega n. 4/A, di proprietà della signora . resterà nella disponibilità della stessa e dei figli mentre Parte_1 il signor trasferirà la propria residenza ed il proprio domicilio in altro Pt_2 immobile nella più prossimità possibile.
3. I figli e sono ancora minorenni e vengono affidati Per_1 Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale unitariamente. In particolare il signor avrà il diritto di vedere i Pt_2 figli minori ogni volta che gli sarà possibile, preavvisando la madre, e la signora nulla oppone a che le visite siano liberamente concordate tra i genitori, anche Pt_1 in caso di impossibilità dovuta ad esigenze di uno dei due genitori o dei figli di godere della vista stabilita, sempre compatibilmente agli impegni scolastici o extrascolastici dei figli e di quelli lavorativi dei genitori. In particolare il padre potrà vedere i figli anche tutti i giorni e tenerli con se indicativamente almeno due giornate alla settimana anche per il pernottamento e, qualora vi sia l'assenza della signora per lavoro, anche presso la casa già coniugale se così concordato tra Pt_1
i coniugi. Terrà altresì i figli a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica dopo cena.
4. Con riferimento al periodo di ferie estive/invernali da trascorrere con i figli, il signor potrà godere di periodi preventivamente concordati con la signora Pt_2
e compatibilmente agli impegni extrascolastici dei minori e dei genitori stessi Pt_1 in maniera paritaria a quella della madre.
Il padre e la madre avranno facoltà di passare insieme ai figli le giornate festive di
Natale e Pasqua ad anni alterni, vale a dire un anno la prima settimana compreso il giorno di Natale con un genitore, l'anno successivo la seconda settimana
2 compreso Capodanno e l'Epifania con il medesimo genitore e così alternativamente. Lo stesso dicasi per la giornata di Pasqua e le relative vacanze.
Stessa regolamentazione ad anni alterni si avrà per quanto riguarda le giornate dei compleanni dei figli, fatta sempre salva la possibilità di passare la giornata di compleanno dei figli con la presenza di entrambi i genitori, mentre entrambi i genitori e ciascun genitore avrà diritto di averli con sé il giorno del rispettivo proprio compleanno.
5. Quanto all'aspetto economico, questo verrà sopportato come segue. Il signor corrisponderà alla signora la somma di euro 500,00 Parte_2 Parte_1 mensile mediante versamento sul conto corrente alla stessa intestato entro il giorno
15 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento dei 2 figli con un assegno quindi di euro 250,00 ciascuno. Tale ultimo importo verrà versato sino al raggiungimento della autonomia economica dei figli. Inoltre contribuirà mediante mantenimento diretto durante le giornate in cui i figli permarranno con il padre.
L'importo sarà rivalutato annualmente come per legge in base all'Istat.
6. I genitori si fanno carico del rimborso del 50% delle spese straordinarie che dovessero essere sostenute per i figli. A tal proposito vengono utilizzate le linee Contr guida dettate in materia dal il quale annovera tra le spese straordinarie che non necessitano di preventiva concertazione quelle riguardanti libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori e tra quelle che invece prevedono la preventiva concertazione tra i genitori ovverosia quelle relative a iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative, frequentazione di scuole formative, viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino,
3 moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese per celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
7. Nessuna pronuncia in merito al reciproco mantenimento dei coniugi è necessaria, essendo gli stessi economicamente autosufficienti e quindi autonomamente in grado allo stato di provvedere a se stessi. Non esistono altre questioni di carattere patrimoniale da definire tra gli stessi fatta eccezione per il conto corrente comune che verrà estinto con divisione a metà del saldo,
7. I coniugi si danno il consenso per il rilascio od il rinnovo di validità dei rispettivi passaporti e carte d'identità nonché di quelli dei figli minori e all'effettuazione di viaggi all'estero con o senza figli.
Spese della procedura a carico dei coniugi metà ciascuno”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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